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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 25/11/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.Aff.Cont. n. 1210/2024
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione Civile
Il Giudice, letti gli atti del procedimento iscritto al n.r.g. 1210/2024; rilevato che la causa, chiamata per la discussione e decisione, è stata trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio fino al 24.11.2025; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.; preso atto di quanto affermato nelle suddette note di trattazione scritta, in funzione di giudice di appello, pronuncia la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott.ssa NA ZI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, nella persona del giudice monocratico dott.ssa NA
ZI, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Pag. 1 di 7 nella causa civile iscritta al numero 1210 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, promossa
DA
nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata in Locri (RC), alla via Marconi n. 47, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
Chirillo, che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Eugenio
Minniti, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. Controparte_1
in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa ex lege P.IVA_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , presso i cui uffici in via Controparte_1
del Plebiscito n. 15 è per legge domiciliata;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Locri n.
475/2024 depositata in cancelleria il 14.05.2024.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio fino al 24 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione in appello, ha proposto gravame Parte_1
avverso la sentenza n. 475/2024 del Giudice di Pace di Locri depositata in cancelleria il 14 maggio 2025.
L'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza di primo grado, nei termini come argomentati nel relativo atto di gravame a cui si rinvia, concludendo nei seguenti termini “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, riformare la sentenza del Giudice di Pace di Locri n.475/2024 pubblicata in data
14.05.2024, con la quale veniva definito il giudizio avente R.G. 1350/2022 per i motivi su esposti e per ogni altro che sarà ritenuto provato dai fatti di causa e, per l'effetto, provvedere
Pag. 2 di 7 nel merito della controversia dichiarando l'illegittimità dei verbali impugnati, con ogni conseguenza di legge, ed annullamento delle ingiuste sanzioni, previa immediata sospensione della esecuzione;
in subordine, e solo nella denegata ipotesi d mancato accoglimento delle superiori richieste, si chiede la riduzione delle sanzioni al minimo. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 24.04.2025, si è costituita in giudizio la la quale ha eccepito preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'impugnazione per tardività dell'appello, essendo stata dalla stessa notificata la sentenza impugnata alla controparte in data 16.05.2024, con invio all'indirizzo Pec dell'Avv. Chirico;
nonché ha dedotto la infondatezza dei motivi di impugnazione dell'appellante e ha concluso chiedendo al Tribunale “in via preliminare, rimettere in termini la convenuta ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c.; confermare la sentenza impugnata e per l'effetto rigettare integralmente l'appello ex adverso proposto in quanto inammissibile o infondato per le motivazioni meglio esposte in parte narrativa in fatto ed in diritto;
con condanna alle spese per il secondo grado di giudizio”.
All'esito della prima udienza, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice ha rigettato l'istanza sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza, ha disposto il mutamento del rito da ordinario a rito del lavoro, quindi, ha fissato l'udienza del 24 novembre 2025 per la discussione e decisione.
§ 2. Va osservato che il presente gravame è stato proposto avverso la sentenza numero 475/2024, il cui dispositivo è stato letto all'udienza del giorno 08.05.2024, con successivo deposito della sentenza completa in data 14.05.2024, come pacificamente indicato da parte appellante nei propri atti e come evincibile dalla copia della sentenza prodotta dallo stesso.
I mezzi di impugnazione sono assoggettati a un termine perentorio, decorso il quale matura la decadenza dall'impugnazione e la sentenza passa in giudicato. Per
l'appello il termine è di trenta giorni dalla notificazione della sentenza a istanza della controparte ovvero, nel caso in cui la notificazione non è avvenuta o non sia stata regolarmente effettuata, di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
Pag. 3 di 7 Il c.d. termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c., dunque, decorre dalla data di pubblicazione della sentenza e non dalla data di comunicazione dell'avvenuto deposito alla parte costituita (cfr. Cass. 11910/2003; Cass. 639/2003; Cass.
3251/2007; Cass. 13263/2009) o dalla data di comunicazione del dispositivo (cfr.
Cass. 20656/2021), secondo una scelta conforme al dettato costituzionale (cfr. Cass.
16311/2004; Cass. 10963/1994). Non rileva, quindi, nemmeno l'omissione della comunicazione da parte del cancelliere che può al limite dare luogo a conseguenze di tipo disciplinare o legittimare una richiesta di rimessione in termini (cfr. Cass.
32802/2019).
In caso di procedimenti che seguono il rito lavoro, come chiarito dalla Corte di legittimità, «Il termine semestrale di impugnazione della sentenza, previsto dall'art. 327 c.p.c., decorre dalla pubblicazione della sentenza stessa, ossia, nel rito del lavoro, non dalla data di lettura del dispositivo in udienza, ma da quella del deposito in cancelleria del testo completo della sentenza, a seguito del quale, soltanto, può proporsi l'impugnazione, salvo il caso particolare dell'appello con riserva di motivi, di cui all'art. 433, comma 2, c.p.c.» (Cass. Sez.
2, 07/03/2022, n. 7364).
§ 2.1 Nel caso di specie, parte appellata ha allegato di aver notificato la sentenza in data 16.05.2024, eccependo la tardività dell'impugnazione.
Tuttavia, va evidenziato che «In caso di notifica telematica della sentenza eseguita dal difensore, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre impugnazione, pur non essendo necessarie forme solenni, occorre che la stessa non abbia un contenuto equivoco, ma sia tale da porre in condizione il suo destinatario specifico di percepire non solo il contenuto del provvedimento, ma anche, in modo chiaro, l'intenzione del notificante di sollecitargliene la valutazione tecnica ai fini di un'eventuale sua impugnazione. (Affermando tale principio, la
S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto tardivo l'appello facendo decorrere i termini per la sua proposizione da una mera comunicazione telematica con cui il difensore, chiedendo in via bonaria il pagamento delle spese processuali, aveva allegato il testo della sentenza di primo grado)» (Cass. Sez. 2, 01/08/2023, n. 23396) ed ancora che «Nel giudizio di appello, ai fini della dimostrazione del rispetto del termine breve di impugnazione di una sentenza notificata a mezzo di posta elettronica certificata, non essendo applicabile l'art.
369, comma 2, c.p.c., non occorre il deposito telematico dei files di avvenuta consegna e di
Pag. 4 di 7 accettazione nel loro originario formato digitale, essendo sufficiente il semplice deposito telematico della ricevuta analogica della relata di notifica in formato .pdf» (Cass. Sez. 3,
23/02/2025, n. 4725).
Poiché parte appellata non ha fornito la prova della notifica della sentenza, limitandosi a depositare la nota di accompagnamento dell'asserita notifica, con la quale ha sollecitato il pagamento di quanto dovuto in forza dei verbali di accertamento opposti, non può essere considerato ai fini della valutazione della tempestività dell'appello il c.d. termine breve.
§ 2.2 Valutando invece il rispetto del c.d. termine lungo, occorre considerare che il dispositivo della sentenza oggetto di impugnazione è stato pubblicato, con lettura in udienza, in data 08.05.2024 e la sentenza completa è stata depositata in data
14.05.2024, per cui il termine di sei mesi per proporre gravame è scaduto alla data del 14.12.2024 (operando la sospensione feriale ai sensi dell'art. 3 l. n. 742 del 1969, essendo irrilevante che il giudizio sia regolato dal rito del lavoro, poiché l'esclusione della sospensione, prevista per le controversie di cui all'art. 409 c.p.c., è correlata alla loro specifica natura e non alla specialità del rito - cfr. Cass. Sez. 3, 11/11/2024, n.
29014 -).
Ciò posto, va ancora evidenziato che dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150/2011, avverso la sentenza di primo grado emessa nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto l'opposizione a ordinanza di ingiunzione è applicabile il rito del lavoro e pertanto l'impugnazione va proposta con ricorso;
ciò è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 13736/2018.
Ne consegue che, nel caso di specie, vi è stato un'erronea introduzione del giudizio di appello, avvenuta con atto di citazione, notificato in data 13.12.2024 e iscritto a ruolo, con deposito in cancelleria, in data 22.12.2024. È quest'ultima data che occorre considerare ai fini della valutazione della tempestiva proposizione del gravame.
Infatti, «Nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione amministrativa, soggetto al rito del lavoro ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011, quando l'appello è proposto con atto di citazione anziché con ricorso, come previsto dall'art. 433 c.p.c., deve aversi riguardo,
Pag. 5 di 7 ai fini del rispetto del termine per appellare, per il criterio della conversione dell'atto nullo per raggiungimento dello scopo, non al momento in cui l'atto è notificato, ma a quello in cui è depositato, perfezionandosi solo con tale adempimento l'osservanza delle prescrizioni formali richieste dalla legge» (Cass. Sez. 2, 17/07/2024, n. 19754, conf. Cass. n. 21153 del
2021; Cass. n. 1020 del 2017; Cass. n. 14401 del 2015; Cass. n. 25061 del 2015). Né può essere invocata la disciplina dell'art. 4 del D. lgs. 150/2011 atteso che «Il giudizio di opposizione al verbale di accertamento di violazione di norme del codice della strada, instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, è soggetto al rito del lavoro, sicché l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria (oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza ovvero, in caso di mancata notifica) oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., anche laddove il gravame sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo in tal caso comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima, giacché non può trovare applicazione, onde superare la decadenza maturata a carico dell'appellante, l'art.
4, comma 5, del citato d.lgs., riferendosi tale norma esclusivamente al mutamento del rito disposto in primo grado e non già in appello» (Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza,
02/08/2017, n. 19298).
Ne consegue che l'appello avrebbe dovuto essere proposto entro il 14.12.2024 attraverso il deposito, entro tale data, dell'atto di appello presso la Cancelleria del
Tribunale, mentre l'iscrizione a ruolo del giudizio di appello è avvenuta soltanto in data 22.12.2024.
In definitiva, la tardività dell'iscrizione a ruolo determina l'inammissibilità del gravame e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
§ 3. Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55/2014 aggiornato dal decreto ministeriale n. 147/2022 applicando i valori minimi, tenuto conto della decisione in rito ed esclusa la fase istruttoria in quanto non esperita, per lo scaglione da 26.000,01 a 52.000,00.
Stante l'inammissibilità dell'impugnazione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di
Pag. 6 di 7 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando, in funzione di giudice d'appello, ogni contraria e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello proposto da Parte_1
2. condanna al pagamento delle spese del giudizio Parte_1
dell'appello, liquidate in euro 2.905,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15% sul compenso, Iva e C.p.a. come per legge, in favore della
. Controparte_1
3. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Locri il 25.11.2025.
Il Giudice
Dott.ssa NA ZI
Pag. 7 di 7
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione Civile
Il Giudice, letti gli atti del procedimento iscritto al n.r.g. 1210/2024; rilevato che la causa, chiamata per la discussione e decisione, è stata trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio fino al 24.11.2025; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.; preso atto di quanto affermato nelle suddette note di trattazione scritta, in funzione di giudice di appello, pronuncia la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott.ssa NA ZI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, nella persona del giudice monocratico dott.ssa NA
ZI, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Pag. 1 di 7 nella causa civile iscritta al numero 1210 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, promossa
DA
nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata in Locri (RC), alla via Marconi n. 47, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
Chirillo, che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Eugenio
Minniti, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. Controparte_1
in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa ex lege P.IVA_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , presso i cui uffici in via Controparte_1
del Plebiscito n. 15 è per legge domiciliata;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Locri n.
475/2024 depositata in cancelleria il 14.05.2024.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio fino al 24 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione in appello, ha proposto gravame Parte_1
avverso la sentenza n. 475/2024 del Giudice di Pace di Locri depositata in cancelleria il 14 maggio 2025.
L'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza di primo grado, nei termini come argomentati nel relativo atto di gravame a cui si rinvia, concludendo nei seguenti termini “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, riformare la sentenza del Giudice di Pace di Locri n.475/2024 pubblicata in data
14.05.2024, con la quale veniva definito il giudizio avente R.G. 1350/2022 per i motivi su esposti e per ogni altro che sarà ritenuto provato dai fatti di causa e, per l'effetto, provvedere
Pag. 2 di 7 nel merito della controversia dichiarando l'illegittimità dei verbali impugnati, con ogni conseguenza di legge, ed annullamento delle ingiuste sanzioni, previa immediata sospensione della esecuzione;
in subordine, e solo nella denegata ipotesi d mancato accoglimento delle superiori richieste, si chiede la riduzione delle sanzioni al minimo. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 24.04.2025, si è costituita in giudizio la la quale ha eccepito preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'impugnazione per tardività dell'appello, essendo stata dalla stessa notificata la sentenza impugnata alla controparte in data 16.05.2024, con invio all'indirizzo Pec dell'Avv. Chirico;
nonché ha dedotto la infondatezza dei motivi di impugnazione dell'appellante e ha concluso chiedendo al Tribunale “in via preliminare, rimettere in termini la convenuta ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c.; confermare la sentenza impugnata e per l'effetto rigettare integralmente l'appello ex adverso proposto in quanto inammissibile o infondato per le motivazioni meglio esposte in parte narrativa in fatto ed in diritto;
con condanna alle spese per il secondo grado di giudizio”.
All'esito della prima udienza, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice ha rigettato l'istanza sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza, ha disposto il mutamento del rito da ordinario a rito del lavoro, quindi, ha fissato l'udienza del 24 novembre 2025 per la discussione e decisione.
§ 2. Va osservato che il presente gravame è stato proposto avverso la sentenza numero 475/2024, il cui dispositivo è stato letto all'udienza del giorno 08.05.2024, con successivo deposito della sentenza completa in data 14.05.2024, come pacificamente indicato da parte appellante nei propri atti e come evincibile dalla copia della sentenza prodotta dallo stesso.
I mezzi di impugnazione sono assoggettati a un termine perentorio, decorso il quale matura la decadenza dall'impugnazione e la sentenza passa in giudicato. Per
l'appello il termine è di trenta giorni dalla notificazione della sentenza a istanza della controparte ovvero, nel caso in cui la notificazione non è avvenuta o non sia stata regolarmente effettuata, di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
Pag. 3 di 7 Il c.d. termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c., dunque, decorre dalla data di pubblicazione della sentenza e non dalla data di comunicazione dell'avvenuto deposito alla parte costituita (cfr. Cass. 11910/2003; Cass. 639/2003; Cass.
3251/2007; Cass. 13263/2009) o dalla data di comunicazione del dispositivo (cfr.
Cass. 20656/2021), secondo una scelta conforme al dettato costituzionale (cfr. Cass.
16311/2004; Cass. 10963/1994). Non rileva, quindi, nemmeno l'omissione della comunicazione da parte del cancelliere che può al limite dare luogo a conseguenze di tipo disciplinare o legittimare una richiesta di rimessione in termini (cfr. Cass.
32802/2019).
In caso di procedimenti che seguono il rito lavoro, come chiarito dalla Corte di legittimità, «Il termine semestrale di impugnazione della sentenza, previsto dall'art. 327 c.p.c., decorre dalla pubblicazione della sentenza stessa, ossia, nel rito del lavoro, non dalla data di lettura del dispositivo in udienza, ma da quella del deposito in cancelleria del testo completo della sentenza, a seguito del quale, soltanto, può proporsi l'impugnazione, salvo il caso particolare dell'appello con riserva di motivi, di cui all'art. 433, comma 2, c.p.c.» (Cass. Sez.
2, 07/03/2022, n. 7364).
§ 2.1 Nel caso di specie, parte appellata ha allegato di aver notificato la sentenza in data 16.05.2024, eccependo la tardività dell'impugnazione.
Tuttavia, va evidenziato che «In caso di notifica telematica della sentenza eseguita dal difensore, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre impugnazione, pur non essendo necessarie forme solenni, occorre che la stessa non abbia un contenuto equivoco, ma sia tale da porre in condizione il suo destinatario specifico di percepire non solo il contenuto del provvedimento, ma anche, in modo chiaro, l'intenzione del notificante di sollecitargliene la valutazione tecnica ai fini di un'eventuale sua impugnazione. (Affermando tale principio, la
S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto tardivo l'appello facendo decorrere i termini per la sua proposizione da una mera comunicazione telematica con cui il difensore, chiedendo in via bonaria il pagamento delle spese processuali, aveva allegato il testo della sentenza di primo grado)» (Cass. Sez. 2, 01/08/2023, n. 23396) ed ancora che «Nel giudizio di appello, ai fini della dimostrazione del rispetto del termine breve di impugnazione di una sentenza notificata a mezzo di posta elettronica certificata, non essendo applicabile l'art.
369, comma 2, c.p.c., non occorre il deposito telematico dei files di avvenuta consegna e di
Pag. 4 di 7 accettazione nel loro originario formato digitale, essendo sufficiente il semplice deposito telematico della ricevuta analogica della relata di notifica in formato .pdf» (Cass. Sez. 3,
23/02/2025, n. 4725).
Poiché parte appellata non ha fornito la prova della notifica della sentenza, limitandosi a depositare la nota di accompagnamento dell'asserita notifica, con la quale ha sollecitato il pagamento di quanto dovuto in forza dei verbali di accertamento opposti, non può essere considerato ai fini della valutazione della tempestività dell'appello il c.d. termine breve.
§ 2.2 Valutando invece il rispetto del c.d. termine lungo, occorre considerare che il dispositivo della sentenza oggetto di impugnazione è stato pubblicato, con lettura in udienza, in data 08.05.2024 e la sentenza completa è stata depositata in data
14.05.2024, per cui il termine di sei mesi per proporre gravame è scaduto alla data del 14.12.2024 (operando la sospensione feriale ai sensi dell'art. 3 l. n. 742 del 1969, essendo irrilevante che il giudizio sia regolato dal rito del lavoro, poiché l'esclusione della sospensione, prevista per le controversie di cui all'art. 409 c.p.c., è correlata alla loro specifica natura e non alla specialità del rito - cfr. Cass. Sez. 3, 11/11/2024, n.
29014 -).
Ciò posto, va ancora evidenziato che dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150/2011, avverso la sentenza di primo grado emessa nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto l'opposizione a ordinanza di ingiunzione è applicabile il rito del lavoro e pertanto l'impugnazione va proposta con ricorso;
ciò è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 13736/2018.
Ne consegue che, nel caso di specie, vi è stato un'erronea introduzione del giudizio di appello, avvenuta con atto di citazione, notificato in data 13.12.2024 e iscritto a ruolo, con deposito in cancelleria, in data 22.12.2024. È quest'ultima data che occorre considerare ai fini della valutazione della tempestiva proposizione del gravame.
Infatti, «Nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione amministrativa, soggetto al rito del lavoro ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011, quando l'appello è proposto con atto di citazione anziché con ricorso, come previsto dall'art. 433 c.p.c., deve aversi riguardo,
Pag. 5 di 7 ai fini del rispetto del termine per appellare, per il criterio della conversione dell'atto nullo per raggiungimento dello scopo, non al momento in cui l'atto è notificato, ma a quello in cui è depositato, perfezionandosi solo con tale adempimento l'osservanza delle prescrizioni formali richieste dalla legge» (Cass. Sez. 2, 17/07/2024, n. 19754, conf. Cass. n. 21153 del
2021; Cass. n. 1020 del 2017; Cass. n. 14401 del 2015; Cass. n. 25061 del 2015). Né può essere invocata la disciplina dell'art. 4 del D. lgs. 150/2011 atteso che «Il giudizio di opposizione al verbale di accertamento di violazione di norme del codice della strada, instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, è soggetto al rito del lavoro, sicché l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria (oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza ovvero, in caso di mancata notifica) oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., anche laddove il gravame sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo in tal caso comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima, giacché non può trovare applicazione, onde superare la decadenza maturata a carico dell'appellante, l'art.
4, comma 5, del citato d.lgs., riferendosi tale norma esclusivamente al mutamento del rito disposto in primo grado e non già in appello» (Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza,
02/08/2017, n. 19298).
Ne consegue che l'appello avrebbe dovuto essere proposto entro il 14.12.2024 attraverso il deposito, entro tale data, dell'atto di appello presso la Cancelleria del
Tribunale, mentre l'iscrizione a ruolo del giudizio di appello è avvenuta soltanto in data 22.12.2024.
In definitiva, la tardività dell'iscrizione a ruolo determina l'inammissibilità del gravame e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
§ 3. Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55/2014 aggiornato dal decreto ministeriale n. 147/2022 applicando i valori minimi, tenuto conto della decisione in rito ed esclusa la fase istruttoria in quanto non esperita, per lo scaglione da 26.000,01 a 52.000,00.
Stante l'inammissibilità dell'impugnazione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di
Pag. 6 di 7 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando, in funzione di giudice d'appello, ogni contraria e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello proposto da Parte_1
2. condanna al pagamento delle spese del giudizio Parte_1
dell'appello, liquidate in euro 2.905,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15% sul compenso, Iva e C.p.a. come per legge, in favore della
. Controparte_1
3. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Locri il 25.11.2025.
Il Giudice
Dott.ssa NA ZI
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