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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/12/2025, n. 1257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1257 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1. dott. IN AL Presidente
2. dott. TE EC Consigliere rel.
3. dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1230 R.G.A. 2023 R.G. promossa in grado di appello D A
rappresentato e difeso dagli Avvocati GIUSEPPE BERNOCCHI e Pt_1
CO DI GL
-Appellante- CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
CA SO
-Appellata– All'udienza del 27 novembre 2025, i procuratori delle parti hanno concluso come nei rispettivi atti difensivi FATTO Con la sentenza n. 3527/2023 del 19.10.2023 il Tribunale di Palermo - accertato ed incontestato fra le parti che aveva Controparte_1 percepito il “reddito di cittadinanza” da dicembre 2021 a settembre 2022 e che, in costanza di godimento della prestazione (ovvero dal novembre 2021), aveva prestato attività lavorativa con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in favore della - ha accolto la domanda promossa dalla CP_2 ricorrente, dichiarando insussistente il diritto dell' di ripetere le somme di cui Pt_1 al provvedimento del 07.11.2022, con il quale le era stata revocata la prestazione e richiesta la ripetizione di € 9.046,44 per “mancata comunicazione variazione occupazionale entro il giorno antecedente all'inizio della stessa (art. 3, comma 9, d.l. 4/2019 e succ. mod.)”. In particolare il G.L., delimitata la res controversa al summenzionato motivo posto a fondamento della revoca della prestazione (nella pacifica sussistenza degli altri requisiti di legge, non contestati dall' , ha escluso l'applicazione dell'art. 3, Pt_1
1 comma 9 del D.L. n. 4/2019 (invocato dall' a sostegno della revoca della Pt_1 prestazione) dal momento che nella specie non risultava che la beneficiaria avesse intrapreso un'attività imprenditoriale o di lavoro autonomo (ipotesi previste dalla norma citata), evidenziando, d'altro canto, che nel caso - qui ricorrente - di svolgimento di attività lavorativa parasubordinata, “…nessuna norma… stabilisce la perdita della prestazione in conseguenza della mera omessa comunicazione della variazione occupazionale da parte del beneficiario, pur obbligatoriamente prevista dall'art. 3, comma 8, d.l. 4/2019…”. Avverso tale sentenza ha proposto appello l' chiedendone la riforma;
Pt_1 lamenta, in particolare, che il Tribunale abbia considerato l'attività intrapresa dalla
, ai fini che occupano, assimilabile a quella di lavoro dipendente e non CP_1 invece, come avrebbe dovuto, a quella di lavoro autonomo;
il che avrebbe giustificato l'applicazione, alla fattispecie, dell'art. 3 comma 9 del D.L. n. 4/2019 e del conseguente obbligo di comunicazione della variazione occupazionale entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, a pena di decadenza dal beneficio;
soggiunge che, quand'anche tale attività dovesse essere qualificata come di tipo subordinato, in ogni caso la decadenza dalla prestazione sarebbe discesa dall'applicazione dell'art. 3 comma 8 del d.l. n. 4/2019, che pure impone l'obbligo della predetta comunicazione a pena di decadenza.
ha resistito al gravame, con memoria depositata Controparte_1 il 13 novembre 2025, chiedendone il rigetto. All'udienza del 27 novembre 2025, sulle conclusioni delle parti di cui i rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo. MOTIVI L'appello deve essere respinto. Contrariamente a quanto sostenuto dall' l'attività di collaborazione Pt_1 coordinata e continuativa (pacificamente intrapresa dalla a decorrere CP_1 dal mese di novembre 2021) non rientra nell'alveo di applicazione dell'art. 3 comma 9 del D.L. 4/2019 che testualmente dispone: “…In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, la variazione dell'attività è comunicata all' entro Pt_1 trenta giorni dall'inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio, per il tramite della Piattaforma digitale per il Patto per il lavoro di cui all'articolo 6, comma 2, ovvero di persona presso i centri per l'impiego…”. La tipologia della prestazione lavorativa di “collaborazione coordinata e continuativa”, ordinariamente qualificata come di lavoro “parasubordinato”, presenta,
2 infatti, peculiarità (continuità della prestazione e carattere personale della stessa, coordinamento da parte del committente), che non ne consentono l'assimilazione al modello del “lavoro autonomo”, riconducibile al paradigma di cui agli art. 2222 e 2229 c.c., né, men che meno, come appare ovvio, all'attività di impresa, ipotesi, entrambe, previste dal citato art. 3 comma 9 del D.L. n. 4/2019. D'altronde, è la stessa legge istitutiva del reddito di cittadinanza che, nel disciplinare, all'art. 7, i casi di decadenza dalla prestazione, distingue quella derivante dalla mancata comunicazione dell'avvio di un'attività di lavoro autonomo (comma 5 lett. f) da quella, invece, relativa all'avvio di un'attività “di lavoro dipendente
o di collaborazione coordinata e continuativa” [decadenza che, in tal caso, scaturisce non già dall'omessa comunicazione bensì – come recita il comma 5 lett h), dall'essere stato trovato il lavoratore, “nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere” siffatte tipologie di attività lavorativa, in assenza delle comunicazioni obbligatorie di cui all'art. 9 bis del D.L. n. 510/1996, ipotesi pacificamente qui non ricorrente], mostrando di voler accomunare, ai fini che qui rilevano, il lavoro dipendente a quello parasubordinato. Posto, dunque, che l'ipotesi integrata nel caso di specie rientra nell'alveo di applicabilità dell'art. 3 comma 8 del D.L. 4/2019, occorre evidenziare che il testo della norma, vigente al momento in cui si è verificato il fatto asseritamente oggetto dell'obbligo comunicativo (novembre 2021), era quello adottato dalla legge n. 26/2019, di conversione del D.L. n. 4/2019, nel quale venne eliso l'inciso “a pena di decadenza”, presente nel testo ante conversione, che risultava, pertanto, del seguente tenore: “L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all' secondo modalità definite dall' , che mette l'informazione a disposizione delle Pt_1 CP_3 piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1”. Deve pertanto condividersi l'affermazione del Tribunale che ha escluso la sussistenza di una norma che, nei casi di lavoro subordinato e parasubordinato, sanzionasse, all'epoca dei fatti, l'omessa comunicazione dell'avvio dell'attività lavorativa con la decadenza dalla prestazione. Conclusivamente, la sentenza impugnata va confermata. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. Deve darsi atto, altresì, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dpr n. 115/02.
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P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n. 3527/2023 resa il 19.10.2023 dal Giudice del lavoro del Tribunale di Palermo. Condanna l' a pagare all'appellata, e per essa allo Stato, le spese che Pt_1 liquida per compensi in € 992,00, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA. Dà atto, altresì, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dpr n. 115/02. Palermo, 27/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
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