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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/09/2025, n. 5132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5132 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente e relatore Dott. Giovanna Gianì Consigliere Dott. Elena Gelato Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 293 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 alla quale è riunita la causa 519/2025, trattenute in decisione all'udienza del giorno 11/07/2025, vertente
TRA
(c.f. ), difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
STANISCIA NICOLA (c.f. C.F._2
APPELLANTE e RECLAMANTE
E
(c.f. ), con l'Avv. Controparte_1 C.F._3
VENTOLINI NORBERTO (c.f. ; C.F._4
APPELLATA e RESISTENTE
E
N Q DI DELLA Controparte_2 CP_3 CP_4
(c.f. ),
APPELLATO e RESISTENTE, non costituito
OGGETTO: reclamo contro la sentenza n. 508/2024 emessa dal Tribunale di
Roma (proc. n. 293/2025) e appello avverso il decreto di cui al RG. 40684/24 emesso dal Tribunale Civile di Roma, sezione Fallimentare, depositato in data 08/01/2025
(proc. 519/2025).
Conclusioni delle parti: come nei rispettivi atti di costituzione.
r.g. n. 1 FATTO E DIRITTO
Il tribunale di Roma, con la sentenza 508/2024, ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni della sig.ra all'esito del CP_1 procedimento ex art. 283 C.C.I.I. iscritto al R.G. n 962-1/2023.
, contro detta pronuncia, aveva proposto reclamo (indirizzato Parte_1 alla Corte d'Appello di Roma ma) iscritto a ruolo al Tribunale di Roma.
Con decreto dell'8 gennaio 2025 il tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile il reclamo, senza indicare un termine per la riassunzione dinanzi alla
Corte d'appello.
Lo stesso ha allora proposto appello contro il decreto (proc. n. Parte_1
519/2025) e riassunto il reclamo contro la sentenza ( proc. n. 293/2025).
Il due procedimenti sono stati riuniti.
Si è costituita che ha resistito ad entrambi i Controparte_1 gravami.
, GESTORE non si è CP_2 CP_2 CP_5 costituito.
L'appello ed il reclamo sono stati trattenuti in decisione in seguito a discussione all'udienza del 11/07/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc.
Osserva la Corte quanto segue.
Sull'appello (proc. n. 519/2025).
Esso ha ad oggetto il decreto col quale il tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile il reclamo contro la sentenza di apertura della liquidazione controllata dei beni della signora Controparte_1
L'appello è ammesso dall'art. 339 cpc solo contro le sentenze;
il decreto andava impugnato, invero, col regolamento di competenza;
in tal senso Cass. civ., sez. VI ,
21/07/2020, n. 15463, secondo cui “L'impugnazione proposta davanti al giudice incompetente, anche nell'ambito dei procedimenti di volontaria giurisdizione, non è inammissibile, in quanto comunque idonea a instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della translatio iudicii;
ne consegue che, avverso il provvedimento che erroneamente dichiari l'inammissibilità dell'impugnazione, è esperibile il rimedio del regolamento necessario di competenza.”.
Ne discende l'inammissibilità del gravame, con la puntualizzazione che “Il principio secondo il quale la proposizione del gravame ad un
r.g. n. 2 giudice incompetente impedisce la decadenza dall'impugnazione non trova applicazione quando sia stato esperito un rimedio diverso da quello concesso dalla legge, quale il ricorso per Cassazione invece dell'appello.”. (Cass. civ., sez. VI , 20/07/2020 , n.
15395).
Sul reclamo (proc. n. 293/2025).
E' stato introdotto come ricorso “in riassunzione”, sul presupposto che essa sia ammessa anche laddove il giudice non abbia fissato il relativo termine;
è stata al riguardo citata una giurisprudenza (Cass. 17860/2011) relativa alle opposizioni in materia esecutiva.
Viene, tuttavia, in considerazione l'art. 50 cpc che lo stesso ricorrente invoca a sostegno della translatio del reclamo.
In forza di detto articolo “Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella ordinanza dal giudice e, in mancanza, in quello di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza di regolamento o dell'ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito il processo continua davanti al nuovo giudice.”.
Se ne ricava una disciplina dei tempi della riassunzione nel senso che essa debba avvenire: a) nel termine fissato nell'ordinanza del giudice dichiaratosi incompetente;
b) nel termine di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza di regolamento di competenza o in alternativa dell'ordinanza che dichiara “l'incompetenza”.
Nella fattispecie si è, invece, al cospetto di un decreto che ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo (perché iscritto a ruolo in tribunale anziché in Corte
d'Appello).
E' opportuno notare che una fattispecie del tutto analoga costituì occasione per la pronuncia di Cass. civ. sez. un., 14/09/2016, n.18121 che estese la translatio iudicii all'ipotesi dell'impugnazione indirizzata ad un giudice incompetente (per territorio o grado). Ma proprio quella pronuncia dimostra che il provvedimento dichiarativo dell'inammissibilità del gravame erroneamente pronunciato - a motivo dell'incompetenza del giudice adito - deve essere aggredito e rimosso con gli opportuni strumenti impugnatori per poi schiudere la via alla translatio. Non è, invece, ammesso, che la parte superi, in autonomia, la pronuncia di inammissibilità dell'impugnazione, ben diversa dalla pronuncia dell'incompetenza contemplata dall'art. 50 cpc.
A conforto di tale impostazione milita Cass. civ., sez. VI , 05/03/2018 , n. 5092 in r.g. n. 3 base alla quale “In materia di giudizio di impugnazione, l'appello erroneamente proposto ad un giudice diverso da quello legittimato a riceverlo esula dalla nozione di competenza dettata dal codice di procedura civile per il giudizio di primo grado, pertanto l'ipotesi non è riconducibile all' art. 50 c.p.c. e alla regola della translatio iudicii, ponendosi, l'erronea individuazione del giudice dell'impugnazione, non come questione attinente ai poteri cognitivi dell'organo giudicante adito, bensì alla mera valutazione delle condizioni di proponibilità o ammissibilità del gravame che, pertanto, va dichiarato precluso se prospettato ad un giudice diverso da quello individuato per legge.”.
Le spese del grado devono essere compensate a mente dell'oggettiva difficoltà
d'individuazione del rimedio esperibile avverso la pronuncia del tribunale.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) dichiara inammissibili l'appello ed il reclamo;
b) compensa le spese del presente giudizio;
⎯ dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 17/09/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 4