Sentenza 7 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 07/04/2026, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00233/2026REG.PROV.COLL.
N. 00739/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 739 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Tulone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il Cons. AN Lo TI e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L'odierno appellante, Sig. -OMISSIS-, guardia particolare giurata, impugna la sentenza del T.A.R. per la Sicilia indicata in epigrafe, che ha respinto il suo ricorso avverso il provvedimento con cui la UR di Palermo ha disposto nei suoi confronti il divieto di detenzione di armi e munizioni e la conseguente revoca della licenza di porto d'armi a tassa ridotta.
2. I provvedimenti amministrativi traggono origine dal tragico evento del 27 ottobre 2023, data in cui la coniuge del Sig. -OMISSIS- si toglieva la vita utilizzando un'arma di proprietà di quest'ultimo.
La UR, sulla base della nota del Comando Compagnia Carabinieri -OMISSIS-, ha fondato la propria determinazione su un presunto "atteggiamento negligente mantenuto dall'interessato in ordine alla custodia dell'arma", ritenuto sufficiente a suffragare un " giudizio prognostico di inaffidabilità" .
3.Parallelamente, veniva avviato un procedimento penale per accertare eventuali responsabilità connesse all'evento. Tale procedimento si è concluso con decreto di archiviazione del G.I.P. del Tribunale di Palermo in data 19 aprile 2024, su conforme richiesta del Pubblico Ministero. In tale sede, l'Autorità Giudiziaria, all'esito delle indagini, ha escluso profili di colpa a carico del Sig. -OMISSIS-, accertando che l'arma era custodita in una cassaforte e che non vi erano elementi per dedurre una negligenza nella custodia, concludendo che "nessun illecito è a tal riguardo contestabile in ordine alla custodia della pistola utilizzata" .
4. Il T.A.R., con la sentenza qui appellata, ha nondimeno ritenuto legittimo il provvedimento prefettizio, valorizzando l'ampia discrezionalità dell'Amministrazione in materia, la finalità preventiva dei provvedimenti inibitori e il principio tempus regit actum , secondo cui la UR, al momento dell'adozione dell'atto, non era a conoscenza dell'esito del procedimento penale. Il giudice di primo grado ha altresì ritenuto dirimente la circostanza che la coniuge si fosse impossessata dell'arma, desumendone ex se una negligenza nella custodia, e ha valorizzato le sommarie informazioni testimoniali rese dalla figlia della defunta.
5. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Sig. -OMISSIS-, deducendo l'erroneità della pronuncia per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, e violazione del principio di proporzionalità. L'appellante ha evidenziato come il T.A.R. abbia ignorato le risultanze liberatorie del procedimento penale, incoato ben prima dell’adozione del provvedimento prefettizio, fondando la decisione su una presunzione di negligenza smentita dagli accertamenti effettuati in sede penale e su elementi (le sommarie informazioni) privi di valore probatorio e contraddetti dai fatti.
6. Questo Consiglio, adito in sede cautelare, ha concesso la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata con ordinanza n. -OMISSIS-, confermando le valutazioni già espresse con la precedente ordinanza n.-OMISSIS-, con cui era stato sospeso il provvedimento prefettizio.
In tali sedi, il Collegio ha affermato il principio, disatteso poi dal primo giudice, secondo cui "a fronte di una pronuncia del giudice ampiamente liberatoria, una valutazione di segno contrario della competente p.a. sulle medesime emergenze probatorie debba essere sostenuta da una motivazione particolarmente pregnante ed esaustiva, nella specie non rinvenuta".
DIRITTO
1. L'appello è fondato e merita accoglimento.
2. In via preliminare, il Collegio ribadisce i principi consolidati che governano la materia delle autorizzazioni di polizia in materia di armi. Il porto d'armi – diversamente dalla mera detenzione, che è libera salvo provvedimento espresso di divieto – non costituisce un diritto assoluto, ma un'eccezione al generale divieto, la cui concessione è subordinata a un giudizio di totale affidabilità del soggetto (cfr. Corte Cost., sentenza n. 440 del 1993, richiamata da Cons. Stato, sent. n. 2545/2023).
In questo contesto, l'Autorità di Pubblica Sicurezza gode di un'ampia discrezionalità nel valutare la sussistenza dei requisiti di affidabilità, con poteri finalizzati non a sanzionare, ma a prevenire possibili abusi (cfr. Consiglio di Stato n. 6976 del 2025; Consiglio di Stato n. 3213 del 2025). Tale valutazione può fondarsi anche su elementi non penalmente rilevanti, e l'esito di un procedimento penale, di per sé, non è vincolante per l'Amministrazione, stante la diversità dei presupposti e delle finalità dei due giudizi.
3. Tuttavia, l'ampia discrezionalità non può mai trasmodare in arbitrio e deve essere esercitata nel rispetto dei canoni di logicità, ragionevolezza e proporzionalità, sulla base di un'istruttoria completa e di una motivazione adeguata. Il sindacato del giudice amministrativo, deve essere penetrante nel verificare la correttezza dei presupposti di fatto, la logicità del percorso argomentativo e la proporzionalità della misura adottata (Consiglio di Stato n. 11516 del 2022).
4. Il punto centrale della presente controversia, come già evidenziato da questo Consiglio in sede cautelare, risiede proprio nel rapporto tra l'esito " ampiamente liberatorio " del procedimento penale e la valutazione di segno opposto operata dall'Amministrazione.
4.1 Con l'ordinanza CGARS n. -OMISSIS-, poi confermata dalla n. -OMISSIS-, si è chiarito che:
"[...] pur non essendo le valutazioni del giudice penale vincolanti per la UR (che in materia di armi gode di ampia discrezionalità) non può essere revocato in dubbio che, a fronte di una pronuncia del giudice ampiamente liberatoria, una valutazione di segno contrario della competente p.a. sulle medesime emergenze probatorie debba essere sostenuta da una motivazione particolarmente pregnante ed esaustiva, nella specie non rinvenuta ".
Nel caso di specie, il provvedimento prefettizio non soddisfa tale onere motivazionale aggravato. Esso si fonda su un'affermazione generica circa la " materiale disponibilità " dell'arma da parte della coniuge, in quanto nella cassaforte erano custoditi altri oggetti a lei in uso. Tale motivazione non si confronta con gli elementi di fatto, poi cristallizzati in sede penale, che hanno dimostrato come l'accesso all'arma non fosse affatto agevole. L'indagine penale, avviata prima dell’adozione del provvedimento impugnato (per la cui conclusione, fatta salva l’adozione di eventuali misure cautelari provvisorie, la UR avrebbe dovuto prudenzialmente attendere che fossero verificati i fatti per come realmente occorsi), ha, infatti, accertato che l'arma era custodita in una cassaforte la cui combinazione non era nota alla defunta, la quale è riuscita ad aprirla solo dopo aver rinvenuto un appunto manoscritto con le istruzioni: neppure essendo irrilevante, ai fini dell’ascrizione di negligenza in capo all’odierno appellante, il fatto – di cui l’Amministrazione ha pretermesso ogni considerazione – che anche la figlia di costui è G.P.G. e condivide con lui l’utilizzo della cassaforte per la custodia dell’arma in dotazione. Questa circostanza, come correttamente dedotto dall'appellante, dimostra l'adozione di cautele adeguate da parte del Sig. -OMISSIS- e l'imprevedibilità dell'evento, escludendo una sua condotta negligente. La motivazione della UR, pertanto, si rivela carente e basata su una presunzione di culpa in re ipsa che l'istruttoria penale ha smentito. L’amministrazione ha tenuto in non cale la peculiarità della vicenda e le circostanze fattuali, tutte deponenti per l’assenza di ogni profilo di rimproverabilità nella custodia dell’arma, a fronte delle quali la revoca della licenza è intervenuta in modo del tutto apodittico e svincolata da qualsiasi concreta verifica dei fatti.
5. Né convince l'argomento, fatto proprio dal T.A.R., basato sul principio tempus regit actum.
Se è vero, infatti, che la legittimità di un atto si valuta allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione, è altrettanto vero che tale principio non può sanare un'istruttoria carente (o, nella specie, affrettata), ovvero una valutazione basata su presupposti fattuali ancora in corso di accertamento da part del giudice penale, ma poi rivelatisi errati. L'Amministrazione aveva il dovere o di valutare l’indagine in corso, o meglio di attenderne la conclusione, prima di adottare in via definitiva un provvedimento così gravemente lesivo. Le conclusioni del procedimento penale, pur successive, non costituiscono, di conseguenza, un fatto sopravvenuto, ma l'accertamento qualificato di una realtà fattuale preesistente che l'Amministrazione ha omesso di indagare con la dovuta diligenza e ponderazione.
6. Risulta altresì viziata la sentenza di primo grado laddove attribuisce valore probatorio alle sommarie informazioni testimoniali (S.I.T.) rese dalla figlia della defunta. Come evidenziato nell'atto di appello, le S.I.T. sono mezzi di ricerca della prova, non fonti di prova, ( ex pluris Cass sez VI n. 9290 /2003) e hanno un valore meramente indiziario che necessita di riscontri oggettivi per poter essere utilizzate a fondamento anche di un provvedimento amministrativo. Nel caso in esame, non solo tali riscontri sono mancati, ma le dichiarazioni sono state palesemente smentite dalle indagini successive (l'arma non era "sopra i libri del salone ", ma in cassaforte).
Fondare un giudizio di inaffidabilità su tali elementi, ignorando le conclusioni investigative della Procura e l'evidente inattendibilità della dichiarazione, costituisce un palese vizio di difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.
7. Per le ragioni esposte, l'appello deve essere accolto. La sentenza del T.A.R. per la Sicilia va riformata e, per l'effetto, devono essere annullati i provvedimenti impugnati in primo grado.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il Ministero dell'Interno al pagamento in favore dell’appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in complessivi € 4.000,00 (quattromila/00), oltre spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti private.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER de AN, Presidente
Michele Pizzi, Consigliere
Anna Bottiglieri, Consigliere
AN Lo TI, Consigliere, Estensore
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN Lo TI | ER de AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.