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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA Il Giudice Monocratico di Genova - 5^ Sezione Civile del Lavoro in persona del dott. Margherita Bossi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n.r.g. 1426/2024 promossa da elettivamente domiciliato in Piazza della Vittoria 14/18 GENOVA Parte_1 presso l'Avv. Iside B. Storace che lo rappresenta e difende per mandato in atti RICORRENTE CONTRO
, elettivamente domiciliato in VIA G. D'ANNUNZIO, 76 GENOVA presso CP_1
l'Avv. Consorte Claudia che lo rappresenta e difende per procura generale notarile alle liti in atti CONVENUTO
Conclusioni: come nei rispettivi atti difensivi e da verbale odierna udienza Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., la ricorrente ha convenuto in giudizio l per CP_1 ottener l' integrale indennizzo dell'infortunio subìto il 25.5.2022 con riconoscimento della menomazione dell'integrità psicofisica, come prevista dalla Tabella di cui al D.M. 12.7.2000, nella misura del 10% o in quella meglio vista previa ammissione di CTU medico – legale e quindi la condanna dell l alla liquidazione in capitale CP_1 ed al pagamento in suo favore dell'indennizzo del danno biologico di cui all'art. 13 del D. Lgs. 38/2000, commisurato ad un grado di menomazione oltre interessi di legge. L , ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza della CP_1 domanda chiedendone il rigetto, non opponendosi ad espletamento di CTU. Il ricorso è infondato. Il Ctu nominato, Prof. , all'esito degli accertamenti tecnici eseguiti, ha Per_1 appurato che l'infortunio subìto dalla sig.ra in data 25/05/2022 ha causato una Pt_1 ferita lacero-contusa alla faccia anteriore dell'articolazione scapolo-omerale destra, con tumefazione ed ecchimosi locale, nonché contusioni minori al gomito e al polso omolaterali e che da dette lesioni non sono esitati postumi permanenti.
Dette valutazioni e conclusioni, che tengono conto -adeguatamente superandole (cfr. pagine 7 e 8 della relazione peritale)- delle osservazioni critiche del CT di parte ricorrente, e alle quali il Prof. è pervenuto all'esito dell'esame della Per_1 documentazione medica in atti, dell'esame obiettivo della ricorrente, vengono integralmente condivise e poste a base della presente decisione, non essendovi ragioni per discostarsene attesa la loro chiarezza, esaustività e coerenza. Nulla sulle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione respinta, respinge il ricorso. Nulla sulle spese Genova, 16/1/2025
Il Giudice Margherita Bossi
SENTENZA nella causa n.r.g. 1426/2024 promossa da elettivamente domiciliato in Piazza della Vittoria 14/18 GENOVA Parte_1 presso l'Avv. Iside B. Storace che lo rappresenta e difende per mandato in atti RICORRENTE CONTRO
, elettivamente domiciliato in VIA G. D'ANNUNZIO, 76 GENOVA presso CP_1
l'Avv. Consorte Claudia che lo rappresenta e difende per procura generale notarile alle liti in atti CONVENUTO
Conclusioni: come nei rispettivi atti difensivi e da verbale odierna udienza Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., la ricorrente ha convenuto in giudizio l per CP_1 ottener l' integrale indennizzo dell'infortunio subìto il 25.5.2022 con riconoscimento della menomazione dell'integrità psicofisica, come prevista dalla Tabella di cui al D.M. 12.7.2000, nella misura del 10% o in quella meglio vista previa ammissione di CTU medico – legale e quindi la condanna dell l alla liquidazione in capitale CP_1 ed al pagamento in suo favore dell'indennizzo del danno biologico di cui all'art. 13 del D. Lgs. 38/2000, commisurato ad un grado di menomazione oltre interessi di legge. L , ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza della CP_1 domanda chiedendone il rigetto, non opponendosi ad espletamento di CTU. Il ricorso è infondato. Il Ctu nominato, Prof. , all'esito degli accertamenti tecnici eseguiti, ha Per_1 appurato che l'infortunio subìto dalla sig.ra in data 25/05/2022 ha causato una Pt_1 ferita lacero-contusa alla faccia anteriore dell'articolazione scapolo-omerale destra, con tumefazione ed ecchimosi locale, nonché contusioni minori al gomito e al polso omolaterali e che da dette lesioni non sono esitati postumi permanenti.
Dette valutazioni e conclusioni, che tengono conto -adeguatamente superandole (cfr. pagine 7 e 8 della relazione peritale)- delle osservazioni critiche del CT di parte ricorrente, e alle quali il Prof. è pervenuto all'esito dell'esame della Per_1 documentazione medica in atti, dell'esame obiettivo della ricorrente, vengono integralmente condivise e poste a base della presente decisione, non essendovi ragioni per discostarsene attesa la loro chiarezza, esaustività e coerenza. Nulla sulle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione respinta, respinge il ricorso. Nulla sulle spese Genova, 16/1/2025
Il Giudice Margherita Bossi