Art. 30. (Dispositivi medici: criteri di delega). 1. L'attuazione della direttiva 93/42/CEE del Consiglio sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) porre a carico delle aziende interessate l'obbligo di dimostrazione della corrispondenza dei dispositivi ai requisiti prescritti;
b) limitare di norma ad ospedali e ad altri istituti pubblici, l'impiego dei dispositivi medici, destinati ad indagini cliniche;
c) prevedere l'obbligo, da parte del personale sanitario e delle strutture sanitarie locali, di informare tempestivamente il Ministero della sanita' degli eventuali difetti o inconvenienti correlati all'uso dei dispositivi;
d) prevedere le opportune norme transitorie per i dispositivi conformi alla normativa in vigore.
Nota all' art. 30:
- La direttiva 93/42/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 169 del 12 luglio 1993.
a) porre a carico delle aziende interessate l'obbligo di dimostrazione della corrispondenza dei dispositivi ai requisiti prescritti;
b) limitare di norma ad ospedali e ad altri istituti pubblici, l'impiego dei dispositivi medici, destinati ad indagini cliniche;
c) prevedere l'obbligo, da parte del personale sanitario e delle strutture sanitarie locali, di informare tempestivamente il Ministero della sanita' degli eventuali difetti o inconvenienti correlati all'uso dei dispositivi;
d) prevedere le opportune norme transitorie per i dispositivi conformi alla normativa in vigore.
Nota all' art. 30:
- La direttiva 93/42/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 169 del 12 luglio 1993.