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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 27/05/2025, n. 1408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1408 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
- Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel. est.
- Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
- Dott. Matteo Gatti Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 24.5.2025 sentita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto a R.G. 651/2025 pendente tra
Parte_1
( c.f. ) C.F._1
Difensore: avv. Paolo Boccardo
Domicilio eletto: Genova via Luccoli 23/7
E
Controparte_1
( c.f. ) C.F._2
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 avente ad oggetto separazione giudiziale
CONCLUSIONI:
parte ricorrente come all'udienza del 15.5.2025
Pubblico Ministero: come da atto di intervento depositato data 5.2.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo ( da ora anche il ricorrente o il marito Parte_1
) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza le seguenti circostanze:
- Di avere contratto matrimonio, in Genova, in data 23.10.2003 con
[...]
CP_1
- Che dall'unione è nata la figlia ( in data 13.8.2004 ) attualmente Per_1 residente in [...]ed economicamente indipendente
- Che la convivenza è di fatto cessata nell'anno 2019
Su tali premesse chiedeva la pronuncia di separazione e disporre che la figlia abbia la possibilità di vedere liberamente i genitori. Con vittoria delle Per_1 spese
La moglie non si costituiva ma faceva pervenire dichiarazione di adesione alla domanda di separazione
All'udienza del 15.5.2025 compariva il solo marito che confermava le allegazioni di cui al ricorso e dichiarava che non sussistono possibilità di riconcilizione.
Poiché la causa non richiedeva attività istruttoria il giudice delegato invitava le parti a precisare le conclusioni e alla discussione.
Il ricorrente chiedeva la pronuncia di separazione con rinunzia a tutte le altre domande ( peraltro di mero stile ).
2 La domanda è fondata e deve essere accolta atteso che, dopo ormai quasi sei atti di vita separata, sarebbe oggi intollerabile la prosecuzione della convivenza;
sussistono pertanto i presupposti previsti dall'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione.
In mancanza di altre domande e di figli minori niente altro deve essere disposto.
In mancanza di soccombenza le spese sono irripetibili
PQM
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale definitivamente pronunciando,
DICHIARA la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
legati da matrimonio celebrato a Genova in data 23.10.2003 ( trascritto
[...] nel registro degli atti di matrimonio del comune di Genova al n. 762 parte I anno 2003 ) autorizzandoli a vivere separati.
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'ufficio di Stato Civile del Comune di Genova per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
SPESE irripetibili.
Così deciso in Genova nella sopra richiamata camera di consiglio del 24.5.2025
Il Presidente rel. est.
Dott. Giovanni Maddaleni
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