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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 06/06/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente
Valeria Monti Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 877/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data
20/02/2025
DA
) rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. CARIOTTI LUCA
E
( ) rappresentata e difesa, per mandato Persona_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. CARIOTTI LUCA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… 1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi cod.fisc: Parte_1
e cod. fisc. ai sensi C.F._1 Persona_1 C.F._2 dell'art. 158 c.c.
2. Ordinare al Comune di Roncoferraro di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo di reciproco rispetto e di comunicarsi gli eventuali cambiamenti di residenza.
4. Omologare la separazione personale dei ricorrenti alle seguenti condizioni:
• La sig.ra , come esposto in premesse, ha già lasciato sin Persona_1 dall'anno 2024, l'abitazione coniugale, trasferendosi presso altra abitazione.
• I coniugi dichiarano di non aver contratto, nel corso del matrimonio, debiti che possano ricadere sulla comunione legale impegnandosi in ogni caso a manlevarsi l'un l'altro da ogni e qualsiasi pretesa in merito da parte dei creditori.
• I coniugi rinunciano reciprocamente alla richiesta di assegno di mantenimento e dichiarano di aver definito ogni loro pregresso rapporto economico, di essere economicamente autosufficienti e di avere tacitato ogni pregressa reciproca debenza.
• Le spese legali sono compensate tra le parti.
• I coniugi rinunciano espressamente alla comparizione personale in udienza come da allegate dichiarazioni.
INOLTRE
Pronunciata la sentenza di separazione personale dei coniugi alle condizioni sopra richieste, la causa venga rimessa al Giudice relatore affinché con il decorso di 6 mesi computati dal termine per la scadenza delle note scritte in sostituzione di udienza relative alla precedente fase di separazione personale – con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito, rimetta nuovamente la causa in decisione affinchè con sentenza definitiva il Collegio accolga le seguenti CONCLUSIONI relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori cod.fisc: e la Sig.ra Parte_1 C.F._1 Per_1
cod. fisc. 1990 trascritto nei registri dello stato
[...] C.F._2 civile del Comune di Roncoferraro atto N. 10 P. anno 2023, e per l'effetto 2) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mantova di annotare l'emananda sentenza e con ogni ulteriore e conseguente provvedimento di legge, a margine dell'atto di matrimonio. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in RONCOFERRARO in data 11/11/2023 (con atto trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Predetto Comune al numero 10, parte I, anno 2023) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RONCOFERRARO (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
6) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il
5.6.2025
La Giudice relatrice Il Presidente
Valeria Monti Massimo de Luca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente
Valeria Monti Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 877/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data
20/02/2025
DA
) rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. CARIOTTI LUCA
E
( ) rappresentata e difesa, per mandato Persona_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. CARIOTTI LUCA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… 1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi cod.fisc: Parte_1
e cod. fisc. ai sensi C.F._1 Persona_1 C.F._2 dell'art. 158 c.c.
2. Ordinare al Comune di Roncoferraro di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo di reciproco rispetto e di comunicarsi gli eventuali cambiamenti di residenza.
4. Omologare la separazione personale dei ricorrenti alle seguenti condizioni:
• La sig.ra , come esposto in premesse, ha già lasciato sin Persona_1 dall'anno 2024, l'abitazione coniugale, trasferendosi presso altra abitazione.
• I coniugi dichiarano di non aver contratto, nel corso del matrimonio, debiti che possano ricadere sulla comunione legale impegnandosi in ogni caso a manlevarsi l'un l'altro da ogni e qualsiasi pretesa in merito da parte dei creditori.
• I coniugi rinunciano reciprocamente alla richiesta di assegno di mantenimento e dichiarano di aver definito ogni loro pregresso rapporto economico, di essere economicamente autosufficienti e di avere tacitato ogni pregressa reciproca debenza.
• Le spese legali sono compensate tra le parti.
• I coniugi rinunciano espressamente alla comparizione personale in udienza come da allegate dichiarazioni.
INOLTRE
Pronunciata la sentenza di separazione personale dei coniugi alle condizioni sopra richieste, la causa venga rimessa al Giudice relatore affinché con il decorso di 6 mesi computati dal termine per la scadenza delle note scritte in sostituzione di udienza relative alla precedente fase di separazione personale – con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito, rimetta nuovamente la causa in decisione affinchè con sentenza definitiva il Collegio accolga le seguenti CONCLUSIONI relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori cod.fisc: e la Sig.ra Parte_1 C.F._1 Per_1
cod. fisc. 1990 trascritto nei registri dello stato
[...] C.F._2 civile del Comune di Roncoferraro atto N. 10 P. anno 2023, e per l'effetto 2) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mantova di annotare l'emananda sentenza e con ogni ulteriore e conseguente provvedimento di legge, a margine dell'atto di matrimonio. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in RONCOFERRARO in data 11/11/2023 (con atto trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Predetto Comune al numero 10, parte I, anno 2023) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RONCOFERRARO (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
6) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il
5.6.2025
La Giudice relatrice Il Presidente
Valeria Monti Massimo de Luca