Sentenza 11 maggio 2017
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari richiede al P.M. di valutare l'opportunità di revocare la richiesta di archiviazione ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. a seguito dell'opposizione dell'indagato volta a definire il procedimento ai sensi dell'art. 447 cod. proc.pen. (In motivazione la Corte ha precisato che tale provvedimento non si pone al di fuori del sistema processuale in quanto costituisce un atto interlocutorio che appartiene alla fisiologia del rapporto di collaborazione tra uffici e non determina alcuna stasi del procedimento, potendo il PM confermare la propria originaria determinazione o accogliere la prospettazione difensiva contenuta nell'atto di opposizione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/05/2017, n. 27581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27581 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2017 |
Testo completo
27581-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 11/05/2017 Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: " 865/17 SENTENZA Dott. Vincenzo ROMIS -Presidente - MONTAGNI - Consigliere rel.- Dott. Andrea n. Dott. Eugenia SERRAO - Consigliere Dott. Gabriella CAPPELLO - Consigliere rel.- REGISTRO GENERALE n. 1912/2017 Dott. Vincenzo PEZZELLA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di RA- VENNA nei confronti di: TU AN n. 16/07/1982 avverso la ordinanza 14/10/2016 del GIP presso il TRIBUNALE di RA- VENNA visti gli atti;
fatta la relazione dal Cons. dott. Gabriella CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona della dott.ssa Mari- lia DI NARDO, la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. де Ritenuto in fatto 1. Il GIP presso il Tribunale di Ravenna, con provvedimento datato 14.10.2016, apposto a margine dell'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione del procedimento a carico di TU AN [indagato per il reato di cui all'art. 186 co. 2 lett. b) C.d.S.], formulata dal P.M. ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., opposizione depositata nell'interesse dell'indagato e finalizzata ad ottenere la definizione del procedimento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con sostituzione della pena ai sensi dell'art. 186 co. 9 bis C.d.S., ha invitato il P.M. richiedente a valutare l'opportunità di revocare la sua richiesta di archiviazione, onde procedere ai sensi dell'art. 447 cod. proc. pen.
2. Il provvedimento è stato impugnato in sede di legittimità dal Pubblico Ministero che ne ha dedotto l'abnormità funzionale, atteso che lo stesso determinerebbe una indebita invasione della sfera di competenza istituzionale del P.M. ed una altrettanto indebita regressione del procedimento. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il provvedimento censurato, per il principio di tassatività delle impugnazioni, è inoppugnabile, trattandosi di un atto interlocutorio, diretto a verificare, nell'ambito di una normale interazione tra gli uffici giudiziari, la persistnte volontà dell'organo inquirente di definire il procedimento ai sensi degli artt. 408 e ss. codice di rito.
3. La non impugnabilità dell'atto censurato, peraltro, non può essere superata, nel caso di specie, ricorrendo alla categoria dell'atto abnorme, evocata in ricorso. Quanto a tale categoria di vizio, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, deve ritenersi affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo [cfr. Sez. U. n. 17 del 10/12/1997 Cc. (dep. 2 ge 12/02/1998), Di Battista, Rv. 209603; Sez. U. n. 26 del 24/11/1999 Cc. (dep. 26/01/2000), Magnani, Rv. 215094]. Con specifico riferimento all'aspetto funzionale di tale vizio, poi, si è pure aggiunto che esso va ravvisato anche quando l'atto, pur non estraneo al sistema normativo, provochi indebite regressioni del procedimento, ponendosi in tal caso anche in contrasto con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., comma 2 (cfr. in motivazione Sez. 6 n. 2325 dell'08/01/2014, Rv. 258252; Sez. U. n. 5307 del 20/12/2007 CC. (dep. 01/02/2008), Battistella, Rv. 238240).
4. Nessuna di dette evenienze è ravvisabile nel caso all'esame. L'atto impugnato, infatti, non può considerarsi né strutturalmente abnorme (trattandosi di un provvedimento interlocutorio del giudice competente a decidere in ordine alla richiesta di archiviazione, investito anche della opposizione alla stessa), ma neppure funzionalmente tale, come assume il ricorrente, poiché esso non pregiudica in alcun modo la possibilità per il P.M. di confermare la propria originaria determinazione o, eventualmente, accogliere la prospettazione difensiva contenuta nell'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione. Inoltre, esso non ha determinato alcuna lesione delle prerogative dell'ufficio ricorrente, trattandosi di un provvedimento con il quale il giudice ha inteso, in sostanza, semplicemente interloquire con quell'ufficio. Quanto alla dedotta indebita regressione del procedimento, il ricorso è sul punto del tutto generico, essendosi la parte ricorrente limitata ad enunciare tale effetto, invero difficilmente ravvisabile in un provvedimento meramente interlocutorio e non decisorio, mediante un improprio richiamo alla diversa ipotesi del rigetto della richiesta di emissione di decreto penale di condanna. Sul punto, giova ancora una volta un rinvio alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui non può considerarsi abnorme, per esempio, il provvedimento con cui il G.I.P., sulla richiesta di archiviazione formulata dal P.M., restituisca gli atti allo stesso perché prima provveda sulla destinazione delle cose in sequestro, atteso che tale provvedimento non si pone al di fuori del sistema processuale (costituendo un atto interlocutorio che appartiene alla fisiologia del rapporto di collaborazione tra uffici) né determina la stasi del procedimento (cfr. sez. 5 n. 24141 del 24/04/2002, Rv. 222047). E neppure può ritenersi che l'invito a riconsiderare la propria decisione in ordine alla richiesta di archiviazione si risolva nella sollecitazione a compiere un atto nullo da parte del P.M. La richiesta di archiviazione, infatti, può essere revocata dal P.M. prima dell'emissione da parte del Gip del provvedimento di archiviazione, atteso il principio generale della revocabilità dei provvedimenti che non definiscono una fase del giudizio, e soprattutto delle istanze delle parti (cfr. Sez. 4 n. 26872 del 13/06/2006, Rv. 234812) e deve, invece, considerarsi abnorme proprio il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, in presenza di detta 3 revoca, disponga invece l'archiviazione (cfr. Sez. 2 n. 18774 del 18/04/2007, Rv. 236405). Tali principi, peraltro, sono stati affermati anche nel diverso caso dell'avvenuto esercizio dell'azione penale: quale che sia la forma prescelta dall'organo dell'accusa, infatti, fino a quando il giudice non si sia pronunciato, è sempre possibile la revoca della richiesta da parte del P.M., anche a seguito di una interlocuzione informale tra i due uffici (cfr. Sez. 1 n. 11222 del 14/02/2007, Rv. 236549).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Deciso in Roma in data 11 maggio 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Пошто Gabriella Cappello Vincenzo Romis Ophellacappello Depositata in Cancelleria Oggi, 1 GIU. 2017 Il Funzionano Giudiziario Patrizia Corra 4