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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/12/2025, n. 2122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2122 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 29713/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29713/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. SEMERARO Parte_1 ALESSANDRO DOMENICO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BRACONI Controparte_1 STEFANIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1 CH il 26/06/2019.
Dall'unione dei ricorrenti è nato un figlio: , il 26.08.2010. Per_1
Con ricorso depositato il 18/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CH di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori, con esercizio Persona_2 disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
PRENDE ATTO che i coniugi e il figlio minore, a seguito della vendita dell'immobile di proprietà comune, avvenuta in data 18 novembre 2024, si sono attivati per la richiesta del cambio di residenza.
PRENDE ATTO che l'abitazione sita in Nichelino (TO), via Cimarosa n. 16, è stata venduta e il ricavato è stato diviso al 50% fra i coniugi;
il signor si è trasferito a vivere in Nichelino (TO) via CP_1 Pacinotti 21, in un immobile che conduce in locazione, il cui canone mensile è di euro 440,00.
DISPONE che il figlio minore continuerà a vivere presso la casa dei nonni materni Persona_2 sita in Nichelino via Vivaldi 13, unitamente alla madre, fino a quando la signora reperirà idonea sistemazione abitativa ove madre e figlio si trasferiranno dandone tempestiva comunicazione al signor
. CP_1
DISPONE che, salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori, nel rispetto delle esigenze di studio del figlio e di lavoro dei genitori, il signor trascorra con il figlio , che ha quattordici anni, CP_1 Per_1 il suo giorno di riposo lavorativo con pernottamento del figlio presso l'abitazione paterna, dandone anticipata comunicazione alla madre oltre ad altri due giorni alla settimana nei quali il figlio Per_1 pagina 2 di 4 deciderà se pernottare o meno presso il padre;
- vacanze natalizie: il minore trascorrerà, ad anni alterni, il giorno della Vigilia di Natale (24/12) con un genitore e il giorno di Natale (25/12) con l'altro genitore;
ad anni alterni, dal 26 al 30 dicembre (compreso) con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio (compreso) con l'altro genitore;
in caso di disaccordo tra i genitori negli anni dispari il minore trascorrerà con la mamma il giorno di Natale (25/12) e resterà con lei fino al 29 dicembre, il 30 dicembre giorno del compleanno del padre, lo trascorrerà con il signor e quindi starà con il padre Per_1 CP_1 Per_1 il giorno della Vigilia di Natale (24/12) e dal 30 dicembre al 6 gennaio;
negli anni pari il minore trascorrerà la Vigilia di Natale con la madre e il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio con la stessa e trascorrerà con il padre il giorno di Natale (25/12) e starà con lui fino al 30 dicembre compreso;
- vacanze estive: il minore trascorrerà con il padre tre settimane anche non consecutive: una a giugno e due a luglio, i periodi saranno comunicati alla madre entro il 31 maggio di ogni anno;
il minore trascorrerà tre settimane di vacanza con la madre, i periodi saranno comunicati al padre entro il 31 maggio di ogni anno;
trascorrerà, inoltre, un periodo di vacanza insieme ai nonni materni con richiesta al Persona_2 padre e alla madre entro il 31 maggio di ogni anno con indicazione del periodo e del luogo di soggiorno, per il restante periodo di vacanza il minore tornerà a vedere e stare con il padre con il normale calendario sopra indicato. - Il minore trascorrerà ad anni alterni le vacanze di Pasqua e di Carnevale con ciascun genitore alternandosi. - In occasione delle altre festività infrasettimanali, compresi i cosiddetti “ponti” i genitori si alterneranno. - Il giorno del compleanno del minore (26 agosto) lo stesso starà mezza giornata con ciascun genitore.
DISPONE che il signor continui a corrispondere, a titolo di concorso nel Controparte_1 mantenimento del figlio minore, la somma pari a euro 200,00, che versa alla madre del minore, signora entro il giorno 15 di ogni mese, la somma si rivaluterà annualmente secondo gli indici ISTAT. Parte_1 Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive, ricreative – concordate o necessitate e documentate – sono poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, si richiama il Protocollo del Tribunale di Torino.
PRENDE ATTO che la signora dal mese di dicembre 2024 percepisce il 100% dell'Assegno Parte_1 Unico Inps.
PRENDE ATTO che il conto corrente cointestato ai coniugi in essere presso la Controparte_2
verrà chiuso allorquando le spese e utenze tutte della casa ex coniugale, venduta in data
[...] 18.11.2024, saranno saldate.
PRENDE ATTO che l'autovettura Lancia Y targata FB848XT, già intestata alla signora , resta Parte_1 nella piena disponibilità della stessa.
PRENDE ATTO che il canone mensile dell'utenza telefonica in uso al minore , Persona_2 intestata alla signora , verrà pagata, a mesi alterni, dai genitori. Parte_1
PRENDE ATTO che i coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento dichiarando di essere economicamente autosufficienti.
PRENDE ATTO che le parti si daranno comunicazione di ogni cambio di residenza e rilasciano sin d'ora il loro assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e del documento di identità valido per l'espatrio propri e per il figlio minore.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025
pagina 3 di 4 Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29713/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. SEMERARO Parte_1 ALESSANDRO DOMENICO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BRACONI Controparte_1 STEFANIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1 CH il 26/06/2019.
Dall'unione dei ricorrenti è nato un figlio: , il 26.08.2010. Per_1
Con ricorso depositato il 18/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CH di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori, con esercizio Persona_2 disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
PRENDE ATTO che i coniugi e il figlio minore, a seguito della vendita dell'immobile di proprietà comune, avvenuta in data 18 novembre 2024, si sono attivati per la richiesta del cambio di residenza.
PRENDE ATTO che l'abitazione sita in Nichelino (TO), via Cimarosa n. 16, è stata venduta e il ricavato è stato diviso al 50% fra i coniugi;
il signor si è trasferito a vivere in Nichelino (TO) via CP_1 Pacinotti 21, in un immobile che conduce in locazione, il cui canone mensile è di euro 440,00.
DISPONE che il figlio minore continuerà a vivere presso la casa dei nonni materni Persona_2 sita in Nichelino via Vivaldi 13, unitamente alla madre, fino a quando la signora reperirà idonea sistemazione abitativa ove madre e figlio si trasferiranno dandone tempestiva comunicazione al signor
. CP_1
DISPONE che, salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori, nel rispetto delle esigenze di studio del figlio e di lavoro dei genitori, il signor trascorra con il figlio , che ha quattordici anni, CP_1 Per_1 il suo giorno di riposo lavorativo con pernottamento del figlio presso l'abitazione paterna, dandone anticipata comunicazione alla madre oltre ad altri due giorni alla settimana nei quali il figlio Per_1 pagina 2 di 4 deciderà se pernottare o meno presso il padre;
- vacanze natalizie: il minore trascorrerà, ad anni alterni, il giorno della Vigilia di Natale (24/12) con un genitore e il giorno di Natale (25/12) con l'altro genitore;
ad anni alterni, dal 26 al 30 dicembre (compreso) con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio (compreso) con l'altro genitore;
in caso di disaccordo tra i genitori negli anni dispari il minore trascorrerà con la mamma il giorno di Natale (25/12) e resterà con lei fino al 29 dicembre, il 30 dicembre giorno del compleanno del padre, lo trascorrerà con il signor e quindi starà con il padre Per_1 CP_1 Per_1 il giorno della Vigilia di Natale (24/12) e dal 30 dicembre al 6 gennaio;
negli anni pari il minore trascorrerà la Vigilia di Natale con la madre e il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio con la stessa e trascorrerà con il padre il giorno di Natale (25/12) e starà con lui fino al 30 dicembre compreso;
- vacanze estive: il minore trascorrerà con il padre tre settimane anche non consecutive: una a giugno e due a luglio, i periodi saranno comunicati alla madre entro il 31 maggio di ogni anno;
il minore trascorrerà tre settimane di vacanza con la madre, i periodi saranno comunicati al padre entro il 31 maggio di ogni anno;
trascorrerà, inoltre, un periodo di vacanza insieme ai nonni materni con richiesta al Persona_2 padre e alla madre entro il 31 maggio di ogni anno con indicazione del periodo e del luogo di soggiorno, per il restante periodo di vacanza il minore tornerà a vedere e stare con il padre con il normale calendario sopra indicato. - Il minore trascorrerà ad anni alterni le vacanze di Pasqua e di Carnevale con ciascun genitore alternandosi. - In occasione delle altre festività infrasettimanali, compresi i cosiddetti “ponti” i genitori si alterneranno. - Il giorno del compleanno del minore (26 agosto) lo stesso starà mezza giornata con ciascun genitore.
DISPONE che il signor continui a corrispondere, a titolo di concorso nel Controparte_1 mantenimento del figlio minore, la somma pari a euro 200,00, che versa alla madre del minore, signora entro il giorno 15 di ogni mese, la somma si rivaluterà annualmente secondo gli indici ISTAT. Parte_1 Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive, ricreative – concordate o necessitate e documentate – sono poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, si richiama il Protocollo del Tribunale di Torino.
PRENDE ATTO che la signora dal mese di dicembre 2024 percepisce il 100% dell'Assegno Parte_1 Unico Inps.
PRENDE ATTO che il conto corrente cointestato ai coniugi in essere presso la Controparte_2
verrà chiuso allorquando le spese e utenze tutte della casa ex coniugale, venduta in data
[...] 18.11.2024, saranno saldate.
PRENDE ATTO che l'autovettura Lancia Y targata FB848XT, già intestata alla signora , resta Parte_1 nella piena disponibilità della stessa.
PRENDE ATTO che il canone mensile dell'utenza telefonica in uso al minore , Persona_2 intestata alla signora , verrà pagata, a mesi alterni, dai genitori. Parte_1
PRENDE ATTO che i coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento dichiarando di essere economicamente autosufficienti.
PRENDE ATTO che le parti si daranno comunicazione di ogni cambio di residenza e rilasciano sin d'ora il loro assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e del documento di identità valido per l'espatrio propri e per il figlio minore.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025
pagina 3 di 4 Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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