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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/10/2025, n. 13579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13579 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA in persona della dott.ssa Valeria Chirico ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 50561 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
rappresentato e difeso dall' Avv. Patrizia DI MICCO per Parte_1
procura in atti
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall' Avv. Luciano Natale VINCI per CP_1 procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace n. 277/2022
CONCLUSIONI: come in atti
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' ha convenuto in Pt_1
giudizio , al fine di ottenere la riforma della sentenza del CP_1
Giudice di Pace di Roma n. 277/2022 che ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 10836/2018, con il quale all' era stato Pt_1
intimato il pagamento della somma di €. 4.912,12, quale rimborso per spese straordinarie effettuate in favore dei figli ed Per_1 Per_2
L'appellante, premessa l'applicabilità nel caso di specie del Protocollo tra il
Tribunale di Roma e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, disciplinante le spese straordinarie, come da sentenza di separazione tra le parti, ha dedotto quali motivi di impugnazione: che la sentenza era priva di motivazione in punto di interesse del figlio all'intestazione dell'auto trasferitagli dalla madre e all'iscrizione ad un'università privata piuttosto che a quella pubblica;
che il Giudice di prime cure aveva apoditticamente ritenuto che non richiedessero la preventiva concertazione, in quanto caratterizzate dalla necessità e dall'urgenza, la spesa per la visita cardiologica effettuata dal figlio pari a 102 euro, nonostante fosse Per_2
stata eseguita privatamente, in difetto dell'urgenza (oltre 5 mesi dopo alla sua comunicazione, di cui nel contempo l'appellante ha dedotto, però, anche l'insussistenza), le spese per le visite specialistiche private di cui alle fatture sub n. 16 per e sub n. 17 per di cui al ricorso per Per_2 Per_1 decreto ingiuntivo, per 152,00 euro ciascuna e quelle per le visite oculistiche di cui alle fatture sub n. 14 e n. sub 15 del ricorso per decreto ingiuntivo, per
60,00 euro ciascuna, sebbene tutte non urgenti e prontamente contestate (sia perché prive del preventivo accordo, sia per l'omesso ricorso, a costi inferiori, al SSN o a strutture della Polizia di Stato di cui l' è Pt_1 dipendente), le spese per le lenti a contatto, ricomprese invero nell'assegno di mantenimento e rimborsate negli anni successivi a fronte dell'esibizione delle relative fatture;
che il Giudice di prime cure, ritenendo dovute le spese per l'assicurazione dell'auto del figlio, aveva ignorato l'assenza di concertazione tra i genitori in merito al trasferimento al figlio del veicolo
(assenza in ragione della quale, con altra sentenza, il Giudice di Pace di
Roma aveva ritenuto non dovute dette spese di assicurazione); che il
Giudice di prime cure non aveva valutato l'assenza di prova del preventivo accordo in merito all'iscrizione del figlio all'Università privata Per_2
(Lateranense), rispetto a cui l'appellante aveva manifestato tempestivamente il proprio dissenso, ritenendo l'università pubblica anche più prestigiosa nonché meno costosa (in quanto comportante un esborso annuale di 1.000 euro a fronte di 3.000 euro richiesti dalla privata); che il
Giudice di Pace aveva ritenuto sufficiente la comunicazione al padre da parte della figlia a mezzo mail del 28.3.2019 (rectius 2017), di voler Per_1
frequentare un corso di inglese, come ribadito in udienza, mentre in atti non v'era prova dei messaggi email asseritamente inviati dalla figlia, la quale si era limitata a chiedergli il pagamento di 1.396,00 euro, a fronte di una iniziale spesa comunicatagli di 950,00 euro, evidenziando che tale voce di spesa era stata riconosciuta non dovuta da altra sentenza del Giudice di
Pace di Roma.
Ha chiesto, pertanto, l'appellante di “ritenere che le somme di cui al d.i. n.
10883/18 e richiamate nella sentenza impugnata sono riferite a spese pretestuosamente effettuate senza alcun preventivo accordo e senza giustificazione
e, per la maggior parte tempestivamente e motivatamente contestate e, quindi, non rimborsabili e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata annullando e/o revocando il decreto ingiuntivo n. 10883/18 Con vittoria di spese diritti ed onorari del doppio grado”.
La , costituendosi, ha contestato le avverse allegazioni e e chiesto di CP_1
“rigettare, per le ragioni esposte, …il proposto appello in quanto infondato e confermare, in ogni sua parte, la sentenza dell'Ufficio del Giudice di Pace di Roma
n. 277/2019 del 10 gennaio 2022…. - condannare la parte appellante alla refusione delle competenze legali relative a questo grado di giudizio, oltre accessori di legge”.
Ha dedotto all'uopo la correttezza della sentenza appellata, posto che
“contrariamente a quanto ritenuto, l'Ufficio del Giudice di Pace di Roma è pervenuto alla statuizione di condanna del signor sulla base di un quadro Pt_1 istruttorio granitico e nel rispetto dei principi giuridici operanti in materia di rimborso delle spese straordinarie relative alla prole, anche in ragione delle indicazioni contenute, in proposito, nel Protocollo adottato dal Tribunale di Roma del 17 dicembre 2014….e che nonostante l'assenza della preventiva concertazione tra i genitori, in capo al genitore collocatario non sussiste alcun obbligo di richiedere
l'autorizzazione preventiva all'altro genitore per la determinazione delle spese straordinarie da effettuare nell'interesse del figlio”. Ha inoltre rappresentato: che era indubbio, nella specie, che le spese straordinarie ingiunte fossero aderenti all'interesse dei figli ed economicamente sostenibili dal padre, in considerazione delle capacità economiche dello stesso, primo dirigente della Polizia di Stato, con redditi complessivi pari nell'anno di imposta 2016 ad Euro 89.662,00 e nell'anno di imposta 2017 ad Euro 84.410,00; che dette spese erano pertanto dovute “nel rispetto e secondo una corretta interpretazione di quanto statuito dalla Corte di Appello di Roma attraverso l'ordinanza del 4 luglio
2016 (già in atti), di poi confermato dal Tribunale Ordinario di Roma attraverso
l'ordinanza divorzile del 25 ottobre 2018 resa all'interno del procedimento segnato al n. Rg. 33630/2018 e, successivamente, dalla sentenza che ha definito il divorzio.”; che, peraltro, talune spese in questione nemmeno avrebbero necessitato della previa concertazione;
che il padre era stato previamente informato delle visite cardiologiche del figlio con comunicazione del Per_2
30.11.2016, le quali non necessitavano peraltro del preventivo accordo in quanto urgenti;
che le spese per le lenti a contatto, rientranti tra quelle straordinarie, erano già state sostenute dal padre in precedenza;
che le visite dermatologiche ed oculistiche, necessarie per le pregresse patologie oculari dei figli, erano state comunicate al padre a mezzo posta elettronica;
che l' nel 2017 già aveva provveduto al pagamento del bollo e della Pt_1 metà della rata assicurativa per l'auto del figlio, spesa dovuta in base al
Protocollo, evidenziando che i genitori avevano condiviso la decisione di trasferire il veicolo al ragazzo al compimento della maggiore età; che era stata comunicata al padre la scelta del figlio di iscriversi presso una università privata, stante l'esito negativo dei test di accesso alla pubblica;
che la figlia aveva comunicato al padre la decisione di frequentare Per_1
un corso di inglese e che la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della stessa era intervenuta solo con la successiva sentenza di divorzio.
Nel prosieguo, acquisito il fascicolo di primo grado (privo del fascicolo monitorio e dei fascicoli di parte, depositati telematicamente nel presente giudizio), rassegnate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc.
Va preliminarmente rilevata la inammissibilità e la inutilizzabilità dei depositi documentali effettuati dalle parti in allegato alle rispettive comparse conclusionali, rilevandosi che, comunque, le precedenti sentenze emesse nei confronti delle stesse in relazione a voci di spesa oggetto anche del presente giudizio non risultano passate in giudicato (invero nemmeno eccepito dall'appellante), sicchè non vincolano la decisione di questo
Giudice.
Orbene, va premesso che - con provvedimento della Corte d'Appello di
Roma dell'11.7.2016 (verosimilmente emesso in sede di reclamo avverso l'ordinanza presidenziale resa nel giudizio di separazione personale delle parti, definito con sentenza che ne ha incontestatamente confermato il contenuto), titolo posto a base della richiesta di ingiunzione accolta con il decreto ingiuntivo opposto - le spese straordinarie per i figli, integralmente poste a carico dell' sono state espressamente “…subordinate al Pt_1 consenso di entrambi i genitori suddividendole nelle seguenti categorie: 1) scolastiche : iscrizioni e rette di scuole private e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede , di università pubbliche e private, ripetizioni viaggi di istruzione 2) spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche , corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione spese di acquisto
e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car,macchina motorino,moto) 3) spese sportive : attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica 4) le spese medico sanitarie ovvero spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSNN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
Includendo tra le spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, acquisto di farmaci prescritti ad eccezioni di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo o di assicurazione per il mezzo di trasporto”. Pertanto, tutte le suddette spese, rientranti in ciascuna delle quattro categorie indicate, devono ritenersi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario dovuto dal padre.
Ciò posto, costituendo il preminente interesse dei figli il principale criterio ermeneutico delle norme e delle statuizioni che li riguardano (compreso il titolo azionato nel caso di specie con il decreto ingiuntivo), deve ritenersi che il consenso possa essere dimostrato anche da comportamenti concludenti (come nel caso in cui, negli anni precedenti, vi sia già stata contribuzione ad una specifica voce di spesa da parte del genitore cui si contesta il mancato pagamento) e che laddove il genitore obbligato, pur informato della spesa, abbia manifestato il suo dissenso, vadano comunque vagliate le ragioni ad esso sottese, onde stabilirne la fondatezza e la rispondenza all'interesse effettivo e concreto del figlio, atteso che un dissenso ingiustificato non può, secondo un criterio di ragionevolezza tanto più se applicato alla luce del preminente interesse del figlio, esonerare di per sé solo il genitore dall'obbligo di legge di contribuire alle spese straordinarie per il figlio (vedi in punto di sindacabilità del dissenso, Cass.
Civ. n. 17017/2025, n. 14564/2023, n. 2467/2016).
Passando alla debenza degli esborsi per le singole spese di cui all'atto di appello, premesso che non v'è contestazione in merito all'effettivo pagamento da parte dell'opposta delle somme ingiunte, per le relative causali, si rileva quanto segue.
La spesa per la visita cardiologica effettuata dal figlio il 4.5.2017 Per_2
(come da ricevuta sub 6) indicata nel ricorso per ingiunzione), pari a 102 euro, visita della cui necessità il padre era stato già informato con email del
30.11.2016, pur non volendo ritenersene l'urgenza, è comunque dovuta, atteso che il dissenso paterno risulta ingiustificato laddove l'appellante non ha specificamente allegato e documentato l'eventuale minore esborso (e la sua entità), rispetto a quello di 102 euro sostenuto, che avrebbe comportato il ricorso al Servizio sanitario nazionale (i cui costi variano in relazione ai redditi) o alle strutture mediche della Polizia di Stato e che nemmeno è stata espressamente dedotta l'insostenibilità di detto eventuale maggior esborso da parte del padre, il quale è titolare di redditi senz'altro all'uopo congrui, pari a 89.654 euro lordi per l'anno di imposta 2016 e a 84.410 euro lordi per l'anno di imposta 2017, come da dichiarazione dei redditi 2017 e 2018 in atti, nonché successivamente aumentati a 6.200 euro netti mensili, come da sentenza di divorzio pubblicata il 25.1.2023, in atti. Tali considerazioni vanno estese alle spese, perciò del pari dovute, per le visite specialistiche private effettuate dal figlio di cui alle fatture Per_2
sub n. 14 (per visita oculistica) e sub n. 16 (per visita dermatologica), nonchè per la figlia di cui alle fatture sub n. 15 (per visita oculistica) e sub Per_1
n. 17 (per visita dermatologica), indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo, per l'importo di 152,00 euro (visite dermatologiche) e per l'importo di 60 euro (visite oculistiche), per ciascun figlio, di cui il padre risulta essere stato preventivamente informato con email del 20.10.2017, quanto alla visita oculistica per il figlio e con email del 25.10.2017 per le altre visite. Per_2
Quanto alle spese per le lenti a contatto, esse risultano del pari dovute, non potendosene ritenere contestata la debenza, quale spesa non coperta dall'assegno di mantenimento, da parte del padre, avendo lo stesso dedotto di aver provveduto ai relativi pagamenti negli anni successivi allorquando gli sono stati richiesti e documentati.
Quanto alle spese relative alla polizza RC relativa alla automobile trasferita a titolo gratuito dalla madre al figlio, premesso che tale trasferimento non risulta aver comportato alcun esborso, suscettibile di previa informazione e concertazione tra i genitori (della cui insussistenza si duole invece l'appellante) e che deve evidentemente ritenersi nell'interesse del figlio l'acquisto della proprietà di un bene mobile registrato incontestatamente già utilizzato dallo stesso quale mezzo di trasporto, sebbene in precedenza intestato alla madre, le spese per l'assicurazione del veicolo, peraltro già sostenute dal padre allorquando l'auto era intestata alla madre (a conforto che l'auto fosse utilizzata dal figlio), devono ritenersi anch'esse dovute, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, in quanto, come condivisibilmente ritenuto dal Giudice di prime cure, rientranti tra le spese
“obbligatorie” (come specificato dal titolo azionato con il ricorso per ingiunzione), da cui il padre (che non contesta la possibilità per il figlio di disporre di un mezzo di trasporto privato) non può essere mandato esente solo in ragione della maggiore onerosità della spesa conseguente alla legittima intestazione del veicolo al figlio che lo utilizza, tanto più che nemmeno viene espressamente dedotta l'insostenibilità di detto maggior esborso da parte del padre, il quale, come sopra evidenziato, è titolare di redditi senz'altro idonei a sostenere tale esborso.
Quanto alle spese per l'università privata scelta dal figlio iscrittosi Per_2 alla facoltà di Giurisprudenza presso la Pontificia Università Lateranese, il dissenso paterno deve del pari ritenersi ingiustificato, basandosi sulla mera possibilità per il figlio di iscriversi ad università pubbliche romane
“particolarmente apprezzabili” e sulla personale valutazione secondo cui i costi dell''Università Lateranense non sarebbero giustificati dall'offerta formativa (vedi comunicazione email del 28.9.2017, seguita alle comunicazioni della madre con mail del 21.7.2017 e del figlio con mail del
25.9.2017), considerazioni che, però, non tengono conto della tutela delle inclinazioni del figlio e dell'interesse espresso dallo stesso, peraltro maggiorenne e capace di autodeterminarsi, ad una formazione universitaria specificamente connotata, quale quella dell'Università ecclesiastica in questione, in assenza, inoltre, di idoneo riscontro in merito ad una eventuale significativa maggior onerosità di tale scelta rispetto a quella dell'università pubblica (tenuto conto anche del reddito paterno, costituente parametro per la individuazione della retta dell'università pubblica) e di una specifica allegazione in merito alla insostenibilità economica (da escludersi alla luce dei redditi paterni come sopra evidenziati) della scelta in questione.
Va inoltre ritenuto ingiustificato il dissenso postumo del padre rispetto alla spesa, del pari invece dovuta, per il corso di inglese della figlia di Per_1
cui alla fattura dell'11.4.2017, pari a 1396,00 euro, menzionata nel ricorso per ingiunzione, del quale l'appellante era stato informato dalla predetta con email del 28.3.2017, a cui il padre aveva risposto, non solo non frapponendo un diniego, ma affermando: “ …non ti dico subito di si come vorrei perché sto aspettando altre comunicazioni”, senza che abbia poi fatto pervenire un espresso diniego, nemmeno a seguito della successiva email del 29.3.2017, in cui la figlia, comunicando l'avvenuta iscrizione, evidenziava la necessità di inserire nel “curriculum” l'attestazione relativa al “livello di inglese”. Trattasi, peraltro, di spesa senz'altro nell'interesse della figlia, essendo notorio che la conoscenza della lingua inglese consente maggiori possibilità di inserimento nel mondo del lavoro, soprattutto in specifici ambiti ed essendo l'esborso in questione compatibile con il reddito del padre, tenuto a corrispondere per l'intero le spese straordinarie per entrambi i figli sino al provvedimento di revoca di tale obbligo, emesso solo con la successiva ordinanza presidenziale in sede di divorzio, né potendo l'obbligo di pagamento in questione essere messo invece in discussione dal
Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, dal cui thema decidendum esula la valutazione dell'autosufficienza economica o meno della figlia ai fini dell'esclusione dell'obbligo dell'appellante di corrispondere le spese straordinarie per la stessa, stabilito dal Giudice della separazione e revocabile solo con gli specifici strumenti all'uopo previsti per la modifica del titolo giudiziale su cui si fonda.
L'appello va pertanto rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Considerata la sussistenza di decisioni di segno contrario emesse nei confronti delle parti, relativamente a voci di spesa oggetto anche del presente giudizio, va disposta la compensazione delle spese del presente grado.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
compensa tra le parti le spese relative al presente grado di giudizio.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a parte appellante, dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. 115/2002.
Roma, 5.9.2025
Il Giudice dott.ssa Valeria Chirico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA in persona della dott.ssa Valeria Chirico ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 50561 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
rappresentato e difeso dall' Avv. Patrizia DI MICCO per Parte_1
procura in atti
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall' Avv. Luciano Natale VINCI per CP_1 procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace n. 277/2022
CONCLUSIONI: come in atti
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' ha convenuto in Pt_1
giudizio , al fine di ottenere la riforma della sentenza del CP_1
Giudice di Pace di Roma n. 277/2022 che ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 10836/2018, con il quale all' era stato Pt_1
intimato il pagamento della somma di €. 4.912,12, quale rimborso per spese straordinarie effettuate in favore dei figli ed Per_1 Per_2
L'appellante, premessa l'applicabilità nel caso di specie del Protocollo tra il
Tribunale di Roma e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, disciplinante le spese straordinarie, come da sentenza di separazione tra le parti, ha dedotto quali motivi di impugnazione: che la sentenza era priva di motivazione in punto di interesse del figlio all'intestazione dell'auto trasferitagli dalla madre e all'iscrizione ad un'università privata piuttosto che a quella pubblica;
che il Giudice di prime cure aveva apoditticamente ritenuto che non richiedessero la preventiva concertazione, in quanto caratterizzate dalla necessità e dall'urgenza, la spesa per la visita cardiologica effettuata dal figlio pari a 102 euro, nonostante fosse Per_2
stata eseguita privatamente, in difetto dell'urgenza (oltre 5 mesi dopo alla sua comunicazione, di cui nel contempo l'appellante ha dedotto, però, anche l'insussistenza), le spese per le visite specialistiche private di cui alle fatture sub n. 16 per e sub n. 17 per di cui al ricorso per Per_2 Per_1 decreto ingiuntivo, per 152,00 euro ciascuna e quelle per le visite oculistiche di cui alle fatture sub n. 14 e n. sub 15 del ricorso per decreto ingiuntivo, per
60,00 euro ciascuna, sebbene tutte non urgenti e prontamente contestate (sia perché prive del preventivo accordo, sia per l'omesso ricorso, a costi inferiori, al SSN o a strutture della Polizia di Stato di cui l' è Pt_1 dipendente), le spese per le lenti a contatto, ricomprese invero nell'assegno di mantenimento e rimborsate negli anni successivi a fronte dell'esibizione delle relative fatture;
che il Giudice di prime cure, ritenendo dovute le spese per l'assicurazione dell'auto del figlio, aveva ignorato l'assenza di concertazione tra i genitori in merito al trasferimento al figlio del veicolo
(assenza in ragione della quale, con altra sentenza, il Giudice di Pace di
Roma aveva ritenuto non dovute dette spese di assicurazione); che il
Giudice di prime cure non aveva valutato l'assenza di prova del preventivo accordo in merito all'iscrizione del figlio all'Università privata Per_2
(Lateranense), rispetto a cui l'appellante aveva manifestato tempestivamente il proprio dissenso, ritenendo l'università pubblica anche più prestigiosa nonché meno costosa (in quanto comportante un esborso annuale di 1.000 euro a fronte di 3.000 euro richiesti dalla privata); che il
Giudice di Pace aveva ritenuto sufficiente la comunicazione al padre da parte della figlia a mezzo mail del 28.3.2019 (rectius 2017), di voler Per_1
frequentare un corso di inglese, come ribadito in udienza, mentre in atti non v'era prova dei messaggi email asseritamente inviati dalla figlia, la quale si era limitata a chiedergli il pagamento di 1.396,00 euro, a fronte di una iniziale spesa comunicatagli di 950,00 euro, evidenziando che tale voce di spesa era stata riconosciuta non dovuta da altra sentenza del Giudice di
Pace di Roma.
Ha chiesto, pertanto, l'appellante di “ritenere che le somme di cui al d.i. n.
10883/18 e richiamate nella sentenza impugnata sono riferite a spese pretestuosamente effettuate senza alcun preventivo accordo e senza giustificazione
e, per la maggior parte tempestivamente e motivatamente contestate e, quindi, non rimborsabili e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata annullando e/o revocando il decreto ingiuntivo n. 10883/18 Con vittoria di spese diritti ed onorari del doppio grado”.
La , costituendosi, ha contestato le avverse allegazioni e e chiesto di CP_1
“rigettare, per le ragioni esposte, …il proposto appello in quanto infondato e confermare, in ogni sua parte, la sentenza dell'Ufficio del Giudice di Pace di Roma
n. 277/2019 del 10 gennaio 2022…. - condannare la parte appellante alla refusione delle competenze legali relative a questo grado di giudizio, oltre accessori di legge”.
Ha dedotto all'uopo la correttezza della sentenza appellata, posto che
“contrariamente a quanto ritenuto, l'Ufficio del Giudice di Pace di Roma è pervenuto alla statuizione di condanna del signor sulla base di un quadro Pt_1 istruttorio granitico e nel rispetto dei principi giuridici operanti in materia di rimborso delle spese straordinarie relative alla prole, anche in ragione delle indicazioni contenute, in proposito, nel Protocollo adottato dal Tribunale di Roma del 17 dicembre 2014….e che nonostante l'assenza della preventiva concertazione tra i genitori, in capo al genitore collocatario non sussiste alcun obbligo di richiedere
l'autorizzazione preventiva all'altro genitore per la determinazione delle spese straordinarie da effettuare nell'interesse del figlio”. Ha inoltre rappresentato: che era indubbio, nella specie, che le spese straordinarie ingiunte fossero aderenti all'interesse dei figli ed economicamente sostenibili dal padre, in considerazione delle capacità economiche dello stesso, primo dirigente della Polizia di Stato, con redditi complessivi pari nell'anno di imposta 2016 ad Euro 89.662,00 e nell'anno di imposta 2017 ad Euro 84.410,00; che dette spese erano pertanto dovute “nel rispetto e secondo una corretta interpretazione di quanto statuito dalla Corte di Appello di Roma attraverso l'ordinanza del 4 luglio
2016 (già in atti), di poi confermato dal Tribunale Ordinario di Roma attraverso
l'ordinanza divorzile del 25 ottobre 2018 resa all'interno del procedimento segnato al n. Rg. 33630/2018 e, successivamente, dalla sentenza che ha definito il divorzio.”; che, peraltro, talune spese in questione nemmeno avrebbero necessitato della previa concertazione;
che il padre era stato previamente informato delle visite cardiologiche del figlio con comunicazione del Per_2
30.11.2016, le quali non necessitavano peraltro del preventivo accordo in quanto urgenti;
che le spese per le lenti a contatto, rientranti tra quelle straordinarie, erano già state sostenute dal padre in precedenza;
che le visite dermatologiche ed oculistiche, necessarie per le pregresse patologie oculari dei figli, erano state comunicate al padre a mezzo posta elettronica;
che l' nel 2017 già aveva provveduto al pagamento del bollo e della Pt_1 metà della rata assicurativa per l'auto del figlio, spesa dovuta in base al
Protocollo, evidenziando che i genitori avevano condiviso la decisione di trasferire il veicolo al ragazzo al compimento della maggiore età; che era stata comunicata al padre la scelta del figlio di iscriversi presso una università privata, stante l'esito negativo dei test di accesso alla pubblica;
che la figlia aveva comunicato al padre la decisione di frequentare Per_1
un corso di inglese e che la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della stessa era intervenuta solo con la successiva sentenza di divorzio.
Nel prosieguo, acquisito il fascicolo di primo grado (privo del fascicolo monitorio e dei fascicoli di parte, depositati telematicamente nel presente giudizio), rassegnate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc.
Va preliminarmente rilevata la inammissibilità e la inutilizzabilità dei depositi documentali effettuati dalle parti in allegato alle rispettive comparse conclusionali, rilevandosi che, comunque, le precedenti sentenze emesse nei confronti delle stesse in relazione a voci di spesa oggetto anche del presente giudizio non risultano passate in giudicato (invero nemmeno eccepito dall'appellante), sicchè non vincolano la decisione di questo
Giudice.
Orbene, va premesso che - con provvedimento della Corte d'Appello di
Roma dell'11.7.2016 (verosimilmente emesso in sede di reclamo avverso l'ordinanza presidenziale resa nel giudizio di separazione personale delle parti, definito con sentenza che ne ha incontestatamente confermato il contenuto), titolo posto a base della richiesta di ingiunzione accolta con il decreto ingiuntivo opposto - le spese straordinarie per i figli, integralmente poste a carico dell' sono state espressamente “…subordinate al Pt_1 consenso di entrambi i genitori suddividendole nelle seguenti categorie: 1) scolastiche : iscrizioni e rette di scuole private e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede , di università pubbliche e private, ripetizioni viaggi di istruzione 2) spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche , corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione spese di acquisto
e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car,macchina motorino,moto) 3) spese sportive : attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica 4) le spese medico sanitarie ovvero spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSNN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
Includendo tra le spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, acquisto di farmaci prescritti ad eccezioni di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo o di assicurazione per il mezzo di trasporto”. Pertanto, tutte le suddette spese, rientranti in ciascuna delle quattro categorie indicate, devono ritenersi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario dovuto dal padre.
Ciò posto, costituendo il preminente interesse dei figli il principale criterio ermeneutico delle norme e delle statuizioni che li riguardano (compreso il titolo azionato nel caso di specie con il decreto ingiuntivo), deve ritenersi che il consenso possa essere dimostrato anche da comportamenti concludenti (come nel caso in cui, negli anni precedenti, vi sia già stata contribuzione ad una specifica voce di spesa da parte del genitore cui si contesta il mancato pagamento) e che laddove il genitore obbligato, pur informato della spesa, abbia manifestato il suo dissenso, vadano comunque vagliate le ragioni ad esso sottese, onde stabilirne la fondatezza e la rispondenza all'interesse effettivo e concreto del figlio, atteso che un dissenso ingiustificato non può, secondo un criterio di ragionevolezza tanto più se applicato alla luce del preminente interesse del figlio, esonerare di per sé solo il genitore dall'obbligo di legge di contribuire alle spese straordinarie per il figlio (vedi in punto di sindacabilità del dissenso, Cass.
Civ. n. 17017/2025, n. 14564/2023, n. 2467/2016).
Passando alla debenza degli esborsi per le singole spese di cui all'atto di appello, premesso che non v'è contestazione in merito all'effettivo pagamento da parte dell'opposta delle somme ingiunte, per le relative causali, si rileva quanto segue.
La spesa per la visita cardiologica effettuata dal figlio il 4.5.2017 Per_2
(come da ricevuta sub 6) indicata nel ricorso per ingiunzione), pari a 102 euro, visita della cui necessità il padre era stato già informato con email del
30.11.2016, pur non volendo ritenersene l'urgenza, è comunque dovuta, atteso che il dissenso paterno risulta ingiustificato laddove l'appellante non ha specificamente allegato e documentato l'eventuale minore esborso (e la sua entità), rispetto a quello di 102 euro sostenuto, che avrebbe comportato il ricorso al Servizio sanitario nazionale (i cui costi variano in relazione ai redditi) o alle strutture mediche della Polizia di Stato e che nemmeno è stata espressamente dedotta l'insostenibilità di detto eventuale maggior esborso da parte del padre, il quale è titolare di redditi senz'altro all'uopo congrui, pari a 89.654 euro lordi per l'anno di imposta 2016 e a 84.410 euro lordi per l'anno di imposta 2017, come da dichiarazione dei redditi 2017 e 2018 in atti, nonché successivamente aumentati a 6.200 euro netti mensili, come da sentenza di divorzio pubblicata il 25.1.2023, in atti. Tali considerazioni vanno estese alle spese, perciò del pari dovute, per le visite specialistiche private effettuate dal figlio di cui alle fatture Per_2
sub n. 14 (per visita oculistica) e sub n. 16 (per visita dermatologica), nonchè per la figlia di cui alle fatture sub n. 15 (per visita oculistica) e sub Per_1
n. 17 (per visita dermatologica), indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo, per l'importo di 152,00 euro (visite dermatologiche) e per l'importo di 60 euro (visite oculistiche), per ciascun figlio, di cui il padre risulta essere stato preventivamente informato con email del 20.10.2017, quanto alla visita oculistica per il figlio e con email del 25.10.2017 per le altre visite. Per_2
Quanto alle spese per le lenti a contatto, esse risultano del pari dovute, non potendosene ritenere contestata la debenza, quale spesa non coperta dall'assegno di mantenimento, da parte del padre, avendo lo stesso dedotto di aver provveduto ai relativi pagamenti negli anni successivi allorquando gli sono stati richiesti e documentati.
Quanto alle spese relative alla polizza RC relativa alla automobile trasferita a titolo gratuito dalla madre al figlio, premesso che tale trasferimento non risulta aver comportato alcun esborso, suscettibile di previa informazione e concertazione tra i genitori (della cui insussistenza si duole invece l'appellante) e che deve evidentemente ritenersi nell'interesse del figlio l'acquisto della proprietà di un bene mobile registrato incontestatamente già utilizzato dallo stesso quale mezzo di trasporto, sebbene in precedenza intestato alla madre, le spese per l'assicurazione del veicolo, peraltro già sostenute dal padre allorquando l'auto era intestata alla madre (a conforto che l'auto fosse utilizzata dal figlio), devono ritenersi anch'esse dovute, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, in quanto, come condivisibilmente ritenuto dal Giudice di prime cure, rientranti tra le spese
“obbligatorie” (come specificato dal titolo azionato con il ricorso per ingiunzione), da cui il padre (che non contesta la possibilità per il figlio di disporre di un mezzo di trasporto privato) non può essere mandato esente solo in ragione della maggiore onerosità della spesa conseguente alla legittima intestazione del veicolo al figlio che lo utilizza, tanto più che nemmeno viene espressamente dedotta l'insostenibilità di detto maggior esborso da parte del padre, il quale, come sopra evidenziato, è titolare di redditi senz'altro idonei a sostenere tale esborso.
Quanto alle spese per l'università privata scelta dal figlio iscrittosi Per_2 alla facoltà di Giurisprudenza presso la Pontificia Università Lateranese, il dissenso paterno deve del pari ritenersi ingiustificato, basandosi sulla mera possibilità per il figlio di iscriversi ad università pubbliche romane
“particolarmente apprezzabili” e sulla personale valutazione secondo cui i costi dell''Università Lateranense non sarebbero giustificati dall'offerta formativa (vedi comunicazione email del 28.9.2017, seguita alle comunicazioni della madre con mail del 21.7.2017 e del figlio con mail del
25.9.2017), considerazioni che, però, non tengono conto della tutela delle inclinazioni del figlio e dell'interesse espresso dallo stesso, peraltro maggiorenne e capace di autodeterminarsi, ad una formazione universitaria specificamente connotata, quale quella dell'Università ecclesiastica in questione, in assenza, inoltre, di idoneo riscontro in merito ad una eventuale significativa maggior onerosità di tale scelta rispetto a quella dell'università pubblica (tenuto conto anche del reddito paterno, costituente parametro per la individuazione della retta dell'università pubblica) e di una specifica allegazione in merito alla insostenibilità economica (da escludersi alla luce dei redditi paterni come sopra evidenziati) della scelta in questione.
Va inoltre ritenuto ingiustificato il dissenso postumo del padre rispetto alla spesa, del pari invece dovuta, per il corso di inglese della figlia di Per_1
cui alla fattura dell'11.4.2017, pari a 1396,00 euro, menzionata nel ricorso per ingiunzione, del quale l'appellante era stato informato dalla predetta con email del 28.3.2017, a cui il padre aveva risposto, non solo non frapponendo un diniego, ma affermando: “ …non ti dico subito di si come vorrei perché sto aspettando altre comunicazioni”, senza che abbia poi fatto pervenire un espresso diniego, nemmeno a seguito della successiva email del 29.3.2017, in cui la figlia, comunicando l'avvenuta iscrizione, evidenziava la necessità di inserire nel “curriculum” l'attestazione relativa al “livello di inglese”. Trattasi, peraltro, di spesa senz'altro nell'interesse della figlia, essendo notorio che la conoscenza della lingua inglese consente maggiori possibilità di inserimento nel mondo del lavoro, soprattutto in specifici ambiti ed essendo l'esborso in questione compatibile con il reddito del padre, tenuto a corrispondere per l'intero le spese straordinarie per entrambi i figli sino al provvedimento di revoca di tale obbligo, emesso solo con la successiva ordinanza presidenziale in sede di divorzio, né potendo l'obbligo di pagamento in questione essere messo invece in discussione dal
Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, dal cui thema decidendum esula la valutazione dell'autosufficienza economica o meno della figlia ai fini dell'esclusione dell'obbligo dell'appellante di corrispondere le spese straordinarie per la stessa, stabilito dal Giudice della separazione e revocabile solo con gli specifici strumenti all'uopo previsti per la modifica del titolo giudiziale su cui si fonda.
L'appello va pertanto rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Considerata la sussistenza di decisioni di segno contrario emesse nei confronti delle parti, relativamente a voci di spesa oggetto anche del presente giudizio, va disposta la compensazione delle spese del presente grado.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
compensa tra le parti le spese relative al presente grado di giudizio.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a parte appellante, dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. 115/2002.
Roma, 5.9.2025
Il Giudice dott.ssa Valeria Chirico