TRIB
Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 20/06/2025, n. 1463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1463 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia Nigri Giudice
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 470 /2021 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. CHIALA' ANNA Parte_1
FILOMENA, come da mandato in atti;
RICORRENTE
E
CP_1
RESISTENTE CONTUMCE
con l'intervento del
P.M. in sede
-INTERVENTORE EX LEGE-
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DOMANDA
Con ricorso depositato in data 25/01/2021, premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio in data 09/10/1984 in Palagiano (TA) con , che dalla CP_1
loro unione erano nati i figli , ed rispettivamente il Persona_1 Per_2 Per_3
13/03/1986, il 12/12/1995 e il 25/12/1997, chiedeva pronunziarsi la separazione personale con addebito al marito esponendo che la vita coniugale era ormai divenuta intollerabile a causa dei comportamenti assunti dallo , dedito all'abuso di sostanze CP_1
alcoliche e a frequentazioni con altre donne;
lamentava, in particolare, la violazione da parte del coniuge dei doveri nascenti dal matrimonio, riferendo che sperperava il denaro per i propri vizi personali e non provvedeva al pagamento delle utenze né al soddisfacimento dei bisogni del nucleo familiare.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso, il convenuto rimaneva contumace.
Adottati i provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti e nominato il giudice istruttore, con sentenza non definitiva n. 2768/2021 pubblicata il 29/11/2021 il Tribunale
di Taranto pronunziava la separazione tra i coniugi, disponendo il prosieguo del giudizio per la risoluzione delle ulteriori questioni controversie.
Con ordinanza del 08.04.2024 il Tribunale, al fine di accertare le capacità reddituali delle parti, disponeva l'acquisizione di informative presso l'INPS di Taranto con riferimento alle indennità e ai redditi a qualsiasi titolo percepiti dai coniugi e dalle figlie ed Per_2
Per_3
Assunte le dichiarazioni testimoniali e acquisiste le informative da parte dell'INPS di
Taranto, all'udienza del 19.02.2025 la causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione con concessione dei termini per il deposito della comparsa conclusionale.
Ciò premesso quanto al fatto, passando all'esame del merito, ritiene il Collegio di
2 accogliere la domanda di addebito della separazione spiegata dalla ricorrente.
Ed infatti, l'assunto delle plurime violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio dello ha ricevuto ampia ed inconfutabile conferma attraverso l'istruttoria orale della CP_1
causa, la quale ha dimostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio, come sia stata la condotta fedifraga del resistente unitamente alla sua incuranza rispetto ai bisogni di assistenza morale e materiale e di collaborazione al soddisfacimento delle esigenze del nucleo familiare, a determinare la rottura del rapporto di reciproca fiducia che sta alla base del vincolo matrimoniale, vanificando irreparabilmente ogni possibilità di prosecuzione della vita in comune.
Va a tal proposito sottolineata l'importanza e la piena attendibilità delle dichiarazioni rese dalla teste , sorella della ricorrente la quale ha confermato con dovizia Testimone_1
di particolari di essere a conoscenza diretta dell'attitudine dello al consumo di CP_1
sostanza alcoliche e all'instaurazione nel corso del matrimonio di frequentazioni extra-
coniugali, riferendo di averlo visto personalmente con altre donne “alle quali faceva la
spesa al supermercato e offriva al bar ciò che volevano”. La teste ha poi riferito di un episodio durante il quale la ricorrente piangendo si recava a casa sua per poter usufruire dei servizi igienici in quanto rincasando dopo una giornata di lavoro aveva trovato le utenze di acqua e luce dismesse a causa della morosità del marito (si veda verbale di udienza del 17.05.2023).
Ad ulteriore riprova della attendibilità delle circostanze esposte dalla ricorrente, anche la teste nipote della ha dichiarato di essere a conoscenza della Tes_2 Parte_1
circostanza che lo da circa dieci anni aveva iniziato a fare uso e abuso di sostanze CP_1
alcoliche, ad intrattenere relazioni con altre donne e a dissipare le proprie sostanze economiche per vizi personali, confermando che la ricorrente più volte si recava presso la sua abitazione per potersi lavare in assenza di luce e gas a casa propria (si veda verbale
3 di udienza del 17.05.2023).
Anche la teste , cugina della ricorrente, durante la sua escussione Testimone_3
riferiva che lo “da circa quattro anni non provvede al pagamento delle utenze per CP_1
cui i gestori delle stesse hanno provveduto al distacco di luce e acqua. Mia cugina è stata
costretta ad appoggiarsi spesso in casa della sorella in quanto la luce e l'acqua non
servivano l'appartamento, ragione per cui ha dovuto provvedere lei stessa al pagamento
del riallaccio delle utenze e delle more” (si veda verbale di udienza del 17.05.2023).
Da tali obiettivi riscontri probatori derivanti dalle dichiarazioni dei testi, della cui sincerità
non vi è motivo oggettivo di dubitare, è agevole trarre il convincimento che la rottura dell'unione coniugale sia imputabile esclusivamente al resistente, la cui condotta ha condizionato negativamente le relazioni familiari, minando gravemente la saldezza del vincolo matrimoniale, compromettendo irrimediabilmente i sentimenti di solidarietà e di reciproca dedizione che ne costituiscono l'essenziale fondamento.
Non sono a tal proposito emersi diversi elementi di valutazione che possano giustificare il convincimento che la condotta in oggetto, costituente motivo di addebito, sia stata posta in essere in una condizione di anteriore ed ormai consolidata insofferenza dovuta all'irreversibile venir meno degli iniziali sentimenti di mutua concordia coniugale.
Ed infatti, se è vero che occorre pur sempre verificare se sussista un nesso di necessaria conseguenzialità fra l'accertata inosservanza di taluno dei doveri nascenti dal matrimonio e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (dovendosi cioè valutare se ed in quale misura la prima si ponga come causa efficiente della seconda o piuttosto si configuri come ulteriore sviluppo e sintesi di una già consolidata situazione di crisi), va anche considerato, conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, ritenuto condivisibile da questo Collegio, che l'inosservanza del dovere di fedeltà (tanto più se unito come nel caso di specie ad altre violazioni particolarmente
4 gravi dei doveri nascenti dal matrimonio) integra una violazione che determina normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, in cui risiede il fondamento della separazione coniugale, e che di riflesso, configurando ex se una circostanza sufficiente a giustificarne l'addebito al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di un nesso causale tra infedeltà e la crisi coniugale, attraverso un accertamento rigoroso sulla preesistenza di una crisi già in atto. (cfr., Cass. civ., 14.2.2012
n. 2059; Cass. civ. sez. I, 14.10.2010, n. 21245, Tribunale Benevento sez. I, 03/05/2022,
n.1035).
Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio è opportuno osservare che grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre di converso è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, provare l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto alla condotta violativa.
Nel caso di specie la sulla quale ricadeva il relativo onere, ha fornito la prova Parte_1
che la crisi coniugale fosse ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente assunto dal resistente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio.
Va inoltre sottolineato che lo rimasto contumace nel giudizio non ha fornito alcuna CP_1
prova di pregressi comportamenti della moglie cui attribuire la irreversibile rottura dei rapporti coniugali.
Sussistono pertanto i presupposti per l'addebito della separazione al resistente.
Per quanto concerne gli aspetti accessori della causa, non può non rilevarsi che le statuizioni di carattere economico e il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla già adottati in sede presidenziale, rispecchiando la situazione Parte_1
personale delle parti, siano i più idonei a realizzare un assetto capace di garantire
5 l'equilibrato contemperamento delle contrapposte esigenze e di operare la misurata distribuzione delle conseguenze economiche della separazione.
È opportuno a tal proposito evidenziare che dalle informative rese dall'Inps di Taranto
depositate in data 12.04.2024 è emerso che lo è titolare di pensione, categoria VO CP_1
n. 10078934, con decorrenza dal mese di gennaio dell'anno 2004, di importo lordo pari ad euro 2.085,74, mentre la che svolge l'attività saltuaria di bracciante agricola, Parte_1
risulta percettrice di una quota (scissa) della pensione intestata allo per un importo CP_1
pari ad euro 790,51.
Con riguardo alla situazione economica e reddituale delle figlie ed Per_2 Per_3
l'ente incaricato ha dato atto che allo stato attuale, non risultano percettrici di prestazioni a suo carico.
Dalla documentazione depositata da parte ricorrente è emerso che la figlia è una Per_2
studentessa universitaria iscritta al primo anno del Corso di laurea magistrale in psicologia presso l'Università di Pavia (si veda certificato di iscrizione e frequenza universitaria di depositato in data 21.01.2025). Parte_2
Pertanto, appare congruo confermare in euro 650,00 mensili la somma che lo CP_1
dovrà corrispondere alla a titolo di concorso al mantenimento della moglie e Parte_1
delle figlie, in ragione di euro 350,00 per la figlia euro 150,00 per la figlia Per_2
ed euro 150,00 per la moglie, oltre a rivalutazione annuale secondo gli indici Per_3
Istat.
Con riguardo alla casa coniugale in regime di comproprietà tra i coniugi sita in Palagiano
e censita in catasto al fg.11 p.lla 2608 sub 3 cat.A/3 dispone il Collegio che la stessa continuerà ad essere assegnata alla che la abiterà congiuntamente ai figli ancora Parte_1
non economicamente indipendenti.
Alla pronunzia di addebito consegue la condanna del resistente alla rifusione delle spese
6 di lite che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni altra domanda, così provvede:
1) addebita la separazione al convenuto, ; CP_1
2) conferma i provvedimenti in vigore, ponendo carico di nato a CP_1
Palagiano (TA) il 20.06.1956 l'obbligo di corrispondere a Parte_1
nata a Palagiano (TA) il [...], a [...] assegno di mantenimento, la somma mensile di euro 650,00, in ragione di euro 350,00 per la figlia Per_2
euro 150,00 per la figlia ed euro 150,00 per la moglie, oltre alla Per_3
rivalutazione secondo gli indici Istat;
3) conferma l'ordine di pagamento diretto di tali somme all'avente diritto da parte dell'INPS;
4) assegna la casa coniugale sita in Palagiano e censita in catasto al fg.11 p.lla 2608
sub 3 cat.A/3 a;
Parte_1
5) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10
L.n.898/'70 ed agli artt. 133 n.2 e 88 n.7 ord. stato civile;
6) condanna a rifondere a le spese di lite che CP_1 Parte_1
si liquidano in euro 1.800,00 per competenze;
oltre accessori di legge.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 30/05/2025
IL PRESIDENTE Rel.
Dott. Martino Casavola
7
8