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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 10916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10916 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE
R.G. 22556/2022
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Federica
D'Auria, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta in grado di appello al n. 22556/2022 Ruolo generale Affari
Conteziosi promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Mariarosaria Costanzo ed elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Calata
Capodichino n. 243; pec: Email_1
-Appellante-
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Pugliese ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via Poggio dei Mari n. 46; pec:
Email_2
-Appellata –
NONCHE'
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 P.IVA_2 tempore,
- Appellato contumace -
Oggetto: appello avverso sentenza n. 31772/2022 del Giudice di Pace di Napoli, depositata in data 14.9.2022.
Conclusioni: come da verbali di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.7.2022 convenendo innanzi Parte_1 all'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli l' ed il Controparte_3 proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. Controparte_2
071/2019/0118125561/000 dell'importo di euro 164,67 notificatagli in data 13.9.2021.
L'opponente lamentava l'omessa notificazione dell'atto presupposto (segnatamente del verbale di contravvenzione al codice della strada risalente all'anno 2015) e, comunque,
l'inesistenza delle infrazioni contestate, nonché la nullità della cartella per carenza di motivazione, in particolare riguardo i criteri di calcolo relativi alle somme applicate a titolo di maggiorazioni e interessi.
Chiedeva, quindi, accertarsi l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata da parte dell'agente per la riscossione e, comunque, la nullità della cartella opposta perché viziata, con vittoria di spese e competenze da attribuirsi al difensore antistatario.
Si costituiva l' , la quale eccepiva, in via preliminare, Controparte_3
l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, versandosi nell'ipotesi di opposizione recuperatoria ex art. 7 del D. Lgs. n. 150/2011 e non avendo il ricorrente depositato l'atto introduttivo del giudizio entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della cartella;
sempre in via preliminare, deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva per tutte le doglianze involgenti l'omessa o tardiva notificazione del verbale di contestazione delle contravvenzioni al codice della strada da parte del CP_2
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda poiché infondata, atteso che
[...] risultava regolarmente notificato, in data 5.6.2015, il verbale presupposto alla cartella oggetto di causa, nonché in quanto la notificazione della cartella aveva validamente interrotto il termine quinquennale di prescrizione del credito (tenuto conto della sospensione dei termini sancita dalla normativa emergenziale per l'epidemia da
Covid19); ad ogni buon conto, nel merito, rivendicava la legittimità della cartella pag. 2/7 opposta, sia dal punto di vista motivazionale che delle somme applicate a titolo di maggiorazioni e interessi.
La convenuta concludeva, quindi, per l'inammissibilità o il rigetto CP_3 dell'opposizione spiegata e la condanna alle spese di lite della parte ricorrente.
Non si costituiva, invece, il del quale veniva pertanto dichiarata la Controparte_2 contumacia.
Il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 31772 depositata in data 14.9.2022, accoglieva l'opposizione, ritenendo non provata dalle parti convenute la rituale notificazione del verbale prodromico alla cartella;
compensava, poi, le spese di lite tra le parti.
Con atto di citazione notificato in data 28.9.2022 quindi, spiegava Parte_1 appello parziale avverso la sentenza sopra indicata, nella parte contenente la statuizione di compensazione delle spese di lite.
In particolare, deduceva l'infondatezza della motivazione prospettata dal giudice di prime cure ai fini della disposta compensazione delle spese, considerandola del tutto inconferente rispetto all'oggetto della controversia e, in ogni caso, la violazione dell'art. 92 c.p.c. in ragione del fatto che non era ricorsa alcuna delle ipotesi tassativamente previste dalla disposizione in questione.
Si costituiva nel presente giudizio di appello l' , la quale Controparte_3 deduceva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; postulava, altresì, l'inammissibilità della proposta impugnazione poiché spiegata avverso sentenza resa secondo equità e, dunque, inappellabile ai sensi dell'art. 339, terzo comma, c.p.c.; rilevava, infine, l'infondatezza dell'appello spiegato, avendo il giudice di prime correttamente applicato l'art. 92 c.p.c. (alla luce della dichiarazione di incostituzionalità del testo normativo) ed adeguatamente motivato la disposizione concernente la compensazione delle spese di lite.
Concludeva, pertanto, per l'inammissibilità o il rigetto dell'appello proposto, con ulteriore condanna di parte appellante per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Non si costituiva, invece, la parte appellata Controparte_2
pag. 3/7 All'udienza del 23.10.2025, poi, la causa veniva riservata in decisione, senza termini per scritti conclusionali e repliche.
*****
1. Tanto premesso ed in via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia della parte appellata Controparte_2
Non risulta, infatti, aver avuto luogo la costituzione in giudizio, nonostante la regolare notificazione dell'atto di citazione in appello.
2. Sempre in via preliminare, devono essere rigettate le eccezioni sollevate dalla parte appellata con la comparsa di costituzione e risposta. Controparte_3
Risulta innanzitutto infondata l'eccezione di inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Sul punto, giova ricordare come – secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità – “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.
83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. Un. 16 novembre 2017, n. 27199).
Nel caso di specie, le condizioni sopra richiamate appaiono rispettate, atteso che – come emerge della ricostruzione delle censure sopra operata in premessa – la parte appellante ha comunque individuato una serie di profili della sentenza impugnata ritenuti meritevoli di censura ed ha prospettato le ragioni per le quali non sarebbero corrette le determinazioni del giudice di prime cure.
Parimenti non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità del gravame per l'asserita violazione dell'art. 339, terzo comma, c.p.c.
pag. 4/7 Al riguardo, è sufficiente osservare come l'art. 7, comma 10, del D. Lgs. n. 150 del
2011 espressamente escluda l'applicabilità dell'art. 113, comma 2, c.p.c., ragion per cui viene a mancare il presupposto applicativo dell'art. 339, terzo comma, c.p.c.
3. Ciò posto, l'appello è fondato per le ragioni di seguito indicate.
Il giudice di prime ha fornito una motivazione del tutto generica dei motivi di compensazione, che non merita condivisione.
Invero, la formula adottata - “la materia del contendere e le ragioni che hanno portato all'accoglimento dell'opposizione inducono alla compensazione tra le parti delle spese processuali” - risulta essere una mera clausola di stile, che non consente l'esplicitazione dei motivi a supporto, oltre che in contrasto con la precedente parte motiva.
Nel decidere il merito della controversia, il giudice di primo grado aveva correttamente qualificato la domanda come opposizione recuperatoria a verbale di contravvenzione al codice della strada ex art. 7, D. Lgs. n. 150/2011; la mancanza di prova circa la notificazione del verbale aveva comportato il pieno accoglimento dell'opposizione per intervenuta estinzione del credito, ai sensi dell'art. 201 del Codice della Strada.
Si legge infatti in motivazione: “Invero, l'opposta amministrazione non ha prodotto prova attestante la notifica dell'ordinanza ingiunzione o del verbale di accertamento in questione, in tal modo non consentendo al giudice di valutare la effettiva regolarità della notifica medesima. Pertanto, in mancanza di prova, non può dirsi assolto l'onere, esistente in capo all'ente impositore, di dimostrare la ritualità del procedimento sanzionatorio di cui, appunto, la notifica dell'ordinanza ingiunzione o del verbale di accertamento costituisce l'atto necessariamente prodromico. Il procedimento appare viziato ab origine e l'atto impugnato va annullato”.
Alla luce dei motivi addotti dal giudice di prime cure, dunque, appare del tutto ingiustificata una compensazione delle spese di lite tra le parti, statuizione che di fatto è rimasta sprovvista di una motivazione reale.
Come è noto, l'onere delle spese è sorretto dal principio di causalità rispetto alla domanda svolta (tra le tantissime, Cass., sez. 6 – 3, ord. 17 gennaio 2020, n. 1005,
Cass., sez. 6 – 3, ord. 20 febbraio 2019, n. 4964, Cass. sez. 3, ord. 26 ottobre 2018, n.
26049); principio che trova fondamento nella necessità di assicurare una razionale redistribuzione dei costi della lite. pag. 5/7 In particolare, poiché: “nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa, anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio di notifica del verbale di accertamento presupposto, eseguita dall'ente impositore, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (Cass. n. 2570 del 2017), nessun dubbio permane circa la soccombenza di entrambe le parti convenute di primo grado e la conseguente necessità di condanna delle stesse, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite.
Pertanto l'appello va accolto e la sentenza riformata in parte qua.
4. Circa la determinazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ad euro 139,00 (oltre accessori), ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 ed alla luce dello scaglione di riferimento per il valore della causa (fino ad euro 1.100,00), esclusa la voce per la fase istruttoria (in quanto non tenutasi) e nella misura corrispondente ai parametri minimi in considerazione della semplicità dell'affare.
5. Circa il regolamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, con esclusione della voce per la fase istruttoria (non svolta) e tenuto conto della semplicità dell'affare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice monocratico Dr.ssa Federica D'Auria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 31772/2022 del Giudice di Pace di Napoli, depositata in data 14.9.2022, nell'ambito del procedimento di primo grado R.G. n. 1327/2022, ogni contraria pag. 6/7 domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara la contumacia della parte appellata Controparte_2
• accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 31772/2022 del
Giudice di Pace di Napoli relativamente alla statuizione concernente le spese di lite, condanna e in solido fra loro, al Controparte_3 Controparte_2 pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore di Parte_1
che liquida in euro 43,00 per rimborso contributo unificato ed euro 27,00 per
[...] marca da bollo, euro 150,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali
(nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge, con attribuzione in favore dell'avvocato costituito dichiaratosi anticipatario;
• condanna le parti appellate e in Controparte_3 Controparte_2 solido fra loro, al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio in favore dell'appellante che liquida in euro 64,50 per rimborso contributo Parte_1 unificato ed euro 27,00 per marca da bollo, euro 250,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge, con attribuzione in favore dell'avvocato costituito dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Napoli, il 24.11.2025
Il Giudice
Dr.ssa Federica D'Auria
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE
R.G. 22556/2022
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Federica
D'Auria, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta in grado di appello al n. 22556/2022 Ruolo generale Affari
Conteziosi promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Mariarosaria Costanzo ed elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Calata
Capodichino n. 243; pec: Email_1
-Appellante-
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Pugliese ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via Poggio dei Mari n. 46; pec:
Email_2
-Appellata –
NONCHE'
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 P.IVA_2 tempore,
- Appellato contumace -
Oggetto: appello avverso sentenza n. 31772/2022 del Giudice di Pace di Napoli, depositata in data 14.9.2022.
Conclusioni: come da verbali di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.7.2022 convenendo innanzi Parte_1 all'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli l' ed il Controparte_3 proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. Controparte_2
071/2019/0118125561/000 dell'importo di euro 164,67 notificatagli in data 13.9.2021.
L'opponente lamentava l'omessa notificazione dell'atto presupposto (segnatamente del verbale di contravvenzione al codice della strada risalente all'anno 2015) e, comunque,
l'inesistenza delle infrazioni contestate, nonché la nullità della cartella per carenza di motivazione, in particolare riguardo i criteri di calcolo relativi alle somme applicate a titolo di maggiorazioni e interessi.
Chiedeva, quindi, accertarsi l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata da parte dell'agente per la riscossione e, comunque, la nullità della cartella opposta perché viziata, con vittoria di spese e competenze da attribuirsi al difensore antistatario.
Si costituiva l' , la quale eccepiva, in via preliminare, Controparte_3
l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, versandosi nell'ipotesi di opposizione recuperatoria ex art. 7 del D. Lgs. n. 150/2011 e non avendo il ricorrente depositato l'atto introduttivo del giudizio entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della cartella;
sempre in via preliminare, deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva per tutte le doglianze involgenti l'omessa o tardiva notificazione del verbale di contestazione delle contravvenzioni al codice della strada da parte del CP_2
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda poiché infondata, atteso che
[...] risultava regolarmente notificato, in data 5.6.2015, il verbale presupposto alla cartella oggetto di causa, nonché in quanto la notificazione della cartella aveva validamente interrotto il termine quinquennale di prescrizione del credito (tenuto conto della sospensione dei termini sancita dalla normativa emergenziale per l'epidemia da
Covid19); ad ogni buon conto, nel merito, rivendicava la legittimità della cartella pag. 2/7 opposta, sia dal punto di vista motivazionale che delle somme applicate a titolo di maggiorazioni e interessi.
La convenuta concludeva, quindi, per l'inammissibilità o il rigetto CP_3 dell'opposizione spiegata e la condanna alle spese di lite della parte ricorrente.
Non si costituiva, invece, il del quale veniva pertanto dichiarata la Controparte_2 contumacia.
Il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 31772 depositata in data 14.9.2022, accoglieva l'opposizione, ritenendo non provata dalle parti convenute la rituale notificazione del verbale prodromico alla cartella;
compensava, poi, le spese di lite tra le parti.
Con atto di citazione notificato in data 28.9.2022 quindi, spiegava Parte_1 appello parziale avverso la sentenza sopra indicata, nella parte contenente la statuizione di compensazione delle spese di lite.
In particolare, deduceva l'infondatezza della motivazione prospettata dal giudice di prime cure ai fini della disposta compensazione delle spese, considerandola del tutto inconferente rispetto all'oggetto della controversia e, in ogni caso, la violazione dell'art. 92 c.p.c. in ragione del fatto che non era ricorsa alcuna delle ipotesi tassativamente previste dalla disposizione in questione.
Si costituiva nel presente giudizio di appello l' , la quale Controparte_3 deduceva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; postulava, altresì, l'inammissibilità della proposta impugnazione poiché spiegata avverso sentenza resa secondo equità e, dunque, inappellabile ai sensi dell'art. 339, terzo comma, c.p.c.; rilevava, infine, l'infondatezza dell'appello spiegato, avendo il giudice di prime correttamente applicato l'art. 92 c.p.c. (alla luce della dichiarazione di incostituzionalità del testo normativo) ed adeguatamente motivato la disposizione concernente la compensazione delle spese di lite.
Concludeva, pertanto, per l'inammissibilità o il rigetto dell'appello proposto, con ulteriore condanna di parte appellante per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Non si costituiva, invece, la parte appellata Controparte_2
pag. 3/7 All'udienza del 23.10.2025, poi, la causa veniva riservata in decisione, senza termini per scritti conclusionali e repliche.
*****
1. Tanto premesso ed in via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia della parte appellata Controparte_2
Non risulta, infatti, aver avuto luogo la costituzione in giudizio, nonostante la regolare notificazione dell'atto di citazione in appello.
2. Sempre in via preliminare, devono essere rigettate le eccezioni sollevate dalla parte appellata con la comparsa di costituzione e risposta. Controparte_3
Risulta innanzitutto infondata l'eccezione di inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Sul punto, giova ricordare come – secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità – “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.
83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. Un. 16 novembre 2017, n. 27199).
Nel caso di specie, le condizioni sopra richiamate appaiono rispettate, atteso che – come emerge della ricostruzione delle censure sopra operata in premessa – la parte appellante ha comunque individuato una serie di profili della sentenza impugnata ritenuti meritevoli di censura ed ha prospettato le ragioni per le quali non sarebbero corrette le determinazioni del giudice di prime cure.
Parimenti non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità del gravame per l'asserita violazione dell'art. 339, terzo comma, c.p.c.
pag. 4/7 Al riguardo, è sufficiente osservare come l'art. 7, comma 10, del D. Lgs. n. 150 del
2011 espressamente escluda l'applicabilità dell'art. 113, comma 2, c.p.c., ragion per cui viene a mancare il presupposto applicativo dell'art. 339, terzo comma, c.p.c.
3. Ciò posto, l'appello è fondato per le ragioni di seguito indicate.
Il giudice di prime ha fornito una motivazione del tutto generica dei motivi di compensazione, che non merita condivisione.
Invero, la formula adottata - “la materia del contendere e le ragioni che hanno portato all'accoglimento dell'opposizione inducono alla compensazione tra le parti delle spese processuali” - risulta essere una mera clausola di stile, che non consente l'esplicitazione dei motivi a supporto, oltre che in contrasto con la precedente parte motiva.
Nel decidere il merito della controversia, il giudice di primo grado aveva correttamente qualificato la domanda come opposizione recuperatoria a verbale di contravvenzione al codice della strada ex art. 7, D. Lgs. n. 150/2011; la mancanza di prova circa la notificazione del verbale aveva comportato il pieno accoglimento dell'opposizione per intervenuta estinzione del credito, ai sensi dell'art. 201 del Codice della Strada.
Si legge infatti in motivazione: “Invero, l'opposta amministrazione non ha prodotto prova attestante la notifica dell'ordinanza ingiunzione o del verbale di accertamento in questione, in tal modo non consentendo al giudice di valutare la effettiva regolarità della notifica medesima. Pertanto, in mancanza di prova, non può dirsi assolto l'onere, esistente in capo all'ente impositore, di dimostrare la ritualità del procedimento sanzionatorio di cui, appunto, la notifica dell'ordinanza ingiunzione o del verbale di accertamento costituisce l'atto necessariamente prodromico. Il procedimento appare viziato ab origine e l'atto impugnato va annullato”.
Alla luce dei motivi addotti dal giudice di prime cure, dunque, appare del tutto ingiustificata una compensazione delle spese di lite tra le parti, statuizione che di fatto è rimasta sprovvista di una motivazione reale.
Come è noto, l'onere delle spese è sorretto dal principio di causalità rispetto alla domanda svolta (tra le tantissime, Cass., sez. 6 – 3, ord. 17 gennaio 2020, n. 1005,
Cass., sez. 6 – 3, ord. 20 febbraio 2019, n. 4964, Cass. sez. 3, ord. 26 ottobre 2018, n.
26049); principio che trova fondamento nella necessità di assicurare una razionale redistribuzione dei costi della lite. pag. 5/7 In particolare, poiché: “nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa, anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio di notifica del verbale di accertamento presupposto, eseguita dall'ente impositore, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (Cass. n. 2570 del 2017), nessun dubbio permane circa la soccombenza di entrambe le parti convenute di primo grado e la conseguente necessità di condanna delle stesse, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite.
Pertanto l'appello va accolto e la sentenza riformata in parte qua.
4. Circa la determinazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ad euro 139,00 (oltre accessori), ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 ed alla luce dello scaglione di riferimento per il valore della causa (fino ad euro 1.100,00), esclusa la voce per la fase istruttoria (in quanto non tenutasi) e nella misura corrispondente ai parametri minimi in considerazione della semplicità dell'affare.
5. Circa il regolamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, con esclusione della voce per la fase istruttoria (non svolta) e tenuto conto della semplicità dell'affare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice monocratico Dr.ssa Federica D'Auria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 31772/2022 del Giudice di Pace di Napoli, depositata in data 14.9.2022, nell'ambito del procedimento di primo grado R.G. n. 1327/2022, ogni contraria pag. 6/7 domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara la contumacia della parte appellata Controparte_2
• accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 31772/2022 del
Giudice di Pace di Napoli relativamente alla statuizione concernente le spese di lite, condanna e in solido fra loro, al Controparte_3 Controparte_2 pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore di Parte_1
che liquida in euro 43,00 per rimborso contributo unificato ed euro 27,00 per
[...] marca da bollo, euro 150,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali
(nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge, con attribuzione in favore dell'avvocato costituito dichiaratosi anticipatario;
• condanna le parti appellate e in Controparte_3 Controparte_2 solido fra loro, al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio in favore dell'appellante che liquida in euro 64,50 per rimborso contributo Parte_1 unificato ed euro 27,00 per marca da bollo, euro 250,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge, con attribuzione in favore dell'avvocato costituito dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Napoli, il 24.11.2025
Il Giudice
Dr.ssa Federica D'Auria
pag. 7/7