Sentenza 24 maggio 2005
Massime • 1
È legittima l'esclusione della misura degli arresti domiciliari motivata sulla base della totale assenza di autocontrollo dell'imputato e della sua insofferenza patologica nei confronti dei familiari in quanto, nell'apprezzare le esigenze cautelari e nel valutare se risulti inadeguata ogni misura diversa dalla custodia cautelare in carcere, il giudice deve avere riguardo anche alla personalità dell'imputato stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/05/2005, n. 22167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22167 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 24/05/2005
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - rel. est. Consigliere - N. 2143
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 006971/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI AN N. IL 23/03/1968;
avverso ORDINANZA del 29/12/2004 TRIB. LIBERTÀ di TRIESTE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Gironi Emilio;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Veneziano per il rigetto. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ordinanza in epigrafe ha confermato, in sede di riesame, quella del G.i.p. Trib. Udine applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di TT NA per omicidio del proprio padre, tentato omicidio della madre e detenzione illegale di armi comuni da sparo, ritenendo - in particolare - tuttora esistenti esigenze cautelari ex art. 274, lettere a) e c), c.p.p..
Ricorrono i difensori, denunciando vizio motivazionale in ordine alla ravvisata persistenza delle predette esigenze, sull'assunto che il pericolo di recidiva sarebbe stato basato sulle sole modalità e circostanze del fatto, senza considerare anche la personalità dell'indagata nonché elementi asseritamente sintomatici dell'inesistenza di un siffatto pericolo (desistenza dall'azione nei confronti della madre, assenza di ostilità verso persone diverse dai genitori, avvenuto sequestro delle armi), mentre il pericolo d'inquinamento probatorio sarebbe inconfigurabile alla stregua delle acquisizioni probatorie già compiute;
il riconosciuto "squilibrio psichico" dell'agente avrebbe, infine, dovuto indurre ad optare per gli arresti domiciliari, anche alla luce della recente sentenza n. 367/2004 della Corte costituzionale al fine di tutelare le "esigenze di salute" della TT.
Il ricorso è infondato. Il tribunale ha, invero, giustificato la ravvisata permanenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 374, lett. c), c.p.p. non solo in base alle specifiche, allarmanti circostanze e modalità dei fatti criminosi ma anche alla personalità dell'indagata e, segnatamente, delle sue instabili caratteristiche psichiche, univocamente rappresentate da parenti, pubblici ufficiali nonché dall'ex fidanzato e delle quali da, del resto, atto lo stesso atto di ricorso, che rendono del tutto ragionevole ed insindacabile, sotto il profilo motivazionale, la prognosi di pericolosità (assorbente rispetto alle pure ravvisate esigenze probatorie) formulata dai giudici del riesame, anche in relazione alla ritenuta inidoneità di misure diverse dalla custodia in carcere ed, in particolare, degli arresti domiciliari, in relazione all'evidenziata "totale assenza di autocontrollo" del soggetto ed alla "insofferenza patologica" dimostrata nei confronti dei familiari.
Non pertinente è, infine, il richiamo alla sentenza n. 367/2004 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 206 c.p., in tema di applicazione provvisoria delle misure di sicurezza, quanto alla mancata previsione della possibilità di disporre, nei confronti di infermi di mente, una misura non detentiva in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, attesa la diversità delle situazioni, degli istituti e delle discipline poste a confronto e non risultando, peraltro, allo stato accertato alcun vizio di mente della TT, la necessità della cui restrizione in carcere è, comunque, stata giustificata in concreto proprio sul rilievo dalle sue preoccupanti caratteristiche personologiche.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Si provveda ex art. 94, co.
1-ter, norme att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2005