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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/03/2025, n. 1328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1328 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n. 6706/2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. CAMMARATA MARGHERITA)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(avv.ti RAIA GIANFRANCO e CERNIGLIARO DELIA)
- resistente -
Avente ad oggetto: opposizione ATP
A seguito dell'udienza del 19/03/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso e dichiara che parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore dell' ; CP_2
- pone a carico dell'Erario le spese, le competenze e gli onorari del procuratore di parte ricorrente, liquidati come da separato decreto;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi del giudizio già CP_2
liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 30/04/2024, la ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario necessario per la prestazione richiesta (condizione di disabilità ex all'art. 3, comma 3, L.
104/92);
- premesso che, espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza dei requisiti sanitari;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
- rilevato che, nel merito, la domanda è infondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la insussistenza dei requisiti sanitari necessari per ottenere l'invocata prestazione;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- rilevato, per ciò che concerne le spese, che la parte soccombente non deve esserne condannata al pagamento, tenuto conto della dichiarazione relativa alla situazione reddituale e del disposto dell'art. 152 disp. att. cpc nella formulazione attualmente in vigore. Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica di entrambe le fasi del giudizio, già liquidate CP_2
in corso di causa.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 19/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n. 6706/2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. CAMMARATA MARGHERITA)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(avv.ti RAIA GIANFRANCO e CERNIGLIARO DELIA)
- resistente -
Avente ad oggetto: opposizione ATP
A seguito dell'udienza del 19/03/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso e dichiara che parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore dell' ; CP_2
- pone a carico dell'Erario le spese, le competenze e gli onorari del procuratore di parte ricorrente, liquidati come da separato decreto;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi del giudizio già CP_2
liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 30/04/2024, la ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario necessario per la prestazione richiesta (condizione di disabilità ex all'art. 3, comma 3, L.
104/92);
- premesso che, espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza dei requisiti sanitari;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
- rilevato che, nel merito, la domanda è infondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la insussistenza dei requisiti sanitari necessari per ottenere l'invocata prestazione;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- rilevato, per ciò che concerne le spese, che la parte soccombente non deve esserne condannata al pagamento, tenuto conto della dichiarazione relativa alla situazione reddituale e del disposto dell'art. 152 disp. att. cpc nella formulazione attualmente in vigore. Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica di entrambe le fasi del giudizio, già liquidate CP_2
in corso di causa.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 19/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno