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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 07/03/2025, n. 1180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1180 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, composto dai Magistrati: dott.ssa Tania Vettore Presidente dott. Matteo Del Vesco Giudice rel. est. dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 962/2023 RG promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall' Avv. Monia Buso, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio della stessa in Legnaro (PD), via Torino n. 17;
RICORRENTE contro
; Controparte_1
RESISTENTE-CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Il Procuratore del ricorrente ha concluso: “pronunziare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
autorizzando i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare ove creda la propria residenza;
dichiarare Controparte_1 che nulla è dovuto a titolo di assegno di mantenimento essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti.
Con vittoria di spese e compensi per il presente procedimento”.
Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 25.01.2023 onveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Venezia, Parte_1 [...] esponendo: che in data 30.09.2006 egli aveva contratto matrimonio in Mestrino (PD) con Controparte_1 la resistente, assumendo quale regime patrimoniale quello della comunione dei beni;
che dall'unione non erano nati figli;
che la comunione materiale e spirituale dei coniugi era venuta meno onde sussistevano i presupposti per la pronuncia della separazione personale;
che la moglie non risiedeva più in Italia da anni, che i coniugi erano entrambi economicamente autosufficienti.
Tutto ciò premesso, il ricorrente concludeva come in epigrafe.
La resistente non si costituiva in giudizio, malgrado la regolarità della notificazione, e restava contumace per tutta la durata del processo.
All'udienza di comparizione delle parti del 14.01.2025 parte ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso, confermando la propria volontà di separarsi dalla coniuge-resistente. La causa, in quanto matura per la decisione, veniva rimessa in decisione al Collegio per la pronuncia sullo status.
Il Pubblico Ministero depositava atto di intervento in data 21.02.2023.
Motivi della decisione
La domanda di separazione personale proposta da risulta fondata e deve dunque trovare Parte_1 accoglimento.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151 c.c., appare comprovata non solo dalla ferma volontà del ricorrente di addivenire alla pronuncia di separazione, ma anche dal contengo della resistente, non costituitasi in giudizio e del tutto disinteressatasi alle sorti del procedimento.
Deve dunque farsi luogo alla pronuncia di separazione dei coniugi.
Nulla va disposto in merito ai rapporti patrimoniali tra i coniugi non essendo stata formulata alcuna domanda dalla parte ricorrente.
La natura della causa e il fatto che sia stata proposta dal ricorrente solo la domanda di pronuncia sullo status, alla quale non si è opposta la resistente-contumace giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente decidendo nella causa n. 962/2023 R.G. promossa da nei confronti di Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
[...]
- dichiara la separazione giudiziale tra e congiuntisi in Parte_1 Controparte_1 matrimonio in data 30.09.2006, trascritto nel registro atti di matrimoni del Comune di Mestrino (PD) al n. 7, parte I, anno 2006;
- ordina la trasmissione delle presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune ove il matrimonio fu trascritto;
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 25.02.2025. il giudice estensore il Presidente dott. Matteo Del Vesco dott.ssa Tania Vettore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, composto dai Magistrati: dott.ssa Tania Vettore Presidente dott. Matteo Del Vesco Giudice rel. est. dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 962/2023 RG promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall' Avv. Monia Buso, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio della stessa in Legnaro (PD), via Torino n. 17;
RICORRENTE contro
; Controparte_1
RESISTENTE-CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Il Procuratore del ricorrente ha concluso: “pronunziare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
autorizzando i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare ove creda la propria residenza;
dichiarare Controparte_1 che nulla è dovuto a titolo di assegno di mantenimento essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti.
Con vittoria di spese e compensi per il presente procedimento”.
Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 25.01.2023 onveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Venezia, Parte_1 [...] esponendo: che in data 30.09.2006 egli aveva contratto matrimonio in Mestrino (PD) con Controparte_1 la resistente, assumendo quale regime patrimoniale quello della comunione dei beni;
che dall'unione non erano nati figli;
che la comunione materiale e spirituale dei coniugi era venuta meno onde sussistevano i presupposti per la pronuncia della separazione personale;
che la moglie non risiedeva più in Italia da anni, che i coniugi erano entrambi economicamente autosufficienti.
Tutto ciò premesso, il ricorrente concludeva come in epigrafe.
La resistente non si costituiva in giudizio, malgrado la regolarità della notificazione, e restava contumace per tutta la durata del processo.
All'udienza di comparizione delle parti del 14.01.2025 parte ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso, confermando la propria volontà di separarsi dalla coniuge-resistente. La causa, in quanto matura per la decisione, veniva rimessa in decisione al Collegio per la pronuncia sullo status.
Il Pubblico Ministero depositava atto di intervento in data 21.02.2023.
Motivi della decisione
La domanda di separazione personale proposta da risulta fondata e deve dunque trovare Parte_1 accoglimento.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151 c.c., appare comprovata non solo dalla ferma volontà del ricorrente di addivenire alla pronuncia di separazione, ma anche dal contengo della resistente, non costituitasi in giudizio e del tutto disinteressatasi alle sorti del procedimento.
Deve dunque farsi luogo alla pronuncia di separazione dei coniugi.
Nulla va disposto in merito ai rapporti patrimoniali tra i coniugi non essendo stata formulata alcuna domanda dalla parte ricorrente.
La natura della causa e il fatto che sia stata proposta dal ricorrente solo la domanda di pronuncia sullo status, alla quale non si è opposta la resistente-contumace giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente decidendo nella causa n. 962/2023 R.G. promossa da nei confronti di Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
[...]
- dichiara la separazione giudiziale tra e congiuntisi in Parte_1 Controparte_1 matrimonio in data 30.09.2006, trascritto nel registro atti di matrimoni del Comune di Mestrino (PD) al n. 7, parte I, anno 2006;
- ordina la trasmissione delle presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune ove il matrimonio fu trascritto;
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 25.02.2025. il giudice estensore il Presidente dott. Matteo Del Vesco dott.ssa Tania Vettore