Ordinanza cautelare 7 luglio 2022
Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 04/03/2026, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00510/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00776/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 776 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Maddalena Aldegheri, Marco Guerreschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Agenzia delle Entrate - Riscossione, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
- dell’Intimazione di pagamento n. -OMISSIS- del 4 maggio 2022, inviata al ricorrente -OMISSIS- a mezzo raccomandata a.r. ricevuta il 12 maggio 2022 “in qualità di chiamato all’eredità di -OMISSIS-”, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di Euro 996.369,86 - su “residuo” ruolo GE “ex D.L. 27/2019” - per “prelievi latte”, “interessi”, anche di mora, e “oneri di riscossione”, in riferimento alla Cartella GE n. -OMISSIS- asseritamente notificata il 18 dicembre 2018 (nuovo numero di riferimento -OMISSIS-) e asseritamente inerente i prelievi latte imputati a -OMISSIS- per i periodi 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001;
- dell’Intimazione di pagamento n. -OMISSIS- del 31 marzo 2022, inviata al ricorrente -OMISSIS- a mezzo raccomandata a.r. ricevuta il 7 aprile 2022 quale erede di -OMISSIS-, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di Euro 994.760,89 - su “residuo” ruolo GE “ex D.L. 27/2019” - per “prelievi latte”, “interessi”, anche di mora, e “oneri di riscossione”, in riferimento alla Cartella GE n. -OMISSIS- asseritamente notificata il 18 dicembre 2018 (nuovo numero di riferimento -OMISSIS-) e asseritamente inerente i prelievi latte imputati a -OMISSIS- per i periodi 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001;
- nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente ricorso, nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica dei ricorrenti, compresi:
- - l’atto di iscrizione a ruolo ed il ruolo posto a base della cartella di pagamento indicata nelle intimazioni impugnate, e la cartella stessa, ossia la cartella GE n. -OMISSIS- asseritamente notificata il 18.12.2018, non conosciuta;
- - il “residuo ruolo” emesso da GE ai sensi del D.L. n. 27/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44/2019 ed ai sensi del Decreto del Ministero delle Finanze del 22 gennaio 2020, posto a base delle intimazioni di pagamento sopra descritte.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 dicembre 2025 il dott. LA IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno impugnato le intimazioni di pagamento nn. -OMISSIS- e -OMISSIS-, emesse dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, Ufficio competente per la Provincia di -OMISSIS-, e loro notificate, rispettivamente, il 7 aprile 2022 e il 12 maggio 2022, in qualità di chiamati all’eredità della signora -OMISSIS- (deceduta il 26 novembre 2019). Con tali intimazioni è stato richiesto loro il pagamento, entro cinque giorni, di importi pari, rispettivamente, ad euro 994.760,89 ed euro 996.369,86, recanti sorte capitale, interessi – anche di mora – e oneri di riscossione, a titolo di “ residuo ruolo GE ex D.L. 27/2019 ”, in riferimento alla cartella GE n. -OMISSIS- asseritamente notificata il 18 dicembre 2018 (nuovi numeri di riferimento -OMISSIS-), afferente al c.d. prelievo supplementare per la produzione del latte per le annate 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001. Sono stati altresì impugnati gli atti presupposti e consequenziali, ivi compresi il ruolo e la cartella alla quale le intimazioni rinviano, nonché il residuo ruolo formato da GE ai sensi del D.L. 29 marzo 2019, n. 27, conv. in L. 21 maggio 2019, n. 44, e del D.M. 22 gennaio 2020.
2. I ricorrenti – figli della de cuius e unici chiamati all’eredità ex lege – espongono di non avere mai accettato l’eredità, né espressamente né tacitamente, avendo anzi formalizzato rinuncia con atto notarile del 18 maggio 2022 (-OMISSIS-, rep. n. -OMISSIS-, racc. n. -OMISSIS-, registrato a -OMISSIS- il 23 maggio 2022 n. -OMISSIS-). Hanno quindi eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di legittimazione passiva, non potendo gli atti di riscossione essere indirizzati al mero chiamato all’eredità, e, in via parimenti assorbente, l’intervenuta prescrizione del credito riferito ai prelievi supplementari e alla relativa cartella; hanno altresì articolato plurime censure – attinenti all’illegittimità derivata per contrasto della normativa interna con i regolamenti unionali, alla decadenza ex art. 25, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 602/1973, ai vizi motivazionali delle intimazioni e all’indebita pretesa di interessi e oneri ulteriori. È stata, inoltre, spiegata domanda risarcitoria.
3. Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- questo Tribunale ha sospeso l’efficacia degli atti impugnati, rilevando che la rinuncia all’eredità – sebbene sopravvenuta rispetto alla notificazione delle intimazioni – incide sulla concreta esigibilità della pretesa nei confronti dei ricorrenti; ha ravvisato il fumus boni iuris con riferimento, tra l’altro, alle censure sulla legittimazione passiva, sulla mancata notifica degli atti presupposti e sulla prescrizione della pretesa; ha, infine, disposto incombenti istruttori nei confronti di GE e DE per l’integrale produzione degli atti di accertamento/imputazione del prelievo, delle cartelle e delle intimazioni con prova delle rispettive notificazioni, nonché l’indicazione di eventuali contenziosi e decisioni giudiziali intervenute.
4. GE e DE non si sono costituite in giudizio e non hanno prodotto quanto loro richiesto.
5. Chiamata, quindi, all’udienza straordinaria del 2 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso merita accoglimento.
7. È, infatti, fondata, con efficacia assorbente, l’eccezione di difetto di legittimazione passiva; è fondata, altresì, l’eccezione di prescrizione della pretesa, con conseguente assorbimento delle restanti censure. 7.1 Quanto al primo profilo, in linea con quanto osservato in sede cautelare, occorre ribadire che la mera qualità di chiamato all’eredità non abilita il destinatario a ricevere atti impositivi o di riscossione, stante che solo l’erede – e non già il chiamato – subentra nelle posizioni giuridiche attive e passive del de cuius ; pertanto, spetta al creditore che intenda far valere il credito ereditario l’onere di provare la qualità di erede del soggetto attinto dalla pretesa, per effetto di accettazione espressa o tacita, non potendosi desumere tale qualità dalla sola delazione successoria. Al riguardo, deve essere condiviso l’insegnamento giurisprudenziale secondo cui “ il creditore che agisce per il recupero dei debiti del de cuius deve provare la legittimazione passiva della propria controparte, non essendo sufficiente la mera qualità di chiamato all’eredità ” (Cons. Stato, sez. VI, 4 marzo 2024, n. 2283) È, inoltre, pacifico che la legittimazione del chiamato a stare in giudizio in rappresentanza dell’eredità presuppone il possesso dei beni ereditari ex art. 486 c.c. Circostanza che, nella specie, non è stata neppure allegata, né tantomeno provata dall’Amministrazione. Né può equipararsi la notifica della cartella o dell’intimazione ad una actio interrogatoria di cui all’art. 481 c.c., trattandosi di istituti diversi per presupposti e finalità.
Nel caso di specie gli atti gravati sono stati indirizzati ai ricorrenti in quanto chiamati all’eredità, senza che l’Amministrazione abbia dato prova dell’avvenuta accettazione dell’eredità, né della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 486 c.c.; anzi, è documentata la rinuncia all’eredità, formalizzata con atto notarile del 18 maggio 2022, che conferma, anche sul piano sostanziale, l’estraneità dei ricorrenti ai debiti della de cuius .
Pur essendo tale rinuncia sopravvenuta rispetto alla notifica delle intimazioni, la carenza originaria di prova sulla qualità di eredi rendeva di per sé illegittimo l’invio e l’indirizzamento degli atti ai ricorrenti, sicché l’eccezione di difetto di legittimazione passiva merita integrale accoglimento.
7.2 Anche l’eccezione di prescrizione è fondata. La pretesa creditoria afferisce a prelievi imputati per annate lattiero-casearie collocate, nella loro interezza, tra il 1995/1996 e il 2000/2001; la cartella cui le intimazioni rinviano risulterebbe notificata il 18 dicembre 2018, senza che sia stata fornita prova alcuna della data in cui tale adempimento si sarebbe perfezionato. Le intimazioni risalgono, poi, al 2022.
Ebbene, anche a voler applicare il più ampio termine ordinario decennale, depurato dei periodi di sospensione generalizzata dei termini della riscossione esattoriale individuati da specifiche disposizioni legislative, deve rilevarsi che la pretesa risulta comunque estinta per decorso del tempo.
Come, infatti, chiarito da recente giurisprudenza amministrativa, nel calcolo del termine di prescrizione vanno considerati, tra gli altri, il periodo di sospensione di cui all’art. 8- quinquies , comma 10, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, per il passaggio dei residui di gestione all’agente della riscossione (nel periodo aprile – 15 luglio 2019, per complessivi 105 giorni), e il periodo di sospensione disposto dall’art. 68 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, e successive modifiche, in correlazione all’emergenza epidemiologica (8 marzo 2020 – 31 agosto 2021, per complessivi 540 giorni). Sennonché, avuto riguardo al momento in cui sarebbe insorto il credito per le annate in contestazione, nonché alla mancanza di idonei atti interruttivi, il termine di prescrizione – considerato anche nella sua massima estensione decennale e persino tenendo conto dei predetti periodi di sospensione – risulta perfezionato prima della notificazione delle intimazioni del 2022 (T.A.R. Veneto, sent. n. 1696/2024).
8. La fondatezza dei due profili pregiudiziali esaminati consente di ritenere assorbite le ulteriori censure svolte dai ricorrenti.
9. Quanto alla domanda di risarcimento del danno, essa non può essere accolta. Invero, pur a fronte dell’illegittimità degli atti, i ricorrenti non hanno fornito allegazioni circostanziate né sull’ an debeatur , né sul quantum debeatur , non essendo stati dedotti elementi idonei a dimostrare un pregiudizio specifico, concreto e attuale causalmente riconducibile all’azione amministrativa, distinto e ulteriore rispetto alla caducazione degli atti, la cui efficacia risulta, peraltro, prontamente sospesa a seguito della citata ordinanza di accoglimento della domanda cautelare.
10. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto nei sensi precisati.
Sussistono, infine, giusti motivi – avuto riguardo alla peculiarità della vicenda, alla natura delle questioni trattate e alla complessità del quadro normativo di riferimento, anche unionale – per disporre l’integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida RA, Presidente
LA IN, Primo Referendario, Estensore
Francesco Avino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA IN | Ida RA |
IL SEGRETARIO