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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 08/04/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 1525/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
13/03/2025 da:
Parte_1
con l'avv. BARBATO GIOIA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. BARBATO GIOIA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza del 4.4.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale tra i coniugi (nato a [...]- Parte_1
CHIOVENDA (VB) il 15/11/1963) e (nata a [...] il [...]), Parte_2
matrimonio contratto il 24/07/2004 e trascritto al n. 7, Parte II, Serie A, Anno 2004 del registro degli atti di matrimonio del Comune di CASTIGLIONE OLONA alle seguenti condizioni:
1. Residenza
I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di fissare altrove la propria residenza, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Assegnazione della casa coniugale
La casa coniugale sita in LI EN (TV) Via Mameli n. 9/A (doc. 3) viene assegnata in via esclusiva, con i relativi arredi e suppellettili ivi esistenti, al Sig. che vi abiterà con i figli. I coniugi si impegnano a pagare le rate del Pt_1
relativo mutuo secondo le rispettive quote di competenza.
3. Mantenimento figli
Considerata la maggiore età e l'autonomia decisionale dei figli di stare presso uno o l'altro genitore, ciascuna parte se ne farà economicamente carico nei rispettivi tempi di permanenza. Le spese straordinarie saranno ripartite nella misura dell'80% a carico del padre e del 20% della madre. In particolare, vanno considerate straordinarie le spese indicate come tali nel protocollo
2 stilato dal CNF (doc. 8).
4. Assegno Unico
Le parti convengono che l'assegno unico universale per il figlio riconosciuto dall venga percepito interamente Per_1 CP_1
dal Sig. Pt_1
5. Arredi della casa coniugale
Per quanto riguarda i beni mobili, gli arredi ed ogni altro accessorio, i coniugi dichiarano di non aver nulla a pretendere
l'uno dall'altro avendo già provveduto a regolare in separata sede ogni pretesa reciproca e si impegnano a non avanzare in futuro nessuna ulteriore richiesta al riguardo.
6. Ulteriori accordi di natura patrimoniale
Nessun contributo economico è previsto in favore del coniuge, essendo entrambi economicamente autosufficienti. Le parti dichiarano, inoltre, di aver già regolato tra loro ogni altra questione di natura patrimoniale.
7. Spese Legali
Le competenze professionali ed ogni spesa per il procedimento di separazione saranno integralmente compensate tra le parti.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 04/04/2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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