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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/09/2025, n. 1575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1575 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5844/2012
TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Carolina
La Torre ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 5844/2012 R.G. introitata in data 01.04.2025 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
c.f. , in persona dell'amministratore pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato a Messina in Via E Geraci n. 23 is. 78, presso lo studio dell'Avv. Melazzo
Giuseppe dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti
-Attore opponente -
CONTRO
, nato a [...] il [...] ( titolare Controparte_1 C.F._1 dell'impresa individuale (P. IVA , elettivamente domiciliato a Sant'Agata di CP_2 P.IVA_2
Militello (ME) presso lo studio dell'Avv. Lazzara Rita dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti
-convenuto opposto-
e nei confronti di società conferita di Lloyd IA – P. IVA ), elettivamente CP_3 P.IVA_3 domiciliata a Messina in Viale Europa is. 57 n. 49 pal. E, presso lo studio dell'Avv. Rizzo Antonino, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- terza chiamata –
, nato a [...] il [...], c.f. , elettivamente Controparte_4 C.F._2 domiciliato a Messina in Via G. Bruno n. 106, presso lo studio dell'Avv. Barletta Carlotta, dalla quale
è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- terzo chiamato –
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
CONCLUSIONI. Le parti concludono come da atti e verbali di causa pagina1 di 8 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10/10/2012, il in Parte_1 persona dell'amministratore p.t., proponeva opposizione, unitamente a domanda riconvenzionale, avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1227/2012 emesso dal Tribunale di Messina in data 11/07/2012 e notificato l'11/08/2012.
Premetteva l'attore: - che con il D.I. opposto il Tribunale di Messina ingiungeva al Parte_1 il pagamento di € 16.979,20 a titolo di saldo degli importi pattuiti con il contratto di appalto del
21/03/2007, avente ad oggetto lavori di ristrutturazione dell'intero fabbricato e di euro CP_5
1.819,20 a titolo di ritardato pagamento calcolato come da contratto;
-che tale richiesta si palesava illegittima in quanto i lavori non eran stato effettuati con la dovuta diligenza, con una serie di omissioni e irregolarità analiticamente indicate nell'atto introduttivo, causando anche danni dei quali chiedevano il risarcimento in riconvenzionale.
Chiedeva, pertanto, che il Tribunale volesse: “1.= In linea del tutto preliminare, poiché il mancato completamento dei lavori oggetto dell'appalto è fondato su incontestabile prova scritta
(ATP Ing. redatta in contraddittorio tra gli odierni contendenti), rigettare qualsivoglia Per_1 richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. 2.= Ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che la non ha completato tutti i lavori di cui al CP_2 contratto di appalto del 21.03.2007 e suoi allegati e che le opere non sono state eseguite tutte a
"perfetta regola d'arte". 3.= Per l'effetto, ritenere e dichiarare inammissibile, improcedibile ed, in ogni caso, del tutto infondata nel merito la pretesa creditoria avanzata dalla in sede monitoria CP_2
e, per l'effetto revocare il d.i. opposto in ogni sua parte con ogni consequenziale statuizione. 4.= In via riconvenzionale, per le medesime ragioni e per quanto esposto in narrativa, condannare il sig.
quale titolare della ditta AR oggi opposta a completare tutti i lavori oggetto del Controparte_1 contratto di appalto ed a porre in essere tutti gli interventi che, in esito agli accertamenti che verranno eseguiti in corso di causa, risulteranno necessari per il ripristino delle opere eseguite non
a regola d'arte, per la sistemazione di tutte le parti ed in ogni caso per il ripristino di ogni danno a qualsivoglia titolo riconducibile al comportamento negligente dell'opposto. 5.= Condannare, altresì, il sig. quale titolare della al risarcimento in favore del condominio opponente Controparte_1 CP_2 di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza dell'inadempimento contrattuale allo stato non calcolabili e determinabili e da liquidarsi in quella misura che verrà accertata e determinata in corso di causa. 6.= Ancora in via riconvenzionale, nella remota ed inconcepibile ipotesi di riconoscimento, anche parziale, dei crediti azionati dall'opposto in sede monitoria, ritenere e dichiarare che detti crediti sono compensati ex artt. 1241 e seguenti c.c. in virtù di esplicita richiesta che, in tal senso, il
pagina2 di 8 condominio istante formula in questa sede, con ogni credito che verrà riconosciuto in favore del
istante per i titoli, anche risarcitori, sin qui invocati”. Parte_1
Si costituiva chiamando in causa la Lloyd IA S.p.A. quale compagnia Controparte_1 assicuratrice, nonché il Geom. in qualità di direttore dei lavori. Nello specifico Controparte_4 rilevava preliminarmente la carenza di legittimazione in capo al , poiché i danni avrebbero Parte_1 riguardato anche i singoli immobili e, pertanto, la domanda di risarcimento avrebbe dovuto essere avanzata dai singoli condomini;
nel merito contestava le domande avversarie in quanto nessuna CP_ responsabilità avrebbe potuto essere addebitata alla , che aveva svolto i lavori con diligenza, in conformità al contratto stipulato tra le parti. Chiedeva, quindi, che venissero accolte le seguenti conclusioni: “1. Confermare il Decreto ingiuntivo n. 1227/12 emesso dal Tribunale di Messina il 11-
07-2012 e depositato il 12-07-2012 e concedere nell'immediato la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non essendo fondata l'opposizione su prova scritta e di pronta soluzione - 2.
Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del Sig. amministratore Controparte_7 pro tempore del a conferire incarico al difensore per l'accertamento dei Parte_1 danni ai singoli immobili, e, conseguentemente, la carenza di mandato del difensore ad agire per i singoli condomini per accertare e quantificare i danni negli immobili di proprietà degli stessi.
3.Nel merito accertare che nessuna responsabilità è da addebitare alla ditta in ordine alla differenza CP_2 cromatica del prospetto e che i lavori sono stati non solo ultimati, ma altresì eseguiti a regola d'arte, né di aver causato danni negli immobili dei condomini, né di maggiori oneri - 4. Si chiede inoltre
l'autorizzazione a chiamare in giudizio l'assicurazione Lloyd IA S.p.A in persona del legale rappresentate pro tempore, con sede in Trieste- L.go Ugo Imeri n.
1- giusto contratto con la ditta polizza n. 714800181, al fine di garantire e manlevare la stessa, fissando nuova udienza per CP_2 consentire la chiamata in causa del terzo a norma dell'art. 269 c.p.c. - 5. Si chiede che il Tribunale adito voglia dichiarare che l'Assicurazione Lloyd, chiamata in causa, è tenuta a manlevare la CP_8 da ogni pretesa attorea condannandola a rifondere al quanto sarà eventualmente
[...] Parte_1 tenuto a pagare. - 6. Si chiede l'autorizzazione a chiamare in giudizio il Geom. n.q. Controparte_4 di Direttore dei Lavori residente in [...], al fine di garantire e manlevare la stessa, fissando nuova udienza per consentire la chiamata in causa del terzo a norma dell'art. 269 c.p.c. - 7. Si chiede infine che il Tribunale adito voglia dichiarare che il Geom.
n.q. di Direttore dei Lavori residente in [...], Controparte_4 chiamato in causa, è tenuto a manlevare la convenuta da ogni pretesa attorea CP_8 condannandola a rifondere al quanto sarà eventualmente tenuto a pagare quantomeno Parte_1 in ragione delle sue responsabilità e competenze.
8. Con vittoria di spese e compensi”.
…
pagina3 di 8 Con ordinanza emessa all'udienza del 07/02/2013, veniva autorizzata la chiamata di terzo nei confronti della compagnia assicuratrice e del direttore dei lavori e veniva disposta l'acquisizione del fascicolo della fase monitoria, nonché quello di ATP portante RG n. 7941/2009.
Si costituiva la società conferita di Lloyd IA S.p.A., la quale CP_3 preliminarmente precisava quale delle polizze prodotte in atti fosse effettivamente operante e, quindi, applicabile alla data dell'evento, rilevando che i danni oggetto di causa non rientravano nelle ipotesi contrattuali e, quindi, non erano coperte da assicurazione;
in ogni caso aderiva alle difese della ditta opposta, sia per quanto riguarda la corretta esecuzione dei lavori, sia con riferimento alla carenza di legittimazione in capo al per i danni alle singole unità immobiliari. Chiedeva, quindi, che Parte_1 il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, volesse: “1) Preliminarmente ritenere e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa a sensi dell'art. 164 comma IV c.p.c. in relazione all'art. 163 n.4 stesso codice. 2) In ogni caso ritenere e dichiarare che gli eventi di danno lamentati dal opponente non rientrano nell'oggetto della copertura assicurativa prestata dalla Parte_1 concludente alla convenuta opposta, , con la polizza Lloyd Controparte_9
IA n. 83702080 temporalmente applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio. 3)
Conseguentemente dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare la domanda di garanzia assicurativa avanzata dalla Impresa GIFAR con l'atto di chiamata in causa del 21.3.2013. 4) Nel merito ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità è addebitabile alla di CP_9
relativamente a quanto lamentato dal opponente. 5) Controparte_1 Parte_1
Conseguentemente, dichiarare inammissibili o, comunque, rigettare le domande attrici in tal senso formulate perché destituite di fondamento in fatto ed in legge. 6) Ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e di rappresentanza processuale del relativamente ai danni subiti Parte_1 dai condomini uti singuli ed inerenti alle unità abitative di esclusiva responsabilità ed alle parti non comuni dell'edificio. 7) Rigettare la richiesta di nuova C.T.U. avanzata dall'attore essendo esaustiva quella espletata nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. n. 7941/09 R.G. svoltosi inter partes davanti codesto Tribunale ad istanza dello stesso e della quale si chiede Parte_1
l'acquisizione a sensi del quinto comma della citata disposizione di legge. Se disposta la chiesta
C.T.U. nomina quale C.T. di parte l'Ing. con studio in Messina, Viale R. Controparte_10
Margherita N. 67. 8) Con vittoria di spese e compensi anche del procedimento di istruzione preventiva nei confronti di chi di ragione”.
Si costituiva, infine, con comparsa depositata il 20/11/2014, il Geom. il quale contestava CP_4 sia la domanda formulata dell'opponente, sia la chiamata in garanzia da parte dell'opposto, ritenendo che nessuna responsabilità per le presunte problematiche dedotte dal condominio potesse essere imputato al suo operato. Chiedeva, quindi che il Tribunale, volesse: “a.) - ritenere e dichiarare che
pagina4 di 8 alcuna responsabilità è addebitabile al geom. sia per la cattiva esecuzione dei lavori, sia in CP_4 ordine alla differenza cromatica del prospetto del fabbricato che per i danni subiti e subendi dal
, dai vari condomini e maggiori oneri;
b.) - ritenere e dichiarare la insussistenza di ogni Parte_1 responsabilità del geom. e, in ogni caso, rigettare la domanda di manlevare la dalle CP_4 CP_2 sue responsabilità ed eventuale condanna perché inammissibile, improcedibile e comunque infondata;
c.) - condannare chi di ragione alle spese di giudizio, competenze e onorari, oltre Iva e
Cpa come per legge”.
Espletata CTU e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
°°°°°°°°°°°°°
Le indagini tecniche espletate in corso di causa hanno acclarato l'infondatezza delle doglianze mosse dal all'operato dell'Impresa opposta. Parte_1
Con ordinanza emessa in data 03/04/2014, veniva nominato CTU l'ing. cui Persona_2
è stato conferito il seguente mandato: “a) descriva lo stato attuale dei luoghi oggetto di causa allegando apposita e dettagliata documentazione fotografica;
b) accerti se sia ancora riscontrabile la differenza di cromia sui prospetti;
c) in caso di risposta positiva al quesito di cui al punto b (e riservando al prosieguo ogni valutazione in ordine all'imputabilità della sussistenza della detta differenza) indichi gli interventi necessari ad eliminare tale problematica indicandone i costi per capitoli specifici e separati;
d) indichi gli interventi necessari per eliminare i vizi riscontrati e imputabili alla come elencati a pg. 28 (ultimo punto) e 29 della relazione di ATP CP_8 indicandone i costi per capitoli specifici e separati”.
Il CTU, ing. previo attento esame dei luoghi e dei documenti, compiutamente Per_1 rispondendo ai quesiti postigli e puntualmente replicando ai rilievi mossigli, ha accertato che alcuna differenza cromatica (per la quale era stata già esclusa in sede di ATP qualsiasi responsabilità della CP_
) è dato rilevare, all'attualità, sui prospetti dell'edificio dello stabile. Ha escluso il CTU che la cattiva esecuzione del granigliato e successiva pitturazione del torrino scale, sia imputabile all'impresa, in quanto opere non comprese tra quelle oggetto di appalto né realizzate dalla ha CP_2 spiegato che l'esistenza di lineature, integranti la contestata mancanza degli interventi di rifinitura
(pitturazione) di alcuni parapetti consegue ad effetti di ritiro dipendenti dalla qualità delle miscele di pitture adoperate, fornite dal committente;
ha evidenziato la non riconducibilità delle infiltrazioni umidifere riscontrate in parti private, ai lavori eseguiti dalla ha rilevato le macchie in alcuni CP_2 imbotti, da attribuire alla negligenza durante l'esecuzione della pitturazione, indicando quale intervento necessario ad eliminarle la pulizia degli infissi. Ha, infine, escluso l'imputabilità della lesione dell'imbotto dell'appartamento rilevando, invece, in detto immobile il difettoso Pt_2
pagina5 di 8 innalzamento dell'intonaco adiacente alle soglie degli infissi e il cambio di pendenza, quantificando per tutti i difetti rilevati l'importo complessivo di € 1.300,00.
Ha infine concluso il CTU riferendo come tutte le macchie d'umidità e le infiltrazioni createsi nei soffitti degli immobili posti sia all'ultimo piano, che a piani intermedi sottostanti terrazzi privati,
(foto 19, 20, 21 e 22) non sono da attribuire ai lavori eseguiti dall'impresa, poiché essa non ha eseguito alcun intervento nei terrazzi esistenti (sia condominiali che privati); lo stesso discorso vale per i problemi riscontrati nel terrazzo del condomino (foto 23 e 24), che durante i CP_11 sopralluoghi, ha fatto specifiche richieste di presa d'atto da parte del CTU.
Il consulente ha, inoltre, risposto in maniera convincente ed esaustiva alle osservazioni del CTP della parte opponente confermando di potere con assoluta certezza, affermare che le facciate si trovano in buono stato di conservazione (sarebbe sufficiente un sopralluogo alla data attuale e la differenza di cromia descritta nella precedente ATP è del tutto scomparsa). Afferma inoltre testualmente l'ng. Benecchi che non si riesce con la maggiore e più fervida immaginazione possibile, tecnicamente comprendere la relazione esistente tra la sostituzione delle mensole del davanzale e
l'imbotto. Basta guardare anche tra le foto fomite dal CTP, quanta distanza esiste tra le lamentate lesioni e il davanzale.
Quanto alla posizione del Direttore dei lavori il consulente richiama l'art. 5 del contratto d'appalto che prevede: “La direzione dei lavori viene di comune accordo affidata al Geometra
Le parti si rimettono al giudizio del Direttore dei Lavori per dirimere ogni Controparte_4 contrasto possa sorgere in merito alle modalità di esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto d'appalto, nonché a eventuali contrasti sulla qualità dei materiali e sulla interpretazione di quanto previsto per gli stati d'avanzamento”.
Chiarisce, quindi, che non risulta agli atti pervenutigli che durante l'esecuzione dei lavori sia stata effettuata nessun tipo di comunicazione tra il Condominio appaltante, impresa esecutrice, CTP del Condominio e Direttore dei Lavori attinenti la vertenza in oggetto e d'interesse per lo 'scrivente
CTU.
Esaminando il verbale di ultimazione dei lavori, lo stesso non arreca alcuna riserva in merito all'esistenza dei dedotti vizi, ma l'amministratore pro tempore dott. verificati i Controparte_7 lavori, per come risulta dal verbale di ultimazione in data 27-04-2009, e ritenuto che non si era riscontrato alcun difetto di costruzione, si è regolarmente consegnato i lavori senza apporre riserva alcuna.
Il CTU ha, inoltre, rilevato che il ruolo assegnato al Geom. quale D.L. (cfr. Per_1 CP_4 relazione del 2010) è tecnicamente del tutto diverso dal vero e proprio D.L come citato nell'art.5 del contratto di appalto secondo cui egli ha il compito di “ dirimere ogni eventuale contrasto nascente
pagina6 di 8 in merito alle modalità di esecuzione dei lavori in oggetto del presente contratto di appalto, nonche
a eventuali contrasti sulla qualità dei materiali e sulla interpretazione da quanto previsto sugli stati di avanzamento.” Nello specifico, i compiti a lui demandati quindi risultano relativi all'esecuzione di opere dallo stesso non progettate e alla verifica dei materiali utilizzati e scelti dal Controparte_12
Altro compito assegnato al quale D.L. era quello “ di contabilizzare e rendicontare
[...] CP_4
l'esecuzione dei lavori previsti e verificare che l'impresa applicasse i materiali che, così come da contratto venivano scelti e forniti dallo stesso .” Parte_1
Deve pertanto concordarsi con il CTU in ordine alla non attribuibilità di alcuna responsabilità in capo al direttore dei lavori in ordine ai vizi (palesatisi comunque insussistenti) dedotti con l'atto di opposizione.
Deve, infine, per completezza rilevarsi la fondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva e di rappresentanza processuale dell'amministratore del Condominio in relazione alle questioni inerenti le proprietà esclusive dei singoli condomini.
Relativamente alla legittimazione ad agire dell'Amministrazione la Suprema Corte, anche di recente (cfr. – Cassazione Civile sez. II 17.4.24 n. 10380), ha confermato il principio per cui l'art. 1130, n. 4, c.c., che attribuisce all'amministratore il potere di compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio, deve interpretarsi estensivamente nel senso che, oltre agli atti conservativi necessari ad evitare pregiudizi a questa o a quella parte comune, l'amministratore ha il potere – dovere di compiere analoghi atti per la salvaguardia dei diritti concernenti l'edificio condominiale unitariamente considerato.
Se va, tuttavia, riconosciuta la legittimazione dell'amministratore di condominio a promuovere l'azione di cui all'art. 1669 cc, a tutela indifferenziata dell'edificio nella sua unitarietà, in un contesto nel quale i pregiudizi derivavano da vizi afferenti le parti comuni dell'immobile, ancorché interessanti di riflesso anche quelle costituenti proprietà esclusiva di condomini, e a chiederne la relativa rimozione, questa stessa legittimazione non può estendersi anche alla proposizione senza alcun mandato rappresentativo dei singoli condomini delle azioni risarcitorie relative ai danni subiti nei rispettivi immobili di proprietà esclusiva, essendo necessaria specifico mandato sul punto. Da questo punto di vista non basta la delibera condominiale prodotta in cui genericamente si autorizza l'amministratore ad agire per il giudizio contro l'impresa, come nel caso di specie.
Da tutto quanto sopra, discende l'infondatezza dell'opposizione e delle domande riconvenzionali proposta con l'atto introduttivo dell'odierno giudizio di merito.
Rimane assorbita ogni altra questione anche in relazione alle spiegate domande di garanzia.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della domanda, della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta, applicando i parametri pagina7 di 8 approvati con il D.M. n. 55 del 10.03.2014, pubblicato in G.U. del 02.04.2014 aggiornati al D.M. n.
147 del 13/08/2022.
Si specifica che in applicazione del principio di causalità che ha reso necessario la chiamata dei terzi e della soccombenza della parte opponente nei confronti della parte opposta , devono porsi a carico dell'opponente anche gli oneri della difesa sostenuti dai terzi chiamati che si liquidano come da dispositivo. (Cassazione civile n. 6144/2024, Corte di Cassazione Sezione 3 Civile Sentenza del
21 marzo 2008, n. 7674, Cass. Civ. 18205/07).
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. . 1227/2012 emesso dal Tribunale di Messina in data 11/07/2012.
Rigetta le domande riconvenzionali di cui all'atto di opposizione
Dichiara assorbita ogni altra questione.
Condanna il condominio opponente, in persona dell'amministratore pro tempore, a rifondere alla parte opposta le spese di giudizio che liquida in Euro 2.540,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge.
Condanna il condominio opponente, in persona dell'amministratore pro tempore, a rifondere ai terzi chiamati ( e ) le spese di giudizio che liquida, per ciascuno, in CP_3 Controparte_4
Euro 2.540,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge.
Messina lì 30.08.2025
Il Giudice
(Carolina La Torre)
In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
pagina8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Carolina
La Torre ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 5844/2012 R.G. introitata in data 01.04.2025 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
c.f. , in persona dell'amministratore pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato a Messina in Via E Geraci n. 23 is. 78, presso lo studio dell'Avv. Melazzo
Giuseppe dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti
-Attore opponente -
CONTRO
, nato a [...] il [...] ( titolare Controparte_1 C.F._1 dell'impresa individuale (P. IVA , elettivamente domiciliato a Sant'Agata di CP_2 P.IVA_2
Militello (ME) presso lo studio dell'Avv. Lazzara Rita dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti
-convenuto opposto-
e nei confronti di società conferita di Lloyd IA – P. IVA ), elettivamente CP_3 P.IVA_3 domiciliata a Messina in Viale Europa is. 57 n. 49 pal. E, presso lo studio dell'Avv. Rizzo Antonino, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- terza chiamata –
, nato a [...] il [...], c.f. , elettivamente Controparte_4 C.F._2 domiciliato a Messina in Via G. Bruno n. 106, presso lo studio dell'Avv. Barletta Carlotta, dalla quale
è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- terzo chiamato –
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
CONCLUSIONI. Le parti concludono come da atti e verbali di causa pagina1 di 8 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10/10/2012, il in Parte_1 persona dell'amministratore p.t., proponeva opposizione, unitamente a domanda riconvenzionale, avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1227/2012 emesso dal Tribunale di Messina in data 11/07/2012 e notificato l'11/08/2012.
Premetteva l'attore: - che con il D.I. opposto il Tribunale di Messina ingiungeva al Parte_1 il pagamento di € 16.979,20 a titolo di saldo degli importi pattuiti con il contratto di appalto del
21/03/2007, avente ad oggetto lavori di ristrutturazione dell'intero fabbricato e di euro CP_5
1.819,20 a titolo di ritardato pagamento calcolato come da contratto;
-che tale richiesta si palesava illegittima in quanto i lavori non eran stato effettuati con la dovuta diligenza, con una serie di omissioni e irregolarità analiticamente indicate nell'atto introduttivo, causando anche danni dei quali chiedevano il risarcimento in riconvenzionale.
Chiedeva, pertanto, che il Tribunale volesse: “1.= In linea del tutto preliminare, poiché il mancato completamento dei lavori oggetto dell'appalto è fondato su incontestabile prova scritta
(ATP Ing. redatta in contraddittorio tra gli odierni contendenti), rigettare qualsivoglia Per_1 richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. 2.= Ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che la non ha completato tutti i lavori di cui al CP_2 contratto di appalto del 21.03.2007 e suoi allegati e che le opere non sono state eseguite tutte a
"perfetta regola d'arte". 3.= Per l'effetto, ritenere e dichiarare inammissibile, improcedibile ed, in ogni caso, del tutto infondata nel merito la pretesa creditoria avanzata dalla in sede monitoria CP_2
e, per l'effetto revocare il d.i. opposto in ogni sua parte con ogni consequenziale statuizione. 4.= In via riconvenzionale, per le medesime ragioni e per quanto esposto in narrativa, condannare il sig.
quale titolare della ditta AR oggi opposta a completare tutti i lavori oggetto del Controparte_1 contratto di appalto ed a porre in essere tutti gli interventi che, in esito agli accertamenti che verranno eseguiti in corso di causa, risulteranno necessari per il ripristino delle opere eseguite non
a regola d'arte, per la sistemazione di tutte le parti ed in ogni caso per il ripristino di ogni danno a qualsivoglia titolo riconducibile al comportamento negligente dell'opposto. 5.= Condannare, altresì, il sig. quale titolare della al risarcimento in favore del condominio opponente Controparte_1 CP_2 di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza dell'inadempimento contrattuale allo stato non calcolabili e determinabili e da liquidarsi in quella misura che verrà accertata e determinata in corso di causa. 6.= Ancora in via riconvenzionale, nella remota ed inconcepibile ipotesi di riconoscimento, anche parziale, dei crediti azionati dall'opposto in sede monitoria, ritenere e dichiarare che detti crediti sono compensati ex artt. 1241 e seguenti c.c. in virtù di esplicita richiesta che, in tal senso, il
pagina2 di 8 condominio istante formula in questa sede, con ogni credito che verrà riconosciuto in favore del
istante per i titoli, anche risarcitori, sin qui invocati”. Parte_1
Si costituiva chiamando in causa la Lloyd IA S.p.A. quale compagnia Controparte_1 assicuratrice, nonché il Geom. in qualità di direttore dei lavori. Nello specifico Controparte_4 rilevava preliminarmente la carenza di legittimazione in capo al , poiché i danni avrebbero Parte_1 riguardato anche i singoli immobili e, pertanto, la domanda di risarcimento avrebbe dovuto essere avanzata dai singoli condomini;
nel merito contestava le domande avversarie in quanto nessuna CP_ responsabilità avrebbe potuto essere addebitata alla , che aveva svolto i lavori con diligenza, in conformità al contratto stipulato tra le parti. Chiedeva, quindi, che venissero accolte le seguenti conclusioni: “1. Confermare il Decreto ingiuntivo n. 1227/12 emesso dal Tribunale di Messina il 11-
07-2012 e depositato il 12-07-2012 e concedere nell'immediato la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non essendo fondata l'opposizione su prova scritta e di pronta soluzione - 2.
Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del Sig. amministratore Controparte_7 pro tempore del a conferire incarico al difensore per l'accertamento dei Parte_1 danni ai singoli immobili, e, conseguentemente, la carenza di mandato del difensore ad agire per i singoli condomini per accertare e quantificare i danni negli immobili di proprietà degli stessi.
3.Nel merito accertare che nessuna responsabilità è da addebitare alla ditta in ordine alla differenza CP_2 cromatica del prospetto e che i lavori sono stati non solo ultimati, ma altresì eseguiti a regola d'arte, né di aver causato danni negli immobili dei condomini, né di maggiori oneri - 4. Si chiede inoltre
l'autorizzazione a chiamare in giudizio l'assicurazione Lloyd IA S.p.A in persona del legale rappresentate pro tempore, con sede in Trieste- L.go Ugo Imeri n.
1- giusto contratto con la ditta polizza n. 714800181, al fine di garantire e manlevare la stessa, fissando nuova udienza per CP_2 consentire la chiamata in causa del terzo a norma dell'art. 269 c.p.c. - 5. Si chiede che il Tribunale adito voglia dichiarare che l'Assicurazione Lloyd, chiamata in causa, è tenuta a manlevare la CP_8 da ogni pretesa attorea condannandola a rifondere al quanto sarà eventualmente
[...] Parte_1 tenuto a pagare. - 6. Si chiede l'autorizzazione a chiamare in giudizio il Geom. n.q. Controparte_4 di Direttore dei Lavori residente in [...], al fine di garantire e manlevare la stessa, fissando nuova udienza per consentire la chiamata in causa del terzo a norma dell'art. 269 c.p.c. - 7. Si chiede infine che il Tribunale adito voglia dichiarare che il Geom.
n.q. di Direttore dei Lavori residente in [...], Controparte_4 chiamato in causa, è tenuto a manlevare la convenuta da ogni pretesa attorea CP_8 condannandola a rifondere al quanto sarà eventualmente tenuto a pagare quantomeno Parte_1 in ragione delle sue responsabilità e competenze.
8. Con vittoria di spese e compensi”.
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pagina3 di 8 Con ordinanza emessa all'udienza del 07/02/2013, veniva autorizzata la chiamata di terzo nei confronti della compagnia assicuratrice e del direttore dei lavori e veniva disposta l'acquisizione del fascicolo della fase monitoria, nonché quello di ATP portante RG n. 7941/2009.
Si costituiva la società conferita di Lloyd IA S.p.A., la quale CP_3 preliminarmente precisava quale delle polizze prodotte in atti fosse effettivamente operante e, quindi, applicabile alla data dell'evento, rilevando che i danni oggetto di causa non rientravano nelle ipotesi contrattuali e, quindi, non erano coperte da assicurazione;
in ogni caso aderiva alle difese della ditta opposta, sia per quanto riguarda la corretta esecuzione dei lavori, sia con riferimento alla carenza di legittimazione in capo al per i danni alle singole unità immobiliari. Chiedeva, quindi, che Parte_1 il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, volesse: “1) Preliminarmente ritenere e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa a sensi dell'art. 164 comma IV c.p.c. in relazione all'art. 163 n.4 stesso codice. 2) In ogni caso ritenere e dichiarare che gli eventi di danno lamentati dal opponente non rientrano nell'oggetto della copertura assicurativa prestata dalla Parte_1 concludente alla convenuta opposta, , con la polizza Lloyd Controparte_9
IA n. 83702080 temporalmente applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio. 3)
Conseguentemente dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare la domanda di garanzia assicurativa avanzata dalla Impresa GIFAR con l'atto di chiamata in causa del 21.3.2013. 4) Nel merito ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità è addebitabile alla di CP_9
relativamente a quanto lamentato dal opponente. 5) Controparte_1 Parte_1
Conseguentemente, dichiarare inammissibili o, comunque, rigettare le domande attrici in tal senso formulate perché destituite di fondamento in fatto ed in legge. 6) Ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e di rappresentanza processuale del relativamente ai danni subiti Parte_1 dai condomini uti singuli ed inerenti alle unità abitative di esclusiva responsabilità ed alle parti non comuni dell'edificio. 7) Rigettare la richiesta di nuova C.T.U. avanzata dall'attore essendo esaustiva quella espletata nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. n. 7941/09 R.G. svoltosi inter partes davanti codesto Tribunale ad istanza dello stesso e della quale si chiede Parte_1
l'acquisizione a sensi del quinto comma della citata disposizione di legge. Se disposta la chiesta
C.T.U. nomina quale C.T. di parte l'Ing. con studio in Messina, Viale R. Controparte_10
Margherita N. 67. 8) Con vittoria di spese e compensi anche del procedimento di istruzione preventiva nei confronti di chi di ragione”.
Si costituiva, infine, con comparsa depositata il 20/11/2014, il Geom. il quale contestava CP_4 sia la domanda formulata dell'opponente, sia la chiamata in garanzia da parte dell'opposto, ritenendo che nessuna responsabilità per le presunte problematiche dedotte dal condominio potesse essere imputato al suo operato. Chiedeva, quindi che il Tribunale, volesse: “a.) - ritenere e dichiarare che
pagina4 di 8 alcuna responsabilità è addebitabile al geom. sia per la cattiva esecuzione dei lavori, sia in CP_4 ordine alla differenza cromatica del prospetto del fabbricato che per i danni subiti e subendi dal
, dai vari condomini e maggiori oneri;
b.) - ritenere e dichiarare la insussistenza di ogni Parte_1 responsabilità del geom. e, in ogni caso, rigettare la domanda di manlevare la dalle CP_4 CP_2 sue responsabilità ed eventuale condanna perché inammissibile, improcedibile e comunque infondata;
c.) - condannare chi di ragione alle spese di giudizio, competenze e onorari, oltre Iva e
Cpa come per legge”.
Espletata CTU e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
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Le indagini tecniche espletate in corso di causa hanno acclarato l'infondatezza delle doglianze mosse dal all'operato dell'Impresa opposta. Parte_1
Con ordinanza emessa in data 03/04/2014, veniva nominato CTU l'ing. cui Persona_2
è stato conferito il seguente mandato: “a) descriva lo stato attuale dei luoghi oggetto di causa allegando apposita e dettagliata documentazione fotografica;
b) accerti se sia ancora riscontrabile la differenza di cromia sui prospetti;
c) in caso di risposta positiva al quesito di cui al punto b (e riservando al prosieguo ogni valutazione in ordine all'imputabilità della sussistenza della detta differenza) indichi gli interventi necessari ad eliminare tale problematica indicandone i costi per capitoli specifici e separati;
d) indichi gli interventi necessari per eliminare i vizi riscontrati e imputabili alla come elencati a pg. 28 (ultimo punto) e 29 della relazione di ATP CP_8 indicandone i costi per capitoli specifici e separati”.
Il CTU, ing. previo attento esame dei luoghi e dei documenti, compiutamente Per_1 rispondendo ai quesiti postigli e puntualmente replicando ai rilievi mossigli, ha accertato che alcuna differenza cromatica (per la quale era stata già esclusa in sede di ATP qualsiasi responsabilità della CP_
) è dato rilevare, all'attualità, sui prospetti dell'edificio dello stabile. Ha escluso il CTU che la cattiva esecuzione del granigliato e successiva pitturazione del torrino scale, sia imputabile all'impresa, in quanto opere non comprese tra quelle oggetto di appalto né realizzate dalla ha CP_2 spiegato che l'esistenza di lineature, integranti la contestata mancanza degli interventi di rifinitura
(pitturazione) di alcuni parapetti consegue ad effetti di ritiro dipendenti dalla qualità delle miscele di pitture adoperate, fornite dal committente;
ha evidenziato la non riconducibilità delle infiltrazioni umidifere riscontrate in parti private, ai lavori eseguiti dalla ha rilevato le macchie in alcuni CP_2 imbotti, da attribuire alla negligenza durante l'esecuzione della pitturazione, indicando quale intervento necessario ad eliminarle la pulizia degli infissi. Ha, infine, escluso l'imputabilità della lesione dell'imbotto dell'appartamento rilevando, invece, in detto immobile il difettoso Pt_2
pagina5 di 8 innalzamento dell'intonaco adiacente alle soglie degli infissi e il cambio di pendenza, quantificando per tutti i difetti rilevati l'importo complessivo di € 1.300,00.
Ha infine concluso il CTU riferendo come tutte le macchie d'umidità e le infiltrazioni createsi nei soffitti degli immobili posti sia all'ultimo piano, che a piani intermedi sottostanti terrazzi privati,
(foto 19, 20, 21 e 22) non sono da attribuire ai lavori eseguiti dall'impresa, poiché essa non ha eseguito alcun intervento nei terrazzi esistenti (sia condominiali che privati); lo stesso discorso vale per i problemi riscontrati nel terrazzo del condomino (foto 23 e 24), che durante i CP_11 sopralluoghi, ha fatto specifiche richieste di presa d'atto da parte del CTU.
Il consulente ha, inoltre, risposto in maniera convincente ed esaustiva alle osservazioni del CTP della parte opponente confermando di potere con assoluta certezza, affermare che le facciate si trovano in buono stato di conservazione (sarebbe sufficiente un sopralluogo alla data attuale e la differenza di cromia descritta nella precedente ATP è del tutto scomparsa). Afferma inoltre testualmente l'ng. Benecchi che non si riesce con la maggiore e più fervida immaginazione possibile, tecnicamente comprendere la relazione esistente tra la sostituzione delle mensole del davanzale e
l'imbotto. Basta guardare anche tra le foto fomite dal CTP, quanta distanza esiste tra le lamentate lesioni e il davanzale.
Quanto alla posizione del Direttore dei lavori il consulente richiama l'art. 5 del contratto d'appalto che prevede: “La direzione dei lavori viene di comune accordo affidata al Geometra
Le parti si rimettono al giudizio del Direttore dei Lavori per dirimere ogni Controparte_4 contrasto possa sorgere in merito alle modalità di esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto d'appalto, nonché a eventuali contrasti sulla qualità dei materiali e sulla interpretazione di quanto previsto per gli stati d'avanzamento”.
Chiarisce, quindi, che non risulta agli atti pervenutigli che durante l'esecuzione dei lavori sia stata effettuata nessun tipo di comunicazione tra il Condominio appaltante, impresa esecutrice, CTP del Condominio e Direttore dei Lavori attinenti la vertenza in oggetto e d'interesse per lo 'scrivente
CTU.
Esaminando il verbale di ultimazione dei lavori, lo stesso non arreca alcuna riserva in merito all'esistenza dei dedotti vizi, ma l'amministratore pro tempore dott. verificati i Controparte_7 lavori, per come risulta dal verbale di ultimazione in data 27-04-2009, e ritenuto che non si era riscontrato alcun difetto di costruzione, si è regolarmente consegnato i lavori senza apporre riserva alcuna.
Il CTU ha, inoltre, rilevato che il ruolo assegnato al Geom. quale D.L. (cfr. Per_1 CP_4 relazione del 2010) è tecnicamente del tutto diverso dal vero e proprio D.L come citato nell'art.5 del contratto di appalto secondo cui egli ha il compito di “ dirimere ogni eventuale contrasto nascente
pagina6 di 8 in merito alle modalità di esecuzione dei lavori in oggetto del presente contratto di appalto, nonche
a eventuali contrasti sulla qualità dei materiali e sulla interpretazione da quanto previsto sugli stati di avanzamento.” Nello specifico, i compiti a lui demandati quindi risultano relativi all'esecuzione di opere dallo stesso non progettate e alla verifica dei materiali utilizzati e scelti dal Controparte_12
Altro compito assegnato al quale D.L. era quello “ di contabilizzare e rendicontare
[...] CP_4
l'esecuzione dei lavori previsti e verificare che l'impresa applicasse i materiali che, così come da contratto venivano scelti e forniti dallo stesso .” Parte_1
Deve pertanto concordarsi con il CTU in ordine alla non attribuibilità di alcuna responsabilità in capo al direttore dei lavori in ordine ai vizi (palesatisi comunque insussistenti) dedotti con l'atto di opposizione.
Deve, infine, per completezza rilevarsi la fondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva e di rappresentanza processuale dell'amministratore del Condominio in relazione alle questioni inerenti le proprietà esclusive dei singoli condomini.
Relativamente alla legittimazione ad agire dell'Amministrazione la Suprema Corte, anche di recente (cfr. – Cassazione Civile sez. II 17.4.24 n. 10380), ha confermato il principio per cui l'art. 1130, n. 4, c.c., che attribuisce all'amministratore il potere di compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio, deve interpretarsi estensivamente nel senso che, oltre agli atti conservativi necessari ad evitare pregiudizi a questa o a quella parte comune, l'amministratore ha il potere – dovere di compiere analoghi atti per la salvaguardia dei diritti concernenti l'edificio condominiale unitariamente considerato.
Se va, tuttavia, riconosciuta la legittimazione dell'amministratore di condominio a promuovere l'azione di cui all'art. 1669 cc, a tutela indifferenziata dell'edificio nella sua unitarietà, in un contesto nel quale i pregiudizi derivavano da vizi afferenti le parti comuni dell'immobile, ancorché interessanti di riflesso anche quelle costituenti proprietà esclusiva di condomini, e a chiederne la relativa rimozione, questa stessa legittimazione non può estendersi anche alla proposizione senza alcun mandato rappresentativo dei singoli condomini delle azioni risarcitorie relative ai danni subiti nei rispettivi immobili di proprietà esclusiva, essendo necessaria specifico mandato sul punto. Da questo punto di vista non basta la delibera condominiale prodotta in cui genericamente si autorizza l'amministratore ad agire per il giudizio contro l'impresa, come nel caso di specie.
Da tutto quanto sopra, discende l'infondatezza dell'opposizione e delle domande riconvenzionali proposta con l'atto introduttivo dell'odierno giudizio di merito.
Rimane assorbita ogni altra questione anche in relazione alle spiegate domande di garanzia.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della domanda, della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta, applicando i parametri pagina7 di 8 approvati con il D.M. n. 55 del 10.03.2014, pubblicato in G.U. del 02.04.2014 aggiornati al D.M. n.
147 del 13/08/2022.
Si specifica che in applicazione del principio di causalità che ha reso necessario la chiamata dei terzi e della soccombenza della parte opponente nei confronti della parte opposta , devono porsi a carico dell'opponente anche gli oneri della difesa sostenuti dai terzi chiamati che si liquidano come da dispositivo. (Cassazione civile n. 6144/2024, Corte di Cassazione Sezione 3 Civile Sentenza del
21 marzo 2008, n. 7674, Cass. Civ. 18205/07).
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. . 1227/2012 emesso dal Tribunale di Messina in data 11/07/2012.
Rigetta le domande riconvenzionali di cui all'atto di opposizione
Dichiara assorbita ogni altra questione.
Condanna il condominio opponente, in persona dell'amministratore pro tempore, a rifondere alla parte opposta le spese di giudizio che liquida in Euro 2.540,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge.
Condanna il condominio opponente, in persona dell'amministratore pro tempore, a rifondere ai terzi chiamati ( e ) le spese di giudizio che liquida, per ciascuno, in CP_3 Controparte_4
Euro 2.540,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge.
Messina lì 30.08.2025
Il Giudice
(Carolina La Torre)
In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
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