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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/11/2025, n. 5064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5064 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in persona dei magistrati: dr. Ludovico Sburlati Presidente rel. dr. Stefano Demontis Giudice dr.ssa Marisa Gallo Giudice ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg 5403/2023 promossa da:
, Inart Srl, CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e elettivamente domiciliati in Saint Christophe, via CP_5 Controparte_6
Maladière 90, presso lo studio degli avv. M. Paola Roullet e Rosario Scalise, che li rappresentano e difendono per delega in atti;
attori;
CONTRO
elettivamente domiciliata presso Controparte_7
l'indirizzo Pec degli avv. Hebert D'Herin e Denise Zampieri, che la rappresentano e difendono per delega in atti;
convenuta.
Oggetto: appalto pubblico.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attori: “… IN VIA PRINCIPALE:
1. - Accertare e dichiarare il diritto del RTP e degli attori singolarmente, in Contr relazione alle rispettive quote nel , al riconoscimento dei maggiori oneri ed indennizzi conseguenti alle riserve contrattuali, come esplicitate in narrativa, determinandone, previa del caso istruttoria, – l'ammontare, anche con liquidazione equitativa, ed in particolare dichiari dovute ai professionisti le somme richieste nelle riserve formulate nel corso dei lavori e qui riportate e trascritte, per la somma complessiva di Euro 1.013.948,20 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali e moratori come per legge o di quella che sarà ritenuta di giustizia, per i seguenti titoli:
Riserva n.
1. Maggiori oneri diretti per compensi professionali riferiti all'Ufficio di Direzione lavori e del Coordinatore della sicurezza. Alterazione dell'equilibrio sinallagmatico e anomalo andamento delle prestazioni. Frazionata esecuzione dell'attività di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza. Stravolgimento delle attività rispetto alle previsioni contrattuali e alla prestazioni ordinarie come determinate nel disciplinare di incarico – Euro 533.113,18
Riserva n.
2. Maggiori oneri indiretti per compensi professionali riferiti all'Ufficio di Direzione lavori e del Coordinatore della sicurezza. Alterazione dell'equilibrio sinallagmatico e anomalo andamento delle prestazioni. Frazionata esecuzione dell'attività di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza.
Stravolgimento delle attività rispetto alle previsioni contrattuali e alla prestazioni ordinarie come determinate nel disciplinare di incarico - Euro 101.255,56
Riserva n.
3. Maggiori oneri diretti e indiretti nel periodo di consegna parziale delle opere. Alterazione dell'equilibrio sinallagmatico e anomalo andamento delle prestazioni. Frazionata esecuzione dell'attività di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza. Stravolgimento delle attività rispetto alle previsioni contrattuali e alla prestazioni ordinarie come determinate nel disciplinare di incarico. Euro 41.160,00.
Riserva n. 4: recupero quota parte non liquidata relativa ai compensi per la redazione delle perizie di variante n.2,3,4 – Euro 169.006,74;
2 Riserva n. 5: Compensi sull'attività di redazione della PV5 – Mancata determinazione e riconoscimento del corrispettivo - Euro 55.550,67;
Riserva n. 6: Maggiori compensi sull'attività di redazione delle varie perizie di variante in quanto redatte in condizioni di urgenza. Euro 105.731,10;
Riserva n. 7: Compensi non riconosciuti per prestazioni effettuate in merito alla progettazione preliminare di un nuovo hangar presso l'eliporto di Pollein – Euro
8.130,95.
Il tutto con salvezza di ogni ulteriore aggiornamento e quantificazione, oltre le maggiorazioni di legge;
2. Dichiarare tenuta e, condannare, per l'effetto, la Controparte_9
nella sua qualità di società incorporante della società
[...] CP_10 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle somme cosi determinate, per l'ammontare di Euro 1.013.948,20 oltre rivalutazione monetaria e interessi di mora ai sensi del D.lgs 231/2002 dal dì del dovuto al dì del saldo, o della maggiore o minor somma accertata ed accertanda in corso di causa, in favore del RTP composto dal dott. ing. , dalla società INART SRL, CP_1 dalla società dall' associazione professionale Controparte_3
, dalla società dalla “ e dalla società Controparte_11 CP_5 CP_4
e degli attori singolarmente, in relazione alle rispettive Controparte_6 quote nel RTP;
3. Accertare e dichiarare il diritto degli attori (RTP e singoli componenti del medesimo, in relazione alle rispettive quote nel RTP) ad ottenere, da parte della società convenuta, il pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e dovute in forza del contratto, pari a complessivi Euro 113.860,74, o della maggiore o minor somma accertata ed accertanda in corso di causa, oltre agli interessi moratori dal dì del dovuto al saldo;
4. dichiarare tenuta e, conseguentemente, condannate la società convenuta al pagamento in favore del RTP attore e degli attori in generale, della somma pari a complessivi Euro 113.860,74, o della maggiore o minor somma accertata ed accertanda in corso di causa, oltre agli interessi moratori dal dì del dovuto al saldo;
5. Accertare e dichiarare il diritto degli attori (RTP e singoli componenti del medesimo, in relazione alle rispettive quote nel RTP) ad ottenere, da parte della società convenuta, il rimborso dell'IVA pari a complessivi Euro 42.660,47, oltre al
3 pagamento della somma di Euro 12.764,88 per le spese che gli attori hanno dovuto affrontare a seguito dell'accertamento subito a causa delle errate indicazioni di NUV.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA …”
Convenuta: “in via istruttoria … nel merito, rigettare le domande avanzate dagli Attori in ragione della loro inammissibilità ed infondatezza per le ragioni illustrate nella narrativa della comparsa costitutiva e delle memorie depositate in giudizio nei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.;
- in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
MOTIVAZIONE
1. Le domande attoree, proposte con riferimento a sette riserve formulate nell'ambito dell'appalto del 02/07/2012, relativo alla progettazione esecutiva e all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione delle caserme RA e IS di
Aosta e dell'eliporto di Pollein, hanno a oggetto la condanna della convenuta al pagamento di complessivi € 1.013.948,20, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali e moratori.
Costituendosi in giudizio, la ha Controparte_7 chiesto il rigetto delle domande avversarie.
2. Ciò premesso, va rilevato che il consulente tecnico arch. Per_1
, sulla base di una pluralità di argomentazioni, ha escluso l'ammissibilità di
[...] tutte le riserve (p. 47).
Le conclusioni del consulente sono state specificamente contestate dagli attori nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica con particolare riferimento alla riserva n. 1, relativa a “Maggiori oneri diretti per compensi professionali riferiti all'Ufficio di Direzione lavori e del Coordinatore della sicurezza.
Alterazione dell'equilibrio sinallagmatico e anomalo andamento delle prestazioni.
Frazionata esecuzione dell'attività di direzione lavori e di coordinamento della
4 sicurezza. Stravolgimento delle attività rispetto alle previsioni contrattuali e alle prestazioni ordinarie come determinate nel disciplinare di incarico”, pari a €
533.113,18 (p. 1 e 6 e seg.).
Al riguardo, va tuttavia osservato, in primo luogo, che nella citazione, a fondamento della richiesta, gli attori hanno allegato che le modifiche contrattuali apportate dalla committente avrebbero determinato “maggiori oneri per il RTP per il personale amministrativo, personale dell'ufficio della direzione lavori e del
Coordinatore della sicurezza” (p. 18); in secondo luogo, che in specifici precedenti di questo Tribunale si è affermato che le “spese sostenute per le ore di lavoro dei dipendenti … resesi necessarie per la gestione dell'appalto … non rappresentano un danno risarcibile”, trattandosi “di costi che sarebbero stati comunque sostenuti anche nel caso in cui l'appalto avesse avuto un andamento regolare”, potendo rilevare esclusivamente “costi aggiuntivi, ad esempio per ore di straordinario o per l'assunzione di nuovi addetti” (Trib. Torino 2936/2024 e 2967/2022).
In mancanza di allegazione e prova di queste circostanze, la relativa domanda attorea deve essere rigettata, in conformità all'argomentazione IV del consulente (p. 33).
Si confermano in ogni caso anche le restanti considerazioni dell'arch.
(p. 32 e 33), non specificamente confutate dagli attori. Per_1
Per le restanti riserve, tenuto conto della natura degli accertamenti eseguiti e dell'assenza di specifiche contestazioni, si richiama il costante orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui il giudice “non è tenuto ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse” (Cass. 4352/2019 e
7364/2012).
In linea generale, va infine osservato che, come risulta dalla consulenza,
“rispetto ad un importo di lavori in variante” di € 4.608.370,27, la convenuta ha già corrisposto agli attori la somma di € 692.806,55, mentre l'ulteriore importo richiesto, “sommato a quanto già riconosciuto”, porterebbe “ad un'incidenza del
37,39% quasi 5 volte superiore all'incidenza contrattualizzata del 7,77%” (cons. p.
32 e 31).
Ne discende il rigetto delle domande attoree.
Le considerazioni che precedono assorbono le altre questioni trattate dalle
5 parti.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc e - tenuto conto dei caratteri della controversia e dell'entità della domanda - si liquidano in €
32.743,00 per compenso (in relazione ai valori medi della tabella di riferimento per la fase di studio della controversia, la fase introduttiva del giudizio e la fase istruttoria e ai valori minimi per la fase decisionale), con rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%.
Le spese della consulenza tecnica vanno poste a carico degli attori, in solido tra loro.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, rigetta le domande proposte da e e dall'Inart CP_1 Controparte_2
Srl, dalla dalla dalla e dalla CP_3 Controparte_3 CP_4 CP_5 [...] ei confronti della CP_6 Controparte_7 condanna , l'Inart Srl, la CP_1 Controparte_2 Controparte_3 la la e la in solido tra loro, a rimborsare CP_4 CP_5 Controparte_6 alla le spese di lite, liquidate in € 32.743,00 Controparte_7 per compenso, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva;
pone le spese della consulenza tecnica a carico di e CP_1 CP_2
e dell'Inart Srl, della della della
[...] Controparte_3 CP_4 CP_5 della in solido tra loro. Controparte_6
Torino, 21/11/2025 (secondo la composizione del collegio del 07/10/2025).
IL PRESIDENTE
dr. Ludovico Sburlati
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