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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/12/2025, n. 1460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1460 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 651/2025, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. Giacomo Dello Russo, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dall'avv. Mariateresa Nasso, con cui è elettivamente domiciliato presso l'avvocatura.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell' e di legittimazione passiva del lavoratore;
in via subordinata, dichiarare CP_1
l'assenza di dolo in virtù del principio di affidamento e l'errore dell' ovvero la CP_1 decadenza o la prescrizione del credito, con annullamento dell'indebito; con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso e confermare l'indebito; spese vinte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24.2.2025, il sig. esponeva di aver Parte_1 presentato, nel 2005, domanda per assegni familiari e di aver ottenuto il beneficio richiesto, possedendo tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.
1 Rappresentava che l' , con comunicazione datata 24.7.2015, aveva Controparte_2 comunicato che, nel periodo dal 1.7.2005 al 16.10.2005, sarebbero stati pagati € 881,92 in più per assegni familiari, a causa dell'omessa comunicazione del reddito relativo all'anno 2004.
Riferiva che, con successiva comunicazione del 23.10.2015, l' lo aveva CP_1 informato della possibilità di restituzione dell'indebito in 48 rate mensili.
Affermava che, dopo circa nove anni, l' , con diffida del 23.10.2024, aveva CP_2 comunicato che da nessuna rata era stata pagata.
Dichiarava di aver invano impugnato il suddetto provvedimento a mezzo di ricorso amministrativo proposto, in data 25.11.2024, al Comitato Provinciale.
Lamentava l'illegittimità e l'infondatezza di tale indebito, sia per la propria condizione di buona fede, sia perché frutto di errore specifico dell'Ente erogatore, il quale aveva omesso di attivare la procedura prevista dalla legge.
Sosteneva l'irripetibilità delle somme, trattandosi di materia assistenziale, sottratta alla regola civilistica ex art. 2033 c.c. ed assoggettata alla sola ripetizione pro futuro.
Eccepiva, infine, il difetto di legittimazione attiva e passiva, competendo l'azione di recupero al datore di lavoro, nonché prescrizione decennale e decadenza.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva Controparte_2 tempestivamente in giudizio, contestando le avverse pretese.
Rivendicava l'applicabilità, nel caso di specie, della norma generale ex art. 2033 c.c., con conseguente irrilevanza dell'eventuale stato soggettivo di buona fede del ricorrente, la cui sussistenza veniva comunque contestata in ragione della condotta omissiva nella comunicazione del reddito di rilievo, quale elemento costitutivo della prestazione, il cui difetto determinava l'insussistenza originaria del diritto e la ripetibilità tout court delle somme erogate.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Oggetto del presente giudizio è il provvedimento di recupero n. 11623984, scaturito dall'accertamento dell'indebita percezione della provvidenza in contesa.
2 L'assegno per il nucleo familiare, istituito ex art. 2 D. L. 69/1988, conv. con mod. da L.
153/1988, ha funzione di sostegno delle famiglie dei lavoratori subordinati e dei pensionati, il cui reddito complessivo risulti inferiore alle soglie reddituali di legge
(Corte Cost. n. 67/2022: “prestazione economica a sostegno del reddito delle famiglie dei lavoratori dipendenti o dei pensionati da lavoro dipendente, calcolata in relazione alla dimensione del nucleo familiare e alla sua tipologia, nonché in considerazione del reddito complessivo prodotto al suo interno”).
Tale misura è stata poi sostituita dall'Assegno Unico e Universale per i figli (A.U.U.) ex
D. Lgs. 230/2021, con decorrenza 1.3.2022.
Il beneficio economico in contesa ha natura assistenziale, proprio in quanto trattasi di misura a sostegno del reddito familiare, come condivisibilmente sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile, sez. lav., n. 6351 del 30/03/2015:
“L'assegno per il nucleo familiare, disciplinato dall'art. 2 del d.l. 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge 13 maggio 1988, n. 153 - finalizzato ad assicurare una tutela in favore delle famiglie in stato di effettivo bisogno economico ed attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, tenendo conto dell'eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali (e, quindi, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro) ovvero di minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età - ha natura assistenziale, sicché, ai sensi dei commi 2 e 6 dell'art. 2 cit., il reddito rilevante ai fini dell'ammontare dell'assegno è quello del nucleo familiare composto dal coniuge affidatario e dai figli, con esclusione del coniuge legalmente separato, anche se titolare del diritto alla corresponsione, il cui reddito rileva solo ai fini del diritto all'erogazione della provvidenza”;
Cassazione civile, sez. lav., n. 24278 del 29/09/2008: “L'assegno per il nucleo familiare, previsto dall'art. 65 della legge n. 448 del 1998, ha natura assistenziale in quanto attribuito secondo un criterio fondato sulla limitatezza del reddito della famiglia in correlazione alla composizione del nucleo familiare medesimo”).
Di conseguenza, l'indebito oggetto del presente giudizio risulta retto dalla disciplina propria dell'indebito assistenziale, distinta da quella dell'indebito previdenziale, di cui agli artt. 52 L. n. 88/1989 e 13 L. n. 412/91 (Cassazione civile, sez. lav., 20.5.2021, n.
13915: “tali disposizioni […] sono infatti volte a disciplinare esclusivamente un indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione a qualunque prestazione previdenziale o assistenziale indebita”).
In specie, l'indebito assistenziale, benché poggi sulla disciplina dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., tuttavia, se ne discosta in considerazione del peculiare oggetto della prestazione erogata, la quale trova a sua volta fondamento nell'art. 38 Cost.
2. Più in dettaglio, deve osservarsi che, di norma, l'indebito assistenziale giova di una specifica disciplina, che risale alle disposizioni di cui all'art. 3 ter D.L. 870/1976 ed all'art. 3 co. 9 D.L. 173/1988, così come interpretate dalla giurisprudenza.
In specie, la disciplina normativa applicabile all'indebito assistenziale diverge sia da quella prevista per l'indebito previdenziale, sia da quella prevista per l'indebito
3 civilistico ex art. 2033 c.c. in senso stretto, alla luce di quanto stabilito in materia dalla
Suprema Corte (Cassazione civile, sez. VI, 30/06/2020, n. 13223: “3.- Ed infatti se è vero che, CP_ come sostiene l in materia di indebito assistenziale non si applichi la disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale non è men vero tuttavia che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall .
4. Vanno bensì applicati i principi di settore, propri CP_2 dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (in collocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). 5.- In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. Picone, v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento".
(…omissis…) 11.- Il principio generale di settore richiamato nelle stesse tre più recenti pronunce della IV sezione muove dalla tesi prima ricordata secondo cui "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale
13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile" al percettore (Corte costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)." 12.- Giova ricordare che si tratta di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene appunto nella sentenza n. 1446/2008 (est. Per_ ; e che anche le Sez. Unite di questa Corte (sentenza n. 10454 del 21/05/2015) hanno riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela.
(…omissis…) la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone)”).
La regola civilistica di cui all'art. 2033 c.c., norma che prevede la ripetibilità dell'indebito a prescindere da una condizione di dolo o di colpa dell'accipiens, risulta, tuttavia, applicabile all'indebito assistenziale in fattispecie particolari, come in ipotesi di totale insussistenza dei requisiti della prestazione, che esclude l'esistenza di un affidamento tutelabile, o in caso di dolo comprovato del beneficiario o, ancora, in caso di percezione di prestazioni incompatibili (Cassazione civile, sez. lav., 10/08/2022, n.
24617: “In tema di indebito assistenziale, la regola propria di tale sottosistema che, in armonia con l' art. 38 Cost., esclude la ripetizione delle erogazioni indebite viene meno, con conseguente applicazione della disciplina generale della ripetibilità dell'indebito civile, di cui all' art. 2033 c.c., in presenza di un comportamento intenzionale del percipiente e dell'assenza di una condizione di affidamento”; Cassazione civile, sez. VI, 19/02/2021, n. 4600: “In materia di prestazioni assistenziali indebite, nell'ipotesi di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto ab origine di tutti i requisiti, trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale, bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all' art.
2033 c.c.”; Cassazione civile, sez. lav., 12/06/2019, n. 15759: “In materia di prestazioni assistenziali indebite, quali nell'ipotesi di erogazione contemporanea di pensione di invalidità civile e assegno ordinario di invalidità, tra
4 loro incompatibili, trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale, bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all' art. 2033 c.c.”).
In tali casi, non ricorre alcuna situazione di affidamento tutelabile ed idonea a derogare al generale regime dell'indebito ex art. 2033 c.c., non potendosi farsi applicazione di regimi di irripetibilità previsti per altre fattispecie e non estensibili in via analogica proprio perché posti da norme eccezionali (Cassazione civile, sez. lav., 19/08/2003, n. CP 12146: “Nel caso di domanda di ripetizione dell'indebito proposta dall in relazione alle somme corrisposte a titolo indennità di disoccupazione, qualora risulti accertato che l'erogazione è avvenuta "sine titulo", la ripetibilità delle somme non può essere esclusa ex art. 2033, c.c., per la buona fede dell'accipiens, in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi, non essendo inoltre neppure applicabile alla succitata fattispecie l'art. 1, commi
260 ss., legge n. 662 del 1996, che concerne esclusivamente le prestazioni pensionistiche”; Cassazione civile, sez. lav., 07/03/2003, n. 3488: “La irripetibilità delle somme indebitamente percepite, dall'art. 52, comma 2, l. 9 marzo 1989 n. 88, che ha natura di norma eccezionale ed è perciò insuscettibile di interpretazione analogica, concerne esclusivamente la materia delle pensioni e non già qualsiasi prestazione previdenziale”; C. Cost., 02/05/1991, n. 198: “La diversa disciplina prevista riguardo alle rate di pensione corrisposte per errore dall - per le quali, salvo il caso di dolo, è vietata CP_1 la ripetibilità - e delle somme versate dall (sempre per errore) a titolo di integrazione salariale - per le quali la ripetibilità CP_1 è invece consentita - non contrasta con il principio di uguaglianza, data la differenza esistente fra i due trattamenti, né con il principio della assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita, in quanto i lavoratori disoccupati percepiscono la indennità prevista dalla legge per far fronte agli effetti derivanti dalla disoccupazione”).
Per lo stesso motivo, come anticipato, non può applicarsi il regime specificamente delineato per l'indebito previdenziale dall'art. 52 co. 2 L. 88/1989 (“Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”), come interpretato dall'art. 13 L. 412/1991 (“Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989,
n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”).
Può, dunque, affermarsi che l'indebito assistenziale è retto da una generale regola d'irripetibilità delle somme, a meno che non ricorrano situazioni tali da impedire la formazione di un affidamento tutelabile in capo al beneficiario, determinando l'applicazione del regime civilistico ordinario ex art. 2033 c.c. (Cassazione civile, sez. lav., 22/02/2021, n. 4668: “Il principio della irripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente percepite in buona fede poggia sulla funzione di sostentamento proprio e della propria famiglia delle stesse, di tal che la ripetibilità è limitata a quanto percepito dopo il provvedimento che le ha dichiarate indebite oppure nei casi in di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens”; Cassazione civile, sez. lav.,
15/10/2019, n. 26036: “L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano
5 qualsivoglia affidamento dell' accipiens, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato”; Cassazione civile, sez. VI, 16/04/2019, n. 10642: “L'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale né ne abbia mai fatto richiesta, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens, in quanto coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito”).
Pertanto, rimangono nel campo di applicazione dell'indebito oggettivo civilistico quelle ipotesi in cui sussista un difetto dei presupposti per l'accesso alla prestazione assistenziale, oppure nelle quali non sussista alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, o non vi sia buona fede dell'assistito.
In siffatti casi, non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito, e la disciplina dell'indebito assistenziale rifluisce nel sistema generale del codice civile.
Tale sistema interpretativo ha ricevuto l'avallo della giurisprudenza costituzionale, la quale, pur affermando che non sussiste un'esigenza, costituzionalmente tutelata, che imponga, per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale, un'identica disciplina
(C. Cost. 448/2000), ha comunque ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del Codice civile” (C. Cost. 264/2004), altresì evidenziando che l'art. 38 Cost. appresta una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni già consumate in correlazione e nei limiti della loro destinazione alimentare (C. Cost. 39/1993 e 431/1993).
Da ultimo, il giudice delle leggi ha altresì escluso la fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c., censurato per violazione dell'art. 11 e 117 co. 1 Cost. (C.E.D.U.), nella parte in cui non prevede l'irripetibilità dell'indebito previdenziale non pensionistico laddove le somme siano state percepite in buona fede e la condotta dell'ente erogatore abbia ingenerato un legittimo affidamento del percettore circa la spettanza della somma percepita (C. Cost., 27/01/2023, n. 8: “9.- A fronte dell'interpretazione prospettata dalla Corte EDU in merito all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, l'ordinamento nazionale delinea un quadro di tutele che, se adeguatamente valorizzato, supera ogni dubbio di possibili contrasti fra l'art. 2033 cod. civ. e l'art.
117, primo comma, Cost., in relazione al citato parametro convenzionale interposto. […] In definitiva, la clausola della buona fede oggettiva consente, sul presupposto dell'affidamento ingenerato nell'accipiens, di adeguare, innanzitutto, tramite la rateizzazione, il quomodo dell'adempimento della prestazione restitutoria, tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato. Inoltre, in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento
6 di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale”).
Pertanto, anche secondo la più recente impostazione del giudice delle leggi, l'indebito non pensionistico, pure in caso di applicazione della regola della ripetibilità ex art. 2033 c.c., presenta una serie di tutele per il soggetto tenuto alla restituzione della provvidenza ricevuta, tutele che rendono il regime civilistico applicabile conforme a
Costituzione, in quanto mitigato dalle particolari modalità accordate per la restituzione, ad esempio attraverso la rateizzazione o la temporanea sospensione del recupero, in attuazione del criterio di buona fede oggettiva ex art. 1175 c.c.
3. Alla luce di quanto sinora esposto, l'elemento del legittimo affidamento, che impedisce appunto la ripetizione dell'indebito, risulta intimamente connesso a quello della buona fede dell'accipiens e, dunque, all'assenza di dolo.
Quest'ultimo, come chiarito dal supremo giudice di legittimità, non può reputarsi insito a mere omissioni dichiarative, ma deve riscontrarsi in ogni condotta dell'assicurato, anche omissiva, che però risulti intenzionalmente diretta ad ingenerare nell'Istituto erogatore una falsa rappresentazione della realtà, onde conseguire un beneficio non spettante (Cassazione civile, sez. lav., 18.4.2023, n. 10337: “dichiarazioni non conformi al vero, i fatti e comportamenti dell'interessato positivamente indirizzati ad indurre in errore l'agente erogatore … ingenerano una rappresentazione alterata della realtà tale da incidere sulla determinazione volitiva di esso e, quindi, sull'attribuzione della prestazione”).
Nel caso in esame, dagli atti acquisiti nel corso del giudizio, è emerso che il sig. Pt_1
non ha mai posto in essere condotte dolose al fine di conseguire
[...] immeritatamente il citato beneficio.
Agli atti di causa risulta prodotta la certificazione CUD 2005 redditi anno 2004, contenente dati reddituali coerenti con i presupposti del beneficio in contesa.
Se è vero che siffatta dichiarazione è resa dal datore di lavoro e non già dal lavoratore, essa consente di presumere, anche ai sensi dell'art. 2729 c.c., che l' avesse già a CP_2 propria disposizione i dati reddituali dell'assicurato, benché questi avesse omesso di farne specifica comunicazione.
Difatti, la predetta certificazione CUD non rileva ai soli fini fiscali, ma altresì a quelli contributivi, tanto che, come emerge dal modulo in atti, esso presenta una sezione specificamente dedicata ai dati previdenziali e assistenziali (parte C), e da esso CP_1 risulta finanche reddito percepito da a titolo di C.I.G. (sezione 3). Parte_1
Tale documento, dunque, non solo è a disposizione di attraverso la CP_1 consultazione delle banche dati tributarie e fiscali, ma postula comunque che il datore
7 di lavoro abbia regolarmente comunicato all' i medesimi importi di reddito CP_2 trasmesso i flussi dichiarativi periodici per il lavoratore dipendente.
Tutto ciò, anzitutto, rivela che i requisiti della prestazione chiesta in ripetizione risultano sussistenti per l'anno predetto, con riscontro della spettanza dell' CP_3
Inoltre, si riscontra l'assenza di dolo omissivo, poiché nessun concreto vantaggio il lavoratore avrebbe potuto trarre dall'omettere una specifica dichiarazione reddituale.
Peraltro, l' non ha fornito prova della produzione, nell'anno 2004, di redditi CP_2 diversi che il lavoratore poteva avere interesse ad occultare.
Tanto meno la legge prevede espressamente la revoca dell'assegno in caso di omissione dichiarativa.
In ogni caso, non può ravvisarsi, nel caso di specie, un comportamento doloso del lavoratore;
anzi, è corretto affermare che l'esistenza di una condizione di buona fede del ricorrente, tale da ingenerare un legittimo ed incolpevole affidamento circa l'esistenza del diritto alla prestazione assistenziale, peraltro effettivamente spettante.
Di conseguenza, vi è esclusione della ripetibilità tout court ex art. 2033 c.c. ed applicazione del regime d'irripetibilità sopra tracciato.
In conclusione, ciò impone il riscontro della fondatezza della domanda e l'accoglimento del ricorso.
Assorbito ogni altro profilo.
4. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'oggetto del giudizio, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché le peculiarità della fattispecie controversa e l'oggettiva incertezza interpretativa in ordine alla disciplina applicabile, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost.
77/2018, che ne impongono la compensazione integrale.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara insussistente il credito vantato dall' e non ripetibili le somme CP_1 ritenute indebite;
2) compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 18.12.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 651/2025, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. Giacomo Dello Russo, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dall'avv. Mariateresa Nasso, con cui è elettivamente domiciliato presso l'avvocatura.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell' e di legittimazione passiva del lavoratore;
in via subordinata, dichiarare CP_1
l'assenza di dolo in virtù del principio di affidamento e l'errore dell' ovvero la CP_1 decadenza o la prescrizione del credito, con annullamento dell'indebito; con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso e confermare l'indebito; spese vinte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24.2.2025, il sig. esponeva di aver Parte_1 presentato, nel 2005, domanda per assegni familiari e di aver ottenuto il beneficio richiesto, possedendo tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.
1 Rappresentava che l' , con comunicazione datata 24.7.2015, aveva Controparte_2 comunicato che, nel periodo dal 1.7.2005 al 16.10.2005, sarebbero stati pagati € 881,92 in più per assegni familiari, a causa dell'omessa comunicazione del reddito relativo all'anno 2004.
Riferiva che, con successiva comunicazione del 23.10.2015, l' lo aveva CP_1 informato della possibilità di restituzione dell'indebito in 48 rate mensili.
Affermava che, dopo circa nove anni, l' , con diffida del 23.10.2024, aveva CP_2 comunicato che da nessuna rata era stata pagata.
Dichiarava di aver invano impugnato il suddetto provvedimento a mezzo di ricorso amministrativo proposto, in data 25.11.2024, al Comitato Provinciale.
Lamentava l'illegittimità e l'infondatezza di tale indebito, sia per la propria condizione di buona fede, sia perché frutto di errore specifico dell'Ente erogatore, il quale aveva omesso di attivare la procedura prevista dalla legge.
Sosteneva l'irripetibilità delle somme, trattandosi di materia assistenziale, sottratta alla regola civilistica ex art. 2033 c.c. ed assoggettata alla sola ripetizione pro futuro.
Eccepiva, infine, il difetto di legittimazione attiva e passiva, competendo l'azione di recupero al datore di lavoro, nonché prescrizione decennale e decadenza.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva Controparte_2 tempestivamente in giudizio, contestando le avverse pretese.
Rivendicava l'applicabilità, nel caso di specie, della norma generale ex art. 2033 c.c., con conseguente irrilevanza dell'eventuale stato soggettivo di buona fede del ricorrente, la cui sussistenza veniva comunque contestata in ragione della condotta omissiva nella comunicazione del reddito di rilievo, quale elemento costitutivo della prestazione, il cui difetto determinava l'insussistenza originaria del diritto e la ripetibilità tout court delle somme erogate.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Oggetto del presente giudizio è il provvedimento di recupero n. 11623984, scaturito dall'accertamento dell'indebita percezione della provvidenza in contesa.
2 L'assegno per il nucleo familiare, istituito ex art. 2 D. L. 69/1988, conv. con mod. da L.
153/1988, ha funzione di sostegno delle famiglie dei lavoratori subordinati e dei pensionati, il cui reddito complessivo risulti inferiore alle soglie reddituali di legge
(Corte Cost. n. 67/2022: “prestazione economica a sostegno del reddito delle famiglie dei lavoratori dipendenti o dei pensionati da lavoro dipendente, calcolata in relazione alla dimensione del nucleo familiare e alla sua tipologia, nonché in considerazione del reddito complessivo prodotto al suo interno”).
Tale misura è stata poi sostituita dall'Assegno Unico e Universale per i figli (A.U.U.) ex
D. Lgs. 230/2021, con decorrenza 1.3.2022.
Il beneficio economico in contesa ha natura assistenziale, proprio in quanto trattasi di misura a sostegno del reddito familiare, come condivisibilmente sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile, sez. lav., n. 6351 del 30/03/2015:
“L'assegno per il nucleo familiare, disciplinato dall'art. 2 del d.l. 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge 13 maggio 1988, n. 153 - finalizzato ad assicurare una tutela in favore delle famiglie in stato di effettivo bisogno economico ed attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, tenendo conto dell'eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali (e, quindi, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro) ovvero di minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età - ha natura assistenziale, sicché, ai sensi dei commi 2 e 6 dell'art. 2 cit., il reddito rilevante ai fini dell'ammontare dell'assegno è quello del nucleo familiare composto dal coniuge affidatario e dai figli, con esclusione del coniuge legalmente separato, anche se titolare del diritto alla corresponsione, il cui reddito rileva solo ai fini del diritto all'erogazione della provvidenza”;
Cassazione civile, sez. lav., n. 24278 del 29/09/2008: “L'assegno per il nucleo familiare, previsto dall'art. 65 della legge n. 448 del 1998, ha natura assistenziale in quanto attribuito secondo un criterio fondato sulla limitatezza del reddito della famiglia in correlazione alla composizione del nucleo familiare medesimo”).
Di conseguenza, l'indebito oggetto del presente giudizio risulta retto dalla disciplina propria dell'indebito assistenziale, distinta da quella dell'indebito previdenziale, di cui agli artt. 52 L. n. 88/1989 e 13 L. n. 412/91 (Cassazione civile, sez. lav., 20.5.2021, n.
13915: “tali disposizioni […] sono infatti volte a disciplinare esclusivamente un indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione a qualunque prestazione previdenziale o assistenziale indebita”).
In specie, l'indebito assistenziale, benché poggi sulla disciplina dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., tuttavia, se ne discosta in considerazione del peculiare oggetto della prestazione erogata, la quale trova a sua volta fondamento nell'art. 38 Cost.
2. Più in dettaglio, deve osservarsi che, di norma, l'indebito assistenziale giova di una specifica disciplina, che risale alle disposizioni di cui all'art. 3 ter D.L. 870/1976 ed all'art. 3 co. 9 D.L. 173/1988, così come interpretate dalla giurisprudenza.
In specie, la disciplina normativa applicabile all'indebito assistenziale diverge sia da quella prevista per l'indebito previdenziale, sia da quella prevista per l'indebito
3 civilistico ex art. 2033 c.c. in senso stretto, alla luce di quanto stabilito in materia dalla
Suprema Corte (Cassazione civile, sez. VI, 30/06/2020, n. 13223: “3.- Ed infatti se è vero che, CP_ come sostiene l in materia di indebito assistenziale non si applichi la disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale non è men vero tuttavia che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall .
4. Vanno bensì applicati i principi di settore, propri CP_2 dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (in collocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). 5.- In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. Picone, v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento".
(…omissis…) 11.- Il principio generale di settore richiamato nelle stesse tre più recenti pronunce della IV sezione muove dalla tesi prima ricordata secondo cui "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale
13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile" al percettore (Corte costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)." 12.- Giova ricordare che si tratta di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene appunto nella sentenza n. 1446/2008 (est. Per_ ; e che anche le Sez. Unite di questa Corte (sentenza n. 10454 del 21/05/2015) hanno riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela.
(…omissis…) la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone)”).
La regola civilistica di cui all'art. 2033 c.c., norma che prevede la ripetibilità dell'indebito a prescindere da una condizione di dolo o di colpa dell'accipiens, risulta, tuttavia, applicabile all'indebito assistenziale in fattispecie particolari, come in ipotesi di totale insussistenza dei requisiti della prestazione, che esclude l'esistenza di un affidamento tutelabile, o in caso di dolo comprovato del beneficiario o, ancora, in caso di percezione di prestazioni incompatibili (Cassazione civile, sez. lav., 10/08/2022, n.
24617: “In tema di indebito assistenziale, la regola propria di tale sottosistema che, in armonia con l' art. 38 Cost., esclude la ripetizione delle erogazioni indebite viene meno, con conseguente applicazione della disciplina generale della ripetibilità dell'indebito civile, di cui all' art. 2033 c.c., in presenza di un comportamento intenzionale del percipiente e dell'assenza di una condizione di affidamento”; Cassazione civile, sez. VI, 19/02/2021, n. 4600: “In materia di prestazioni assistenziali indebite, nell'ipotesi di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto ab origine di tutti i requisiti, trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale, bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all' art.
2033 c.c.”; Cassazione civile, sez. lav., 12/06/2019, n. 15759: “In materia di prestazioni assistenziali indebite, quali nell'ipotesi di erogazione contemporanea di pensione di invalidità civile e assegno ordinario di invalidità, tra
4 loro incompatibili, trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale, bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all' art. 2033 c.c.”).
In tali casi, non ricorre alcuna situazione di affidamento tutelabile ed idonea a derogare al generale regime dell'indebito ex art. 2033 c.c., non potendosi farsi applicazione di regimi di irripetibilità previsti per altre fattispecie e non estensibili in via analogica proprio perché posti da norme eccezionali (Cassazione civile, sez. lav., 19/08/2003, n. CP 12146: “Nel caso di domanda di ripetizione dell'indebito proposta dall in relazione alle somme corrisposte a titolo indennità di disoccupazione, qualora risulti accertato che l'erogazione è avvenuta "sine titulo", la ripetibilità delle somme non può essere esclusa ex art. 2033, c.c., per la buona fede dell'accipiens, in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi, non essendo inoltre neppure applicabile alla succitata fattispecie l'art. 1, commi
260 ss., legge n. 662 del 1996, che concerne esclusivamente le prestazioni pensionistiche”; Cassazione civile, sez. lav., 07/03/2003, n. 3488: “La irripetibilità delle somme indebitamente percepite, dall'art. 52, comma 2, l. 9 marzo 1989 n. 88, che ha natura di norma eccezionale ed è perciò insuscettibile di interpretazione analogica, concerne esclusivamente la materia delle pensioni e non già qualsiasi prestazione previdenziale”; C. Cost., 02/05/1991, n. 198: “La diversa disciplina prevista riguardo alle rate di pensione corrisposte per errore dall - per le quali, salvo il caso di dolo, è vietata CP_1 la ripetibilità - e delle somme versate dall (sempre per errore) a titolo di integrazione salariale - per le quali la ripetibilità CP_1 è invece consentita - non contrasta con il principio di uguaglianza, data la differenza esistente fra i due trattamenti, né con il principio della assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita, in quanto i lavoratori disoccupati percepiscono la indennità prevista dalla legge per far fronte agli effetti derivanti dalla disoccupazione”).
Per lo stesso motivo, come anticipato, non può applicarsi il regime specificamente delineato per l'indebito previdenziale dall'art. 52 co. 2 L. 88/1989 (“Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”), come interpretato dall'art. 13 L. 412/1991 (“Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989,
n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”).
Può, dunque, affermarsi che l'indebito assistenziale è retto da una generale regola d'irripetibilità delle somme, a meno che non ricorrano situazioni tali da impedire la formazione di un affidamento tutelabile in capo al beneficiario, determinando l'applicazione del regime civilistico ordinario ex art. 2033 c.c. (Cassazione civile, sez. lav., 22/02/2021, n. 4668: “Il principio della irripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente percepite in buona fede poggia sulla funzione di sostentamento proprio e della propria famiglia delle stesse, di tal che la ripetibilità è limitata a quanto percepito dopo il provvedimento che le ha dichiarate indebite oppure nei casi in di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens”; Cassazione civile, sez. lav.,
15/10/2019, n. 26036: “L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano
5 qualsivoglia affidamento dell' accipiens, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato”; Cassazione civile, sez. VI, 16/04/2019, n. 10642: “L'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale né ne abbia mai fatto richiesta, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens, in quanto coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito”).
Pertanto, rimangono nel campo di applicazione dell'indebito oggettivo civilistico quelle ipotesi in cui sussista un difetto dei presupposti per l'accesso alla prestazione assistenziale, oppure nelle quali non sussista alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, o non vi sia buona fede dell'assistito.
In siffatti casi, non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito, e la disciplina dell'indebito assistenziale rifluisce nel sistema generale del codice civile.
Tale sistema interpretativo ha ricevuto l'avallo della giurisprudenza costituzionale, la quale, pur affermando che non sussiste un'esigenza, costituzionalmente tutelata, che imponga, per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale, un'identica disciplina
(C. Cost. 448/2000), ha comunque ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del Codice civile” (C. Cost. 264/2004), altresì evidenziando che l'art. 38 Cost. appresta una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni già consumate in correlazione e nei limiti della loro destinazione alimentare (C. Cost. 39/1993 e 431/1993).
Da ultimo, il giudice delle leggi ha altresì escluso la fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c., censurato per violazione dell'art. 11 e 117 co. 1 Cost. (C.E.D.U.), nella parte in cui non prevede l'irripetibilità dell'indebito previdenziale non pensionistico laddove le somme siano state percepite in buona fede e la condotta dell'ente erogatore abbia ingenerato un legittimo affidamento del percettore circa la spettanza della somma percepita (C. Cost., 27/01/2023, n. 8: “9.- A fronte dell'interpretazione prospettata dalla Corte EDU in merito all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, l'ordinamento nazionale delinea un quadro di tutele che, se adeguatamente valorizzato, supera ogni dubbio di possibili contrasti fra l'art. 2033 cod. civ. e l'art.
117, primo comma, Cost., in relazione al citato parametro convenzionale interposto. […] In definitiva, la clausola della buona fede oggettiva consente, sul presupposto dell'affidamento ingenerato nell'accipiens, di adeguare, innanzitutto, tramite la rateizzazione, il quomodo dell'adempimento della prestazione restitutoria, tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato. Inoltre, in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento
6 di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale”).
Pertanto, anche secondo la più recente impostazione del giudice delle leggi, l'indebito non pensionistico, pure in caso di applicazione della regola della ripetibilità ex art. 2033 c.c., presenta una serie di tutele per il soggetto tenuto alla restituzione della provvidenza ricevuta, tutele che rendono il regime civilistico applicabile conforme a
Costituzione, in quanto mitigato dalle particolari modalità accordate per la restituzione, ad esempio attraverso la rateizzazione o la temporanea sospensione del recupero, in attuazione del criterio di buona fede oggettiva ex art. 1175 c.c.
3. Alla luce di quanto sinora esposto, l'elemento del legittimo affidamento, che impedisce appunto la ripetizione dell'indebito, risulta intimamente connesso a quello della buona fede dell'accipiens e, dunque, all'assenza di dolo.
Quest'ultimo, come chiarito dal supremo giudice di legittimità, non può reputarsi insito a mere omissioni dichiarative, ma deve riscontrarsi in ogni condotta dell'assicurato, anche omissiva, che però risulti intenzionalmente diretta ad ingenerare nell'Istituto erogatore una falsa rappresentazione della realtà, onde conseguire un beneficio non spettante (Cassazione civile, sez. lav., 18.4.2023, n. 10337: “dichiarazioni non conformi al vero, i fatti e comportamenti dell'interessato positivamente indirizzati ad indurre in errore l'agente erogatore … ingenerano una rappresentazione alterata della realtà tale da incidere sulla determinazione volitiva di esso e, quindi, sull'attribuzione della prestazione”).
Nel caso in esame, dagli atti acquisiti nel corso del giudizio, è emerso che il sig. Pt_1
non ha mai posto in essere condotte dolose al fine di conseguire
[...] immeritatamente il citato beneficio.
Agli atti di causa risulta prodotta la certificazione CUD 2005 redditi anno 2004, contenente dati reddituali coerenti con i presupposti del beneficio in contesa.
Se è vero che siffatta dichiarazione è resa dal datore di lavoro e non già dal lavoratore, essa consente di presumere, anche ai sensi dell'art. 2729 c.c., che l' avesse già a CP_2 propria disposizione i dati reddituali dell'assicurato, benché questi avesse omesso di farne specifica comunicazione.
Difatti, la predetta certificazione CUD non rileva ai soli fini fiscali, ma altresì a quelli contributivi, tanto che, come emerge dal modulo in atti, esso presenta una sezione specificamente dedicata ai dati previdenziali e assistenziali (parte C), e da esso CP_1 risulta finanche reddito percepito da a titolo di C.I.G. (sezione 3). Parte_1
Tale documento, dunque, non solo è a disposizione di attraverso la CP_1 consultazione delle banche dati tributarie e fiscali, ma postula comunque che il datore
7 di lavoro abbia regolarmente comunicato all' i medesimi importi di reddito CP_2 trasmesso i flussi dichiarativi periodici per il lavoratore dipendente.
Tutto ciò, anzitutto, rivela che i requisiti della prestazione chiesta in ripetizione risultano sussistenti per l'anno predetto, con riscontro della spettanza dell' CP_3
Inoltre, si riscontra l'assenza di dolo omissivo, poiché nessun concreto vantaggio il lavoratore avrebbe potuto trarre dall'omettere una specifica dichiarazione reddituale.
Peraltro, l' non ha fornito prova della produzione, nell'anno 2004, di redditi CP_2 diversi che il lavoratore poteva avere interesse ad occultare.
Tanto meno la legge prevede espressamente la revoca dell'assegno in caso di omissione dichiarativa.
In ogni caso, non può ravvisarsi, nel caso di specie, un comportamento doloso del lavoratore;
anzi, è corretto affermare che l'esistenza di una condizione di buona fede del ricorrente, tale da ingenerare un legittimo ed incolpevole affidamento circa l'esistenza del diritto alla prestazione assistenziale, peraltro effettivamente spettante.
Di conseguenza, vi è esclusione della ripetibilità tout court ex art. 2033 c.c. ed applicazione del regime d'irripetibilità sopra tracciato.
In conclusione, ciò impone il riscontro della fondatezza della domanda e l'accoglimento del ricorso.
Assorbito ogni altro profilo.
4. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'oggetto del giudizio, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché le peculiarità della fattispecie controversa e l'oggettiva incertezza interpretativa in ordine alla disciplina applicabile, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost.
77/2018, che ne impongono la compensazione integrale.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara insussistente il credito vantato dall' e non ripetibili le somme CP_1 ritenute indebite;
2) compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 18.12.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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