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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/11/2025, n. 4705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4705 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5023/2025
REPPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE QUINTA CIVILE
Il Giudice, dott.ssa NN NO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2025
TRA
(c.f. ), a Palermo il 18.01.1952, Parte_1 C.F._1
rappresentate e difese dall'avv. Paolo Seminara ( giusta Email_1 procura depositata nel fascicolo informatico
APPELLANTE
E
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.06.2024 presso la Cancelleria del Giudice di Pace di
Palermo, ha impugnato il verbale di contestazione n. B0814867 Parte_1 elevato dagli agenti di Polizia Municipale del Comune di in data 06.06.2024, CP_1 con il quale le era stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro
1.984,00, in relazione alla violazione dell'art. 86 DPR 602/1973 e dell'art. 214 co. 8
CdS per avere l'autovettura Honda Motor GD5 Jazz tg BY593BL, di proprietà della odierna appellante, sostato su pubblica via sebbene sottoposta a fermo amministrativo fiscale iscritto al PRA dalla società San OR di Chiavari (GE) con atto amministrativo portante il n. A026650L del 16.02.2009.
Tribunale di Palermo 1 Quinta Sezione Civile R.G. 5023/2025
L'opponente ne ha chiesto l'annullamento deducendo l'intervenuta prescrizione del credito da cui era discesa l'applicazione della misura del fermo amministrativo. Con separata istanza “ad integrazione del ricorso, ha poi chiesto la revoca del fermo.
Instaurato il contraddittorio, il ha contestato la fondatezza Controparte_1 dell'opposizione sostenendo che il fermo amministrativo non sarebbe soggetto a prescrizione.
Con l'impugnata sentenza, l'adito Giudice di Pace, ritenendo che integrata la violazione per il fatto stesso della permanente soggezione del veicolo in sosta sulla sede stradale al fermo amministrativo, e ritenuta quindi legittimamente elevata la contestazione, ha rigettato l'opposizione e determinato l'importo della sanzione pecuniaria nella misura di euro 1.984,00.
Avverso tale decisione la ha proposto appello con l'atto di citazione notificato Pt_1 il 18.4.2025, dolendosi del fatto che il primo giudice non aveva dichiarato la prescrizione del credito e la consequenziale nullità dell'atto impugnato, e aveva ritenuto perciò legittimo il verbale di contestazione impugnato.
Il , sebbene ritualmente evocato in giudizio, è rimasto contumace. Controparte_1
Disposta la trattazione anticipata ex art. 351 co. 2 cp.c., con ordinanza dell'1.7.2025 è stata rigettata l'istanza di sospensione. La causa è stata posta in decisione
***
All'esame del merito dell'impugnazione, deve premettersi che, a differenza della disciplina contemplata dall'art. 23 della L. 689/1981, come modificato dall'art. 26 del
D.LGS. 40/2006, che prevedeva l'applicazione del rito ordinario - anche in appello - al giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative (cfr. Cass. s.u. 2907/2014; Cass.
24587/2018; Cass. 24386/2018), gli artt. 6 e 7 D.LGS. 150/2011 prevedono rispettivamente che i giudizi di opposizione alle sanzioni amministrative di cui alla L.
689/1981 e quelle aventi ad oggetto i verbali di accertamento per violazioni del codice della strada sono sottoposti al rito delle controversie di lavoro, ove non diversamente previsto. Il precedente art. 2 del medesimo decreto dispone, inoltre, con elencazione tassativa, che a tali giudizi non si applicano gli artt. 413, 415, settimo comma, 417,
417-bis, 420-bis, 421, terzo comma, 425, 426, 427, 429, terzo comma, 431, dal primo al
Tribunale di Palermo 2 Quinta Sezione Civile R.G. 5023/2025
quarto comma e sesto comma, 433, 438, secondo comma, e 439 del codice di procedura civile.
Il richiamo in blocco, salvo le previste esclusioni, delle disposizioni processuali del rito lavoro conferma che anche il giudizio di appello in tema di sanzioni soggiace al rito delle controversie di lavoro, non essendo comprese tra le norme escluse tutte quelle che regolano il giudizio di impugnazione (cfr. ex multis, Cass. 2046/2019; Cass. 16390/2018).
L'appellante ha tuttavia proposto il gravame notificando alla controparte l'atto di citazione e la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 2 c.p.c.
(applicabile ai giudizi instaurati dopo il 28.2.2023), senza aver prima provveduto a mutare il rito.
E però, per consolidata giurisprudenza, l'omesso mutamento del rito (da quello speciale locatizio/del lavoro a quello ordinario e viceversa) non determina "ipso iure"
l'inesistenza o la nullità della sentenza ma assume rilevanza invalidante soltanto se la parte che se ne dolga in sede di impugnazione indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quale una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte (Cass. 14374/2023).
E poiché, alla prima udienza, l'appellante non ha formulato alcuna richiesta, se non quella di produrre nuovi documenti, che è stata accolta, non è immaginabile per la parte alcun vulnus del diritto di difesa tale da inficiare l'odierna decisione.
Nel merito, l'impugnazione non è meritevole di accoglimento.
Con l'unico motivo l'odierna appellante deduce che il Giudice di Pace avrebbe dovuto dichiarare l'avvenuta prescrizione del credito preteso dalla società San OR di
Chiavari e disporre la revoca del fermo amministrativo, essendo venuto meno il titolo in base al quale era stata richiesta ed applicata la misura.
E' invece corretta la decisione del giudice di primo grado che ha ritenuto legittima la contestazione della violazione in quanto l'autovettura in questione si trovava in sosta su una pubblica via, nonostante sottoposta a fermo amministrativo fiscale ai sensi dell'art. 86 del DPR n. 602/1973, iscritto al PRA dalla società San OR di Chiavari
(GE) con atto amministrativo portante il n. A026650L del 16.02.2009.
Tribunale di Palermo 3 Quinta Sezione Civile R.G. 5023/2025
Come già evidenziato nell'ordinanza reiettiva dell'inibitoria, l'accertamento dell'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria posta alla base del fermo amministrativo avrebbe dovuto avvenire in contraddittorio con l'ente impositore o con il concessionario della riscossione e dinanzi al Giudice – ordinario o tributario – competente in ragione della natura del credito e non certamente in sede di impugnazione del verbale di contestazione della violazione di prescrizione del Codice della Strada, nei confronti del . Controparte_1
E poiché al momento in cui il verbale (di cui non è stata neppure depositata copia dall'appellante) venne redatto dalla Polizia Municipale l'autovettura, sebbene ancora sottoposta a fermo amministrativo (mai revocato), si trovava in sosta in luogo soggetto a pubblico passaggio in violazione dell'art. 214 CdS, la contestazione deve ritenersi legittimamente elevata nei confronti della proprietaria del veicolo. Dal che l'irrilevanza dei documenti prodotti in questo giudizio dall'appellante, che nulla aggiungono a quanto detto, risultando anzi confermata – dalla visura del PRA – l'esistenza del gravame.
In assenza di qualunque altro rilievo circa la validità del verbale e la correttezza della sanzione irrogata, l'appello va quindi rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Alcuna statuizione va adottata sulle spese, che restano a carico della parte che le ha anticipate, stante la contumacia di quella vittoriosa.
Va, invece, dato atto, ai sensi dell'art. 13 co. 1 – quater DPR 30.5.2002 n. 115
(introdotto dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 288, c.d. Legge di stabilità 2013), della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella contumacia del CP_1
; disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa;
[...] rigetta l'appello proposto da con l'atto di citazione notificato il Parte_1
18.04.2025 avverso la sentenza n. 454/2025 emessa dal Giudice di Pace di CP_1 in data 10-11.2.2025;
Tribunale di Palermo 4 Quinta Sezione Civile R.G. 5023/2025
nulla sulle spese;
dà atto, ai sensi dell'art. 13 co. 1 – quater DPR 30.5.2002 n. 115 (introdotto dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 288, c.d. Legge di stabilità 2013), della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione del gravame.
Così deciso a Palermo, il 21 novembre 2025 Il Giudice
NN NO
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa NN NO in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Tribunale di Palermo 5 Quinta Sezione Civile
REPPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE QUINTA CIVILE
Il Giudice, dott.ssa NN NO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2025
TRA
(c.f. ), a Palermo il 18.01.1952, Parte_1 C.F._1
rappresentate e difese dall'avv. Paolo Seminara ( giusta Email_1 procura depositata nel fascicolo informatico
APPELLANTE
E
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.06.2024 presso la Cancelleria del Giudice di Pace di
Palermo, ha impugnato il verbale di contestazione n. B0814867 Parte_1 elevato dagli agenti di Polizia Municipale del Comune di in data 06.06.2024, CP_1 con il quale le era stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro
1.984,00, in relazione alla violazione dell'art. 86 DPR 602/1973 e dell'art. 214 co. 8
CdS per avere l'autovettura Honda Motor GD5 Jazz tg BY593BL, di proprietà della odierna appellante, sostato su pubblica via sebbene sottoposta a fermo amministrativo fiscale iscritto al PRA dalla società San OR di Chiavari (GE) con atto amministrativo portante il n. A026650L del 16.02.2009.
Tribunale di Palermo 1 Quinta Sezione Civile R.G. 5023/2025
L'opponente ne ha chiesto l'annullamento deducendo l'intervenuta prescrizione del credito da cui era discesa l'applicazione della misura del fermo amministrativo. Con separata istanza “ad integrazione del ricorso, ha poi chiesto la revoca del fermo.
Instaurato il contraddittorio, il ha contestato la fondatezza Controparte_1 dell'opposizione sostenendo che il fermo amministrativo non sarebbe soggetto a prescrizione.
Con l'impugnata sentenza, l'adito Giudice di Pace, ritenendo che integrata la violazione per il fatto stesso della permanente soggezione del veicolo in sosta sulla sede stradale al fermo amministrativo, e ritenuta quindi legittimamente elevata la contestazione, ha rigettato l'opposizione e determinato l'importo della sanzione pecuniaria nella misura di euro 1.984,00.
Avverso tale decisione la ha proposto appello con l'atto di citazione notificato Pt_1 il 18.4.2025, dolendosi del fatto che il primo giudice non aveva dichiarato la prescrizione del credito e la consequenziale nullità dell'atto impugnato, e aveva ritenuto perciò legittimo il verbale di contestazione impugnato.
Il , sebbene ritualmente evocato in giudizio, è rimasto contumace. Controparte_1
Disposta la trattazione anticipata ex art. 351 co. 2 cp.c., con ordinanza dell'1.7.2025 è stata rigettata l'istanza di sospensione. La causa è stata posta in decisione
***
All'esame del merito dell'impugnazione, deve premettersi che, a differenza della disciplina contemplata dall'art. 23 della L. 689/1981, come modificato dall'art. 26 del
D.LGS. 40/2006, che prevedeva l'applicazione del rito ordinario - anche in appello - al giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative (cfr. Cass. s.u. 2907/2014; Cass.
24587/2018; Cass. 24386/2018), gli artt. 6 e 7 D.LGS. 150/2011 prevedono rispettivamente che i giudizi di opposizione alle sanzioni amministrative di cui alla L.
689/1981 e quelle aventi ad oggetto i verbali di accertamento per violazioni del codice della strada sono sottoposti al rito delle controversie di lavoro, ove non diversamente previsto. Il precedente art. 2 del medesimo decreto dispone, inoltre, con elencazione tassativa, che a tali giudizi non si applicano gli artt. 413, 415, settimo comma, 417,
417-bis, 420-bis, 421, terzo comma, 425, 426, 427, 429, terzo comma, 431, dal primo al
Tribunale di Palermo 2 Quinta Sezione Civile R.G. 5023/2025
quarto comma e sesto comma, 433, 438, secondo comma, e 439 del codice di procedura civile.
Il richiamo in blocco, salvo le previste esclusioni, delle disposizioni processuali del rito lavoro conferma che anche il giudizio di appello in tema di sanzioni soggiace al rito delle controversie di lavoro, non essendo comprese tra le norme escluse tutte quelle che regolano il giudizio di impugnazione (cfr. ex multis, Cass. 2046/2019; Cass. 16390/2018).
L'appellante ha tuttavia proposto il gravame notificando alla controparte l'atto di citazione e la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 2 c.p.c.
(applicabile ai giudizi instaurati dopo il 28.2.2023), senza aver prima provveduto a mutare il rito.
E però, per consolidata giurisprudenza, l'omesso mutamento del rito (da quello speciale locatizio/del lavoro a quello ordinario e viceversa) non determina "ipso iure"
l'inesistenza o la nullità della sentenza ma assume rilevanza invalidante soltanto se la parte che se ne dolga in sede di impugnazione indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quale una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte (Cass. 14374/2023).
E poiché, alla prima udienza, l'appellante non ha formulato alcuna richiesta, se non quella di produrre nuovi documenti, che è stata accolta, non è immaginabile per la parte alcun vulnus del diritto di difesa tale da inficiare l'odierna decisione.
Nel merito, l'impugnazione non è meritevole di accoglimento.
Con l'unico motivo l'odierna appellante deduce che il Giudice di Pace avrebbe dovuto dichiarare l'avvenuta prescrizione del credito preteso dalla società San OR di
Chiavari e disporre la revoca del fermo amministrativo, essendo venuto meno il titolo in base al quale era stata richiesta ed applicata la misura.
E' invece corretta la decisione del giudice di primo grado che ha ritenuto legittima la contestazione della violazione in quanto l'autovettura in questione si trovava in sosta su una pubblica via, nonostante sottoposta a fermo amministrativo fiscale ai sensi dell'art. 86 del DPR n. 602/1973, iscritto al PRA dalla società San OR di Chiavari
(GE) con atto amministrativo portante il n. A026650L del 16.02.2009.
Tribunale di Palermo 3 Quinta Sezione Civile R.G. 5023/2025
Come già evidenziato nell'ordinanza reiettiva dell'inibitoria, l'accertamento dell'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria posta alla base del fermo amministrativo avrebbe dovuto avvenire in contraddittorio con l'ente impositore o con il concessionario della riscossione e dinanzi al Giudice – ordinario o tributario – competente in ragione della natura del credito e non certamente in sede di impugnazione del verbale di contestazione della violazione di prescrizione del Codice della Strada, nei confronti del . Controparte_1
E poiché al momento in cui il verbale (di cui non è stata neppure depositata copia dall'appellante) venne redatto dalla Polizia Municipale l'autovettura, sebbene ancora sottoposta a fermo amministrativo (mai revocato), si trovava in sosta in luogo soggetto a pubblico passaggio in violazione dell'art. 214 CdS, la contestazione deve ritenersi legittimamente elevata nei confronti della proprietaria del veicolo. Dal che l'irrilevanza dei documenti prodotti in questo giudizio dall'appellante, che nulla aggiungono a quanto detto, risultando anzi confermata – dalla visura del PRA – l'esistenza del gravame.
In assenza di qualunque altro rilievo circa la validità del verbale e la correttezza della sanzione irrogata, l'appello va quindi rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Alcuna statuizione va adottata sulle spese, che restano a carico della parte che le ha anticipate, stante la contumacia di quella vittoriosa.
Va, invece, dato atto, ai sensi dell'art. 13 co. 1 – quater DPR 30.5.2002 n. 115
(introdotto dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 288, c.d. Legge di stabilità 2013), della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella contumacia del CP_1
; disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa;
[...] rigetta l'appello proposto da con l'atto di citazione notificato il Parte_1
18.04.2025 avverso la sentenza n. 454/2025 emessa dal Giudice di Pace di CP_1 in data 10-11.2.2025;
Tribunale di Palermo 4 Quinta Sezione Civile R.G. 5023/2025
nulla sulle spese;
dà atto, ai sensi dell'art. 13 co. 1 – quater DPR 30.5.2002 n. 115 (introdotto dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 288, c.d. Legge di stabilità 2013), della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione del gravame.
Così deciso a Palermo, il 21 novembre 2025 Il Giudice
NN NO
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa NN NO in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Tribunale di Palermo 5 Quinta Sezione Civile