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Sentenza 8 aprile 2024
Sentenza 8 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/04/2024, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Lorella Triglione Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5255/2023 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
e da nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2
C.F._2
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.to BUONGIORNO
MASSIMILIANO, dal quale sono rappresentati e difesi,
- ricorrenti -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto Parte_1 Parte_2 iscritto a ruolo in data 09/10/2023, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 27/06/2016, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Casalnuovo di Napoli (al N. 32, Parte II, serie
A, Ufficio 1, anno 2016).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio è nato un figlio (nato in [...] Persona_1 il 27/06/2017), le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate il 12/01/2024 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
Il Giudice con ordinanza del 23/01/2024, rilevato che l'accordo depositato dalle parti non era completo, assegnava termine di giorni 7 per il deposito dello stesso, indi, il
24/01/2024 visto l'accordo depositato dalle parti, assegnava la causa al Collegio per la decisione.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta del 12/01/2024 e del 24/01/2024.
Appare conforme agli interessi del figlio minore rispettoso delle norme Persona_1 di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del
2 fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel
2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate il 12/01/2024 e 24/01/2024.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
1. “ I coniugi vivranno separatamente con reciproco rispetto e sciolti dall'obbligo della coabitazione
e da quello coniugale.
2. La casa coniugale resterà assegnata alla madre, con tutti gli arredi e suppellettili presenti;
stante l'avvenuto rilascio della casa da parte del padre, tutti i suoi oggetti personali sono stati già prelevati e, dunque, sul punto nulla dovrà essere disciplinato;
3. Il figlio sarà affidato con modalità condivise ad entrambi i genitori, con domicilio Per_1
prevalente presso la madre. Il figlio continuerà a convivere presso la madre ed i genitori continueranno ad esercitare in modo paritetico la potestà sullo stesso. Il padre starà con il figlio per n. 3 pomeriggi alla settimana, con prelievo all'uscita di scuola e così dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e con riaccompagnamento presso la madre;
il medesimo orario potrà considerarsi operante anche nel periodo estivo, attese le esigenze di lavoro del mio padre, tenuto, in ogni caso, conto delle esigenze scolastiche, degli impegni sportivi e sociali del figlio, che entrambi i genitori continueranno a seguire, con l'apporto dell'altro, se non indefettibilmente impegnati per motivi di lavoro. Le parti si danno ampio e reciproco consenso ad accordarsi su nuovi e diversi orari secondo le primarie necessità dei figli ed avranno cura di favorire e sviluppare il rapporto dei figli con i loro nonni e perenti. Si rappresenta, inoltre, che non possedendo il figlio uno smartphone, verranno agevolate le conversazioni con i figlio tramite app di comunicazione
(quali whatsapp, facebook, twitter etc) in uso sullo smartphone della madre. Il' padre potrà tenere con sé, in ogni caso, il minore tutte le domeniche dalle ore 10,00 e sino al lunedì, con pernottamento presso di lui e con accompagnamento a scuola nella giornata del lunedì.
4. Durante il periodo natalizio il minore resterà, ad anni alterni, il giorno del 24.12 del 26.12
e del 01.01 con il solo padre ed i giorni del 25.12, 31.12 e 05.01 con la sola madre;
durante
3 il periodo pasquale, ad anni alterni, il minore resterà con il solo padre o con la sola madre sia la giornata della Pasqua che del lunedi in Albis;
5. Nel periodo estivo, il minore trascorrerà con il solo padre 2 settimane consecutive;
tale periodo verrà previamente concordato tra le parti, tenendo conto degli impegni lavorativi dei genitori.
Le parti potranno modificare i detti periodi secondo le rispettive necessità, purché tengano conto delle esigenze della prole di condividere i periodi di vacanza anche in parenti, i nonni e gli affini, senza escludere un genitore per l'intero periodo.
6. A titolo di concorso per il mantenimento del figlio, il Sig. si impegna a corrispondere, Per_1
la somma di € 300,00 mensili, da indicizzarsi secondo ISTAT decorso 1 anno dalla richiesta pronuncia di separazione consensuale. I genitori, inoltre, saranno tenuti a concorrere nella misura del 50% alle documentate spese mediche, scolastiche e sportive che siano a sostenersi per la crescita fisica, spirituale ed intellettiva dei minori, secondo la convenzione esistente presso il Tribunale di Nola e sottoscritta tra i Magistrati e gli Avvocati.
7. Entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e, pertanto, nessuno percepirà alcun contributo al mantenimento proprio da parte dell'altro coniuge.
8. I coniugi prestano assenso affinché le competenti autorità amministrative concedano o proroghino, in favore di ciascuno di essi, il passaporto.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
4 Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nato a Parte_1
PO (NA) il 31/10/1982, C.F.: e C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...], C.F.: Pt_2 C.F._2 che hanno contratto matrimonio a Casalnuovo di Napoli (NA) il 27/06/2016
(atto n. 32, Parte II, Serie A, ufficio 1, anno 2016);
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile competente di provvedere alla annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191 comma 2 c.c., introdotto dall'art. 2 comma 1 della L. 16 maggio 2015 n. 55;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficiale predetto.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 29/03/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Lorella Triglione Dott.ssa Vincenza Barbalucca
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Lorella Triglione Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5255/2023 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
e da nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2
C.F._2
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.to BUONGIORNO
MASSIMILIANO, dal quale sono rappresentati e difesi,
- ricorrenti -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto Parte_1 Parte_2 iscritto a ruolo in data 09/10/2023, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 27/06/2016, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Casalnuovo di Napoli (al N. 32, Parte II, serie
A, Ufficio 1, anno 2016).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio è nato un figlio (nato in [...] Persona_1 il 27/06/2017), le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate il 12/01/2024 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
Il Giudice con ordinanza del 23/01/2024, rilevato che l'accordo depositato dalle parti non era completo, assegnava termine di giorni 7 per il deposito dello stesso, indi, il
24/01/2024 visto l'accordo depositato dalle parti, assegnava la causa al Collegio per la decisione.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta del 12/01/2024 e del 24/01/2024.
Appare conforme agli interessi del figlio minore rispettoso delle norme Persona_1 di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del
2 fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel
2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate il 12/01/2024 e 24/01/2024.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
1. “ I coniugi vivranno separatamente con reciproco rispetto e sciolti dall'obbligo della coabitazione
e da quello coniugale.
2. La casa coniugale resterà assegnata alla madre, con tutti gli arredi e suppellettili presenti;
stante l'avvenuto rilascio della casa da parte del padre, tutti i suoi oggetti personali sono stati già prelevati e, dunque, sul punto nulla dovrà essere disciplinato;
3. Il figlio sarà affidato con modalità condivise ad entrambi i genitori, con domicilio Per_1
prevalente presso la madre. Il figlio continuerà a convivere presso la madre ed i genitori continueranno ad esercitare in modo paritetico la potestà sullo stesso. Il padre starà con il figlio per n. 3 pomeriggi alla settimana, con prelievo all'uscita di scuola e così dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e con riaccompagnamento presso la madre;
il medesimo orario potrà considerarsi operante anche nel periodo estivo, attese le esigenze di lavoro del mio padre, tenuto, in ogni caso, conto delle esigenze scolastiche, degli impegni sportivi e sociali del figlio, che entrambi i genitori continueranno a seguire, con l'apporto dell'altro, se non indefettibilmente impegnati per motivi di lavoro. Le parti si danno ampio e reciproco consenso ad accordarsi su nuovi e diversi orari secondo le primarie necessità dei figli ed avranno cura di favorire e sviluppare il rapporto dei figli con i loro nonni e perenti. Si rappresenta, inoltre, che non possedendo il figlio uno smartphone, verranno agevolate le conversazioni con i figlio tramite app di comunicazione
(quali whatsapp, facebook, twitter etc) in uso sullo smartphone della madre. Il' padre potrà tenere con sé, in ogni caso, il minore tutte le domeniche dalle ore 10,00 e sino al lunedì, con pernottamento presso di lui e con accompagnamento a scuola nella giornata del lunedì.
4. Durante il periodo natalizio il minore resterà, ad anni alterni, il giorno del 24.12 del 26.12
e del 01.01 con il solo padre ed i giorni del 25.12, 31.12 e 05.01 con la sola madre;
durante
3 il periodo pasquale, ad anni alterni, il minore resterà con il solo padre o con la sola madre sia la giornata della Pasqua che del lunedi in Albis;
5. Nel periodo estivo, il minore trascorrerà con il solo padre 2 settimane consecutive;
tale periodo verrà previamente concordato tra le parti, tenendo conto degli impegni lavorativi dei genitori.
Le parti potranno modificare i detti periodi secondo le rispettive necessità, purché tengano conto delle esigenze della prole di condividere i periodi di vacanza anche in parenti, i nonni e gli affini, senza escludere un genitore per l'intero periodo.
6. A titolo di concorso per il mantenimento del figlio, il Sig. si impegna a corrispondere, Per_1
la somma di € 300,00 mensili, da indicizzarsi secondo ISTAT decorso 1 anno dalla richiesta pronuncia di separazione consensuale. I genitori, inoltre, saranno tenuti a concorrere nella misura del 50% alle documentate spese mediche, scolastiche e sportive che siano a sostenersi per la crescita fisica, spirituale ed intellettiva dei minori, secondo la convenzione esistente presso il Tribunale di Nola e sottoscritta tra i Magistrati e gli Avvocati.
7. Entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e, pertanto, nessuno percepirà alcun contributo al mantenimento proprio da parte dell'altro coniuge.
8. I coniugi prestano assenso affinché le competenti autorità amministrative concedano o proroghino, in favore di ciascuno di essi, il passaporto.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
4 Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nato a Parte_1
PO (NA) il 31/10/1982, C.F.: e C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...], C.F.: Pt_2 C.F._2 che hanno contratto matrimonio a Casalnuovo di Napoli (NA) il 27/06/2016
(atto n. 32, Parte II, Serie A, ufficio 1, anno 2016);
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile competente di provvedere alla annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191 comma 2 c.c., introdotto dall'art. 2 comma 1 della L. 16 maggio 2015 n. 55;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficiale predetto.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 29/03/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Lorella Triglione Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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