TRIB
Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/04/2025, n. 1939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1939 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
N. 9848/2020 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati: dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9848/2020 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Separazione giudiziale”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 studio dell'avv. Salvatore Castro, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
, nata a [...] il [...]; CP_1
Resistente contumace
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: il procuratore di parte ricorrente ha precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/09/2018 , premettendo di avere contratto Parte_1
matrimonio con in Hounslow (GB) il 27/04/2000 dal quale sono nati i figli CP_2
(31/01/2001), (24/09/2003) e (24/01/2008), chiedeva all'adito Per_1 Per_2 Per_3
Tribunale la pronuncia della separazione personale giudiziale dal coniuge, di disporre l'affidamento condiviso dei figli minori, il collocamento presso la madre nella casa
1 coniugale di sua esclusiva proprietà, di regolamentare gli incontri tra padre e figli e il contributo al loro mantenimento.
Il ricorrente deduceva, a fondamento della domanda, che da tempo la moglie mostrava disinteresse nei suoi confronti, per cui era venuta meno l'affectio maritalis necessaria per la prosecuzione del consorzio coniugale.
sebbene ritualmente citata, non si costituiva in giudizio. CP_2
Con note depositate telematicamente in data 25/05/2021 parte ricorrente, deducendo il trasferimento a Rovigo della moglie per motivi di lavoro, modificava la domanda giudiziale chiedendo di disporre il collocamento dei figli minori presso di sé,
l'assegnazione in suo favore della casa coniugale, e di disporre un assegno di mantenimento per la prole minore a carico della resistente di € 600,00, oltre il 50% delle spese straordinarie e di € 150,00 mensili a carico di ciascun genitore per il mantenimento del figlio maggiorenne . Per_1
All'udienza presidenziale del 01/06/2021, stante l'assenza di parte resistente, non si procedeva al tentativo di conciliazione ed interrogato liberamente il questi Pt_1
dichiarava che la moglie da ottobre 2020 si era trasferita a Rovigo per motivi di lavoro mentre lui era stato assunto come responsabile di sala con reddito mensile di € 1.400,00.
Alla luce di ciò, con ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 03.06.2021 il Presidente rendeva i provvedimenti temporanei e urgenti disponendo l'affido condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, il collocamento prevalente degli stessi presso il Per_2 Per_3
padre, cui assegnava la casa familiare, la regolamentazione degli incontri tra la madre e i figli, e inoltre disponeva a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_2 Pt_1
la somma di euro 500,00 mensili per il mantenimento dei tre figli, oltre il 50%
[...]
delle spese straordinarie, nonchè indagini sulla condizione di benessere psico-fisico dei minori delegate ai Servizi Sociali territorialmente competenti.
Infine, all'udienza del 06.03.2024 il ricorrente chiedeva l'affidamento esclusivo della minore (essendo anche divenuto nelle more maggiorenne) allegando Per_3 Per_2
l'assenza e il disinteresse della madre anche in termini di omesso versamento del contributo al mantenimento.
Alla successiva udienza del 29.05.2024 veniva ascoltata la minore Per_3
Successivamente parte ricorrente depositava telematicamente atto di precetto notificato alla resistente per inadempimento delle statuizioni economiche ex art. 708 c.p.c. e
2 all'udienza del 16.12.2024, tenuta in modalità cartolare, concludeva come da note in atti, chiedendo la condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.; il G.I. rimetteva la causa in decisione dinnanzi al Collegio con concessione dei termini di legge.
Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
**********
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di la quale, sebbene CP_2
regolarmente citata, non si è costituita in giudizio.
La separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dal ricorrente nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano il venir meno della comunione materiale e spirituale e la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
È noto, peraltro, come per la pronuncia di separazione dei coniugi non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti (v. Cass. N. 21099/2007 e Cass. N. 3356/2007).
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata da parte ricorrente.
La domanda di affidamento esclusivo al padre della figlia minore è invece Per_3
infondata e va rigettata. In merito, ritiene il Collegio che sussistono i presupposti per confermare l'affidamento condiviso della minore già disposto in seno all'ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c.
Nell'intenzione del legislatore, l'affidamento condiviso ex art. 337 ter c.c. rappresenta l'ordinario regime di affidamento della prole minore ai genitori, poiché assicura al minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere dagli stessi cura, istruzione e assistenza morale;
per contro, l'art. 337 quater c.c. prevede che il giudice possa disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori ad uno solo dei genitori, qualora ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse della prole, e previo accertamento positivo della idoneità genitoriale del richiedente e accertamento sulla inidoneità dell'altro genitore.
3 Nel caso di specie non sussiste una situazione di contrarietà all'interesse di dalla Per_3 permanenza dell'affidamento in modo condiviso ai genitori, considerato che l'allegato atto di precetto notificato alla resistente per mancato versamento dell'assegno di mantenimento dei figli, pur costituendo inadempienza ai bisogni materiali della figlia, in mancanza di altra allegazione assertiva e probatoria, non è sintomatico di totale abbandono affettivo della madre verso la figlia né della sua grave carente capacità genitoriale. Al riguardo, si deve citare il recente indirizzo di legittimità secondo cui
“L'inadempimento dell'obbligo di mantenimento dei figli imputabile al genitore non è elemento di per sé decisivo nel far propendere il giudice per l'affidamento esclusivo in favore dell'altro genitore richiedendosi che tale elemento risulti contestualizzato e inscritto in una più complessiva valutazione dell'atteggiamento del genitore interessato, sì da integrare una manifesta carenza di attitudini genitoriali” (Cass. Civ. Ord.
17/05/2022 n. 15815).
Parte ricorrente non ha allegato altre circostanze, anche solo indiziarie, riconducibili alla
– eventuale – grave inadeguatezza della responsabilità genitoriale della (ad es., un CP_2
ipotetico dissenso opposto dalla resistente agli ordinari e/o straordinari atti di amministrazione da compiersi nel superiore interesse della minore, quali mancate autorizzazioni a visite mediche, al rilascio di documenti, gite scolastiche o altra attività ludica utile al benessere psico-emotivo della minore).
Peraltro, la relazione dei Servizi Sociali del 17.01.2024 non ha evidenziato alcuna criticità sulla condizione psico-fisica della minore, ben curata e integrata nel contesto familiare.
Né va sottaciuto che in sede di audizione ha dichiarato che la madre è presente Per_3
nella sua vita anche se fisicamente lontana, che è venuta per stare con lei in occasione del suo compleanno, che la sente regolarmente ogni settimana e le piacerebbe vederla più spesso. Quindi, visto il chiaro desiderio della minore di un più stretto rapporto con la madre, appare opportuno e conforme all'interesse di affidarla congiuntamente Per_3
ad entrambi i genitori, non risultando comprovate ragioni ostative e tenuto conto che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi (art. 337 ter
c. c.), pur essendo auspicabile che la madre eserciti più attivamente il proprio ruolo genitoriale nei confronti della minore.
4 Ciò posto, va mantenuto il collocamento di presso il padre e l'età ormai Per_3
raggiunta dalla minore (17 anni e quindi prossima alla maggiore età) giustifica che non si proceda ad alcuna regolamentazione degli incontri della madre con la figlia, dovendo gli stessi rimettersi al gradimento di Per_3
Quanto alle questioni economiche, considerato che il ricorrente ha dichiarato di percepire un reddito mensile di € 1.400,00 dal lavoro di responsabile di sala mentre la quello di € 1.500,00 come magazziniera, ritiene il Collegio di porre a carico di CP_2
genitore non collocatario, l'obbligo di versare a , a titolo di CP_2 Parte_1
contributo di mantenimento dei tre figli e (maggiorenni non Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti) e di anni 17, la somma complessiva di € Per_3
600,00 (€ 200,00 per figlio), oltre il 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza.
Infine, la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. è inammissibile e va rigettata. Il ricorrente ha dedotto a fondamento della domanda una condotta omissiva della resistente, che non si concilia con la funzione dell'art. 96, co. 1 c.p.c. a mente del quale “se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede
o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza”; la fattispecie della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. è ipotizzabile nei soli confronti della parte soccombente che abbia posto in essere atti processuali concretamente lesivi per l'altra parte, frapponendo ostacoli alla definizione del giudizio, atti che nel caso di specie non possono ascriversi alla parte rimasta contumace.
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili, stante la contumacia della convenuta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_2
- dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i Per_3
genitori, con collocamento presso il padre nella casa coniugale a lui assegnata, disponendo sugli incontri tra madre e figlia come in parte motiva;
- dispone che provveda al versamento in favore di , a CP_2 Parte_1
titolo di contributo al mantenimento dei figli, entro il giorno 5 di ogni mese, della complessiva somma di € 600,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo
5 gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
- dichiara irripetibili le spese del giudizio;
- dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Biancavilla per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000
(anno 2000 – parte II – serie C – n. 11).
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale il 28.03.25
Il Giudice rel. Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Sonia Di Gesu
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati: dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9848/2020 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Separazione giudiziale”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 studio dell'avv. Salvatore Castro, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
, nata a [...] il [...]; CP_1
Resistente contumace
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: il procuratore di parte ricorrente ha precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/09/2018 , premettendo di avere contratto Parte_1
matrimonio con in Hounslow (GB) il 27/04/2000 dal quale sono nati i figli CP_2
(31/01/2001), (24/09/2003) e (24/01/2008), chiedeva all'adito Per_1 Per_2 Per_3
Tribunale la pronuncia della separazione personale giudiziale dal coniuge, di disporre l'affidamento condiviso dei figli minori, il collocamento presso la madre nella casa
1 coniugale di sua esclusiva proprietà, di regolamentare gli incontri tra padre e figli e il contributo al loro mantenimento.
Il ricorrente deduceva, a fondamento della domanda, che da tempo la moglie mostrava disinteresse nei suoi confronti, per cui era venuta meno l'affectio maritalis necessaria per la prosecuzione del consorzio coniugale.
sebbene ritualmente citata, non si costituiva in giudizio. CP_2
Con note depositate telematicamente in data 25/05/2021 parte ricorrente, deducendo il trasferimento a Rovigo della moglie per motivi di lavoro, modificava la domanda giudiziale chiedendo di disporre il collocamento dei figli minori presso di sé,
l'assegnazione in suo favore della casa coniugale, e di disporre un assegno di mantenimento per la prole minore a carico della resistente di € 600,00, oltre il 50% delle spese straordinarie e di € 150,00 mensili a carico di ciascun genitore per il mantenimento del figlio maggiorenne . Per_1
All'udienza presidenziale del 01/06/2021, stante l'assenza di parte resistente, non si procedeva al tentativo di conciliazione ed interrogato liberamente il questi Pt_1
dichiarava che la moglie da ottobre 2020 si era trasferita a Rovigo per motivi di lavoro mentre lui era stato assunto come responsabile di sala con reddito mensile di € 1.400,00.
Alla luce di ciò, con ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 03.06.2021 il Presidente rendeva i provvedimenti temporanei e urgenti disponendo l'affido condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, il collocamento prevalente degli stessi presso il Per_2 Per_3
padre, cui assegnava la casa familiare, la regolamentazione degli incontri tra la madre e i figli, e inoltre disponeva a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_2 Pt_1
la somma di euro 500,00 mensili per il mantenimento dei tre figli, oltre il 50%
[...]
delle spese straordinarie, nonchè indagini sulla condizione di benessere psico-fisico dei minori delegate ai Servizi Sociali territorialmente competenti.
Infine, all'udienza del 06.03.2024 il ricorrente chiedeva l'affidamento esclusivo della minore (essendo anche divenuto nelle more maggiorenne) allegando Per_3 Per_2
l'assenza e il disinteresse della madre anche in termini di omesso versamento del contributo al mantenimento.
Alla successiva udienza del 29.05.2024 veniva ascoltata la minore Per_3
Successivamente parte ricorrente depositava telematicamente atto di precetto notificato alla resistente per inadempimento delle statuizioni economiche ex art. 708 c.p.c. e
2 all'udienza del 16.12.2024, tenuta in modalità cartolare, concludeva come da note in atti, chiedendo la condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.; il G.I. rimetteva la causa in decisione dinnanzi al Collegio con concessione dei termini di legge.
Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
**********
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di la quale, sebbene CP_2
regolarmente citata, non si è costituita in giudizio.
La separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dal ricorrente nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano il venir meno della comunione materiale e spirituale e la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
È noto, peraltro, come per la pronuncia di separazione dei coniugi non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti (v. Cass. N. 21099/2007 e Cass. N. 3356/2007).
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata da parte ricorrente.
La domanda di affidamento esclusivo al padre della figlia minore è invece Per_3
infondata e va rigettata. In merito, ritiene il Collegio che sussistono i presupposti per confermare l'affidamento condiviso della minore già disposto in seno all'ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c.
Nell'intenzione del legislatore, l'affidamento condiviso ex art. 337 ter c.c. rappresenta l'ordinario regime di affidamento della prole minore ai genitori, poiché assicura al minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere dagli stessi cura, istruzione e assistenza morale;
per contro, l'art. 337 quater c.c. prevede che il giudice possa disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori ad uno solo dei genitori, qualora ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse della prole, e previo accertamento positivo della idoneità genitoriale del richiedente e accertamento sulla inidoneità dell'altro genitore.
3 Nel caso di specie non sussiste una situazione di contrarietà all'interesse di dalla Per_3 permanenza dell'affidamento in modo condiviso ai genitori, considerato che l'allegato atto di precetto notificato alla resistente per mancato versamento dell'assegno di mantenimento dei figli, pur costituendo inadempienza ai bisogni materiali della figlia, in mancanza di altra allegazione assertiva e probatoria, non è sintomatico di totale abbandono affettivo della madre verso la figlia né della sua grave carente capacità genitoriale. Al riguardo, si deve citare il recente indirizzo di legittimità secondo cui
“L'inadempimento dell'obbligo di mantenimento dei figli imputabile al genitore non è elemento di per sé decisivo nel far propendere il giudice per l'affidamento esclusivo in favore dell'altro genitore richiedendosi che tale elemento risulti contestualizzato e inscritto in una più complessiva valutazione dell'atteggiamento del genitore interessato, sì da integrare una manifesta carenza di attitudini genitoriali” (Cass. Civ. Ord.
17/05/2022 n. 15815).
Parte ricorrente non ha allegato altre circostanze, anche solo indiziarie, riconducibili alla
– eventuale – grave inadeguatezza della responsabilità genitoriale della (ad es., un CP_2
ipotetico dissenso opposto dalla resistente agli ordinari e/o straordinari atti di amministrazione da compiersi nel superiore interesse della minore, quali mancate autorizzazioni a visite mediche, al rilascio di documenti, gite scolastiche o altra attività ludica utile al benessere psico-emotivo della minore).
Peraltro, la relazione dei Servizi Sociali del 17.01.2024 non ha evidenziato alcuna criticità sulla condizione psico-fisica della minore, ben curata e integrata nel contesto familiare.
Né va sottaciuto che in sede di audizione ha dichiarato che la madre è presente Per_3
nella sua vita anche se fisicamente lontana, che è venuta per stare con lei in occasione del suo compleanno, che la sente regolarmente ogni settimana e le piacerebbe vederla più spesso. Quindi, visto il chiaro desiderio della minore di un più stretto rapporto con la madre, appare opportuno e conforme all'interesse di affidarla congiuntamente Per_3
ad entrambi i genitori, non risultando comprovate ragioni ostative e tenuto conto che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi (art. 337 ter
c. c.), pur essendo auspicabile che la madre eserciti più attivamente il proprio ruolo genitoriale nei confronti della minore.
4 Ciò posto, va mantenuto il collocamento di presso il padre e l'età ormai Per_3
raggiunta dalla minore (17 anni e quindi prossima alla maggiore età) giustifica che non si proceda ad alcuna regolamentazione degli incontri della madre con la figlia, dovendo gli stessi rimettersi al gradimento di Per_3
Quanto alle questioni economiche, considerato che il ricorrente ha dichiarato di percepire un reddito mensile di € 1.400,00 dal lavoro di responsabile di sala mentre la quello di € 1.500,00 come magazziniera, ritiene il Collegio di porre a carico di CP_2
genitore non collocatario, l'obbligo di versare a , a titolo di CP_2 Parte_1
contributo di mantenimento dei tre figli e (maggiorenni non Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti) e di anni 17, la somma complessiva di € Per_3
600,00 (€ 200,00 per figlio), oltre il 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza.
Infine, la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. è inammissibile e va rigettata. Il ricorrente ha dedotto a fondamento della domanda una condotta omissiva della resistente, che non si concilia con la funzione dell'art. 96, co. 1 c.p.c. a mente del quale “se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede
o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza”; la fattispecie della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. è ipotizzabile nei soli confronti della parte soccombente che abbia posto in essere atti processuali concretamente lesivi per l'altra parte, frapponendo ostacoli alla definizione del giudizio, atti che nel caso di specie non possono ascriversi alla parte rimasta contumace.
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili, stante la contumacia della convenuta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_2
- dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i Per_3
genitori, con collocamento presso il padre nella casa coniugale a lui assegnata, disponendo sugli incontri tra madre e figlia come in parte motiva;
- dispone che provveda al versamento in favore di , a CP_2 Parte_1
titolo di contributo al mantenimento dei figli, entro il giorno 5 di ogni mese, della complessiva somma di € 600,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo
5 gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
- dichiara irripetibili le spese del giudizio;
- dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Biancavilla per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000
(anno 2000 – parte II – serie C – n. 11).
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale il 28.03.25
Il Giudice rel. Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Sonia Di Gesu
6