Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 15/04/2026, n. 6792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6792 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06792/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00502/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 502 del 2026, proposto da
ER RO s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Clerici, Attilio Pellegrini Sica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Gestore dei Servizi Energetici – GSE s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Patrizia Polliotto, Antonio Pugliese, Samuele Perassi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Dsr 2 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. prot. n. GSEWEB/P20250934817 del 17/11/2025, comunicato a mezzo PEC in pari data, recante “Richiesta di ammissione al contributo in conto capitale e alla tariffa incentivante, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, Componente 2, Investimento 1.1 “Sviluppo Agro-voltaico”, per la realizzazione del progetto identificato dal codice AGRV100585 (…) - Comunicazione di esclusione”;
- in parte qua, della graduatoria definitiva relativa alla procedura di Asta PNRR “Sviluppo Agro-voltaico” (DM MASE n. 436/2023), approvata con Decreto Direttoriale n. 403 del 17 ottobre 2025, nella parte in cui il progetto codice AGRV100585, di cui la ricorrente è titolare, risulta inserito nella Tabella B - ESCLUSI;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche non noto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Gestore dei Servizi Energetici – GSE s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 aprile 2026 il dott. LE La MA BO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la ricorrente ER RO s.p.a. chiede l’annullamento degli atti in epigrafe, comportanti la propria esclusione dalla procedura di attribuzione di contributi, a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2, Componente 2, Investimento 1.1 “Sviluppo Agro-voltaico”.
Si è costituito in giudizio il GSE, chiedendo con memoria il rigetto del ricorso.
Si è costituito il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica con atto di stile.
All’udienza di merito del 10 aprile 2026, previo deposito di scritti difensivi ex art. 73 c.p.a. e avviso d’ufficio reso al verbale di udienza della possibile irricevibilità del ricorso per tardività del deposito, la causa è stata trattenuta in decisione.
Come da rilievo d’ufficio reso alle parti in udienza, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività del deposito.
La ricorrente ha notificato il ricorso in data 16 dicembre 2025 e lo ha depositato in data 15 gennaio 2026, oltre il termine di quindici giorni.
Il ricorso, secondo quanto emerge dagli atti, concerne una procedura amministrativa avente a oggetto interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR (Missione 2, Componente 2, Investimento 1.1 “Sviluppo Agro-voltaico”).
Al giudizio si applica quindi il rito ex art. 12-bis del d.l. 68/2022, conv. l. 108/2022, riguardante accelerazione dei giudizi amministrativi in materia di PNRR, compreso l’art. 119, comma 2, del codice del processo amministrativo, richiamato “in ogni caso” dal citato art. 12-bis, comma 5, e il relativo dimezzamento dei termini di deposito del ricorso, da trenta a quindici giorni.
Non può dubitarsi che il termine di deposito sia un termine processuale, incluso fra quelli soggetti ad abbreviazione ai sensi dell’art. 119, comma 2, cit., con espressa esclusione della notifica dei ricorsi di primo grado e delle altre eccezioni previste dalla disposizione citata, nella considerazione che, con il deposito, il ricorrente istaura il rapporto processuale fra le parti e l’Autorità giudiziaria, chiamata a decidere nel processo.
L’inclusione di detto termine è pienamente conforme alla ratio acceleratoria dell’art. 12-bis cit., dato che l’anteriorità del deposito del ricorso ne rende più tempestivo l’esame.
In senso conforme, ha così deciso il Consiglio di Stato: “ la l. n. 108 del 2022 ha confermato la dimidiazione dei termini, come ha correttamente rilevato il primo giudice, rammentando che l’art. 12-bis del d.l. n. 68 del 2022, entrato in vigore il 6 agosto 2022 e convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2022, al comma 5, segnatamente, ha previsto che alle stesse «si applicano, in ogni caso, gli articoli 119, comma 2, e 120, comma 9, del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104».
3.2. E del resto anche l’art. 3, comma 5, dell’abrogato d.l. n. 85 del 2022 recava analoga disposizione.
3.3. Non vi era dunque alcun dubbio sulla necessità – confermata anche in sede di conversione dalla l. n. 108 del 2022 – di depositare il ricorso ai sensi dell’art. 119, comma 2, c.p.a. nel termine dimidiato di quindici giorni, necessità ribadita costantemente e inequivocabilmente da tutti gli interventi normativi succedutisi in materia, né la circostanza che il primo giudice, in presenza di plurimi controinteressati, avesse autorizzato la notifica del ricorso per pubblici proclami può aver ragionevolmente indotto il Comune appellante a ritenere superata la questione preliminare relativa al rispetto dei termini processuali ” (Cons. Stato, VII, 6518 del 4 luglio 2023; conformemente, Cons. Stato, VI, 5021/2025; TAR Emilia-Romagna, II, 1161/2025 confermata in appello da Cons. Stato, IV, 1670/2026; TAR Lazio, V, 18784/2024; III-bis, 12805/2024; III-ter, 12642/2023; TAR Veneto, IV, 2135/2024).
Non può prendersi in considerazione, anche con riferimento alla tardività del deposito del ricorso ex art. 12-bis cit., la possibilità di rimettere in termini la parte per errore scusabile, non sussistendone i presupposti di legge (cfr. anche TAR Lazio, Seconda-quater, 7231 del 27 aprile 2023 e giurisprudenza ivi richiamata).
In ragione della natura in rito della decisione e della costituzione formale dell’intimato Ministero, il Collegio ritiene eccezionalmente di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
FA TU, Presidente FF
LE La MA BO, Referendario, Estensore
Vincenzo Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE La MA BO | FA TU |
IL SEGRETARIO