CASS
Sentenza 1 febbraio 2023
Sentenza 1 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/02/2023, n. 4249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4249 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: IS AR nato il [...] IS AVNI nato il [...] IS ZL nato il [...] RI ME nato il [...] IS VISAR nato il [...] IS CLIRIMTAR nato il [...] avverso la sentenza del 13/04/2022 del GIP TRIBUNALE di TRIESTE udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;
lette le conclusioni del PG Simone Perelli, che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4249 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 13/12/2022 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza di applicazione pena del 13 aprile 2022 il Tribunale di Trieste, su richiesta delle parti, applicava a IS RT ed IS AV la pena di 4 anni, 8 mesi e 15 giorni di reclusione per i reati di tentato omicidio plurimo aggravato commessi in Trieste il 4 settembre 2021, ed ad IS Fazli, IS Visar, IS Clirinntar, AH Gaznnend la pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione per i reati di lesioni consumate aggravate commessi in Trieste il 4 settembre 2021. Il Tribunale disponeva anche l'applicazione ad IS RT ed IS AV della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di 5 anni. 2. Avverso il predetto provvedimento hanno proposto ricorso gli imputati, per il tramite del difensore. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano l'applicazione della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici nella misura fissa prevista dall'art. 29 cod. pen. di 5 anni nonostante che in fattispecie simile, quella delle pene accessorie dei reati fallimentari, Corte Cost. n. 222 del 2018 avesse dichiarato l'incostituzionalità delle pene accessorie predeterminate per legge. Lamentano, inoltre, mancanza di motivazione in punto di applicazione della pena accessoria. Con il secondo motivo i ricorrenti chiedono di sollevare questione di costituzionalità della norma dell'art. 20 cod. pen. nella parte lin cui prevede una pena accessoria di durata predeterminata. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano mancata valutazione dell'eventuale proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, dr. Simone Perelli, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Si premette che sono pervenute due diverse istanze di rinvio della trattazione del giudizio di cassazione, una datata 9 dicembre 2022 e firmata dall'avv. Giovanni FU, in cui lo stesso lamenta di con aver ricevuto comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale, ed una datata 5 dicembre 2022 e firmata dall'avv. IO FU, in cui lo stesso lamenta di non aver ricevuto l'avviso di udienza e di non aver ricevuto comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale. Entrambe le istanze sono infondate. 1.1. L'istanza dell'avv. Giovanni FU è infondata, perchè la impugnazione di una sentenza di patteggiamento emessa dal giudice per le indagini preliminari segue il rito previsto dall'art. 611 cod. proc. pen., rito applicabile nei casi in cui la Corte "deve decidere su ogni ricorso contro provvedimenti non emessi nel dibattimento, fatta eccezione delle sentenze pronunciate a norma dell'articolo 442". Il rito dell'art. 611 cod. proc. pen. non prevede la comunicazione ai difensori delle parti delle conclusioni del Procuratore generale limitandosi la norma a stabilire che "se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, la corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie delle altre parti senza intervento dei difensori. Fino a quindici giorni prima dell'udienza, tutte le parti possono presentare motivi nuovi e memorie e, fino a cinque giorni prima, possono presentare memorie di replica". La comunicazione alle parti delle conclusioni del Procuratore generale è prevista nel diverso rito introdotto dalla disciplina emergenziale dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, rito che, però, è applicabile solo ai "ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 dell codice di procedura penale", e non a quelli di cui all'art. 611 cod. proc. pen. Ne consegue che l'istanza è infondata. 1.2. E' conseguentemente infondata anche l'istanza di rinvio dell'avv. IO FU nella parte in cui lamenta anch'egli di non aver ottenuto comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale. L'istanza di rinvio dell'avv. IO FU deduce, però, anc:he di non aver mai ricevuto comunicazione dell'avviso di udienza. Sul punto si osserva che l'istanza proviene su carta intestata dell'avv. IO FU con studio in LI di Napoli in via Roma 518, ma da ricerca effettuata su fonte aperta (il sito del Consiglio nazionale forense;
si è effettuata la ricerca il giorno della camera di consiglio) non risulta un difensore abilitato al patrocinio presso la Corte di Cassazione di nome IO FU con studio in LI di Napoli in via Roma n. 5:L8 (ve ne sono tre con questo nome, uno iscritto all'ordine di Benevento con studio in Vitulano via Bracanelli 15; uno iscritto all'ordine di Napoli con studio in San Giorgio a Cremano in via Pittore 127; uno iscritto all'ordine di Napoli con studio in Napoli piazza Cavour 152). Ci si permette di osservare anche che lo stesso ricorso dell'avv. IO FU è formulato in modo non conforme al Protocollo d'intesa tra la Corte di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense in merito alle regole redazionali dei motivi di 2 ricorso in materia penale del 17 dicembre 2015, perché il Prol:ocollo prevede che nel ricorso debbano essere indicati, quali dati che permettono la corretta identificazione del difensore ricorrente, "cognome e nome, studio legale, codice fiscale, PEC, data di iscrizione nell'albo speciale della corte di cassazione, specificando se si tratta del difensore di fiducia o di ufficio, eventuale procura speciale", mentre nel caso in esame è sufficiente leggere il ricorso oggetto di questo giudizio per comprendere che mancano il codice fiscale e la data di iscrizione nell'albo speciale della corte di cassazione, che avrebbero dato certezza sull'identificazione del difensore ricorrente. Inoltre, nella intestazione del ricorso è indicato un indirizzo dello studio legale (ancora quello di Mento di Napoli, via Roma n. 518) che non consente di identificare con certezza chi sia l'avv. IO FU che ha presentato il ricorso per cassazione. Sempre da ricerca sul sito del Consiglio nazionale forense risultano, infatti, nove iscritti con il nome IO FU, ma nessuno con l'indirizzo dello studio legale indicato in ricorso. Va anche aggiunto che LI si trova nel circondario del Tribunale di Napoli Nord, ma nell'albo del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Napoli Nord vi sono soltanto due avvocati con il nome IO FU e nessuno dei due con studio in LI. Il collegio ritiene, quindi, che, in ragione della mancata indicazione dei dati identificativi completi del difensore sul ricorso in violazione del citato Protocollo (si ricorda che, sia pure con riferimento alla tecnica di esposizione dei motivi, la violazione del Protocollo è stata ritenuta causa di inammissibilità del ricorso, v. sul punto Sez. 2, Sentenza n. 57737 del 20/09/2018, Obannbi, Rv. 274471; Sez. 2, Sentenza n. 24576 del 26/04/2018, Ngom, Rv. 272809; Sez. 6, Sentenza n. 57224 del 09/11/2017, Longo, Rv. 271725), il difensore non abbia fornito allegazione in modo adeguato della sua legittimazione a ricorrere davanti alla Corte di Cassazione, e ritiene, pertanto, che lo stesso non avesse titolo ad ottenere la comunicazione dell'avviso di udienza. 2. Nel merito, il ricorso è manifestamente infondato. 2.1. Nel primo motivo gli imputati ricorrenti lamentano l'applicazione della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici nella misura fissa di 5 anni prevista dall'art. 29 cod. pen. nonostante che nel sistema dei reati fallimentari Corte Cost. n. 222 del 2018 abbia dichiarato l'incostituzionalità delle pene accessorie predeterminate per legge. Si premette che il primo ed il secondo motivo devono riferirsi solo ad Islanni RT ed IS AV, unici ricorrenti condannati alla pena accessoria oggetto del motivo. 3 Il motivo è manifestamente infondato, in quanto l'art. 29 cod. pen. detta una disciplina non paragonabile a quella degli artt. 216, ultimo comma, e 223, ultimo comma, I. fall., atteso che in essi, prima dell'intervento della Corte Costituzionale, era prevista la misura fissa di 10 anni di pena accessoria per la condanna per qualunque tipo di reato fallimentare, e quindi con una disposizione normativa in cui il giudice non aveva la possibilità di adeguare il quantum della sanzione alla gravità del singolo reato. Al contrario, l'art. 29, comma 1, primo e secondo periodo, cod. pen. modula la durata della interdizione dai pubblici uffici non sul titolo di reato, ma sulla pena inflitta in concreto. Pertanto, nel meccanismo dell'art. 29 cod. pen. il giudice ha, in realtà, la possibilità di adeguare il quantum della sanzione alla gravità del singolo reato, ma effettua questo giudizio di adeguatezza una volta per tutte nel momento in cui decide la pena principale da infliggere in concreto, perché da essa discenderà poi anche la durata della pena accessoria. Nella disposizione dell'art. 29 cod. pen. viene, pertanto, rispettato, sia pure mediante una tecnica diversa da quella della individuazione di un apposito minimo e massimo edittale della pena accessoria, il principio generale enucleato da Corte Cost. n. 222 del 2018, secondo cui la pena accessoria deve essere proporzionata alla gravità del reato, perché la durata della pena accessoria non dipende dal titolo di reato per cui è pronunciata condanna ma dal quantum di pena inflitta per lo stesso, quantum di pena che è conseguenza del giudizio di gravità del fatto effettuato dal giudice del merito. Nel motivo di ricorso vi è anche un secondo argomento, in cui si contesta il difetto di motivazione della statuizione in punto di pena accessoria. L'argomento è manifestamente infondato, in quanto nel caso in esame l'applicazione della pena accessoria è una conseguenza automatica della legge, non abbisogna di particolare motivazione, potendo essere persino applicata direttamente in cassazione (Sez. 6, Sentenza n. 3253 del 21/01/2016, PG in proc. Rebai, Rv. 266501: L'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e la condanna al pagamento delle spese processuali e a quelle di custodia cautelare, in quanto obbligatorie per legge, possono essere disposte anche in sede di legittimità, a seguito di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di provvedere al riguardo). 2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti chiedono di sollevare questione di costituzionalità della norma dell'art. 20 cod. pen. nella parte in cui prevede una pena accessoria di durata predeterminata. Si tratta dello stesso argomento in diritto già proposto nel primo motivo di ricorso, su cui si formula una proposta subordinata. 4 Si rinvia, pertanto, alla motivazione del punto che precede. 2.3. Nel terzo motivo i ricorrenti lamentano mancata valutazione dell'eventuale proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Il motivo è manifestamente infondato, in quanto, per giurisprudenza di legittimità che si ritiene pacifica, dopo la novella dell'art. 448 c:od. proc. pen. non è più possibile ricorrere per cassazione per dedurre l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, Sentenza n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014: Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.; conforme Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020 , Pierri, R.v. 278337). 3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla dec:isione consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2022.
lette le conclusioni del PG Simone Perelli, che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4249 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 13/12/2022 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza di applicazione pena del 13 aprile 2022 il Tribunale di Trieste, su richiesta delle parti, applicava a IS RT ed IS AV la pena di 4 anni, 8 mesi e 15 giorni di reclusione per i reati di tentato omicidio plurimo aggravato commessi in Trieste il 4 settembre 2021, ed ad IS Fazli, IS Visar, IS Clirinntar, AH Gaznnend la pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione per i reati di lesioni consumate aggravate commessi in Trieste il 4 settembre 2021. Il Tribunale disponeva anche l'applicazione ad IS RT ed IS AV della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di 5 anni. 2. Avverso il predetto provvedimento hanno proposto ricorso gli imputati, per il tramite del difensore. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano l'applicazione della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici nella misura fissa prevista dall'art. 29 cod. pen. di 5 anni nonostante che in fattispecie simile, quella delle pene accessorie dei reati fallimentari, Corte Cost. n. 222 del 2018 avesse dichiarato l'incostituzionalità delle pene accessorie predeterminate per legge. Lamentano, inoltre, mancanza di motivazione in punto di applicazione della pena accessoria. Con il secondo motivo i ricorrenti chiedono di sollevare questione di costituzionalità della norma dell'art. 20 cod. pen. nella parte lin cui prevede una pena accessoria di durata predeterminata. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano mancata valutazione dell'eventuale proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, dr. Simone Perelli, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Si premette che sono pervenute due diverse istanze di rinvio della trattazione del giudizio di cassazione, una datata 9 dicembre 2022 e firmata dall'avv. Giovanni FU, in cui lo stesso lamenta di con aver ricevuto comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale, ed una datata 5 dicembre 2022 e firmata dall'avv. IO FU, in cui lo stesso lamenta di non aver ricevuto l'avviso di udienza e di non aver ricevuto comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale. Entrambe le istanze sono infondate. 1.1. L'istanza dell'avv. Giovanni FU è infondata, perchè la impugnazione di una sentenza di patteggiamento emessa dal giudice per le indagini preliminari segue il rito previsto dall'art. 611 cod. proc. pen., rito applicabile nei casi in cui la Corte "deve decidere su ogni ricorso contro provvedimenti non emessi nel dibattimento, fatta eccezione delle sentenze pronunciate a norma dell'articolo 442". Il rito dell'art. 611 cod. proc. pen. non prevede la comunicazione ai difensori delle parti delle conclusioni del Procuratore generale limitandosi la norma a stabilire che "se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, la corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie delle altre parti senza intervento dei difensori. Fino a quindici giorni prima dell'udienza, tutte le parti possono presentare motivi nuovi e memorie e, fino a cinque giorni prima, possono presentare memorie di replica". La comunicazione alle parti delle conclusioni del Procuratore generale è prevista nel diverso rito introdotto dalla disciplina emergenziale dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, rito che, però, è applicabile solo ai "ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 dell codice di procedura penale", e non a quelli di cui all'art. 611 cod. proc. pen. Ne consegue che l'istanza è infondata. 1.2. E' conseguentemente infondata anche l'istanza di rinvio dell'avv. IO FU nella parte in cui lamenta anch'egli di non aver ottenuto comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale. L'istanza di rinvio dell'avv. IO FU deduce, però, anc:he di non aver mai ricevuto comunicazione dell'avviso di udienza. Sul punto si osserva che l'istanza proviene su carta intestata dell'avv. IO FU con studio in LI di Napoli in via Roma 518, ma da ricerca effettuata su fonte aperta (il sito del Consiglio nazionale forense;
si è effettuata la ricerca il giorno della camera di consiglio) non risulta un difensore abilitato al patrocinio presso la Corte di Cassazione di nome IO FU con studio in LI di Napoli in via Roma n. 5:L8 (ve ne sono tre con questo nome, uno iscritto all'ordine di Benevento con studio in Vitulano via Bracanelli 15; uno iscritto all'ordine di Napoli con studio in San Giorgio a Cremano in via Pittore 127; uno iscritto all'ordine di Napoli con studio in Napoli piazza Cavour 152). Ci si permette di osservare anche che lo stesso ricorso dell'avv. IO FU è formulato in modo non conforme al Protocollo d'intesa tra la Corte di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense in merito alle regole redazionali dei motivi di 2 ricorso in materia penale del 17 dicembre 2015, perché il Prol:ocollo prevede che nel ricorso debbano essere indicati, quali dati che permettono la corretta identificazione del difensore ricorrente, "cognome e nome, studio legale, codice fiscale, PEC, data di iscrizione nell'albo speciale della corte di cassazione, specificando se si tratta del difensore di fiducia o di ufficio, eventuale procura speciale", mentre nel caso in esame è sufficiente leggere il ricorso oggetto di questo giudizio per comprendere che mancano il codice fiscale e la data di iscrizione nell'albo speciale della corte di cassazione, che avrebbero dato certezza sull'identificazione del difensore ricorrente. Inoltre, nella intestazione del ricorso è indicato un indirizzo dello studio legale (ancora quello di Mento di Napoli, via Roma n. 518) che non consente di identificare con certezza chi sia l'avv. IO FU che ha presentato il ricorso per cassazione. Sempre da ricerca sul sito del Consiglio nazionale forense risultano, infatti, nove iscritti con il nome IO FU, ma nessuno con l'indirizzo dello studio legale indicato in ricorso. Va anche aggiunto che LI si trova nel circondario del Tribunale di Napoli Nord, ma nell'albo del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Napoli Nord vi sono soltanto due avvocati con il nome IO FU e nessuno dei due con studio in LI. Il collegio ritiene, quindi, che, in ragione della mancata indicazione dei dati identificativi completi del difensore sul ricorso in violazione del citato Protocollo (si ricorda che, sia pure con riferimento alla tecnica di esposizione dei motivi, la violazione del Protocollo è stata ritenuta causa di inammissibilità del ricorso, v. sul punto Sez. 2, Sentenza n. 57737 del 20/09/2018, Obannbi, Rv. 274471; Sez. 2, Sentenza n. 24576 del 26/04/2018, Ngom, Rv. 272809; Sez. 6, Sentenza n. 57224 del 09/11/2017, Longo, Rv. 271725), il difensore non abbia fornito allegazione in modo adeguato della sua legittimazione a ricorrere davanti alla Corte di Cassazione, e ritiene, pertanto, che lo stesso non avesse titolo ad ottenere la comunicazione dell'avviso di udienza. 2. Nel merito, il ricorso è manifestamente infondato. 2.1. Nel primo motivo gli imputati ricorrenti lamentano l'applicazione della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici nella misura fissa di 5 anni prevista dall'art. 29 cod. pen. nonostante che nel sistema dei reati fallimentari Corte Cost. n. 222 del 2018 abbia dichiarato l'incostituzionalità delle pene accessorie predeterminate per legge. Si premette che il primo ed il secondo motivo devono riferirsi solo ad Islanni RT ed IS AV, unici ricorrenti condannati alla pena accessoria oggetto del motivo. 3 Il motivo è manifestamente infondato, in quanto l'art. 29 cod. pen. detta una disciplina non paragonabile a quella degli artt. 216, ultimo comma, e 223, ultimo comma, I. fall., atteso che in essi, prima dell'intervento della Corte Costituzionale, era prevista la misura fissa di 10 anni di pena accessoria per la condanna per qualunque tipo di reato fallimentare, e quindi con una disposizione normativa in cui il giudice non aveva la possibilità di adeguare il quantum della sanzione alla gravità del singolo reato. Al contrario, l'art. 29, comma 1, primo e secondo periodo, cod. pen. modula la durata della interdizione dai pubblici uffici non sul titolo di reato, ma sulla pena inflitta in concreto. Pertanto, nel meccanismo dell'art. 29 cod. pen. il giudice ha, in realtà, la possibilità di adeguare il quantum della sanzione alla gravità del singolo reato, ma effettua questo giudizio di adeguatezza una volta per tutte nel momento in cui decide la pena principale da infliggere in concreto, perché da essa discenderà poi anche la durata della pena accessoria. Nella disposizione dell'art. 29 cod. pen. viene, pertanto, rispettato, sia pure mediante una tecnica diversa da quella della individuazione di un apposito minimo e massimo edittale della pena accessoria, il principio generale enucleato da Corte Cost. n. 222 del 2018, secondo cui la pena accessoria deve essere proporzionata alla gravità del reato, perché la durata della pena accessoria non dipende dal titolo di reato per cui è pronunciata condanna ma dal quantum di pena inflitta per lo stesso, quantum di pena che è conseguenza del giudizio di gravità del fatto effettuato dal giudice del merito. Nel motivo di ricorso vi è anche un secondo argomento, in cui si contesta il difetto di motivazione della statuizione in punto di pena accessoria. L'argomento è manifestamente infondato, in quanto nel caso in esame l'applicazione della pena accessoria è una conseguenza automatica della legge, non abbisogna di particolare motivazione, potendo essere persino applicata direttamente in cassazione (Sez. 6, Sentenza n. 3253 del 21/01/2016, PG in proc. Rebai, Rv. 266501: L'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e la condanna al pagamento delle spese processuali e a quelle di custodia cautelare, in quanto obbligatorie per legge, possono essere disposte anche in sede di legittimità, a seguito di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di provvedere al riguardo). 2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti chiedono di sollevare questione di costituzionalità della norma dell'art. 20 cod. pen. nella parte in cui prevede una pena accessoria di durata predeterminata. Si tratta dello stesso argomento in diritto già proposto nel primo motivo di ricorso, su cui si formula una proposta subordinata. 4 Si rinvia, pertanto, alla motivazione del punto che precede. 2.3. Nel terzo motivo i ricorrenti lamentano mancata valutazione dell'eventuale proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Il motivo è manifestamente infondato, in quanto, per giurisprudenza di legittimità che si ritiene pacifica, dopo la novella dell'art. 448 c:od. proc. pen. non è più possibile ricorrere per cassazione per dedurre l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, Sentenza n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014: Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.; conforme Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020 , Pierri, R.v. 278337). 3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla dec:isione consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2022.