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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/12/2024, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA - Presidente
Patrizia NIGRI - Giudice
Anna CARBONARA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2090/2024 R.G.V.G. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. GRASSO Parte_1
VALERIA, come da mandato in atti,
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. FAILLA MARIA Controparte_1
PROVVIDENZA, come da mandato in atti,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente il 28/06/2024, Parte_1
e , premesso di aver contratto matrimonio in Ginosa Controparte_1 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
(Ta) in data 11/08/2008, che dalla loro unione era nata la figlia Persona_1 il 04/08/2004 e che in data 13/06/2022 era stata omologata la loro
[...] separazione personale, adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciato la scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Il Pubblico ministero concludeva con note del 28.11.2024.
Va rilevato che all'udienza del 09/10/2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., le parti, con espressa rinuncia a comparire, hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con il decreto emesso il 13/06/2022.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno di comparizione degli stessi nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
n. 898/70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali e i rapporti relativi alla prole, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso e alle successive note scritte, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge e all'interesse della prole impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato congiuntamente il 28/06/2024 da e Parte_1
, così provvede: Controparte_1
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto il 11/08/2008 in
Ginosa (Ta) da , nato a [...] il Parte_1
30/09/1963, e , nata a [...] il Controparte_1
29/06/1974, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Ginosa
(Ta) dell'anno 2008, parte 2, serie C, numero 10;
2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti e i rapporti relativi alla prole, siano disciplinati secondo le condizioni da costoro concordate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Ginosa
(Ta) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 29/11/2024.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA - Presidente
Patrizia NIGRI - Giudice
Anna CARBONARA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2090/2024 R.G.V.G. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. GRASSO Parte_1
VALERIA, come da mandato in atti,
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. FAILLA MARIA Controparte_1
PROVVIDENZA, come da mandato in atti,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente il 28/06/2024, Parte_1
e , premesso di aver contratto matrimonio in Ginosa Controparte_1 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
(Ta) in data 11/08/2008, che dalla loro unione era nata la figlia Persona_1 il 04/08/2004 e che in data 13/06/2022 era stata omologata la loro
[...] separazione personale, adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciato la scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Il Pubblico ministero concludeva con note del 28.11.2024.
Va rilevato che all'udienza del 09/10/2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., le parti, con espressa rinuncia a comparire, hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con il decreto emesso il 13/06/2022.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno di comparizione degli stessi nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
n. 898/70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali e i rapporti relativi alla prole, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso e alle successive note scritte, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge e all'interesse della prole impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato congiuntamente il 28/06/2024 da e Parte_1
, così provvede: Controparte_1
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto il 11/08/2008 in
Ginosa (Ta) da , nato a [...] il Parte_1
30/09/1963, e , nata a [...] il Controparte_1
29/06/1974, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Ginosa
(Ta) dell'anno 2008, parte 2, serie C, numero 10;
2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti e i rapporti relativi alla prole, siano disciplinati secondo le condizioni da costoro concordate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Ginosa
(Ta) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 29/11/2024.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara
3