Articolo 2 della Legge 24 luglio 1959, n. 692
Articolo 1Articolo 3
Versione
22 settembre 1959
Art. 2.
Le due rafferme annuali, previste per i volontari specializzati dell'Esercito, dall'articolo 138 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329 , quale risulta sostituito dall' articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1115 , sono portate a cinque.
Entrata in vigore il 22 settembre 1959