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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 25/06/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
Il Tribunale di Teramo – Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati: dott.ssa Mariangela Mastro Presidente dott.ssa Silvia Codispoti Giudice dott. Luca Bordin Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 739 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2025
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...] Borgo Trinità n. 55 ( 64020), C.F._1
rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Rosa Franca Lucanto
Borzino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bellante (TE) Via
Nazionale n. 86, giusta procura in atti;
Ricorrente
E
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) e residente in [...] C.F._2
Interdicenda
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Teramo
Interventore ex lege
* * * * * * * * * *
Oggetto: interdizione
1 Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 4.06.2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.06.2025, - premesso di essere Parte_1 figlia di ha esposto che costei, siccome affetta da Controparte_1
“decadimento cognitivo grave da cerebropatia vascolare”, non è in grado di provvedere alla cura dei propri interessi sia di carattere patrimoniale che di carattere personale e ha chiesto di dichiarare l'interdizione della madre, affermandosi disponibile ad assumere l'incarico di tutrice dell'interdicenda.
All'udienza del 4.06.2025, alla presenza il P.M., si è proceduto all'audizione delle parti presenti e all'esame dell'interdicenda, esame che, essendo l'interdicenda non deambulante e non trasportabile, è stato effettuato mediante collegamento audiovisivo a distanza ai sensi dell'art. 473 bis.54 ultimo comma c.p.c.
All'esito della predetta udienza, ritenuta la causa matura per la decisione di merito, le parti, hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti ed il G.I. ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
1. La domanda di interdizione, all'esito dell'espletata istruttoria, non può trovare accoglimento.
Il nuovo testo dell'articolo 414 c.c. – rubricato “Persone che possono essere interdette” – sottintende l'eliminazione del carattere obbligatorio della misura, la cui applicazione è subordinata ad una condizione di abituale infermità di mente che renda il maggiore di età o il minore emancipato incapace di provvedere ai propri interessi, ove tale misura sia necessaria per assicurare la loro adeguata protezione.
Parte della dottrina ha evidenziato come la misura costituisca, nell'attuale sistema giuridico, l'extrema ratio di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, e anche la Corte Costituzionale ha precisato che la disciplina prevista dalla legge n. 6/2004 affida al Giudice il compito di individuare l'istituto che garantisca la tutela più adeguata, limitando la capacità del soggetto nella minore misura possibile, ricorrendo all'interdizione solo se non ravvisi interventi
Pag. 2 di 5 di sostegno idonei ad assicurare tale protezione. La Suprema Corte, parimenti, ha chiarito che l'istituto ha “carattere residuale, intendendo il legislatore riservarlo
– in considerazione della gravità degli effetti che da essa derivano – a quelle ipotesi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe una diversa misura” (così:
Cass., n. 13584/2006).
Dunque, il criterio per applicare l'una o l'altra delle misure di protezione non è rappresentato dalla gravità o dalla natura dell'infermità psichica, bensì dalla funzionalità di una misura piuttosto che un'altra al soddisfacimento degli interessi da tutelare.
Come ribadito dalla Suprema Corte “ nel giudizio di interdizione il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni a mente dell'art. 418 c.c. per applicare l'amministrazione di sostegno, rimettendo gli atti al giudice tutelare, deve considerare che rispetto all'interdizione e all'inabilitazione l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del soggetto, in relazione e alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa” (Cass civ. sez. I, 22 aprile 2009. n. 9628).
L'interdizione può quindi essere applicata se necessaria ad assicurare un'adeguata protezione della persona: il giudizio di adeguatezza implica, pertanto, una relazione tra misura di protezione ed interessi da tutelare.
L'art. 404 c.c. prevede la nomina dell'amministratore di sostegno a favore della persona “che per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica , si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi”, il che significa che l'impossibilità di provvedere ai propri interessi può essere anche totale e definitiva.
2. Ciò premesso, nel caso di specie, non pare necessario applicare la misura di protezione di cui all'art. 414 cc, dal momento che, alla luce della disciplina delle misure di protezione, un'adeguata tutela di può essere Controparte_1
Pag. 3 di 5 realizzata applicando l'amministrazione di sostegno.
Infatti, l'esame dell'interdicenda ha evidenziato come la complessiva condizione di menomazione psico-fisica della stessa non comporti la sua totale incapacità di comprendere, ricordare e volere. Invero, l'interdicenda, sebbene non perfettamente orientata nello spazio e nel tempo – com'è normale che sia trattandosi di una persona di novant'anni - è stata in grado di rispondere alla maggior parte delle domande che le sono state poste e specificatamente: ha dichiarato prontamente il proprio nome e cognome, l'anno e il mese della propria nascita;
ha saputo riconoscere, prontamente, sia la banconota da 10 euro che quella da 20 euro;
ha dichiarato di percepire una pensione pari ad €.1000,00, a fronte dell'importo reale di €.1500,00.
Ora, la consapevolezza, seppur parziale, da parte della delle proprie CP_1
generalità, la capacità di riconoscere il valore economico delle banconote come pure l'ordine di grandezza della propria pensione (avendo ella dichiarato di percepire euro 1.000,00 a fronte di un importo reale di poco superiore) suggeriscono, certamente, la necessità di un sostegno per la gestione personale e patrimoniale della ma non giustificano l'applicazione della misura più CP_1
stringente dell'interdizione.
Ed infatti, le attuali esigenze di protezione della – che necessita di essere CP_1
assistita e accompagnata nelle decisioni riguardanti la sua salute e la gestione del suo patrimonio – ben possono essere soddisfatte attraverso la meno invasiva misura dell'amministrazione di sostegno.
Pertanto, va rigettata la domanda di interdizione e, nel contempo, va disposta la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare, per i provvedimenti di sua competenza nell'ambito di un procedimento di amministrazione di sostegno.
Il Tribunale ritiene, inoltre, dal complesso della valutazione del caso, che sia necessario assicurare una tutela urgente a con la nomina di un Controparte_1 amministratore provvisorio, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 418 ultimo comma c.c. e 405 comma IV c.c., da individuarsi nella persona della ricorrente, Parte_1
Pag. 4 di 5 La considerazione della qualità delle parti e del rapporto tra le medesime sussistente rende equa la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicata, così provvede:
1) rigetta la richiesta di interdizione di Controparte_1
2) dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare in sede per i provvedimenti di sua competenza ai sensi dell'art. 418 c.c.;
3) nomina, quale amministratore provvisorio di la Controparte_1
ricorrente Parte_1
4) spese compensate tra le parti.
Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025.
Il Giudice estensore
Silvia Codispoti
Il Presidente
Mariangela Mastro
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
Il Tribunale di Teramo – Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati: dott.ssa Mariangela Mastro Presidente dott.ssa Silvia Codispoti Giudice dott. Luca Bordin Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 739 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2025
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...] Borgo Trinità n. 55 ( 64020), C.F._1
rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Rosa Franca Lucanto
Borzino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bellante (TE) Via
Nazionale n. 86, giusta procura in atti;
Ricorrente
E
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) e residente in [...] C.F._2
Interdicenda
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Teramo
Interventore ex lege
* * * * * * * * * *
Oggetto: interdizione
1 Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 4.06.2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.06.2025, - premesso di essere Parte_1 figlia di ha esposto che costei, siccome affetta da Controparte_1
“decadimento cognitivo grave da cerebropatia vascolare”, non è in grado di provvedere alla cura dei propri interessi sia di carattere patrimoniale che di carattere personale e ha chiesto di dichiarare l'interdizione della madre, affermandosi disponibile ad assumere l'incarico di tutrice dell'interdicenda.
All'udienza del 4.06.2025, alla presenza il P.M., si è proceduto all'audizione delle parti presenti e all'esame dell'interdicenda, esame che, essendo l'interdicenda non deambulante e non trasportabile, è stato effettuato mediante collegamento audiovisivo a distanza ai sensi dell'art. 473 bis.54 ultimo comma c.p.c.
All'esito della predetta udienza, ritenuta la causa matura per la decisione di merito, le parti, hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti ed il G.I. ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
1. La domanda di interdizione, all'esito dell'espletata istruttoria, non può trovare accoglimento.
Il nuovo testo dell'articolo 414 c.c. – rubricato “Persone che possono essere interdette” – sottintende l'eliminazione del carattere obbligatorio della misura, la cui applicazione è subordinata ad una condizione di abituale infermità di mente che renda il maggiore di età o il minore emancipato incapace di provvedere ai propri interessi, ove tale misura sia necessaria per assicurare la loro adeguata protezione.
Parte della dottrina ha evidenziato come la misura costituisca, nell'attuale sistema giuridico, l'extrema ratio di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, e anche la Corte Costituzionale ha precisato che la disciplina prevista dalla legge n. 6/2004 affida al Giudice il compito di individuare l'istituto che garantisca la tutela più adeguata, limitando la capacità del soggetto nella minore misura possibile, ricorrendo all'interdizione solo se non ravvisi interventi
Pag. 2 di 5 di sostegno idonei ad assicurare tale protezione. La Suprema Corte, parimenti, ha chiarito che l'istituto ha “carattere residuale, intendendo il legislatore riservarlo
– in considerazione della gravità degli effetti che da essa derivano – a quelle ipotesi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe una diversa misura” (così:
Cass., n. 13584/2006).
Dunque, il criterio per applicare l'una o l'altra delle misure di protezione non è rappresentato dalla gravità o dalla natura dell'infermità psichica, bensì dalla funzionalità di una misura piuttosto che un'altra al soddisfacimento degli interessi da tutelare.
Come ribadito dalla Suprema Corte “ nel giudizio di interdizione il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni a mente dell'art. 418 c.c. per applicare l'amministrazione di sostegno, rimettendo gli atti al giudice tutelare, deve considerare che rispetto all'interdizione e all'inabilitazione l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del soggetto, in relazione e alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa” (Cass civ. sez. I, 22 aprile 2009. n. 9628).
L'interdizione può quindi essere applicata se necessaria ad assicurare un'adeguata protezione della persona: il giudizio di adeguatezza implica, pertanto, una relazione tra misura di protezione ed interessi da tutelare.
L'art. 404 c.c. prevede la nomina dell'amministratore di sostegno a favore della persona “che per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica , si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi”, il che significa che l'impossibilità di provvedere ai propri interessi può essere anche totale e definitiva.
2. Ciò premesso, nel caso di specie, non pare necessario applicare la misura di protezione di cui all'art. 414 cc, dal momento che, alla luce della disciplina delle misure di protezione, un'adeguata tutela di può essere Controparte_1
Pag. 3 di 5 realizzata applicando l'amministrazione di sostegno.
Infatti, l'esame dell'interdicenda ha evidenziato come la complessiva condizione di menomazione psico-fisica della stessa non comporti la sua totale incapacità di comprendere, ricordare e volere. Invero, l'interdicenda, sebbene non perfettamente orientata nello spazio e nel tempo – com'è normale che sia trattandosi di una persona di novant'anni - è stata in grado di rispondere alla maggior parte delle domande che le sono state poste e specificatamente: ha dichiarato prontamente il proprio nome e cognome, l'anno e il mese della propria nascita;
ha saputo riconoscere, prontamente, sia la banconota da 10 euro che quella da 20 euro;
ha dichiarato di percepire una pensione pari ad €.1000,00, a fronte dell'importo reale di €.1500,00.
Ora, la consapevolezza, seppur parziale, da parte della delle proprie CP_1
generalità, la capacità di riconoscere il valore economico delle banconote come pure l'ordine di grandezza della propria pensione (avendo ella dichiarato di percepire euro 1.000,00 a fronte di un importo reale di poco superiore) suggeriscono, certamente, la necessità di un sostegno per la gestione personale e patrimoniale della ma non giustificano l'applicazione della misura più CP_1
stringente dell'interdizione.
Ed infatti, le attuali esigenze di protezione della – che necessita di essere CP_1
assistita e accompagnata nelle decisioni riguardanti la sua salute e la gestione del suo patrimonio – ben possono essere soddisfatte attraverso la meno invasiva misura dell'amministrazione di sostegno.
Pertanto, va rigettata la domanda di interdizione e, nel contempo, va disposta la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare, per i provvedimenti di sua competenza nell'ambito di un procedimento di amministrazione di sostegno.
Il Tribunale ritiene, inoltre, dal complesso della valutazione del caso, che sia necessario assicurare una tutela urgente a con la nomina di un Controparte_1 amministratore provvisorio, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 418 ultimo comma c.c. e 405 comma IV c.c., da individuarsi nella persona della ricorrente, Parte_1
Pag. 4 di 5 La considerazione della qualità delle parti e del rapporto tra le medesime sussistente rende equa la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicata, così provvede:
1) rigetta la richiesta di interdizione di Controparte_1
2) dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare in sede per i provvedimenti di sua competenza ai sensi dell'art. 418 c.c.;
3) nomina, quale amministratore provvisorio di la Controparte_1
ricorrente Parte_1
4) spese compensate tra le parti.
Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025.
Il Giudice estensore
Silvia Codispoti
Il Presidente
Mariangela Mastro
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