Ordinanza collegiale 25 settembre 2025
Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 31/03/2026, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00423/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00883/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 883 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Arcadia Progetti Societa' Agricola Semplice di LA RA, in persona del legale rappresentante pro tempore , LA RA anche in proprio e quale socia della suddetta societàr, rappresentati e difesi dall'avvocato Paola Romanucci, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lapedona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Spinozzi, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
Piceno Consind, Sportello Unico per le Attività Produttive – Piceno Consind, non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
Associazione Paraplegici delle Marche Onlus in persona del Legale Rappresentante Zazzetti Roberto, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Pianesi, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
per quanto riguarda il ricorso introduttivo
alla sentenza n. 1209/2010 del Tar Marche, con conseguente dichiarazione di nullità dell'ordinanza comunale n. 10/2011 prot. 1724; in subordine: ricorso per la dichiarazione di nullità del provvedimento ex art. 31 co. 4 c.p.a., per violazione/elusione del giudicato ex art.21-septies L.241/90, con i provvedimenti conseguenti e opportuni; in ulteriore subordine, ricorso per annullamento dell'ordinanza n.10/2011, con i provvedimenti conseguenti e opportuni. Con domanda di sospensione cautelare dell'ordine di demolizione, con istanza di fissazione di somme a garanzia della esatta esecuzione;
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 20 dicembre 2024
ottemperanza della sentenza n.1209/2010 del TAR Marche con conseguente declaratoria di nullità del sopravvenuto ulteriore diniego di sanatoria del 15/11/2024 e del successivo provvedimento di archiviazione SUAP del 21/11/2024; in subordine, dichiarazione di nullità o annullamento del sopravvenuto ulteriore diniego di sanatoria del 15/11/2024 e del successivo provvedimento di archiviazione SUAP del 21/11/2024 oltre atti antecedenti, successivi e connessi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lapedona;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 il dott. FA FI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il giudizio intrapreso dalle parti ricorrenti è per l’ottemperanza della sentenza del TAR Marche n.1209/2010, nella parte in cui ha annullato il diniego di sanatoria n. 1795 del 4.7.2008 relativo a un immobile rurale sito in C.da Saltareccio di Lapedona (FM), destinato a diventare un agriturismo per persone diversamente abili.
Nel ricorso si dice che con tale pronuncia è stato disposto che “ Per l’effetto il Comune dovrà esaminare la richiesta di sanatoria presentata dalla ricorrente e valutare se l’opera sia conforme all’art.15 della legge 13/90, come richiamata dall’art. 18 delle NTA del Piano Territoriale di Coordinamento cioè, in particolare se l’intervento coesista armoniosamente con il complesso preesistente e sia quindi conforme alla normativa urbanistica”.
Si afferma che il ricorso in ottemperanza si è reso necessario dopo che il Comune di Lapedona ha adottato l’ordinanza n.11/2010 di diniego di sanatoria.
Nel ricorso si deduce violazione/elusione del giudicato e si chiede l’emanazione del provvedimento in sostituzione della p.a, o, in subordine, con prescrizione di modalità e determinazione del suo contenuto e/o con nomina di un commissario ad acta.
In subordine si chiede dichiararsi nullità dell'ordinanza n. 10/2011 ex art. 21-septies L. 241/90 e art. 31 co. 4 cpa; in ulteriore subordine, con un unico motivo di diritto, si domanda annullamento dell'ordinanza n.10/2011 per violazione dei principi di imparzialità, proporzionalità, ragionevolezza, leale collaborazione, giusto procedimento, parità di trattamento ex art.1 L. 241/90, difetto di motivazione ex art.3 L. 241/90, eccesso di potere per sviamento, manifesta illogicità e contraddittorietà, travisamento.
Si è costituito per resistere il Comune di Lapedona.
Si è costituita ad adiuvandum l’associazione Paraplegici delle Marche Onlus.
Il 13 gennaio 2025, dopo aver depositato istanza di rinvio il 20 dicembre 2024, parte ricorrente ha notificato motivi aggiunti con cui ha chiesto ancora l’ottemperanza della sentenza n.1209/2010 di questo TAR Marche con conseguente declaratoria di nullità del sopravvenuto ulteriore diniego di sanatoria del 15/11/2024 e del successivo provvedimento di archiviazione SUAP del 21/11/2024.
In subordine, ha proposto domanda di dichiarazione di nullità o di annullamento del sopravvenuto ulteriore diniego di sanatoria del 15/11/2024 e del successivo provvedimento di archiviazione SUAP del 21/11/2024.
Tali ultimi atti, ad avviso di parte ricorrente, consistono nella semplice riedizione dei motivi ostativi già alla base dell’ordinanza n. 10/2011 del 7/11/2011, gravata con ricorso introduttivo del giudizio.
Si afferma, sotto tale profilo, che specularmente e rispettivamente nella comunicazione ostativa del 15/11/2024 (doc.37) e nell’ordinanza di diniego n.10/2011 già oggetto del ricorso introduttivo (doc.1): - la “ demolizione dell’appendice al piano terra del fabbricato lato nord/est ” nella prima corrisponde a “ la ristrutturazione dei locali al piano terra, con possibile modificando la destinazione d’uso di questi ” nella seconda; - “ la chiusura della grotta-cantina ” corrisponde a “ la chiusura di una grotta sotterranea ”; - “ la realizzazione di intonaco esterno ” corrisponde a “ l’intonacatura dell’intero esterno dell’immobile ”; - “ la diversa conformazione delle aperture su tutti i prospetti dell’edificio ” corrisponde a “ la modifica delle esistenti (e la realizzazione di nuove) luci e vedute su tutti i lati dell’immobile ”.
Si deduce che nella suddetta motivazione “tecnica” ostativa del 2024 non si rinviene nessun elemento nuovo idoneo a integrare una riedizione del potere valutativo dell’Amministrazione, rispetto all’atto del 2010.
Quanto alla domanda proposta in subordine per l’annullamento degli atti sopravvenuti e oggetto dei motivi aggiunti, si deduce, con un primo motivo, violazione degli artt. 5 e 15 L.R. 13/90 e dell’art.18 NTA del PTC, siccome l'intervento oggetto di domanda di sanatoria presenta " caratteristiche tali da coesistere armoniosamente con il complesso preesistente ".
Con un secondo motivo si deduce violazione dell’art.14bis commi 3 e 4 L. 241/90. Si dice che ogni ipotetico “dissenso” dell’Amministrazione andrebbe sottoposto a rigorosa istruttoria, nella sede propria della conferenza di servizi, quindi, motivato anche sulla base di un interesse pubblico che – tanto più dopo il giudicato amministrativo – non sarebbe più rinvenibile nel mero ripristino della legalità violata.
Con un terzo motivo si deduce violazione dell’art.10bis L. 241/90.
Con un quarto motivo si deduce violazione dei principi di buon andamento dell’azione amministrativa, difetto di motivazione ex art. 3 L. 241/90, sviamento, illogicità, travisamento, nonché violazione del dovere di lealtà processuale e amministrativa.
Dopo lo scambio di documenti e memorie, all’udienza straordinaria del 13 marzo 2026 la causa è passata in decisione.
Il ricorso in ottemperanza, contenuto sia nel ricorso introduttivo, sia nei motivi aggiunti, è infondato in quanto l’Amministrazione ha dato seguito alla riedizione del potere, il quale non era sottoposto a vincoli puntuali per effetto della sentenza di questo T.A.R. 1209/2010. Nessuna nullità è dato, quindi, ravvisare.
Il ricorso proposto in subordine, in annullamento dell’ordinanza n. 10/2011 è fondato nel senso seguente.
La sentenza Tar Marche n. 1209/2010 ha stabilito che “ Per l’effetto il Comune dovrà esaminare la richiesta di sanatoria presentata dalla ricorrente e valutare se l’opera sia conforme all’art.15 della legge 13/90, come richiamata dall’art. 18 delle NTA del Piano Territoriale di Coordinamento cioè, in particolare se l’intervento coesista armoniosamente con il complesso preesistente e sia quindi conforme alla normativa urbanistica ”.
L’ordinanza gravata ha così, conclusivamente, motivato il diniego di sanatoria, “ Si conclude, quindi, nel senso di ritenere che - nell'ipotesi in cui il caso in argomento sia suscettibile di essere interpretato alla luce del disposto dell'art.1 5 L.R. Marche n. 13/1990 l'intervento edilizio non coesista armoniosamente con il complesso preesistente, poiché: è stata modificata significativamente la copertura e la sagoma dell'edificio; è stata modificata la tamponatura esterna, è stata chiusa la grotta sotterranea; sono state modificate le dimensioni dei balconi, nonché delle luci e delle vedute ” (cfr. doc. 1 pag. 3 allegati al ricorso).
Dalla lettura di tale sintetica e conclusiva motivazione, così come dalla lettura dell’intera ordinanza n. 10/2011, emerge una puntuale e dettagliata disamina delle opere edilizie considerate abusive realizzate sul manufatto rurale, manca tuttavia la descrizione del contesto in cui tale edificio è inserito. In altri termini manca l’approfondimento istruttorio principe che avrebbe dovuto essere svolto dall’Amministrazione in ossequio alla statuizione giurisdizionale. Solo dall’individuazione e descrizione della consistenza e dell’aspetto pre esistente rispetto alle opere abusive realizzate sull’edificio in rilievo, è possibile trarre il giudizio di “ armoniosità ” previsto dall’art. 15 c. 4 L.R. 13/1990.
Un giudizio che deve riguardare il “ complesso preesistente ”, non limitato quindi all’edificio su cui incidono le opere, ma al contesto in cui l’edificio ampliato ai sensi dell’art. 15 c. 4 cit. si inserisce.
Inoltre, l’esito del riesame non è suffragato da un parere proveniente da un organo tecnicamente idoneo al giudizio da rendere, come, ad esempio, la “ commissione edilizia comunale, integrata da due esperti in materia di beni ambientali e storico-culturali, designati dal consiglio comunale ”, prevista dall’art. 4 c. 2 L.R. 24/1984 (prima della sua abrogazione richiamata dall’art. 15 c. 2 L.R. 13/1990), o come lo sono i “ servizi decentrati agricoltura, foreste e alimentazione competenti per territorio ” della Regione, di cui all’art. 13 c. 4 L.R. 13/1990 (per le concessioni edilizie in zone agricole).
Il giudizio da rendere e richiesto dalla pronuncia più volte citata n. 1209, è di “ armoniosità ”.
Non si tratta, quindi, di prendere atto semplicemente che le opere rendono diverso rispetto a come si presentava prima di esse “ il complesso ” rurale, bensì se le innovazioni sono o meno armoniose con il preesistente. Tale giudizio di avvicina a quello tecnico discrezionale in materia paesaggistica e deve essere ragionevolmente reso a seguito dell’acquisizione procedimentale di adeguati supporti valutativi, qui assenti.
Alla luce di tali considerazioni l’ordinanza n. 10/2011 impugnata va annullata.
Per le stesse ragioni esposte è fondata la domanda proposta in subordine nell’atto di motivi aggiunti, dato che gli atti con essi impugnati ripetono, nella sostanza, i medesimi vizi testé esposti con riguardo all’ordinanza n. 10/2011. In particolare sono condivisibili i motivi primo, secondo e quarto, con assorbimento del terzo. In essi si deduce, in sostanza, difetto di istruttoria e di motivazione e, per le ragioni viste, tali censure sono fondate.
In conclusione, alla luce delle superiori argomentazioni, i ricorsi in ottemperanza vanno respinti, mentre le domande di annullamento proposte in subordine, sia nel ricorso introduttivo del giudizio, sia dei motivi aggiunti, vanno accolte e per l’effetto vanno annullati gli atti impugnati, dettagliati in epigrafe. Il Comune, entro 90 giorni, dalla notifica o comunicazione (se antecedente) della presente pronuncia, dovrà riesaminare, nei sensi di cui alla motivazione, l’istanza di sanatoria delle parti ricorrenti, all’esito di adeguata istruttoria effettuata, eventualmente, anche mediante conferenza di servizi.
Considerate le particolari circostanze di causa, sussistono sufficienti ragioni per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti,
- respinge i ricorsi in ottemperanza contenuti nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti;
- accoglie le domande di annullamento contenute nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti, per l’effetto annulla gli atti impugnati, dettagliati in epigrafe;
- ordina al Comune resistente di riesaminare, nei sensi e termini di cui alla motivazione, l’istanza di sanatoria oggetto degli atti annullati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac Di Grisi', Presidente
Francesco Avino, Primo Referendario
FA FI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA FI | Carlo Modica de Mohac Di Grisi' |
IL SEGRETARIO