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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 29/04/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2853/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2853/2024 vertente tra: TRA
con l'avv. ANCESCHI CHIARA;
Parte_1
- RICORRENTE E
Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 29/04/2025, il procuratore di parte ricorrente ha concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti sono genitori di , nata il [...] a [...]. Per_1
La madre, ha convenuto in giudizio il Parte_1 padre per rego nto della minore. A tal fine ha allegato:
▶che il padre ha smesso di contribuire al mantenimento della figlia e si è reso irreperibile;
▶di aver denunciato il resistente nel giugno del 2024 in quanto lo stesso aveva trattenuto arbitrariamente la figlia presso la propria abitazione, non comunicandole nulla;
▶che le condizioni reddituali delle parti sono pressoché equivalenti. Ha, pertanto, chiesto, l'affidamento esclusivo della figlia, che il padre la possa incontrare un pomeriggio a settimana (il sabato o la domenica) e che lo stesso contribuisca al suo mantenimento con la somma mensile di € 200, oltre al 50% delle spese straordinarie. non si è costituito. Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Affidamento della prole Ai sensi dell'art. 337- ter, co. 1 e 2, c.c., in caso di separazione o divorzio, «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli». È noto che, secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, tale disposizione va interpretata nel senso che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/2009). Nel caso per cui si procede, sussistono i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo della minore alla madre. Quest'ultima ha infatti dedotto che il resistente non è in grado di svolgere in modo idoneo il suo ruolo genitoriale in quanto ha sempre frequentato la minore poche ore a settimana, ha smesso di contribuire al suo mantenimento da anni e si è reso irreperibile. La ricorrente ha, inoltre, allegato di aver denunciato il compagno per sottrazione di minorenni nel mese di giugno 2024, poiché lo stesso si era rifiutato di riportarle la bambina come concordato e l'aveva fatta alloggiare in condizioni non consone. Non comparendo, il resistente non ha potuto fornire elementi di segno contrario alla ricostruzione della madre, e tale disinteresse appare, ad avviso del Collegio, evidentemente sintomatico di un'inidoneità a condividere la responsabilità genitoriale.
2. Mantenimento della prole Ai sensi dell'art. 337-ter, co. 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice». La madre provvederà al mantenimento della figlia in via diretta, in quanto collocataria prevalente. Il padre dovrà invece provvedere tramite versamento di un assegno mensile, che andrebbe determinato secondo i parametri appena citati. Tuttavia, nel caso per cui si procede non è stato dedotto o provato nulla in ordine al tenore di vita matrimoniale o alle altre circostanze indicate dalla norma, sicché gli unici parametri possono essere costituiti dall'età della prole (9 anni) e dalle condizioni economiche delle parti. La ricorrente ha dichiarato di lavorare presso la SEKI srl, con un contratto a tempo indeterminato part-time e un reddito annuale netto di circa € 11.615; ciò trova conferma nella documentazione prodotta in atti (CU 2024 e busta paga di agosto 2024, doc. 8 e 9). Ha, inoltre, allegato di essere onerata da un canone di locazione di € 184,50 per un alloggio di edilizia popolare e di percepire la somma di € 199,40 a titolo di assegno unico. Quanto alle condizioni del resistente, la moglie ha documentato che nel 2021 lo stesso percepiva una retribuzione annuale netta di circa € 8.703 (doc. 12) e che è titolare di rapporti finanziari con il Banco di Sassari, Lis Pay SP ed BI ET NT GR SP (doc. 13). Non disponendo di ulteriori elementi, e attesa la contumacia del resistente, il Collegio ritiene opportuno porre in capo a quest'ultimo l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia con la somma mensile di € 200, oltre al 50% delle spese straordinarie.
3. Spese Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei parametri del DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-affida la prole in via esclusiva alla madre, con collocazione presso quest'ultima;
-dispone che il padre incontri la figlia 4 ore nel sabato o nella domenica, previo accordo con la madre;
-incarica i Servizi Sociali di vigilare sul nucleo familiare;
-pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di € 200 per il mantenimento della figlia, somma che andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
pone altresì a carico del padre l'obbligo di sostenere il 50% delle spese straordinarie della figlia, da determinarsi secondo il protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
-condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario, che si liquidano in € 2.500 per onorari, più spese generali, IVA e CPA.
Reggio Emilia, 29/4/2025
Il Presidente Il Giudice est. Francesco Parisoli Lorenzo Meoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2853/2024 vertente tra: TRA
con l'avv. ANCESCHI CHIARA;
Parte_1
- RICORRENTE E
Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 29/04/2025, il procuratore di parte ricorrente ha concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti sono genitori di , nata il [...] a [...]. Per_1
La madre, ha convenuto in giudizio il Parte_1 padre per rego nto della minore. A tal fine ha allegato:
▶che il padre ha smesso di contribuire al mantenimento della figlia e si è reso irreperibile;
▶di aver denunciato il resistente nel giugno del 2024 in quanto lo stesso aveva trattenuto arbitrariamente la figlia presso la propria abitazione, non comunicandole nulla;
▶che le condizioni reddituali delle parti sono pressoché equivalenti. Ha, pertanto, chiesto, l'affidamento esclusivo della figlia, che il padre la possa incontrare un pomeriggio a settimana (il sabato o la domenica) e che lo stesso contribuisca al suo mantenimento con la somma mensile di € 200, oltre al 50% delle spese straordinarie. non si è costituito. Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Affidamento della prole Ai sensi dell'art. 337- ter, co. 1 e 2, c.c., in caso di separazione o divorzio, «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli». È noto che, secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, tale disposizione va interpretata nel senso che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/2009). Nel caso per cui si procede, sussistono i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo della minore alla madre. Quest'ultima ha infatti dedotto che il resistente non è in grado di svolgere in modo idoneo il suo ruolo genitoriale in quanto ha sempre frequentato la minore poche ore a settimana, ha smesso di contribuire al suo mantenimento da anni e si è reso irreperibile. La ricorrente ha, inoltre, allegato di aver denunciato il compagno per sottrazione di minorenni nel mese di giugno 2024, poiché lo stesso si era rifiutato di riportarle la bambina come concordato e l'aveva fatta alloggiare in condizioni non consone. Non comparendo, il resistente non ha potuto fornire elementi di segno contrario alla ricostruzione della madre, e tale disinteresse appare, ad avviso del Collegio, evidentemente sintomatico di un'inidoneità a condividere la responsabilità genitoriale.
2. Mantenimento della prole Ai sensi dell'art. 337-ter, co. 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice». La madre provvederà al mantenimento della figlia in via diretta, in quanto collocataria prevalente. Il padre dovrà invece provvedere tramite versamento di un assegno mensile, che andrebbe determinato secondo i parametri appena citati. Tuttavia, nel caso per cui si procede non è stato dedotto o provato nulla in ordine al tenore di vita matrimoniale o alle altre circostanze indicate dalla norma, sicché gli unici parametri possono essere costituiti dall'età della prole (9 anni) e dalle condizioni economiche delle parti. La ricorrente ha dichiarato di lavorare presso la SEKI srl, con un contratto a tempo indeterminato part-time e un reddito annuale netto di circa € 11.615; ciò trova conferma nella documentazione prodotta in atti (CU 2024 e busta paga di agosto 2024, doc. 8 e 9). Ha, inoltre, allegato di essere onerata da un canone di locazione di € 184,50 per un alloggio di edilizia popolare e di percepire la somma di € 199,40 a titolo di assegno unico. Quanto alle condizioni del resistente, la moglie ha documentato che nel 2021 lo stesso percepiva una retribuzione annuale netta di circa € 8.703 (doc. 12) e che è titolare di rapporti finanziari con il Banco di Sassari, Lis Pay SP ed BI ET NT GR SP (doc. 13). Non disponendo di ulteriori elementi, e attesa la contumacia del resistente, il Collegio ritiene opportuno porre in capo a quest'ultimo l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia con la somma mensile di € 200, oltre al 50% delle spese straordinarie.
3. Spese Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei parametri del DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-affida la prole in via esclusiva alla madre, con collocazione presso quest'ultima;
-dispone che il padre incontri la figlia 4 ore nel sabato o nella domenica, previo accordo con la madre;
-incarica i Servizi Sociali di vigilare sul nucleo familiare;
-pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di € 200 per il mantenimento della figlia, somma che andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
pone altresì a carico del padre l'obbligo di sostenere il 50% delle spese straordinarie della figlia, da determinarsi secondo il protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
-condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario, che si liquidano in € 2.500 per onorari, più spese generali, IVA e CPA.
Reggio Emilia, 29/4/2025
Il Presidente Il Giudice est. Francesco Parisoli Lorenzo Meoli