TRIB
Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/03/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica-GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n.5080/2021 RG, tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Marina Ancona - attrice; Parte_1
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Rosita Leone - convenuta;
Controparte_1
avente ad oggetto: “investimento in buono fruttifero postale-pagamento”.
Conclusioni: come in atti.
All'esito dell'ultima fase cartolare (termine note dell'11 dicembre 2024) la causa è stata riservata per la decisione con concessione dei termini ex art.190 cpc vigente ratione temporis per deposito memorie conclusive.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
con ricorso ex art. 702-bis cpc, ha proposto la domanda tesa ad Parte_1
ottenere la condanna di al pagamento della somma di €35.193,16 Controparte_1
oltre interessi legali dal 20 gennaio 2017 al saldo, a titolo di residuo ancora dovuto per l'ultimo decennio in relazione al titolo BPF serie Q/P n.0000000000070 di lire
5.000.000, negoziato il 12 gennaio 1987, presentato per la riscossione in data 20 gennaio 2017, con liquidazione dell'importo di €32.168,87, non comprensivo di quanto dovuto per rendita bimestrale dell'ultimo decennio.
La ricorrente, specificando nel dettaglio i calcoli di rendimento, ha essenzialmente dedotto che:
-il buono fruttifero postale trentennale prevedeva un rendimento con tasso di interesse a saggio crescente per i primi venti anni, nonché una rendita fissa bimestrale di lire
1 1.777.400 decorrente dal bimestre successivo al ventesimo anno e sino al 31 dicembre del 30^ anno solare successivo alla emissione;
-la modifica dei rendimenti ad opera del DM 13 giugno 1986 era riferita esclusivamente al primo ventennio, lasciando inalterata la rendita dell'ultimo decennio;
di Bari, cui si è rivolta l'esponente, con decisione del 18 febbraio 2021, ha CP_2
riconosciuto il diritto all'applicazione delle condizioni risultanti dal titolo per il periodo dal 21° al 30° anno;
Cont
PO NE , dopo il DM del 13 giugno 1986, ha utilizzato il modulo cartaceo della serie P per l'emissione dei titoli della successiva serie Q;
-per il titolo acquistato dalla deducente nel 1987, è stata segnata la serie P/Q sul fronte ed è stato apposto il timbro di modifica delle condizioni sul retro;
-contrariamente all'assunto di , il timbro sul retro nulla ha indicato sulla CP_1
modifica delle precedenti condizioni economiche;
-in ogni caso, l'emissione di tali titoli impone la tutela dell'affidamento dell'investitore cui si oppone la condotta colposa dell'emittente.
ha contestato la fondatezza della domanda sostenendo che: Controparte_1
- il buono sottoscritto dalla contiene le condizioni economiche per il primo Pt_1
ventennio;
-l'emissione del titolo è avvenuta nel 1987 e, quindi, in base alle disposizioni del DM del 13 giugno 1986, che ha regolato i buoni della serie Q, con moduli successivamente forniti dal Poligrafico dello Stato, utilizzando i titoli recanti la serie
P (come quello della su cui è stata aggiunta la dicitura Q/P e sul retro Pt_1
l'indicazione dei nuovi tassi;
-il DM 13 giugno 1986, all'articolo 4, ha disposto che i tassi di interesse dei buoni sono stabiliti nella misura indicate nelle tabelle allegate;
PO NE ha apposto sui titoli emessi con i precedenti moduli (serie P) la nuova serie P/Q ed il timbro contenente i tassi d'interesse previsti da tali tabelle;
2 -il titolo sottoscritto dalla è soggetto a tali disposizioni regolanti gli interessi Pt_1
per un ventennio;
-la titolare non può pretendere vantaggi economici agganciati ad altra serie di titoli, come chiarito da Cass. n.442-2022;
-il timbro apposto sul titolo, indicante i nuovi tassi, ha completamente sostituito la disciplina stampata “ab origine” sul modulo utilizzato.
*** ** ***
*** ** ***
Con ordinanza del 25 gennaio 2023 è stato disposto il mutamento del rito, da
“sommario” ad “ordinario di cognizione”.
Le parti hanno sviluppato le rispettive difese soprattutto alla luce delle numerose pronunce giurisprudenziali, di merito e di legittimità, ampiamente richiamate a sostegno delle contrapposte tesi.
*** ** ***
*** ** ***
I buoni postali, secondo un orientamento ormai consolidato in giurisprudenza (cfr.
Cass. Civ. Sezioni Unite 13979/2009 ed altre successive), sono qualificabili non come titoli di credito ma come titoli di legittimazione ex art. 2002 c.c.; da ciò discende che essi sono sottratti all'applicazione dei principi di autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità – propria dei primi – avendo la sola funzione – propria dei secondi – di identificare l'avente diritto alla prestazione o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione.
L'esclusione del principio di letteralità giustifica l'eterointegrazione ab externo del rapporto contrattuale di diritto privato (cfr. Corte Cost. 303/1988) intercorrente tra l'investitore e l'intermediario nonché la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori alla disciplina dettata dai decreti ministeriali emanati in materia.
3 La ha acquistato il BPF del valore di lire 5.000.000 in data 12 gennaio 1987, Pt_1 ovvero durante la vigenza del DM 13 giugno 1986.
Non è in contestazione fra le parti che il titolo sia stato emesso utilizzando il modulo della serie precedente P e che esso sia stato interessato da due annotazioni con timbro
Q/P nella parte frontale e con timbro indicante la misura dei tassi nella parte posteriore.
L'art.5 del DM 13 giugno 1986 aveva disposto che: “sono a tutti gli effetti titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera Q, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie
P emessi dal 1° luglio 1986; per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore con la dicitura serie Q/P, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”.
La titolare del buono, dopo aver riscosso la somma di €32.168,87, nel gennaio 2017, ha promosso l'azione giudiziale al fine di ottenere la somma ancora dovuta, netta, di
€35.193,16 a titolo di rendita per il periodo dal 21° al 30° anno, in base alle condizioni originariamente apposte sul titolo, così come riconosciuta da ABF Bari con decisione del 18 febbraio 2021.
ha disatteso la richiesta stragiudiziale ed ha contestato la domanda Controparte_1 sostenendo che la ha acquistato un buono regolato dalla disposizioni del DM Pt_1 del 13 giugno 1986 per la serie Q, seppur sia stato utilizzato il modulo cartaceo della precedente serie P, con annotazione dei nuovi tassi di interesse sul retro del buono.
Il Tribunale – pur dovendo rilevare che la parte timbrata sul retro del buono contenente la misura dei nuovi tassi d'interesse induce perplessità perché non copre del tutto la tabella sottostante, cioè quella che regolava le rendite dei buoni con serie
P – non può che aderire alla univoca e costante giurisprudenza di legittimità, in ragione del fatto che l'acquisto del titolo ha riguardato la serie Q.
Di seguito, alcuni passaggi motivazionali di alcune delle numerose pronunce della
Suprema Corte.
“In tema di buoni postali emessi in esecuzione dell'art. 5, comma 2, cit., su supporti cartacei della serie "P", di durata trentennale recanti la timbratura "Q/P" sia nella parte anteriore che in quella retrostante e mancanti della specifica indicazione del saggio da applicare per l'ultimo decennio ha affermato il principio, a cui va data continuità, secondo cui in tema di buoni postali fruttiferi, poiché l'interpretazione del testo contrattuale deve raccordare il senso letterale delle parole alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa,
l'indicazione, per i buoni postali della serie 'Q/P', di rendimenti relativi alla serie 'P'
4 per l'ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisivo sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie 'P', in cui erano inseriti i detti rendimenti, tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l'assenza di continuità tra le diverse previsioni, di talché, in presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell'art. 173 D.P.R. n. 156 del 1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo (Sulla base di tali principi la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dalla titolare di 4 BPF appartenenti alla serie Q/P, analoghi a quello oggetto del presente giudizio, volto ad ottenere, per l'ultimo decennio, i tassi di interesse previsti per l'antecedente serie P).
A questo orientamento risulta essersi conformata la successiva giurisprudenza di legittimità (ordinanze nn. 25583/2023, 25587/2023, 25620/2023, 25624/2023,
25718/2023 e 26740/2023) che ha escluso l'applicazione a tale tipologia di buoni, per l'ultimo decennio, del tasso di interesse della serie P.
Cass.sez.I 22 ottobre 2024 n.27347:
“alcune pronunce che hanno chiarito che l'emissione di una nuova serie di buoni utilizzando i supporti cartacei della serie precedente (P), mediante l'apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova serie (Q/P) e, sulla parte posteriore, del timbro recante la misura dei nuovi tassi, che però non copre integralmente la stampa dei tassi d'interesse della precedente serie, lasciando scoperta la parte relativa all'ultimo decennio, non consente al possessore del titolo di pretendere, per tale decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie (cfr. Cass. 10 febbraio 2022, n. 4384; successivamente, in tal senso, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4748, Cass. 14 febbraio
2022, n. 4751, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4763, Cass. 3 gennaio 2023, n. 87, Cass. 4 gennaio 2023, n. 122; Cass. 11 febbraio 2023, n. 567; Cass. 26 luglio 2023, n.
22619);
- è stato, in particolare, sottolineato che l'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell'art. 1342, primo comma, cod. civ., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole
5 aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili;
- la disciplina contenuta nell'(abrogato) art. 173 D.P.R. n. 156 del 1973, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente (assicurando il contemperamento tra l'interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore) e come tale idonea a sostituire ex art. 1339 cod. civ. la statuizioni negoziali della parti: ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal D.M. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde anche relativamente alla serie - istituita con effetto dal 1 luglio 1986 con D.M. 13 giugno
1986 - di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q", fissando per tutte le serie precedenti, e con decorrenza 1 gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni;
- l'interpretazione del testo contrattuale deve, infatti, raccordare il senso letterale delle parole alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa, l'indicazione, per i buoni postali della serie Q/P, di rendimenti relativi alla serie P per l'ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisivo sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie P, in cui erano inseriti i detti rendimenti, tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l'assenza di continuità tra le diverse previsioni, di talché, in presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell'art. 173 D.P.R. n. 156 del 1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo;
- il Collegio ritiene che sia esatto il punto di approdo cui sono pervenute le richiamate pronunce e che, dunque, non vi sono ragioni per discostarsi dallo stesso, per cui non può accedersi alla tesi seguita dalla sentenza impugnata che fa leva sull'omessa stampigliatura sul titolo del rendimento relativo all'ultimo decennio di vigenza;
infatti, se pure deve escludersi che i saggi di interesse fissati con decreto interministeriale si sostituiscano ai rendimenti figuranti sul buono di nuova emissione, non vi è motivo di negare che quegli stessi saggi di interesse possano completare, attraverso un procedimento di eterointegrazione, il regolamento contrattuale che nulla disponga quanto ai rendimenti dei titoli di quella serie riferiti a un dato periodo;
6 - né è possibile ipotizzare - come sembra fare la Corte territoriale - l'esistenza di un incolpevole affidamento dei risparmiatori, in quanto non possono perorarsi interpretazioni che pretendano di ricavare il detto affidamento da elementi letterali non significativi avendo riguardo al più ampio contesto del negozio;
- con la memoria depositata parte controricorrente chiede, in via subordinata, il rinvio pregiudiziale del giudizio ai sensi dell'art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in ordine alla compatibilità della normativa interna con l'art. 169
TFUE e la Direttiva n. 93/22/CEE del 10 maggio 1993, nella parte in cui prevedono un livello di protezione degli interessi economici per il mezzo di un'effettiva e adeguata conoscenza del prodotto offerto, e con l'art. 295 TFUE sulla tutela della proprietà;
- sul punto, si osserva che la Direttiva 93/22/CEE, evocata dal ricorrente, risulta successiva all'entrata in vigore del richiamato D.L. n. 460 del 1974, e che, comunque, la stessa non si applica "alle banche centrali degli Stati membri, altri enti nazionali che svolgono funzioni analoghe ed altri enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima", giusta il suo art. 2.2, lett. f);
- non appare, poi, concludente il richiamo al diritto di proprietà e di parità di trattamento, atteso che la disciplina dei buoni postali fruttiferi risponde anche ad interessi generali tali da giustificare l'adozione delle censurate regole in tema di jus variandi e, inoltre, che il legislatore non ha mai perso di vista la tutela dell'interesse del risparmio da parte del sottoscrittore, riservando allo stesso cospicui benefici
(garanzia dello Stato per capitale ed interessi;
trattamento fiscale vantaggioso;
interessi composti;
durata fino a trent'anni, ma, come si diceva, con facoltà di immediato rimborso, dopo un certo numero di anni, a vista e presso l'intera rete degli uffici postali nazionali;
esenzione da ogni commissione e onere;
utilizzabilità per costituire cauzioni a favore dello Stato e degli enti pubblici;
non sequestrabilità né pignorabilità, tranne che per ordine dell'autorità giudiziaria in sede penale;
vantaggi in sede di passaggio generazionale della ricchezza) (cfr. Cass. 10 febbraio 2022, n.
4384);
- la possibilità di variazione, anche in senso sfavorevole, dei tassi di interesse sui buoni fruttiferi postali riflette un ragionevole bilanciamento tra la tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica;
contenimento che, in caso di titoli emessi da enti a soggettività statuale, implica la previsione di strumenti di flessibilità atti ad adeguare la redditività di tali prodotti all'andamento dell'inflazione e dei mercati (così, Corte Cost. 20 febbraio 2020, n. 29)”.
A proposito della insussistenza della condotta contraria a buona fede e di violazioni del diritto unionale cfr. Cass. sez.I 4 febbraio 2025 n.2622.
7 Da ultimo, una notazione.
La tutela dei titolari dei buoni postali-consumatori è stata accordata dal Tribunale, a definizione di giudizi d'appello, trattandosi di vicende fattuali in cui veniva in rilievo l'estinzione del diritto (al capitale e agli interessi) per effetto della prescrizione eccepita dalla emittente.
Si è, infatti, osservato – tra l'altro - che, ai fini della individuazione del termine di decorrenza della prescrizione, l'impossibilità di far valere il diritto alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione è proprio quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto (da ultimo Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 28/04/2022, n. 13343)
e tale è da considerarsi una clausola contrattuale, come è quella sul termine di scadenza, e dunque di decorrenza della prescrizione, illeggibile o non apposta.
Le considerazioni che hanno determinato, in tali giudizi, il riconoscimento di tutela agli investitori non si attagliano alla questione qui esaminata poiché il titolo acquistato dalla rientrava nella serie “Q” (regolata dal DM 13 giugno 1986) e Pt_1
presentava al suo interno degli elementi conoscitivi per la individuazione della reddittività nel breve e lungo periodo e/o comunque consentiva di interpellare l'emittente, al fine di dirimere eventuali dubbi sulle somme da riscuotere.
Le peculiarità della controversia ed il dibattito giurisprudenziale in materia consentono la compensazione delle spese processuali (art.92 terzo comma cpc).
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n.5080-2021 RG tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
-rigetta la domanda;
-spese compensate.
Così deciso il 6 marzo 2025.
Il Giudice annagrazia lenti
8 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica-GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n.5080/2021 RG, tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Marina Ancona - attrice; Parte_1
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Rosita Leone - convenuta;
Controparte_1
avente ad oggetto: “investimento in buono fruttifero postale-pagamento”.
Conclusioni: come in atti.
All'esito dell'ultima fase cartolare (termine note dell'11 dicembre 2024) la causa è stata riservata per la decisione con concessione dei termini ex art.190 cpc vigente ratione temporis per deposito memorie conclusive.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
con ricorso ex art. 702-bis cpc, ha proposto la domanda tesa ad Parte_1
ottenere la condanna di al pagamento della somma di €35.193,16 Controparte_1
oltre interessi legali dal 20 gennaio 2017 al saldo, a titolo di residuo ancora dovuto per l'ultimo decennio in relazione al titolo BPF serie Q/P n.0000000000070 di lire
5.000.000, negoziato il 12 gennaio 1987, presentato per la riscossione in data 20 gennaio 2017, con liquidazione dell'importo di €32.168,87, non comprensivo di quanto dovuto per rendita bimestrale dell'ultimo decennio.
La ricorrente, specificando nel dettaglio i calcoli di rendimento, ha essenzialmente dedotto che:
-il buono fruttifero postale trentennale prevedeva un rendimento con tasso di interesse a saggio crescente per i primi venti anni, nonché una rendita fissa bimestrale di lire
1 1.777.400 decorrente dal bimestre successivo al ventesimo anno e sino al 31 dicembre del 30^ anno solare successivo alla emissione;
-la modifica dei rendimenti ad opera del DM 13 giugno 1986 era riferita esclusivamente al primo ventennio, lasciando inalterata la rendita dell'ultimo decennio;
di Bari, cui si è rivolta l'esponente, con decisione del 18 febbraio 2021, ha CP_2
riconosciuto il diritto all'applicazione delle condizioni risultanti dal titolo per il periodo dal 21° al 30° anno;
Cont
PO NE , dopo il DM del 13 giugno 1986, ha utilizzato il modulo cartaceo della serie P per l'emissione dei titoli della successiva serie Q;
-per il titolo acquistato dalla deducente nel 1987, è stata segnata la serie P/Q sul fronte ed è stato apposto il timbro di modifica delle condizioni sul retro;
-contrariamente all'assunto di , il timbro sul retro nulla ha indicato sulla CP_1
modifica delle precedenti condizioni economiche;
-in ogni caso, l'emissione di tali titoli impone la tutela dell'affidamento dell'investitore cui si oppone la condotta colposa dell'emittente.
ha contestato la fondatezza della domanda sostenendo che: Controparte_1
- il buono sottoscritto dalla contiene le condizioni economiche per il primo Pt_1
ventennio;
-l'emissione del titolo è avvenuta nel 1987 e, quindi, in base alle disposizioni del DM del 13 giugno 1986, che ha regolato i buoni della serie Q, con moduli successivamente forniti dal Poligrafico dello Stato, utilizzando i titoli recanti la serie
P (come quello della su cui è stata aggiunta la dicitura Q/P e sul retro Pt_1
l'indicazione dei nuovi tassi;
-il DM 13 giugno 1986, all'articolo 4, ha disposto che i tassi di interesse dei buoni sono stabiliti nella misura indicate nelle tabelle allegate;
PO NE ha apposto sui titoli emessi con i precedenti moduli (serie P) la nuova serie P/Q ed il timbro contenente i tassi d'interesse previsti da tali tabelle;
2 -il titolo sottoscritto dalla è soggetto a tali disposizioni regolanti gli interessi Pt_1
per un ventennio;
-la titolare non può pretendere vantaggi economici agganciati ad altra serie di titoli, come chiarito da Cass. n.442-2022;
-il timbro apposto sul titolo, indicante i nuovi tassi, ha completamente sostituito la disciplina stampata “ab origine” sul modulo utilizzato.
*** ** ***
*** ** ***
Con ordinanza del 25 gennaio 2023 è stato disposto il mutamento del rito, da
“sommario” ad “ordinario di cognizione”.
Le parti hanno sviluppato le rispettive difese soprattutto alla luce delle numerose pronunce giurisprudenziali, di merito e di legittimità, ampiamente richiamate a sostegno delle contrapposte tesi.
*** ** ***
*** ** ***
I buoni postali, secondo un orientamento ormai consolidato in giurisprudenza (cfr.
Cass. Civ. Sezioni Unite 13979/2009 ed altre successive), sono qualificabili non come titoli di credito ma come titoli di legittimazione ex art. 2002 c.c.; da ciò discende che essi sono sottratti all'applicazione dei principi di autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità – propria dei primi – avendo la sola funzione – propria dei secondi – di identificare l'avente diritto alla prestazione o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione.
L'esclusione del principio di letteralità giustifica l'eterointegrazione ab externo del rapporto contrattuale di diritto privato (cfr. Corte Cost. 303/1988) intercorrente tra l'investitore e l'intermediario nonché la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori alla disciplina dettata dai decreti ministeriali emanati in materia.
3 La ha acquistato il BPF del valore di lire 5.000.000 in data 12 gennaio 1987, Pt_1 ovvero durante la vigenza del DM 13 giugno 1986.
Non è in contestazione fra le parti che il titolo sia stato emesso utilizzando il modulo della serie precedente P e che esso sia stato interessato da due annotazioni con timbro
Q/P nella parte frontale e con timbro indicante la misura dei tassi nella parte posteriore.
L'art.5 del DM 13 giugno 1986 aveva disposto che: “sono a tutti gli effetti titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera Q, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie
P emessi dal 1° luglio 1986; per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore con la dicitura serie Q/P, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”.
La titolare del buono, dopo aver riscosso la somma di €32.168,87, nel gennaio 2017, ha promosso l'azione giudiziale al fine di ottenere la somma ancora dovuta, netta, di
€35.193,16 a titolo di rendita per il periodo dal 21° al 30° anno, in base alle condizioni originariamente apposte sul titolo, così come riconosciuta da ABF Bari con decisione del 18 febbraio 2021.
ha disatteso la richiesta stragiudiziale ed ha contestato la domanda Controparte_1 sostenendo che la ha acquistato un buono regolato dalla disposizioni del DM Pt_1 del 13 giugno 1986 per la serie Q, seppur sia stato utilizzato il modulo cartaceo della precedente serie P, con annotazione dei nuovi tassi di interesse sul retro del buono.
Il Tribunale – pur dovendo rilevare che la parte timbrata sul retro del buono contenente la misura dei nuovi tassi d'interesse induce perplessità perché non copre del tutto la tabella sottostante, cioè quella che regolava le rendite dei buoni con serie
P – non può che aderire alla univoca e costante giurisprudenza di legittimità, in ragione del fatto che l'acquisto del titolo ha riguardato la serie Q.
Di seguito, alcuni passaggi motivazionali di alcune delle numerose pronunce della
Suprema Corte.
“In tema di buoni postali emessi in esecuzione dell'art. 5, comma 2, cit., su supporti cartacei della serie "P", di durata trentennale recanti la timbratura "Q/P" sia nella parte anteriore che in quella retrostante e mancanti della specifica indicazione del saggio da applicare per l'ultimo decennio ha affermato il principio, a cui va data continuità, secondo cui in tema di buoni postali fruttiferi, poiché l'interpretazione del testo contrattuale deve raccordare il senso letterale delle parole alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa,
l'indicazione, per i buoni postali della serie 'Q/P', di rendimenti relativi alla serie 'P'
4 per l'ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisivo sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie 'P', in cui erano inseriti i detti rendimenti, tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l'assenza di continuità tra le diverse previsioni, di talché, in presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell'art. 173 D.P.R. n. 156 del 1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo (Sulla base di tali principi la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dalla titolare di 4 BPF appartenenti alla serie Q/P, analoghi a quello oggetto del presente giudizio, volto ad ottenere, per l'ultimo decennio, i tassi di interesse previsti per l'antecedente serie P).
A questo orientamento risulta essersi conformata la successiva giurisprudenza di legittimità (ordinanze nn. 25583/2023, 25587/2023, 25620/2023, 25624/2023,
25718/2023 e 26740/2023) che ha escluso l'applicazione a tale tipologia di buoni, per l'ultimo decennio, del tasso di interesse della serie P.
Cass.sez.I 22 ottobre 2024 n.27347:
“alcune pronunce che hanno chiarito che l'emissione di una nuova serie di buoni utilizzando i supporti cartacei della serie precedente (P), mediante l'apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova serie (Q/P) e, sulla parte posteriore, del timbro recante la misura dei nuovi tassi, che però non copre integralmente la stampa dei tassi d'interesse della precedente serie, lasciando scoperta la parte relativa all'ultimo decennio, non consente al possessore del titolo di pretendere, per tale decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie (cfr. Cass. 10 febbraio 2022, n. 4384; successivamente, in tal senso, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4748, Cass. 14 febbraio
2022, n. 4751, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4763, Cass. 3 gennaio 2023, n. 87, Cass. 4 gennaio 2023, n. 122; Cass. 11 febbraio 2023, n. 567; Cass. 26 luglio 2023, n.
22619);
- è stato, in particolare, sottolineato che l'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell'art. 1342, primo comma, cod. civ., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole
5 aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili;
- la disciplina contenuta nell'(abrogato) art. 173 D.P.R. n. 156 del 1973, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente (assicurando il contemperamento tra l'interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore) e come tale idonea a sostituire ex art. 1339 cod. civ. la statuizioni negoziali della parti: ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal D.M. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde anche relativamente alla serie - istituita con effetto dal 1 luglio 1986 con D.M. 13 giugno
1986 - di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q", fissando per tutte le serie precedenti, e con decorrenza 1 gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni;
- l'interpretazione del testo contrattuale deve, infatti, raccordare il senso letterale delle parole alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa, l'indicazione, per i buoni postali della serie Q/P, di rendimenti relativi alla serie P per l'ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisivo sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie P, in cui erano inseriti i detti rendimenti, tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l'assenza di continuità tra le diverse previsioni, di talché, in presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell'art. 173 D.P.R. n. 156 del 1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo;
- il Collegio ritiene che sia esatto il punto di approdo cui sono pervenute le richiamate pronunce e che, dunque, non vi sono ragioni per discostarsi dallo stesso, per cui non può accedersi alla tesi seguita dalla sentenza impugnata che fa leva sull'omessa stampigliatura sul titolo del rendimento relativo all'ultimo decennio di vigenza;
infatti, se pure deve escludersi che i saggi di interesse fissati con decreto interministeriale si sostituiscano ai rendimenti figuranti sul buono di nuova emissione, non vi è motivo di negare che quegli stessi saggi di interesse possano completare, attraverso un procedimento di eterointegrazione, il regolamento contrattuale che nulla disponga quanto ai rendimenti dei titoli di quella serie riferiti a un dato periodo;
6 - né è possibile ipotizzare - come sembra fare la Corte territoriale - l'esistenza di un incolpevole affidamento dei risparmiatori, in quanto non possono perorarsi interpretazioni che pretendano di ricavare il detto affidamento da elementi letterali non significativi avendo riguardo al più ampio contesto del negozio;
- con la memoria depositata parte controricorrente chiede, in via subordinata, il rinvio pregiudiziale del giudizio ai sensi dell'art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in ordine alla compatibilità della normativa interna con l'art. 169
TFUE e la Direttiva n. 93/22/CEE del 10 maggio 1993, nella parte in cui prevedono un livello di protezione degli interessi economici per il mezzo di un'effettiva e adeguata conoscenza del prodotto offerto, e con l'art. 295 TFUE sulla tutela della proprietà;
- sul punto, si osserva che la Direttiva 93/22/CEE, evocata dal ricorrente, risulta successiva all'entrata in vigore del richiamato D.L. n. 460 del 1974, e che, comunque, la stessa non si applica "alle banche centrali degli Stati membri, altri enti nazionali che svolgono funzioni analoghe ed altri enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima", giusta il suo art. 2.2, lett. f);
- non appare, poi, concludente il richiamo al diritto di proprietà e di parità di trattamento, atteso che la disciplina dei buoni postali fruttiferi risponde anche ad interessi generali tali da giustificare l'adozione delle censurate regole in tema di jus variandi e, inoltre, che il legislatore non ha mai perso di vista la tutela dell'interesse del risparmio da parte del sottoscrittore, riservando allo stesso cospicui benefici
(garanzia dello Stato per capitale ed interessi;
trattamento fiscale vantaggioso;
interessi composti;
durata fino a trent'anni, ma, come si diceva, con facoltà di immediato rimborso, dopo un certo numero di anni, a vista e presso l'intera rete degli uffici postali nazionali;
esenzione da ogni commissione e onere;
utilizzabilità per costituire cauzioni a favore dello Stato e degli enti pubblici;
non sequestrabilità né pignorabilità, tranne che per ordine dell'autorità giudiziaria in sede penale;
vantaggi in sede di passaggio generazionale della ricchezza) (cfr. Cass. 10 febbraio 2022, n.
4384);
- la possibilità di variazione, anche in senso sfavorevole, dei tassi di interesse sui buoni fruttiferi postali riflette un ragionevole bilanciamento tra la tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica;
contenimento che, in caso di titoli emessi da enti a soggettività statuale, implica la previsione di strumenti di flessibilità atti ad adeguare la redditività di tali prodotti all'andamento dell'inflazione e dei mercati (così, Corte Cost. 20 febbraio 2020, n. 29)”.
A proposito della insussistenza della condotta contraria a buona fede e di violazioni del diritto unionale cfr. Cass. sez.I 4 febbraio 2025 n.2622.
7 Da ultimo, una notazione.
La tutela dei titolari dei buoni postali-consumatori è stata accordata dal Tribunale, a definizione di giudizi d'appello, trattandosi di vicende fattuali in cui veniva in rilievo l'estinzione del diritto (al capitale e agli interessi) per effetto della prescrizione eccepita dalla emittente.
Si è, infatti, osservato – tra l'altro - che, ai fini della individuazione del termine di decorrenza della prescrizione, l'impossibilità di far valere il diritto alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione è proprio quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto (da ultimo Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 28/04/2022, n. 13343)
e tale è da considerarsi una clausola contrattuale, come è quella sul termine di scadenza, e dunque di decorrenza della prescrizione, illeggibile o non apposta.
Le considerazioni che hanno determinato, in tali giudizi, il riconoscimento di tutela agli investitori non si attagliano alla questione qui esaminata poiché il titolo acquistato dalla rientrava nella serie “Q” (regolata dal DM 13 giugno 1986) e Pt_1
presentava al suo interno degli elementi conoscitivi per la individuazione della reddittività nel breve e lungo periodo e/o comunque consentiva di interpellare l'emittente, al fine di dirimere eventuali dubbi sulle somme da riscuotere.
Le peculiarità della controversia ed il dibattito giurisprudenziale in materia consentono la compensazione delle spese processuali (art.92 terzo comma cpc).
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n.5080-2021 RG tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
-rigetta la domanda;
-spese compensate.
Così deciso il 6 marzo 2025.
Il Giudice annagrazia lenti
8 9