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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/09/2025, n. 9040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9040 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 2^ SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro Maria Teresa Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 46034 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa
DA in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. Siro Ugo Vincenzo Bargiacchi come in atti OPPONENTE CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno Mazzoni Controparte_1 come in atti OPPOSTO OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 7221/2024 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
FATTO E DIRITTO Con decreto ingiuntivo n. 7221/2024 del 4.11.2024 il Tribunale di Roma ha ingiunto alla società di pagare, in Parte_1 favore di la somma di € 4.483,13 a titolo di retribuzione Controparte_1 per i mesi di novembre e dicembre 2023. Avverso il suddetto decreto la società ha proposto opposizione, affermando che, su un credito totale di € 8.537,83 netti, ha corrisposto al lavoratore la somma netta di € 8.028,00 e che pertanto il credito residuo ammonta a € 509,83. Si è costituito il lavoratore contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto, evidenziando che i pagamenti indicati dalla opponente si riferiscono a crediti diversi da quelli oggetto del decreto ingiuntivo. All'odierna udienza, udita la discussione orale dei procuratori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa all'esito della camera di consiglio con la presente sentenza contestuale.
**** L'opposizione è infondata. Deve ritenersi pacifica la quantificazione del credito spettante al lavoratore per i mesi di novembre e dicembre 2023, oggetto del decreto ingiuntivo opposto, in quanto la contestazione riguarda specificamente solo il computo al netto o al lordo delle imposte e l'avvenuto pagamento e, in ogni caso, gli importi richiesti dal lavoratore corrispondono a quelli indicati nelle relative buste paga. Deve essere disattesa la tesi sostenuta dall'opponente per cui “l'importo da pagare è sempre il netto”. Osserva il giudice che la retribuzione del lavoratore è la somma di denaro che per contratto il datore di lavoro deve erogare in favore del lavoratore. La circostanza che lo stesso datore di lavoro, per legge, sulla retribuzione sia tenuto ad effettuare una trattenuta da versare all'Erario in qualità di sostituto di imposta, non incide in alcun modo sul calcolo della retribuzione che rimane pur sempre quella lorda, cioè l'intero compenso fissato dal contratto. Infatti, il meccanismo delle ritenute fiscali inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere di interferire (cfr. Cass. 11 febbraio 2011, n. 3375; 5 ottobre 2009, n. 21211; 7 luglio 2008, n. 18584). Ne consegue che l'accertamento e la liquidazione di somme dovute in favore del lavoratore deve essere effettuata al lordo delle ritenute fiscali, le quali non possono essere detratte dal debito, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore di lavoro e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle somme dovutegli (cfr. Cass. 13 febbraio 2013, n. 3525; 12 gennaio 2012, n. 231; 28 settembre 2011, n. 19790).
2 Deve essere parimenti disattesa l'eccezione di estinzione (parziale) per avvenuto pagamento. Ai sensi dell'art. 1193 c.c., “chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;
tra più debiti scaduti, a quello meno garantito;
tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore;
tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti”. Nel caso di specie, il debitore ha espressamente dichiarato, all'atto del pagamento, quale debito intendesse soddisfare;
in ciascuno dei bonifici in atti è infatti specificamente indicata la causale del pagamento e nessuno dei pagamenti eseguiti si riferisce alle mensilità di novembre e dicembre 2023 (v. all. 2 parte opposta).
L'opposizione deve essere quindi integralmente rigettata, con conseguente definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo le vigenti tabelle, da distrarsi in favore dell'Avv. Bruno Mazzoni dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 7221/2024; condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1.314,00 oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Roma, 18/09/2025
Il giudice
Maria Teresa Consiglio
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