CGARS, sez. I, sentenza 07/04/2026, n. 233
CGARS
Sentenza 7 aprile 2026

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  • Accolto
    Erroneità della sentenza di primo grado per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione del principio di proporzionalità

    Il Collegio ha ritenuto che, a fronte di una pronuncia del giudice penale ampiamente liberatoria, una valutazione di segno contrario dell'Amministrazione debba essere supportata da una motivazione particolarmente pregnante ed esaustiva, che nel caso di specie non è stata fornita. L'Amministrazione ha fondato la sua decisione su una generica affermazione di disponibilità dell'arma, senza confrontarsi con gli elementi di fatto che dimostravano la custodia in cassaforte e l'imprevedibilità dell'evento. Inoltre, l'Amministrazione avrebbe dovuto attendere le conclusioni del procedimento penale prima di adottare un provvedimento così lesivo. Infine, è stato ritenuto che il TAR abbia erroneamente attribuito valore probatorio alle sommarie informazioni testimoniali, che sono mezzi di ricerca della prova e non fonti di prova, e che sono state smentite dalle indagini.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    CGARS, sez. I, sentenza 07/04/2026, n. 233
    Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
    Numero : 233
    Data del deposito : 7 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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