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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVII, sentenza 09/01/2026, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 261/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
24/01/2024 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente e Relatore
COSTANZO MASSIMO RICCARDO, Giudice
VA NA VA AR, Giudice
in data 24/01/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1521/2017 depositato il 23/02/2017
proposto da
Ag. Entrate Dir. Provin. Uff. Controlli-Legale Catania - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Indirizzo_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7724/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 4 e pubblicata il 28/06/2016
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320040080946519/5012 ILOR 1995
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente si dà atto che, avuto riguardo al notevole carico riguardante il giudice relatore indicato nel verbale di udienza Dr. Costanzo, il sottoscritto presidente – ai sensi dell'art. 276, ultimo comma, c.p.c. applicabile nel processo tributario per effetto dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 – in data 5 gennaio
2026 ha designato se stesso come estensore.
Avverso la sentenza n. 7724.4.2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Catania che, ritenendo intempestiva la notifica della cartella dei pagamenti, accoglieva il ricorso presentato dai Sig.ri Resistente_2
e Resistente_1 contro l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Catania – e l'Agente per la riscossione per l'annullamento di cartella di pagamento Ilor anno 1995, notificata in data 7.9.2010, a seguito decisione della Commissione Tributaria Provinciale divenuta definitiva per mancata impugnazione in data 18.7.2005, proponeva appello, in data 27.1.2017, l'Ufficio insistendo sulla legittimità e tempestività dell'iscrizione a ruolo effettuata entro il termine decennale di prescrizione decennale decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza e della conseguente cartella dei pagamenti, originata dalla liquidazione dei tributi in conseguenza del passaggio in giudicato della sentenza relativa all'avviso di accertamento impugnato e divenuto definitivo;
chiede l'accoglimento dell'appello e, per gli effetti, la riforma della sentenza impugnata confermando la cartella esattoriale ed il ruolo in essa trasfuso.
Riscossione Sicilia s.p.a. deposita controdeduzioni in data 23.3.2017.
La parte contribuente non risulta costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione risulta fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
All'uopo, si osserva che, dall'esame degli atti e della normativa, si evincono le ragioni dell'Ufficio che risultano condivisibili anche alla luce della recente giurisprudenza della Corte di Cassazione sui termini di decadenza decennali per le fattispecie in esame.
Invero, secondo la S.C. (cfr. Cass. n. 4153/2014), il diritto alla riscossione di un'imposta, conseguente a un avviso di accertamento divenuto definitivo, perché confermato con sentenza passata in giudicato
(come nel caso di specie), non è assoggettato ai termini di decadenza e prescrizione che scandiscono i tempi dell'azione amministrativo-tributaria, ma esclusivamente al termine di prescrizione generale previsto dall'articolo 2953 del Codice civile, in quanto il titolo sulla base del quale viene intrapresa la riscossione non è più l'atto amministrativo, ma la sentenza.
Non si può, quindi, che riformare la sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della SICILIA, Sezione 17, in accoglimento dell'appello dell'Ufficio e in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso originario dei contribuenti. Spese irripetibili.
Il Presidente estensore
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
24/01/2024 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente e Relatore
COSTANZO MASSIMO RICCARDO, Giudice
VA NA VA AR, Giudice
in data 24/01/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1521/2017 depositato il 23/02/2017
proposto da
Ag. Entrate Dir. Provin. Uff. Controlli-Legale Catania - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Indirizzo_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7724/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 4 e pubblicata il 28/06/2016
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320040080946519/5012 ILOR 1995
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente si dà atto che, avuto riguardo al notevole carico riguardante il giudice relatore indicato nel verbale di udienza Dr. Costanzo, il sottoscritto presidente – ai sensi dell'art. 276, ultimo comma, c.p.c. applicabile nel processo tributario per effetto dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 – in data 5 gennaio
2026 ha designato se stesso come estensore.
Avverso la sentenza n. 7724.4.2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Catania che, ritenendo intempestiva la notifica della cartella dei pagamenti, accoglieva il ricorso presentato dai Sig.ri Resistente_2
e Resistente_1 contro l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Catania – e l'Agente per la riscossione per l'annullamento di cartella di pagamento Ilor anno 1995, notificata in data 7.9.2010, a seguito decisione della Commissione Tributaria Provinciale divenuta definitiva per mancata impugnazione in data 18.7.2005, proponeva appello, in data 27.1.2017, l'Ufficio insistendo sulla legittimità e tempestività dell'iscrizione a ruolo effettuata entro il termine decennale di prescrizione decennale decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza e della conseguente cartella dei pagamenti, originata dalla liquidazione dei tributi in conseguenza del passaggio in giudicato della sentenza relativa all'avviso di accertamento impugnato e divenuto definitivo;
chiede l'accoglimento dell'appello e, per gli effetti, la riforma della sentenza impugnata confermando la cartella esattoriale ed il ruolo in essa trasfuso.
Riscossione Sicilia s.p.a. deposita controdeduzioni in data 23.3.2017.
La parte contribuente non risulta costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione risulta fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
All'uopo, si osserva che, dall'esame degli atti e della normativa, si evincono le ragioni dell'Ufficio che risultano condivisibili anche alla luce della recente giurisprudenza della Corte di Cassazione sui termini di decadenza decennali per le fattispecie in esame.
Invero, secondo la S.C. (cfr. Cass. n. 4153/2014), il diritto alla riscossione di un'imposta, conseguente a un avviso di accertamento divenuto definitivo, perché confermato con sentenza passata in giudicato
(come nel caso di specie), non è assoggettato ai termini di decadenza e prescrizione che scandiscono i tempi dell'azione amministrativo-tributaria, ma esclusivamente al termine di prescrizione generale previsto dall'articolo 2953 del Codice civile, in quanto il titolo sulla base del quale viene intrapresa la riscossione non è più l'atto amministrativo, ma la sentenza.
Non si può, quindi, che riformare la sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della SICILIA, Sezione 17, in accoglimento dell'appello dell'Ufficio e in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso originario dei contribuenti. Spese irripetibili.
Il Presidente estensore