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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 30/09/2025, n. 1176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1176 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. 272/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 272/2025 R.G. promossa da
- (C.F. ), residente in [...] C.F._1
Belvedere n. 42; rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Aldo Valentini e dall'Avv. Anna Venturi, elettivamente domiciliato presso i domicili digitali degli indicati difensori Email_1
Email_2
APPELLANTE contro
- (C.F. ), residente in [...], Controparte_1 C.F._2
Strada San Bartolo n. 20, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Luca Iannaccone e dall'Avv. Andrea Zauli, elettivamente domiciliata presso gli indirizzi pec degli indicati difensori e Email_3 Email_4
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE pagina 1 di 31 con l'intervento di
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza N. 27/2025 del Tribunale di Pesaro, pubblicata in data 14.01.2025.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame,
1) in via preliminare, disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., relativamente alla corresponsione degli arretrati dal deposito del ricorso alla data della sentenza impugnata e della misura degli assegni di mantenimento per
l'importo eccedente l'ordinanza Presidenziale 30.11.2022, in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni esposte nella premessa del presente atto, inaudita altera parte stante l'urgenza o all'esito della fissazione di apposita udienza di decisione;
2) nel merito: riformare integralmente la sentenza n. 27/2025, pronunciata dal
Tribunale di Pesaro il 14.01.2025 nel giudizio di separazione giudiziale tra Parte_1
e distinto a R.G. con il n. 1770/2022, e per l'effetto
[...] Controparte_1 statuire l'addebito della separazione alla sig.ra per gravi e Controparte_1 reiterate violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio, come specificati e provati nella fase di merito, conseguentemente disponendo in merito alla perdita per la appellata del diritto alla corresponsione di assegno di mantenimento.
Salvo gravame, in subordine, così disporre in merito ai rapporti anche patrimoniali tra i coniugi ed in favore dei figli non dotati di autonoma patrimoniale, con le conseguenti modalità:
- Visto che l'esperita istruttoria compresa la CTU della Dott. ha verificato a Per_1 carico di l'esistenza di gravi problematiche in ordine alla capacità Controparte_1 genitoriale, al riguardo il si dichiara sin d'ora disponibile ad essere Pt_1 collocatario prevalente dei figlioli,
pagina 2 di 31 - confermare la collocazione dei figli presso la casa familiare di Via Belvedere 42 in
Pesaro ove sono sempre vissuti, dichiarando quale genitore collocatario il padre
, ove la madre insista nel non voler ivi risiedere quale prevalente Parte_1 collocataria dei figli.
- In subordine e salvo gravame, ferma restando la collocazione dei minori nella casa familiare di Via Belvedere 42, statuire quale collocataria la sig.ra CP_1 con obbligo di abitarvi unitamente ai figli, ovvero, se ciò non voglia,
[...] collocarli ivi con il padre, che si dichiara disponibile, fissando congrui momenti di frequentazione tra la madre e i figli.
- In via ulteriormente gradata stabilire la facoltà del padre ove non collocatario di tenere presso di sé i figli un fine settimana alternato prendendo riportando i figli a scuola il sabato e il lunedì ovvero durante le vacanze scolastiche prendendoli alle
12,00 del sabato e riportandoli il lunedì alle ore 9,30 alla madre, oltre due pomeriggi settimanali, dall'uscita della scuola per riportarli alla madre alle ore 20.
- Altresì stabilire che il padre tenga i minori presso di se per congrui periodi alternati nelle festività natalizie, pasquali e durante le ferie estive, secondo quanto al riguardo disposto con ordinanza Presidenziale 30.11.2022, nonché, ad anni alternati, al pranzo o alla cena del giorno 13 luglio, compleanno dei figli.
- Porre a carico di un assegno mensile di mantenimento per la Parte_1 moglie pari ad € 2.000,00 annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, e di €
800,00 anch'esso rivalutabile a titolo di concorso nel mantenimento di ciascuno dei due figli minori, per un totale di € 1600, mensili sino a che gli stessi non acquisiscano stabile indipendenza economica, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per gli stessi.
3) in via istruttoria:
Con riserva di ulteriore dedurre, produrre e formulare richieste istruttorie, sin da ora si formulano le seguenti richieste istruttorie, già contenute nelle istanze di primo grado e nelle conclusioni del grado:
a) Disporre, affidandoli alla G.d.F., informativa sui redditi effettivi della sig.ra
a tale fine anche accedendo, nel rispetto della privacy, alle Controparte_1 cancellerie delle Curie di Urbino e Pesaro allo scopo di accertare le liti e gli affari
pagina 3 di 31 anche di natura non contenziosa patrocinati negli ultimi cinque anni dall'avv.
la entità dell'attività e il valore delle controversie, con riserva Controparte_1 all'esito di istituire CTU tecnica al fine di ricostruire l'esatta capacità e potenzialità reddituale della stessa.
b) Disporre CTU tecnica contabile per stabilire il valore alla data odierna del
20%del capitale sociale della Dorami Holding s.r.l., intestato alla e i CP_1 dividendi dalla stessa percepiti negli ultimi 10 anni.
Con riserva di nominare CT di parte e meglio articolare i quesiti.
c) Ammettere prova per testi richiesta su fatti sopravvenuti a deduzioni all'udienza
15.11.2023 datate il 4.10.2023, che si trascrivono, premessa la formula di rito vero che e depurati da giudizi e valutazioni:
1) Lo scorso 30 giugno 2023 alle ore 16 e 50 circa presso il supermercato Conad-
Porto - Via Canale in Pesaro, la sig.ra e la sig.ra Parte_2 Testimone_1 stavano facendo la spesa. Le stesse si avvedevano della presenza nel supermercato della figlia-sorella accompagnata dai figli. La sig.ra Controparte_1
alla presenza dei bambini e di fronte a tutti i presenti, e dei figli CP_1 ER
e , insulta la anziana madre e la sorella, apostrofandole con epiteti: Per_3
"merde, mondezza". Le sig.re e si allontanavano Testimone_1 Parte_2 non dicendo parola.
2) Il sig. nipote della e figlio della sorella Parte_3 Controparte_1
il 03 agosto 2023 nel pomeriggio dopo essere uscito dall'ufficio Parte_4 incontrava la sig.ra in macchina con i bambini e Controparte_1 Per_3
. ER salutava i bambini e , allorché la si Parte_3 Per_3 ER CP_1 rivolgeva al nipote dicendo: “torna nella fogna” ... e rivolta ai Parte_3 bambini “quel topo di fogna è vostro cugino”.
3) La sig.ra fidanzata di procedeva in bicicletta in Testimone_2 Parte_3
Pesaro, presso il Ponte di Baia Flaminia verso le ore 19,30 di venerdì 22 settembre2023.
Veniva affiancata dall'auto Mini condotta dalla che aveva i due Controparte_1 figli seduti nel sedile posteriore.
pagina 4 di 31 La affiancava la ed abbassava i finestrini. A questo punto i CP_1 Tes_2 bambini le gridavano a gran voce "cretina, cretina", poi la ripartiva in CP_1 velocità.
La sig.ra , fidanzata da molti anni con conosce i Testimone_2 Parte_3 bambini da anni e spesso si intratteneva con loro per giocare, sino alla loro uscita dalla casa di Via Belvedere.
4) dirimpettaia della villa sul San Bartolo dove vive attualmente Testimone_3 la con i bambini fermava il martedì 26 settembre 2023 Controparte_1 Pt_1 mentre lo stesso andava a prendere i figli presso la casa sul San Bartolo, dicendo che doveva parlargli con urgenza.
Il che aveva i bambini in macchina, le diceva che l'avrebbe chiamata al Pt_1 telefono poco dopo.
La riferiva al che la situazione creatasi tra la Tes_3 Pt_1 Controparte_1 ed il vicinato, era tesa in quanto la continua a lasciar suonare l'allarme per CP_1 ore, suona il clacson della macchina anche di notte, fatti per cui la stessa aveva protestato più volte con la stessa. Tes_3 CP_1
La riferiva anche un episodio accaduto nel mese di agosto 2023. Tes_3
Mentre era nel giardino di casa, sentiva che la rientrando in macchina a CP_1 casa sua e abbassava i finestrini e sentiva i bambini urlarle epiteti quali: vecchia cretina ed altri insulti rivolti alla Tes_3
II) Si indicano a testi sul Cap. 1 la sig.ra e Parte_2 Testimone_1
Sul Cap. 2 sul capitolo 3 la sig.ra ; sul Cap. 4 la Parte_3 Testimone_2 sig.ra Testimone_3
d) Sulle circostanze sopra dedotte si chiede altresì che l'Ill.mo Sig. G.I. convochi il
CTU a chiarimenti affinché tali circostanze siano dalla stessa indagate, del caso ascoltando anche i minori, con le debite cautele di ragione e di legge, nonché i testi sopra indicati.
4) condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori) del doppio grado di giudizio”.
pagina 5 di 31 Per l'appellata-appellante incidentale: “Chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello delle Marche adita, voglia:
- rigettare in ogni sua parte l'appello proposto dal sig. alla Parte_1 sentenza n. 27/2025 del Tribunale di Pesaro, emessa e pubblicata il 14/01/2025, per le ragioni illustrate in narrativa;
- accogliere, per le ragioni illustrate in narrativa, i motivi di appello incidentale formulati dalla sig.ra e per l'effetto, in parziale riforma della Controparte_1 sentenza n. 27/2025 del Tribunale di Pesaro, emessa e pubblicata il 14/01/2025,
1) disporre l'assegnazione della casa familiare - sita in Pesaro (PU), Strada San
Bartolo n. 20 - con relative pertinenze ed arredi ivi contenuti alla sig.ra CP_1
che ivi vivrà unitamente ai figli e . Si indicano di seguito
[...] Per_3 ER gli estremi catastali identificativi delle unità immobiliari integranti la casa coniugale
(doc. 31):
Catasto Fabbricati del Comune di Pesaro:
- foglio 19, part. 101, sub. 6, z.c. 1, cat. A/8, cl. 3, cons. 19,5 vani, sup. tot. 530 mq (escluse aree scoperte mq 506), r.c. € 2.870,21;
- foglio 19, part. 1412, sub. 8, z.c. 1, cat. C/4, cl. 4, cons. 51 mq, r.c. € 250,22;
- foglio 19, part. 1412, sub. 7, z.c. 1, cat. C/2, cl. 4, cons. 25 mq, r.c. € 107,16;
- foglio 19, part. 1409, cat. F/1, cons. 233 mq;
- foglio 19, part. 1412, sub. 1, z.c. 1, cat. C/6, cl. 2, cons. 103 mq, sup. tot. 132 mq, r.c. € 265,97;
Catasto Terreni del Comune di Pesaro:
- foglio 19, part. 1741, prato arbor, cl. 2, sup. 305 mq, r.d. € 0,39, r.a. € 0,22;
- foglio 19, part. 98, bosco ceduo, cl. 1, sup. 937 mq, r.d. € 1,94, r.a. € 0,44;
- foglio 19, part. 2501, prato arbor, cl. 2, sup. 53 mq, r.d. € 0,07, r.a. € 0,04;
- foglio 19, part. 2502, prato arbor, cl. 2, sup. 12 mq, r.d. € 0,02, r.a. € 0,01;
2) quanto alle visite / frequentazioni tra il padre e i figli, disporre che esse avvengano secondo le modalità indicate nell'ordinanza presidenziale datata
30/11/2022.
In subordine, la sig.ra aderisce alla domanda subordinata avversaria con CP_1 cui il sig. , ferma la collocazione prevalente dei figli presso la madre, Pt_1
pagina 6 di 31 chiede di tenere i figli con sé a week end alternati (dal sabato ad ore 12.00 sino al lunedì mattina all'atto dell'accompagnamento a scuola o alle ore 09.30 in periodo non scolastico, con riconsegna a casa della madre), oltre a due pomeriggi infrasettimanali (dall'uscita da scuola sino alle ore 20.00);
3) disporre che il sig. contribuisca al mantenimento ordinario dei Parte_1 figli minori e versando mensilmente alla sig.ra Per_3 ER Controparte_1 in via anticipata ed entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, a mezzo bonifico bancario la somma di € 14.000,00 (quattordicimila/00), id est € 7.000,00 mensili per ciascun figlio, soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al
100% delle spese straordinarie come individuate nel Protocollo in uso presso il
Tribunale di Pesaro;
con l'assegno unico universale disciplinato dalla legge n.
46/2021 alla sig.ra Con decorrenza dalla data della domanda in primo CP_1 grado;
4) disporre che il sig. corrisponda alla sig.ra in Parte_1 Controparte_1 via anticipata ed entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, a mezzo bonifico bancario la somma di € 20.000,00 (ventimila/00) soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, a titolo di assegno ex art. 156 c.c. Con decorrenza dalla data della domanda in primo grado;
5) revocare integralmente l'ordinanza del G.I. datata 24/03/2023, alla luce dell'accertata insussistenza dell'obbligo della sig.ra di trasferirsi Controparte_1 unitamente ai figli all'interno dell'immobile di via Belvedere n. 42 in Pesaro, con diritto della sig.ra alla ripetizione delle somme corrisposte a titolo di CP_1 sanzione.
Con vittoria di competenze e spese legali e peritali di causa (R.g. n. 1770/2022 e
R.g. n. 1816/2022), relative ad entrambi i gradi di giudizio e al procedimento R.g.
n. 1154/2022 V.g. avanti alla Corte di Appello di Ancona”.
Conclusioni del P.G.: “Chiede il rigetto della sospensiva presentata e dell'appello”.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza emessa in data 14.01.2025 nel procedimento di separazione personale tra i coniugi e - iscritto al n. Parte_1 Controparte_1
pagina 7 di 31 1770/2022 R.G., cui era stato riunito il procedimento n. 1816/2022 R.G. - il
Tribunale di Pesaro, preso atto dell'intollerabilità della convivenza, dichiarava la separazione personale dei coniugi;
addebitava la separazione al marito, respingendo la richiesta di addebito avanzata dal medesimo nei confronti della moglie;
affidava i figli minori e (nati in data 13.07.2015) ad ER Per_3 entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
regolamentava i tempi di permanenza e frequentazione dei figli presso il padre, disponendo che questi incontrasse i figli liberamente e, comunque, individuava un calendario ad hoc, da valere salvo diverso accordo delle parti;
poneva a carico del padre - a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, a far data dalla domanda - la somma mensile complessiva di €.2.000,00 ciascuno, oltre all'80% delle spese straordinarie;
poneva a carico del - a titolo di contributo al mantenimento Pt_1 della moglie, a far data dalla domanda - la somma mensile di €.10.000,00; disponeva che il nucleo familiare fosse preso in carico dai Servizi sociali del
Comune di Pesaro per i compiti di monitoraggio e sostegno di competenza, relazionando all'Autorità giudiziaria ogni 6 mesi;
disponeva l'avvio di un'educativa domiciliare e, al contempo, prescriveva ai due coniugi un percorso psicoterapeutico di sostegno alla genitorialità ed un percorso psicoterapeutico per i minori e ER
, da eseguirsi presso un professionista a scelta dei due genitori. Per_3
Avverso detta sentenza ha proposto appello , il quale ha invocato - Parte_1 previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza relativamente agli arretrati di mantenimento per la moglie e figli e all'importo eccedente gli emolumenti disposti in via provvisoria ed urgente con l'ordinanza presidenziale del
30/11/2022 - la riforma dei capi relativi all'addebito della separazione, al collocamento dei minori presso la sig.ra al calendario di frequentazione CP_1 con i figli minori, alle statuizioni di ordine economico, lamentando altresì l'omessa pronuncia in ordine all'assegnazione della casa coniugale ed insistendo, infine, per l'ammissione di istanze istruttorie rigettate in primo grado, con vittoria delle spese di lite. ha resistito al gravame, contestando la ricostruzione fattuale Controparte_1 offerta dall'appellante ed ha chiesto il rigetto della sospensiva e dell'impugnazione pagina 8 di 31 - in quanto infondate in fatto e in diritto - anche con riferimento alle istanze istruttorie già rigettate, con dichiarazione di inammissibilità della produzione dei documenti.
La ha proposto, poi, appello incidentale in ordine all'omessa assegnazione CP_1 alla medesima dell'immobile (e relative pertinenze), sito in Pesaro, Strada San
Bartolo n. 20, nonché rispetto alle modalità di frequentazione tra il padre e i figli e alle statuizioni di ordine economico, invocandone l'aumento, con vittoria delle spese di lite.
Il Procuratore Generale è intervenuto nel giudizio, chiedendo “il rigetto della sospensiva presentata e dell'appello”.
Con ordinanza del 30.04.2025, l'intestato Collegio ha rigettato l'istanza di sospensione della sentenza, accertando la mancata ricorrenza - nella fattispecie concreta - dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
In data 12.06.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, nelle forme della camera di consiglio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo - articolato - motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto la domanda di addebito al marito della separazione per violazione dell'obbligo di fedeltà avanzata nei suoi confronti dalla consorte.
In particolare, l'appellante lamenta una motivazione scarna e lacunosa, errori e omissioni nella ricostruzione delle circostanze fattuali, nonché la mancata e/o errata valutazione dei mezzi di prova addotti che, se correttamente esaminati, avrebbero dovuto condurre il Tribunale a rigettare la domanda di addebito;
infine, deduce l'inconsistenza dei mezzi di prova offerti dalla sulle presunte CP_1 violazioni dei doveri coniugali da parte del marito.
L'appellante, nello specifico, sostiene che l'unico episodio di tradimento (del
01.06.2016) - coinciso con una serie di manifestazioni violente non collegate a tale episodio - non sarebbe stato la causa del venir meno dell'affectio coniugalis, né causa della separazione.
pagina 9 di 31 A tal fine, contesta l'attendibilità della teste - rinviata a giudizio Testimone_4 immediato per falsa testimonianza (processo tuttora in corso) - contraddetta dalle dichiarazioni rese all'udienza del 30.05.2024 dal teste , nonché Testimone_5 dalle dichiarazioni rese alla medesima udienza dalla teste che Testimone_6 ha negato di aver avuto una relazione sentimentale con il nel 2019 ed, Pt_1 infine, dalle dichiarazioni rese dalla tese alla medesima udienza. Persona_4
La difesa dell'appellante sottolinea l'assoluta irrilevanza - ai fini del presente giudizio - del video rivolto alla privo di riferimenti perspicui, “rubato” Tes_6
(ovvero di provenienza illecita e neppure utilizzabile) dal telefonino del , Pt_1 che non può rappresentare prova del tradimento del con la da Pt_1 Tes_6 ritenersi una semplice conoscente.
Per quanto, poi, riguarda la frequentazione del con la medesima Pt_1 dopo il marzo del 2022, le testimonianze del e sarebbero Tes_6 Tes_7 Per_5 irrilevanti, dal momento che - al tempo - i coniugi erano già separati di fatto.
In relazione alla frequentazione del con la sig.ra la difesa Pt_1 Pt_5 contesta la dichiarazione del teste - resa all'udienza del Testimone_8
10.04.2024 - perché in palese contrasto con quanto riferito dalla stessa Pt_5 all'udienza del 30.05.2025, sottolineando che il Giudice di prime cure avrebbe equivocato le risposte date dalla teste sulla sua presunta frequentazione Pt_5 del con lei, con altre donne e con transessuali. Pt_1
Secondo la tesi, non risulterebbe neppure provata la frequentazione del Pt_1 con la sig.ra Persona_6
La difesa, poi, evidenzia che il ha espressamente contestato la presenza Pt_1 nella sua macchina di una scatola di viagra e di preservativi e, comunque, ha eccepito l'irrilevanza del ritrovamento, potendo gli stessi essere utilizzati anche nel rapporto con la moglie ed ha disconosciuto espressamente (nella memoria integrativa del 27.12.2022 e nell'interrogatorio formale del 16.11.2023) che il numero telefonico della fosse stato scritto di suo pugno nell'annotazione Per_6 indicata.
Secondo l'assunto, dopo l'episodio - isolato - di tradimento del 2016, nel periodo successivo - dal giugno del 2016 al marzo 2022 - l'unione familiare sarebbe pagina 10 di 31 proseguita in perfetta armonia, in quanto la coppia era impegnata nel progetto dell'acquisto, ristrutturazione e arredamento della IL storica “San Giuliano
ZA” e relative pertinenze sul Monte San Bartolo in Pesaro, da destinarsi a futura residenza familiare, come dimostrano i ricorsi congiunti dei coniugi al
Giudice per ottenere l'autorizzazione all'intestazione - ai figli gemelli - CP_2 della nuda proprietà dell'intero complesso immobiliare e il fatto che il Pt_1 avesse donato alla il 50% dell'usufrutto dell'intero compendio. CP_1
Secondo la difesa dell'appellante, l'accettazione della donazione da parte della
- per sé e per i propri figli - dimostrava l'avvenuto superamento della crisi CP_1 coniugale e la ripresa del normale ménage familiare e dell'affectio coniugalis.
Secondo la tesi, il Tribunale avrebbe completamente ignorato i gravi comportamenti lesivi dell'unione familiare precedenti (vessazioni e maltrattamenti)
e concomitanti l'ingiustificato abbandono della casa familiare della con i CP_1 figli - avvenuto nel marzo del 2022 - l'invasione unilaterale della proprietà di
[...]
la forzata immissione dei figli in una realtà estranea al loro ambiente di CP_3 vita, da individuarsi nella casa coniugale di via Belvedere 42, in Pesaro.
Con il secondo - articolato - motivo di appello, la difesa dell'appellante pone a confronto la figura della con quella del , descritto come CP_1 Pt_1 sottomesso alla moglie e amorevole nei confronti dei figli.
In particolare, l'appellante mette in evidenza l'asserita personalità prevaricatrice, iraconda, minacciosa, possessiva, inquisitoria e violenta della moglie (richiamando il video del 20 marzo 2022, agli atti) che ha reciso ogni contatto con la propria famiglia;
sottolinea il comportamento processuale ed extra-processuale della caratterizzato da plurime denunce-querele successive al marzo 2022 nei CP_1 confronti del marito - nonché nei confronti della sua stessa sorella ES
) - peraltro tutte archiviate;
denuncia la “strategia” messa in atto per
[...] privare il del compossesso della infine, Pt_1 Parte_6 censura il comportamento pregiudizievole della diretto ad allontanare i CP_1 minori dalla casa familiare.
Nella seconda parte del motivo, la difesa chiede la totale riforma della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda - avanzata dal - di addebito Pt_1
pagina 11 di 31 della separazione alla moglie per violazione dei doveri coniugali, censurando la motivazione (definita “scarna, apparente, perplessa e contraddittoria”), con la quale il primo Giudice ha - da un lato - riconosciuto che le condotte della CP_1 sono state “in parte certamente illecite” e - dall'altro - non vi ha attribuito nemmeno in parte la genesi della crisi del rapporto coniugale, travisando completamente le risultanze istruttorie e documentali e giustificando - erroneamente - le condotte della in quanto reazione lecita alle CP_1 inadempienze del marito.
Secondo l'appellante, invece, la causa della rottura del matrimonio andrebbe addebitata esclusivamente alla la quale nei primi mesi del 2022 manifestò CP_1 sbalzi di umore e attacchi di collera più frequenti, rinfacciando all'appellante con toni accesi, parole crude e scurrili - anche in presenza dei bambini - la presunta
(remota) frequentazione extraconiugale, risalente a oltre sei anni prima, nonostante la crisi fosse stata ampiamente superata, così violando i doveri coniugali di rispetto e collaborazione, rifiutando di intrattenere con il marito e con i figli rapporti improntati alla serenità e, da ultimo, allontanandosi arbitrariamente dalla casa coniugale.
L'allontanamento ingiustificato della moglie (insieme ai figli minori) dalla casa familiare con la violazione dell'obbligo di coabitazione nel marzo del 2022, sarebbe stato, ad avviso dell'appellante, la causa della irreversibile crisi coniugale, con conseguente addebito della separazione alla moglie e perdita del diritto della stessa ad un assegno di mantenimento.
Il primo e il secondo motivo di appello - da esaminare congiuntamente, in quanto fra loro connessi - sono infondati.
Nella fattispecie in esame, va innanzitutto evidenziato che il Giudice non ha obbligo di prendere in dettagliato esame tutti gli elementi addotti dalle parti, essendo sufficiente che egli dia adeguata ragione del proprio convincimento in base a quelli ritenuti attendibili e rispetto ai quali gli altri devono intendersi superati e disattesi.
Secondo il consolidato orientamento della Cassazione, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza,
pagina 12 di 31 costituisce - di regola - circostanza di per sé sufficiente a giustificare l'addebito al coniuge responsabile, sempreché non si constati - attraverso un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi - la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (cfr., fra le più recenti, in tal senso, Cass.
n. 977/2017; Cass. n. 16859/2015).
Pertanto, sul coniuge che richieda l'addebito della separazione all'altro incombe l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento di questi ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale della sua condotta nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, con la precisazione che, laddove la ragione dell'addebito sia costituita dall'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, essa, se provata, fa presumere che abbia reso la convivenza intollerabile.
Ne deriva che la parte che l'ha allegata - e dimostrata - assolve pienamente l'onere della prova su di lei gravante, mentre incombe su chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, l'onere di dimostrare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale (cfr., in termini, Cass. n. 16691/2020;
Cass. n. 3923/2018; Cass. n. 16172/2014).
La S.C. ha ribadito che - per rendere addebitabile la separazione ai sensi dell'articolo 151 c.c. - non è necessario che la relazione di un coniuge con estranei si sostanzi in un adulterio quando - per gli aspetti esteriori con cui è coltivata - comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge.
La S.C. ha, poi, affermato che “In tema di separazione personale con richiesta di addebito, proposta da uno dei coniugi e basata sulla infedeltà dell'altro, la successiva generica manifestazione di una volontà riconciliativa da parte del coniuge non infedele, poiché di per sé non elide la gravità del "vulnus" subito ed, in ogni caso, costituisce un "posterius" rispetto alla proposizione della domanda di separazione con richiesta di addebito, in tanto può assumere valore ai fini della esclusione di una efficienza causale dell'infedeltà in ordine alla crisi dell'unione
pagina 13 di 31 familiare in quanto ad essa corrisponda un positivo riscontro da parte del coniuge infedele (…).
Il perdono di un coniuge deve essere accompagnato da una sincera determinazione dell'altro a riprendere la vita matrimoniale, perché se alla volontà di riconciliazione di un coniuge non corrisponde un sincero riscontro da parte dell'altro è evidente che il comportamento fedifrago accertato mantiene intatta la sua capacità di disgregazione del consorzio coniugale (Cassazione civile sez. VI, 27/06/2013,
n.16270).
Ciò posto, questa Corte condivide la valutazione operata dal giudice di prime cure circa la presenza di elementi idonei a dimostrare che il abbia tenuto una Pt_1 condotta in palese contrasto con il dovere coniugale di fedeltà nascente dal matrimonio, sostanziandosi nell'intrattenimento di relazioni extraconiugali la cui esistenza è stata riconosciuta correttamente dalla deposizione della teste Tes_9
- da ritenersi pienamente attendibile - che non ha espressamente
[...] negato i plurimi incontri con il , il quale peraltro ha ammesso nel corso Pt_1 dell'udienza presidenziale di avere avuto una relazione extraconiugale.
In particolare, la teste, rispondendo alla domanda se era vero che il in Pt_1 sua presenza avesse contattato un transessuale per un rapporto a tre, ha risposto testualmente che “era vero (…) e che (...) il ha un brutto vizio, che gli Pt_1 piacciono le donne (…) e gli piace i trans”.
Risulta, poi, provata la relazione sentimentale con - risalente al Parte_7
2019 - come emerge dal video prodotto dalla (risalente proprio al 2019), CP_1 in cui il - con modi allusivi e confidenziali, indicando la camera da letto - Pt_1 invitava “ ”, cui il video era indirizzato, a raggiungerlo nella sua casa di Per_7 campagna di Sassocorvaro, evidenziando un palese coinvolgimento sentimentale e una corrispondenza da parte della destinataria.
L'eccezione di inutilizzabilità della chat in oggetto, in quanto illecitamente procurata, va rigettata, dovendosi ritenere prevalenti le esigenze di tutela del diritto alla prova sulle esigenze di protezione dell'interesse privato alla segretezza dei dati personali.
pagina 14 di 31 Risulta, quindi, altamente probabile che la relazione iniziata nel 2019 sia continuata nel tempo e proseguita oltre il marzo 2022, come ampiamente provato dalla attraverso la relazione investigativa, redatta e sottoscritta CP_1 dall'investigatore sig. - che ha confermato l'accertamento e il Parte_8 contenuto della relazione all'udienza del 10/04/2024 - e dalle deposizioni dei testi e , rese all'udienza del 10/04/2024. ES0 Testimone_11
La consapevolezza dei plurimi tradimenti, reali e/o virtuali, del marito da parte della dal 2016 fino al 2022 - unita alla mancanza di una reale resipiscenza CP_1 del - manifesta chiaramente l'esclusione di un vero ripristino di un Pt_1 rapporto armonico all'interno della coppia in tale periodo.
Nell'audio del 20 marzo 2022 prodotto dal all'insaputa della moglie - che, Pt_1 proprio per questo, risulta maggiormente spontanea - la con toni CP_1 esasperati, “grida” di aver perso ogni illusione di un progetto di vita con il marito, a causa dei plurimi tradimenti della fiducia e delle umiliazioni subite in tutto il corso della loro relazione e, infine, gli ribadisce di non avere altra scelta che separarsi per vivere con i suoi figli - secondo il suo modo di intendere la vita, opposto a quello del - nella intestata ai minori. Pt_1 Parte_6
Il Tribunale ha, poi, esaminato gli addebiti mossi dal alla (eccessi Pt_1 CP_1
d'ira, improvvisi cambi d'umore, vessazioni, allontanamento dalla casa coniugale e comportamenti ostativi alla frequentazione con i figli) ritenendo - del tutto correttamente, ad avviso di questa Corte - che tali agiti costituiscono la conseguenza del comportamento infedele del;
che gli stessi si sono Pt_1 realizzati quando - ormai - si era prodotta la totale intollerabilità della convivenza e che - come tali - sono irrilevanti ai fini dell'addebito, non costituendo una violazione dei doveri coniugali sì grave da determinare la crisi del rapporto matrimoniale.
Proprio l'audio del 20.3.2022 - quasi contemporaneo all'allontanamento della con i figli dalla casa di via Belvedere n. 42 - dimostra che la violazione CP_1 della coabitazione, da parte della moglie, fu determinata dal comportamento fedifrago del e intervenne nel momento in cui la prosecuzione della Pt_1
pagina 15 di 31 convivenza era ormai divenuta insostenibile per la (cfr. Cass. ord. CP_1
3426/2022).
Alla stregua delle considerazioni che precedono va, quindi, confermato il rigetto della domanda di addebito della separazione alla moglie e va, parimenti, confermata la statuizione di addebito della separazione al , per infedeltà. Pt_1
Il terzo e il quarto motivo dell'appello principale devono essere esaminati congiuntamente con il primo motivo dell'appello incidentale, in quanto afferenti all'individuazione - e assegnazione - della casa familiare e alla collocazione dei minori.
Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte motiva - in cui è stabilito che “nessuna statuizione va presa sull'assegnazione della ex casa famigliare” - e nella parte dispositiva, in cui si stabilisce la collocazione prevalente dei minori presso l'abitazione della madre, ovvero presso la villa sul Monte San
Bartolo in Pesaro, ove la si è istallata, privando il del CP_1 Pt_1 compossesso dell'immobile.
La difesa evidenzia il vizio di omessa pronuncia sulla domanda di assegnazione della casa familiare ex art. 112 c.p.c. e la violazione dell'art. 337 sexies c.c., in contrasto con l'interesse dei minori, che - secondo l'assunto - hanno il diritto di dimorare nella casa coniugale - che sarebbe quella sita in via Belvedere 42 in
Pesaro, come riconosciuto dallo stesso giudice di prime cure - e da cui sarebbero stati illegittimamente “strappati” dalla (anche ricorrendo ad un illegittimo CP_1 cambio di residenza, eliminato con un provvedimento di annullamento in autotutela dell'Ufficio anagrafe del Comune di Pesaro), contraddicendo tutti i provvedimenti che si sono susseguiti nel corso del procedimento di primo grado (Decreto del
21/7/2022 del Tribunale di Pesaro, confermato dalla Corte di appello di Ancona con ordinanza del 2/11/2022; ordinanza Presidenziale del 30/11/2022, confermata dalla Corte di Appello di Ancona con ordinanza del 20/03/2023; ordinanza del
Tribunale di Pesaro 9/6/2023).
Secondo l'appellante, la se intende mantenere la qualità di genitore CP_1 collocatario deve continuare a risiedere nella casa familiare che non è
[...]
- come riconosciuto dal Tribunale - sottolineando, peraltro, l'apoditticità CP_3
pagina 16 di 31 della motivazione della sentenza nella parte in cui si legge: “non spetta a questo
Tribunale prendere qui decisioni sul godimento della casa, sita sempre in Pesaro, alla Via San Bartolo n.20, dove attualmente la abita con i minori e le CP_1 questioni circa il legittimo utilizzo dell'immobile andranno risolte secondo i titoli che ciascuno può in merito vantare ed in un eventuale ordinario giudizio”.
La difesa dell'appellante chiede la riforma della sentenza in parte qua, con la statuizione della collocazione dei minori presso la casa familiare, ove - del resto - i minori sono sempre vissuti.
La parte appellata, sul punto, obietta che non sussisterebbe alcun vizio di omessa pronuncia, in quanto il giudice avrebbe rigettato la domanda avversaria di assegnazione dell'immobile di via Belvedere, fornendo una motivazione adeguata, benché non condivisibile e, per tale ragione, fatta oggetto di censura con il primo motivo di appello incidentale.
Infatti, la sig.ra ribadisce di non aver mai chiesto l'assegnazione CP_1 dell'immobile di via Belvedere n. 42 e di avervi rinunciato;
pertanto, la stessa non può essere costretta al trasferimento forzoso, in spregio alla libertà di scelta della propria residenza sancita dall'art. 16 Cost., come riconosciuto dall'ordinanza del
9/06/2023 del Tribunale, confermata dall'ordinanza del 17/04/2024.
Con il quarto motivo, il censura la sentenza nella parte in cui ha previsto Pt_1 la collocazione dei minori presso l'abitazione della madre - come da CP_3 certificato di residenza - e chiede il collocamento prevalente dei minori presso di sé, ove la insista nel non volersi (ri)trasferire con gli stessi nell'abitazione CP_1 familiare di via Belvedere 42.
La difesa sottolinea la nullità della sentenza per carenza di motivazione in ordine alla capacità genitoriale della e al collocamento presso la medesima: ed CP_1 invero, l'attività istruttoria avrebbe evidenziato che la non permette ai figli CP_1 di vedere i familiari paterni e materni;
esprime un atteggiamento possessivo e patologico;
impedisce ai bambini la frequentazione di attività ludiche/sportive e la socializzazione con altri bambini.
Inoltre, la difesa lamenta il fatto che il Tribunale non ha affatto considerato né le osservazioni del Consulente di parte del D' - dedicate al profilo patologico Pt_1
pagina 17 di 31 della personalità e del comportamento della - né le valutazioni della C.T.U. CP_1
Dr. in ordine alle criticità della madre e all'importanza della presenza del Per_1 padre per i figli, tanto da consigliare un aumento dei tempi di frequentazione.
Infine, rappresenta di essersi attivato presso i Servizi Sociali per dare attuazione alle misure di garanzia imposte dal Tribunale su indicazione della C.T.U. medesima.
Con il primo motivo di appello incidentale, l'appellata censura il capo della sentenza nella parte in cui esclude che l'immobile (con relative pertinenze) sito in strada San Bartolo n. 20 sia la casa familiare ed individua - invece CP_3
- come tale l'abitazione sita in Pesaro via Belvedere 42, lamentando l'omessa pronuncia, l'errata interpretazione dell'art. 337 sexies c.c., la violazione degli artt.
115 e 116 c.p.c., per l'erronea e/o omessa valutazione delle numerose prove documentali in atti.
Chiede, pertanto, l'assegnazione di detto immobile con relative pertinenze nella sua qualità di genitore collocatario prevalente.
In proposito, la difesa evidenzia che:
- la sig.ra ha sempre invocato l'assegnazione dell'immobile sito in Pesaro, CP_1
Strada San Bartolo n. 20 (denominato con relative Parte_6 pertinenze, escludendo espressamente l'immobile di via Belvedere in cui il marito voleva (e vuole) “confinarla” coi figli;
- l'appartamento di via Belvedere, a suo dire, è stato sempre inidoneo ad ospitare una famiglia con figli, tate e domestici;
- i coniugi individuarono come nuova dimora coniugale la storica Parte_6 con annesso parco, situata in una zona prestigiosa del Comune di Pesaro
[...]
- abitata, vicina al centro e munita di esercizi pubblici e strutture - proprio per l'inidoneità rispetto alle esigenze dei figli - dell'immobile sito in Pesaro via
Belvedere n. 42, come sostenuto da entrambi i coniugi nei quattro ricorsi al
Giudice Tutelare per ottenere l'autorizzazione di legge ai fini dell'intestazione ai figli della nuda proprietà del compendio immobiliare - corrispondenti ai quattro atti notarili;
pagina 18 di 31 - le motivazioni addotte dalle parti nelle istanze al Giudice Tutelare comprovano che l'acquisto di avvenne non come progetto futuro, Parte_6 ma come nuova residenza dei figli per trasferirsi il prima possibile;
- l'idoneità di è oggettiva e fuori discussione, a Parte_6 differenza della casa di via Belvedere (che da tempo non è più casa familiare;
non
è abitata dal;
non ospita nemmeno i figli nei giorni di pertinenza del Pt_1 padre;
versa in pessime condizioni ed è stata teatro di litigi e tradimenti del
) e ormai la e i figli vi dimorano dal marzo 2022; i figli godono di Pt_1 CP_1 ogni confort, vi svolgono le ordinarie attività - anche ludiche, ricreative e sociali - e secondo la tesi la fruizione è iniziata prima del 2022 con l'avanzare dei lavori di ristrutturazione, a partire dal mese di ottobre 2019;
- l'interesse dei figli - prevalente sull'interesse del padre, alla luce dell'art. 337 sexies c.c. e dell'interpretazione data dalla giurisprudenza della Corte
Costituzionale (sentenza del 30/07/2008 n. 308) della migliore dottrina e della giurisprudenza di merito - è di vivere nel compendio di IL GI ZA
(pensato, progettato e costruito per loro e di cui i due minori sono stati resi nudi proprietari ed attualmente centro della loro consuetudine di vita), poiché la casa familiare non è esclusivamente l'abitazione in cui i coniugi hanno fissato la stabile dimora della famiglia, ma anche quella destinata all'abitazione, in cui la famiglia avrebbe dovuto trasferirsi.
Il terzo motivo dell'appello principale è fondato, mentre risulta infondato il primo motivo dell'appello incidentale.
Secondo l'interpretazione della giurisprudenza della Cassazione, la casa familiare è
l'immobile in concreto adibito a residenza familiare e si identifica con quello in cui i coniugi - secondo la loro determinazione convenzionale, assunta in base alle esigenze di entrambi - vivevano insieme stabilmente, organizzandovi la vita domestica del nucleo familiare (Cass. 12.06.2014 n. 13407).
L'assegnazione della casa familiare - rispondendo all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare - è consentita unicamente con riguardo a quell'immobile che abbia costituito il centro di pagina 19 di 31 aggregazione della famiglia durante la convivenza, con esclusione di ogni altro immobile di cui i coniugi avessero la disponibilità e che - comunque - usassero in via temporanea o saltuaria (così: Cass.
4.07.2001 n. 14553).
La casa è familiare se abbia avuto concreta funzionalizzazione alle esigenze del nucleo attraverso la coabitazione in essa di genitori e prole, con la conseguenza che, in termini generali, per funzionalizzare l'immobile allo scopo, la progettualità della destinazione - sfociata nell'acquisto del bene - deve essere seguita dall'effettivo utilizzo mediante abitazione da parte della famiglia per un ragionevole arco temporale (c.d. preventiva convivenza e comune destinazione impressa).
Va, poi, sottolineata l'irrilevanza della rinuncia della all'assegnazione della CP_1 casa familiare sita in Pesaro, via Belvedere n. 42, in considerazione dell'indisponibilità e dell'irrinunciabilità - da parte del genitore collocatario - del diritto al godimento della casa familiare spettante ai figli minori.
Secondo l'indirizzo della Cassazione, ove vengono in rilievo minori, l'art. 337 ter, comma 2, c.c., impone al giudice di adottare i relativi provvedimenti (dei quali l'assegnazione della casa familiare costituisce una componente essenziale), con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale della prole.
Pertanto, il giudice, ove sia identificabile un immobile destinato al nucleo familiare e si ponga, concretamente, la questione dell'assegnazione in funzione dell'interesse dei minori, è tenuto a sollevare d'ufficio la questione relativa al provvedimento da adottare (Cassazione civile sez. I, 11/04/2019, n.10204).
Sulla base dei criteri sopra richiamati e alla luce dell'istruttoria compiuta e dei provvedimenti interinali già emanati in corso di causa, risulta incontestato che nella fattispecie al vaglio del Collegio l'unico immobile che può definirsi casa familiare è l'appartamento sito in Pesaro, via Belvedere n. 42, con la conseguenza che tale immobile deve essere assegnato alla in quanto genitore CP_1 collocatario prevalente dei figli minori.
Emerge chiaramente dagli atti dell'istruttoria che la famiglia non ha mai risieduto nella prima che la vi si trasferisse con i bambini in data CP_3 CP_1
21.03.2022.
pagina 20 di 31 L'appartamento di via Belvedere n. 42 - sito in pieno centro storico, in un prestigioso palazzo d'epoca, completamente ristrutturato, della superficie di mq.
300 ca., oltre ad un ampio terrazzo - è perfettamente agibile, del tutto rispondente alle esigenze abitative, scolastiche, ludiche e sociali dei minori e, pertanto, anche della CP_1
Dagli atti con cui le parti richiedevano al Giudice Tutelare l'autorizzazione di intestare ai minori la nuda proprietà del complesso immobiliare IL ZA San
GI non si può arguire né - come vorrebbe la - che la dovesse CP_1 Pt_6 essere la reale casa familiare né - come vorrebbe il - che il progetto di Pt_1 ristrutturazione della IL avesse risolto tutti i problemi coniugali.
L'accoglimento del terzo motivo comporta il rigetto del primo motivo dell'appello incidentale.
Infondato è anche il quarto motivo di impugnazione principale: il , per la Pt_1 sua attività lavorativa che richiede continue trasferte anche all'estero - attività che prosegue tutt'ora, a differenza di quanto dallo stesso affermato (e non provato) - non è in grado di porsi come genitore collocatario;
la soluzione prospettata dall'appellante, inoltre, stravolgerebbe la consuetudine di vita dei bambini, la cui figura di riferimento è sempre stata quella materna (come peraltro riconosciuto dallo stesso ) e, pertanto, deve rimanere ferma la collocazione dei minori Pt_1 presso la madre, nella casa familiare di via Belvedere n. 42.
Il quinto motivo dell'appello principale e il terzo motivo dell'appello incidentale vanno esaminati congiuntamente in quanto entrambi afferenti alle statuizioni economiche.
Con il quinto motivo, il lamenta l'erronea determinazione della capacità Pt_1 reddituale dei coniugi;
il mancato assolvimento - da parte della moglie - della prova in ordine al tenore di vita del nucleo familiare in costanza di matrimonio;
la conseguente erronea determinazione delle statuizioni economiche nei confronti della moglie e dei figli - contributo al mantenimento e misura del concorso alle spese straordinarie - che, a suo dire, risulterebbero esorbitanti ed ingiustificati anche rispetto all'elevata somma già stabilità in forza dell'ordinanza presidenziale del 30.11.2022.
pagina 21 di 31 Chiede che, in accoglimento dell'interposto gravame, venga pronunciata la nullità della sentenza o - comunque - una riduzione della misura delle statuizioni economiche, ponendo a carico del - anche a seguito di accertamenti Pt_1 istruttori da disporre - un assegno di mantenimento per la sig.ra non CP_1 superiore a €.2.000,00 e di €.800,00 a titolo di concorso nel mantenimento di ciascuno dei due figli minori, per un totale di €.1600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, ovvero del diverso importo - comunque inferiore a quello statuito in sentenza - fissando la decorrenza dalla data della sentenza di appello.
La difesa invoca la nullità della C.T.U. contabile del Dr. e della sentenza (che CP_4 si sarebbe “appiattita” su di essa); a tal fine, deposita una nuova consulenza tecnica di parte che metterebbe in rilievo, a suo dire, i gravi errori sostanziali e di merito, peraltro già rilevati dal consulente tecnico di parte nel primo grado di giudizio (ovvero: stime reddituali errate, documentazione del tutto insufficiente, metodologie di stima/analisi errate sia per quanto riguarda il reddito da attività lavorativa, sia per il reddito derivante dai dividendi societari, sia per il reddito derivante dai titoli finanziari posseduti).
Evidenzia, poi, che - a seguito del licenziamento da parte della società datrice di lavoro - il reddito da lavoro dipendente sarebbe venuto Parte_9 meno e che, pertanto, il non sarebbe in grado di sopportare il peso Pt_1 imposto dal giudice di prime cure.
In relazione al reddito della l'appellante lamenta che il giudice di prime CP_1 cure, pur ammettendo esplicitamente l'inattendibilità delle dichiarazioni dei redditi prodotti dalla ha respinto immotivatamente la richiesta presentata dalla CP_1 difesa del (con memoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. e riproposta in Pt_1 appello) di indagine monetaria, patrimoniale, reddituale sui conti della medesima;
non ha valorizzato le sue pregresse e attuali potenzialità reddituali (pluriennale esperienza professionale di avvocato e di consulente fisso di uno studio notarile;
compensi percepiti fino al 2017 dalla società DORAMI holding s.r.l., pari a
€.133.700,00).
In proposito, l'appellante sostiene che la lavora tutt'ora come avvocato, CP_1 mantenendo lo studio legale a Pesaro in via Mameli n. 104 e che le sue condizioni pagina 22 di 31 di salute non ostacolano l'attività professionale (come dimostrano gli incarichi per la vendita di immobili soggetti a due esecuzioni immobiliari presso il Tribunale di
Pesaro).
Evidenzia, poi, che il tenore di vita familiare - di cui il Tribunale non avrebbe fornito la minima motivazione - non è mai stato così elevato come affermato (e non provato) dalla a parte le “spese compulsive” della moglie e l'elevato CP_1 importo destinato all'acquisto e alla ristrutturazione della il tenore CP_3 di vita della famiglia era medio e - comunque - tale da non giustificare assegni di mantenimento pari ad €.14.000,00.
In ordine alle spese straordinarie, l'appellante lamenta che la misura dell'80% sarebbe del tutto ingiustificata (tenuto conto della misura elevatissima dell'assegno di mantenimento) e, comunque, sfornita di congrua motivazione;
stigmatizza, infine, il comportamento della che richiede rimborsi esorbitanti per visite CP_1 specialistiche ingiustificate, integratori, prodotti parafarmaceutici rispetto alle quali la stessa C.T.U. Dr. aveva segnalato perplessità e dubbi. Per_1
Con il terzo motivo di appello incidentale, la difesa dell'appellata censura la sentenza gravata nella parte in cui quantifica gli assegni di mantenimento per moglie e figli sottostimando le effettive risorse economico-patrimoniali del marito e sovrastimando la residua capacità lavorativa-reddituale della moglie, nonché la sua condizione patrimoniale.
In ordine alla capacità reddituale della sig.ra la difesa evidenzia che il CP_1
Giudice ha errato nel considerare indice rilevante della capacità reddituale la documentazione tardivamente prodotta dal D' all'udienza del 24.10.2024, Pt_1 dalla quale si evince che la stessa è stata nominata delegata alle vendite in tre procedure esecutive.
Ad avviso della difesa, si tratterebbe di tre incarichi (il primo del 2012, il secondo del 2019 e il terzo del 2023) non gestiti in autonomia ed insignificanti per remuneratività, di cui uno sospeso per intervenuto accordo tra le parti.
La difesa rappresenta che la certificazione di cancelleria prodotta (doc. 25) comproverebbe che la parte - da tempo - non patrocina più cause e, pertanto, non produce redditi (ad ulteriore riprova riporta l'atto di intimazione di sfratto pagina 23 di 31 dall'immobile in cui esercita l'attività professionale); inoltre, le condizioni di salute, ampiamente documentate, impedirebbero la prosecuzione dell'attività professionale.
In ordine alla situazione economico-patrimoniale del sig. l'appellata Pt_1 evidenzia che la C.T.U. del Dr. non avrebbe valutato correttamente i redditi, CP_4 il valore del patrimonio immobiliare (inadeguati i riferimenti ai valori O.M.I. che servono a determinare un valore minimo ai fini fiscali e non sono idonei a determinare il valore effettivo e di mercato del bene, largamente superiore),
l'effettiva consistenza delle liquidità monetarie.
La difesa, da ultimo, rappresenta che la valutazione del patrimonio complessivo dell'appellante (immobili, mobili, quote sociali, liquidità, redditi da lavoro etc.) sarebbe ampiamente superiore a quella accertata dal Dr. (€.7.000.000,00): CP_4 invero, secondo la tesi, sarebbe pari al triplo.
Il raffronto dei redditi e dei patrimoni delle parti e il tenore di vita assicurato alla famiglia dal sig. in costanza di matrimonio giustificherebbero, secondo la Pt_1
un assegno di mantenimento per la moglie pari a €.20.000,00 mensili e CP_1 un assegno per i figli pari a €.7.000,00 ciascuno, oltre all'accollo integrale delle spese straordinarie.
Entrambi i motivi sono infondati.
Nella costante interpretazione della Suprema Corte (v., e plurimis, Cass n.
23378/2004), per una corretta applicazione dell'articolo 156, primo comma, c.c. - il quale dispone che “il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri” - si è precisato che le condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono costituite dalla non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti (v., per l'affermazione del principio richiamato, anche Cass. n. 17537/2003;
Cass. n. 4800/2002).
pagina 24 di 31 Il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza - quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle aspettative del richiedente -
è desumibile dalle potenzialità economiche dei coniugi durante la vita matrimoniale, dovendosi valutare - ai fini dell'assegno di mantenimento - il tenore di vita “normalmente” godibile in base ai redditi percepiti dalla coppia. Una volta accertato il diritto all'assegno di mantenimento, il giudice, per determinarne il quantum, deve tenere conto anche degli elementi fattuali di ordine economico - o, comunque, apprezzabili in termini economici - diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidenza sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cass. n.
13747/2003; Cass. 27.6.2006, n. 14840).
Com'è noto, ai fini della quantificazione dell'assegno in questione, i redditi dei contendenti non devono essere accertati nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una valutazione complessiva delle disponibilità patrimoniali facenti capo a ciascuno (v. Cass. n. 6612/1994).
La situazione patrimoniale delle parti è stata correttamente ricostruita dal giudice di primo grado: in particolare, la condizione economico-patrimoniale del - Pt_1 dirigente della società - risulta illustrata nella C.T.U. Parte_9 del Dott. che si ritiene perfettamente valida e a cui si rinvia. CP_4
La C.T.U. si è svolta nel pieno contraddittorio delle parti, le quali hanno avuto la possibilità di seguire tutte le operazioni peritali e di formulare le loro osservazioni finali, osservazioni di cui il Consulente tecnico d'ufficio ha tenuto conto nel redigere il proprio elaborato.
È opportuno ricordare che il profilo della validità della C.T.U. non va confuso con quello della condivisibilità delle sue conclusioni: spetta in ogni caso al giudice del merito decidere se e in che misura possano essere recepite le conclusioni formulate dal Consulente tecnico;
di qui, l'irrilevanza della relazione tecnica di parte depositata in grado di appello dalla difesa del . Pt_1
In primo luogo, il Collegio ritiene che il non abbia provato il fatto Pt_1 sopravvenuto del licenziamento da parte della Società di cui peraltro è socio con una quota del valore di euro 3.000.000,00: nel documento depositato dal Pt_1 proveniente dallo studio legale Bacciardi Partners legal tax finance del 20 gennaio pagina 25 di 31 2025 si dà atto che la formalizzazione da parte di della Parte_10 cessazione del rapporto di lavoro doveva pervenire entro il 1 febbraio 2025 e tale documentazione non è stata presentata.
La mancanza di un atto di licenziamento formale proveniente dalla Società, unita all'irrilevanza probatoria del doc. 10 (SAP - Scheda anagrafico-professionale del sig. ) - costituito da un modulo compilato in autonomia dall'appellante, Pt_1 non sottoscritto, che non risulta inviato e ricevuto dal destinatario - e al contenuto delle chat depositate dalla - in cui il afferma di non poter essere CP_1 Pt_1 presente con i figli “per esigenze di lavoro” - rendono evidente che il Pt_1 abbia mantenuto la propria attività professionale di manager.
Il divario tra le capacità reddituali dei due coniugi, sulla sola scorta degli atti acquisiti in corso di causa è oltremodo evidente e, soprattutto, molto elevato.
Il gode dei redditi derivanti dal lavoro dipendente, dai dividendi societari, Pt_1 dai titoli finanziari posseduti;
inoltre, è titolare di numerosi beni immobili di pregio
(tra cui il complesso di , completamente ristrutturato); dalla C.T.U. Persona_8 svolta, come rilevato dal primo giudice, risulta che egli ha un reddito annuo medio di circa 450.000,00 euro ed un patrimonio complessivo di quasi 7.000.000,00 euro, tenuto conto anche dei depositi di conto corrente.
Quanto alla dalla documentazione in atti risulta che la stessa percepisce - CP_1 dall'attività professionale di avvocato - redditi esigui/nulli; che risulta proprietaria pro quota di un immobile a Pesaro e usufruttuaria pro quota di un mezzo della
[...]
che detiene il 20% delle quote di partecipazione della Società Dorami CP_3
Holding s.r.l. - da cui non percepisce, a suo dire, alcun reddito - società di controllo che ha partecipazione in due società immobiliari detenute dal . Pt_1
Nel caso di specie, il tenore di vita goduto dalla coppia durante la convivenza coniugale risulta agevolmente desumibile dal vasto patrimonio immobiliare e mobiliare del;
dalle opere d'arte da questi acquistate per arredare Pt_1
l'appartamento di via Belvedere e il complesso immobiliare della Parte_6
dai viaggi;
dalle cene ai ristoranti;
dai regali lussuosi;
dai soggiorni in
[...] prestigiose località e stabilimenti balneari;
dal soggiorno ospedaliero nelle migliori cliniche italiane e straniere, che la sig.ra ha minuziosamente documentato. CP_1
pagina 26 di 31 Ulteriore indicatore dell'elevato stile di vita mantenuto in costanza di matrimonio è rappresentato dalle caratteristiche dell'abitazione familiare - che rivelano un livello di agiatezza non trascurabile - e della circostanza - sottolineata dallo stesso appellante - che la famiglia si avvalesse stabilmente della collaborazione di tate, babysitter e domestici, indice del tenore di vita elevato goduto dal nucleo familiare.
Alla stregua delle considerazioni che precedono e, in particolare, tenuto conto del tenore di vita, della durata del matrimonio, della residua capacità lavorativa specifica della e dei suoi seri problemi di salute - almeno in parte CP_1 conseguenti alla sottoposizione pluriennale a cicli di terapie ormonali per indurre la gravidanza - appare equo al Collegio confermare l'assegno di mantenimento nella misura stabilita dal primo Giudice.
Le circostanze delineate in ordine alle capacità economico-patrimoniali delle parti evidenziano, altresì, la correttezza del maggior contributo mensile a titolo di mantenimento dei figli e della maggior misura della ripartizione delle spese straordinarie a carico del padre, avuto riguardo all'alto tenore di vita goduto dai figli durante il matrimonio grazie alle disponibilità del sig. , alle maggiori Pt_1 necessità dei due figli - conseguenti notoriamente alla crescita - legate non solo ai bisogni alimentari, ma anche allo sviluppo della personalità in svariati ambiti, quali, ad esempio, quello della formazione culturale, professionale e della vita sociale;
al tempo di permanenza dei figli presso la madre.
Le esposte considerazioni consentono di ritenere inammissibili le richieste istruttorie avanzate dalla parte appellante, già disattese nel precedente grado di giudizio, in quanto meramente esplorative.
Con il secondo motivo di appello incidentale, la difesa della censura la CP_1 sentenza nella parte in cui incrementa le modalità di frequentazione dei minori con il padre rispetto a quanto previsto dall'ordinanza presidenziale del 30/11/2022 e dalla successiva ordinanza del 17 aprile 2024, adottata all'esito della C.T.U. sulla capacità genitoriale.
La difesa dell'appellata ribadisce l'espletamento esclusivo - da parte della madre - dei compiti di accudimento e cura dei figli, le frequenti richieste del padre di lasciare i figli alla madre anche nei giorni di sua spettanza - anche pagina 27 di 31 successivamente alla sentenza di primo grado - peraltro sempre accolte per spirito collaborativo;
l'incapacità del padre di vigilare sull'incolumità fisica dei bambini e di provvedere in maniera adeguata, le carenze paterne nella gestione quotidiana dei figli che hanno comportato diversi disagi ai figli, come l'omessa partecipazione ad attività formative e ludiche.
In subordine, l'appellata aderisce alla richiesta subordinata del , di una Pt_1 modifica dei tempi di visita - comportante la frequentazione paterna dei figli a week end alternati, oltre a due pomeriggi infrasettimanali senza pernottamento – modalità già attuata dalle parti di comune accordo.
Il motivo è infondato.
Ad avviso della Corte, va mantenuto il regime di visita e frequentazione del genitore non collocatario così come regolamentato dal Tribunale, in quanto permette una significativa presenza e coinvolgimento di entrambi i genitori nel percorso di crescita dei minori.
Come rilevato dalla C.T.U. Dr. Stagni, infatti, risulta fondamentale per l'equilibrio psichico dei minori consentire al padre di potersi inserire maggiormente nel tempo dei figli per “favorire quel processo di progressivo distanziamento dalla figura materna, adatto all'età, in ottica evolutiva, oltre a favorire anche un rivolgimento dello sguardo dei figli verso il modo esterno”.
Del resto, non sono emerse attuali e gravi manchevolezze del padre, tali da comportare una modifica del regime di visita: nella gestione dei minori, il Pt_1 può contare sull'aiuto dei familiari dei due rami, ovvero della zia paterna e materna;
del resto, anche la ha ammesso di essere coadiuvata da tate e CP_1 baby-sitter.
Con il quarto motivo di appello incidentale, l'appellata denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia in ordine alla richiesta di revoca del provvedimento del G.I. del Tribunale di Pesaro del 24/03/2023 - con cui veniva comminata alla sig.ra la sanzione pecuniaria di €.400,00 per non essersi CP_1 trasferita, insieme ai figli, nell'immobile di via Belvedere n. 42, a lei assegnato in forza dell'ordinanza Presidenziale - chiedendo che la sentenza impugnata venga pagina 28 di 31 integrata con l'espressa previsione della revoca dell'ordinanza de qua, con diritto della sig.ra alla ripetizione della somma corrisposta. CP_1
Il motivo è infondato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità "le misure sanzionatorie previste dall'art.
709 ter c.p.c. e, in particolare, la condanna al pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria, sono suscettibili di essere applicate facoltativamente dal giudice nei confronti del genitore responsabile di gravi inadempienze e di atti 'che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento'; esse, tuttavia, non presuppongono l'accertamento in concreto di un pregiudizio subito dal minore, poiché l'uso della congiunzione disgiuntiva 'od' evidenzia che l'avere ostacolato il corretto svolgimento delle prescrizioni giudiziali è un fatto che giustifica di per sé l'irrogazione della condanna, coerentemente con la funzione deterrente e sanzionatoria intrinseca alla norma richiamata" (Cass. ord. n. 37899 del 28/12/2022).
Ne discende che, sfuggendo al principio della domanda, tali misure - ascrivibili alla categoria dei c.d. danni punitivi - sono rimesse alla discrezionalità del giudice che può, dunque, prescindere dall'accertamento del danno effettivo riportato dal minore quale conseguenza dell'inadempienza genitoriale.
La sig.ra ha tenuto condotte - non coercibili - che non sono risultate CP_1 pienamente collaborative, con riferimento al rispetto delle prescrizioni giudiziali di trasferirsi - nell'interesse dei minori - nell'immobile di via Belvedere n. 42.
Pertanto, in considerazione del fatto che il comportamento della ha violato CP_1
l'obbligo di tutelare e realizzare il miglior interesse dei minori - che era quello di conservare l'habitat domestico - e di adeguarsi alle prescrizioni giudiziali, si ritiene pienamente legittima l'ordinanza che ha irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello del va accolto Pt_1 nei limiti sopra indicati, mentre, per il resto, i motivi dell'appello principale e dell'appello incidentale vanno respinti.
Il parziale accoglimento del gravame principale impone una nuova regolamentazione delle spese processuali.
pagina 29 di 31 Avuto riguardo all'esito complessivo della controversia, le spese di entrambi i gradi
- liquidate ai valori medi, con esclusione (per il presente grado) della voce relativa all'istruttoria, tenuto conto dell'attività concretamente svolta - vanno compensate nella misura di 1/3 e l'appellante va condannato a rifondere alla controparte la quota residua (2/3).
Le spese della C.T.U. disposta in primo grado vanno ripartite secondo lo stesso criterio.
Sussistono, da ultimo, i presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n.
115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante incidentale - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 CP_1 avverso la sentenza n. 27/2025, emessa dal Tribunale di Pesaro in data
[...]
14.01.2025, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'appello proposto da , affida i figli Parte_1 minori e in modo condiviso a entrambi i genitori, con Per_3 Persona_9 collocamento prevalente presso la madre, alla quale assegna l'abitazione familiare, sita in Pesaro, via Belvedere, n. 42;
- respinge, per il resto, l'appello principale e quello incidentale, confermando la sentenza impugnata;
- compensa le spese dei due gradi in ragione di 1/3 e condanna Parte_1 alla refusione - in favore di - della quota restante (2/3) delle Controparte_1 spese di lite, che vengono liquidate per l'intero - per il primo grado - nella complessiva somma di €.10.860,00 per compensi professionali ed €.98,00 per esborsi, e - per il presente grado - per l'intero nella complessiva somma di
€.4.236,00 per compensi professionali ed €.147,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, I.V.A. e C.A.P. nella misura di legge;
- dà atto della sussistenza dei i presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. n. 115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante incidentale - di un pagina 30 di 31 ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 16.07.2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
pagina 31 di 31
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 272/2025 R.G. promossa da
- (C.F. ), residente in [...] C.F._1
Belvedere n. 42; rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Aldo Valentini e dall'Avv. Anna Venturi, elettivamente domiciliato presso i domicili digitali degli indicati difensori Email_1
Email_2
APPELLANTE contro
- (C.F. ), residente in [...], Controparte_1 C.F._2
Strada San Bartolo n. 20, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Luca Iannaccone e dall'Avv. Andrea Zauli, elettivamente domiciliata presso gli indirizzi pec degli indicati difensori e Email_3 Email_4
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE pagina 1 di 31 con l'intervento di
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza N. 27/2025 del Tribunale di Pesaro, pubblicata in data 14.01.2025.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame,
1) in via preliminare, disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., relativamente alla corresponsione degli arretrati dal deposito del ricorso alla data della sentenza impugnata e della misura degli assegni di mantenimento per
l'importo eccedente l'ordinanza Presidenziale 30.11.2022, in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni esposte nella premessa del presente atto, inaudita altera parte stante l'urgenza o all'esito della fissazione di apposita udienza di decisione;
2) nel merito: riformare integralmente la sentenza n. 27/2025, pronunciata dal
Tribunale di Pesaro il 14.01.2025 nel giudizio di separazione giudiziale tra Parte_1
e distinto a R.G. con il n. 1770/2022, e per l'effetto
[...] Controparte_1 statuire l'addebito della separazione alla sig.ra per gravi e Controparte_1 reiterate violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio, come specificati e provati nella fase di merito, conseguentemente disponendo in merito alla perdita per la appellata del diritto alla corresponsione di assegno di mantenimento.
Salvo gravame, in subordine, così disporre in merito ai rapporti anche patrimoniali tra i coniugi ed in favore dei figli non dotati di autonoma patrimoniale, con le conseguenti modalità:
- Visto che l'esperita istruttoria compresa la CTU della Dott. ha verificato a Per_1 carico di l'esistenza di gravi problematiche in ordine alla capacità Controparte_1 genitoriale, al riguardo il si dichiara sin d'ora disponibile ad essere Pt_1 collocatario prevalente dei figlioli,
pagina 2 di 31 - confermare la collocazione dei figli presso la casa familiare di Via Belvedere 42 in
Pesaro ove sono sempre vissuti, dichiarando quale genitore collocatario il padre
, ove la madre insista nel non voler ivi risiedere quale prevalente Parte_1 collocataria dei figli.
- In subordine e salvo gravame, ferma restando la collocazione dei minori nella casa familiare di Via Belvedere 42, statuire quale collocataria la sig.ra CP_1 con obbligo di abitarvi unitamente ai figli, ovvero, se ciò non voglia,
[...] collocarli ivi con il padre, che si dichiara disponibile, fissando congrui momenti di frequentazione tra la madre e i figli.
- In via ulteriormente gradata stabilire la facoltà del padre ove non collocatario di tenere presso di sé i figli un fine settimana alternato prendendo riportando i figli a scuola il sabato e il lunedì ovvero durante le vacanze scolastiche prendendoli alle
12,00 del sabato e riportandoli il lunedì alle ore 9,30 alla madre, oltre due pomeriggi settimanali, dall'uscita della scuola per riportarli alla madre alle ore 20.
- Altresì stabilire che il padre tenga i minori presso di se per congrui periodi alternati nelle festività natalizie, pasquali e durante le ferie estive, secondo quanto al riguardo disposto con ordinanza Presidenziale 30.11.2022, nonché, ad anni alternati, al pranzo o alla cena del giorno 13 luglio, compleanno dei figli.
- Porre a carico di un assegno mensile di mantenimento per la Parte_1 moglie pari ad € 2.000,00 annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, e di €
800,00 anch'esso rivalutabile a titolo di concorso nel mantenimento di ciascuno dei due figli minori, per un totale di € 1600, mensili sino a che gli stessi non acquisiscano stabile indipendenza economica, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per gli stessi.
3) in via istruttoria:
Con riserva di ulteriore dedurre, produrre e formulare richieste istruttorie, sin da ora si formulano le seguenti richieste istruttorie, già contenute nelle istanze di primo grado e nelle conclusioni del grado:
a) Disporre, affidandoli alla G.d.F., informativa sui redditi effettivi della sig.ra
a tale fine anche accedendo, nel rispetto della privacy, alle Controparte_1 cancellerie delle Curie di Urbino e Pesaro allo scopo di accertare le liti e gli affari
pagina 3 di 31 anche di natura non contenziosa patrocinati negli ultimi cinque anni dall'avv.
la entità dell'attività e il valore delle controversie, con riserva Controparte_1 all'esito di istituire CTU tecnica al fine di ricostruire l'esatta capacità e potenzialità reddituale della stessa.
b) Disporre CTU tecnica contabile per stabilire il valore alla data odierna del
20%del capitale sociale della Dorami Holding s.r.l., intestato alla e i CP_1 dividendi dalla stessa percepiti negli ultimi 10 anni.
Con riserva di nominare CT di parte e meglio articolare i quesiti.
c) Ammettere prova per testi richiesta su fatti sopravvenuti a deduzioni all'udienza
15.11.2023 datate il 4.10.2023, che si trascrivono, premessa la formula di rito vero che e depurati da giudizi e valutazioni:
1) Lo scorso 30 giugno 2023 alle ore 16 e 50 circa presso il supermercato Conad-
Porto - Via Canale in Pesaro, la sig.ra e la sig.ra Parte_2 Testimone_1 stavano facendo la spesa. Le stesse si avvedevano della presenza nel supermercato della figlia-sorella accompagnata dai figli. La sig.ra Controparte_1
alla presenza dei bambini e di fronte a tutti i presenti, e dei figli CP_1 ER
e , insulta la anziana madre e la sorella, apostrofandole con epiteti: Per_3
"merde, mondezza". Le sig.re e si allontanavano Testimone_1 Parte_2 non dicendo parola.
2) Il sig. nipote della e figlio della sorella Parte_3 Controparte_1
il 03 agosto 2023 nel pomeriggio dopo essere uscito dall'ufficio Parte_4 incontrava la sig.ra in macchina con i bambini e Controparte_1 Per_3
. ER salutava i bambini e , allorché la si Parte_3 Per_3 ER CP_1 rivolgeva al nipote dicendo: “torna nella fogna” ... e rivolta ai Parte_3 bambini “quel topo di fogna è vostro cugino”.
3) La sig.ra fidanzata di procedeva in bicicletta in Testimone_2 Parte_3
Pesaro, presso il Ponte di Baia Flaminia verso le ore 19,30 di venerdì 22 settembre2023.
Veniva affiancata dall'auto Mini condotta dalla che aveva i due Controparte_1 figli seduti nel sedile posteriore.
pagina 4 di 31 La affiancava la ed abbassava i finestrini. A questo punto i CP_1 Tes_2 bambini le gridavano a gran voce "cretina, cretina", poi la ripartiva in CP_1 velocità.
La sig.ra , fidanzata da molti anni con conosce i Testimone_2 Parte_3 bambini da anni e spesso si intratteneva con loro per giocare, sino alla loro uscita dalla casa di Via Belvedere.
4) dirimpettaia della villa sul San Bartolo dove vive attualmente Testimone_3 la con i bambini fermava il martedì 26 settembre 2023 Controparte_1 Pt_1 mentre lo stesso andava a prendere i figli presso la casa sul San Bartolo, dicendo che doveva parlargli con urgenza.
Il che aveva i bambini in macchina, le diceva che l'avrebbe chiamata al Pt_1 telefono poco dopo.
La riferiva al che la situazione creatasi tra la Tes_3 Pt_1 Controparte_1 ed il vicinato, era tesa in quanto la continua a lasciar suonare l'allarme per CP_1 ore, suona il clacson della macchina anche di notte, fatti per cui la stessa aveva protestato più volte con la stessa. Tes_3 CP_1
La riferiva anche un episodio accaduto nel mese di agosto 2023. Tes_3
Mentre era nel giardino di casa, sentiva che la rientrando in macchina a CP_1 casa sua e abbassava i finestrini e sentiva i bambini urlarle epiteti quali: vecchia cretina ed altri insulti rivolti alla Tes_3
II) Si indicano a testi sul Cap. 1 la sig.ra e Parte_2 Testimone_1
Sul Cap. 2 sul capitolo 3 la sig.ra ; sul Cap. 4 la Parte_3 Testimone_2 sig.ra Testimone_3
d) Sulle circostanze sopra dedotte si chiede altresì che l'Ill.mo Sig. G.I. convochi il
CTU a chiarimenti affinché tali circostanze siano dalla stessa indagate, del caso ascoltando anche i minori, con le debite cautele di ragione e di legge, nonché i testi sopra indicati.
4) condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori) del doppio grado di giudizio”.
pagina 5 di 31 Per l'appellata-appellante incidentale: “Chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello delle Marche adita, voglia:
- rigettare in ogni sua parte l'appello proposto dal sig. alla Parte_1 sentenza n. 27/2025 del Tribunale di Pesaro, emessa e pubblicata il 14/01/2025, per le ragioni illustrate in narrativa;
- accogliere, per le ragioni illustrate in narrativa, i motivi di appello incidentale formulati dalla sig.ra e per l'effetto, in parziale riforma della Controparte_1 sentenza n. 27/2025 del Tribunale di Pesaro, emessa e pubblicata il 14/01/2025,
1) disporre l'assegnazione della casa familiare - sita in Pesaro (PU), Strada San
Bartolo n. 20 - con relative pertinenze ed arredi ivi contenuti alla sig.ra CP_1
che ivi vivrà unitamente ai figli e . Si indicano di seguito
[...] Per_3 ER gli estremi catastali identificativi delle unità immobiliari integranti la casa coniugale
(doc. 31):
Catasto Fabbricati del Comune di Pesaro:
- foglio 19, part. 101, sub. 6, z.c. 1, cat. A/8, cl. 3, cons. 19,5 vani, sup. tot. 530 mq (escluse aree scoperte mq 506), r.c. € 2.870,21;
- foglio 19, part. 1412, sub. 8, z.c. 1, cat. C/4, cl. 4, cons. 51 mq, r.c. € 250,22;
- foglio 19, part. 1412, sub. 7, z.c. 1, cat. C/2, cl. 4, cons. 25 mq, r.c. € 107,16;
- foglio 19, part. 1409, cat. F/1, cons. 233 mq;
- foglio 19, part. 1412, sub. 1, z.c. 1, cat. C/6, cl. 2, cons. 103 mq, sup. tot. 132 mq, r.c. € 265,97;
Catasto Terreni del Comune di Pesaro:
- foglio 19, part. 1741, prato arbor, cl. 2, sup. 305 mq, r.d. € 0,39, r.a. € 0,22;
- foglio 19, part. 98, bosco ceduo, cl. 1, sup. 937 mq, r.d. € 1,94, r.a. € 0,44;
- foglio 19, part. 2501, prato arbor, cl. 2, sup. 53 mq, r.d. € 0,07, r.a. € 0,04;
- foglio 19, part. 2502, prato arbor, cl. 2, sup. 12 mq, r.d. € 0,02, r.a. € 0,01;
2) quanto alle visite / frequentazioni tra il padre e i figli, disporre che esse avvengano secondo le modalità indicate nell'ordinanza presidenziale datata
30/11/2022.
In subordine, la sig.ra aderisce alla domanda subordinata avversaria con CP_1 cui il sig. , ferma la collocazione prevalente dei figli presso la madre, Pt_1
pagina 6 di 31 chiede di tenere i figli con sé a week end alternati (dal sabato ad ore 12.00 sino al lunedì mattina all'atto dell'accompagnamento a scuola o alle ore 09.30 in periodo non scolastico, con riconsegna a casa della madre), oltre a due pomeriggi infrasettimanali (dall'uscita da scuola sino alle ore 20.00);
3) disporre che il sig. contribuisca al mantenimento ordinario dei Parte_1 figli minori e versando mensilmente alla sig.ra Per_3 ER Controparte_1 in via anticipata ed entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, a mezzo bonifico bancario la somma di € 14.000,00 (quattordicimila/00), id est € 7.000,00 mensili per ciascun figlio, soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al
100% delle spese straordinarie come individuate nel Protocollo in uso presso il
Tribunale di Pesaro;
con l'assegno unico universale disciplinato dalla legge n.
46/2021 alla sig.ra Con decorrenza dalla data della domanda in primo CP_1 grado;
4) disporre che il sig. corrisponda alla sig.ra in Parte_1 Controparte_1 via anticipata ed entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, a mezzo bonifico bancario la somma di € 20.000,00 (ventimila/00) soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, a titolo di assegno ex art. 156 c.c. Con decorrenza dalla data della domanda in primo grado;
5) revocare integralmente l'ordinanza del G.I. datata 24/03/2023, alla luce dell'accertata insussistenza dell'obbligo della sig.ra di trasferirsi Controparte_1 unitamente ai figli all'interno dell'immobile di via Belvedere n. 42 in Pesaro, con diritto della sig.ra alla ripetizione delle somme corrisposte a titolo di CP_1 sanzione.
Con vittoria di competenze e spese legali e peritali di causa (R.g. n. 1770/2022 e
R.g. n. 1816/2022), relative ad entrambi i gradi di giudizio e al procedimento R.g.
n. 1154/2022 V.g. avanti alla Corte di Appello di Ancona”.
Conclusioni del P.G.: “Chiede il rigetto della sospensiva presentata e dell'appello”.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza emessa in data 14.01.2025 nel procedimento di separazione personale tra i coniugi e - iscritto al n. Parte_1 Controparte_1
pagina 7 di 31 1770/2022 R.G., cui era stato riunito il procedimento n. 1816/2022 R.G. - il
Tribunale di Pesaro, preso atto dell'intollerabilità della convivenza, dichiarava la separazione personale dei coniugi;
addebitava la separazione al marito, respingendo la richiesta di addebito avanzata dal medesimo nei confronti della moglie;
affidava i figli minori e (nati in data 13.07.2015) ad ER Per_3 entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
regolamentava i tempi di permanenza e frequentazione dei figli presso il padre, disponendo che questi incontrasse i figli liberamente e, comunque, individuava un calendario ad hoc, da valere salvo diverso accordo delle parti;
poneva a carico del padre - a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, a far data dalla domanda - la somma mensile complessiva di €.2.000,00 ciascuno, oltre all'80% delle spese straordinarie;
poneva a carico del - a titolo di contributo al mantenimento Pt_1 della moglie, a far data dalla domanda - la somma mensile di €.10.000,00; disponeva che il nucleo familiare fosse preso in carico dai Servizi sociali del
Comune di Pesaro per i compiti di monitoraggio e sostegno di competenza, relazionando all'Autorità giudiziaria ogni 6 mesi;
disponeva l'avvio di un'educativa domiciliare e, al contempo, prescriveva ai due coniugi un percorso psicoterapeutico di sostegno alla genitorialità ed un percorso psicoterapeutico per i minori e ER
, da eseguirsi presso un professionista a scelta dei due genitori. Per_3
Avverso detta sentenza ha proposto appello , il quale ha invocato - Parte_1 previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza relativamente agli arretrati di mantenimento per la moglie e figli e all'importo eccedente gli emolumenti disposti in via provvisoria ed urgente con l'ordinanza presidenziale del
30/11/2022 - la riforma dei capi relativi all'addebito della separazione, al collocamento dei minori presso la sig.ra al calendario di frequentazione CP_1 con i figli minori, alle statuizioni di ordine economico, lamentando altresì l'omessa pronuncia in ordine all'assegnazione della casa coniugale ed insistendo, infine, per l'ammissione di istanze istruttorie rigettate in primo grado, con vittoria delle spese di lite. ha resistito al gravame, contestando la ricostruzione fattuale Controparte_1 offerta dall'appellante ed ha chiesto il rigetto della sospensiva e dell'impugnazione pagina 8 di 31 - in quanto infondate in fatto e in diritto - anche con riferimento alle istanze istruttorie già rigettate, con dichiarazione di inammissibilità della produzione dei documenti.
La ha proposto, poi, appello incidentale in ordine all'omessa assegnazione CP_1 alla medesima dell'immobile (e relative pertinenze), sito in Pesaro, Strada San
Bartolo n. 20, nonché rispetto alle modalità di frequentazione tra il padre e i figli e alle statuizioni di ordine economico, invocandone l'aumento, con vittoria delle spese di lite.
Il Procuratore Generale è intervenuto nel giudizio, chiedendo “il rigetto della sospensiva presentata e dell'appello”.
Con ordinanza del 30.04.2025, l'intestato Collegio ha rigettato l'istanza di sospensione della sentenza, accertando la mancata ricorrenza - nella fattispecie concreta - dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
In data 12.06.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, nelle forme della camera di consiglio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo - articolato - motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto la domanda di addebito al marito della separazione per violazione dell'obbligo di fedeltà avanzata nei suoi confronti dalla consorte.
In particolare, l'appellante lamenta una motivazione scarna e lacunosa, errori e omissioni nella ricostruzione delle circostanze fattuali, nonché la mancata e/o errata valutazione dei mezzi di prova addotti che, se correttamente esaminati, avrebbero dovuto condurre il Tribunale a rigettare la domanda di addebito;
infine, deduce l'inconsistenza dei mezzi di prova offerti dalla sulle presunte CP_1 violazioni dei doveri coniugali da parte del marito.
L'appellante, nello specifico, sostiene che l'unico episodio di tradimento (del
01.06.2016) - coinciso con una serie di manifestazioni violente non collegate a tale episodio - non sarebbe stato la causa del venir meno dell'affectio coniugalis, né causa della separazione.
pagina 9 di 31 A tal fine, contesta l'attendibilità della teste - rinviata a giudizio Testimone_4 immediato per falsa testimonianza (processo tuttora in corso) - contraddetta dalle dichiarazioni rese all'udienza del 30.05.2024 dal teste , nonché Testimone_5 dalle dichiarazioni rese alla medesima udienza dalla teste che Testimone_6 ha negato di aver avuto una relazione sentimentale con il nel 2019 ed, Pt_1 infine, dalle dichiarazioni rese dalla tese alla medesima udienza. Persona_4
La difesa dell'appellante sottolinea l'assoluta irrilevanza - ai fini del presente giudizio - del video rivolto alla privo di riferimenti perspicui, “rubato” Tes_6
(ovvero di provenienza illecita e neppure utilizzabile) dal telefonino del , Pt_1 che non può rappresentare prova del tradimento del con la da Pt_1 Tes_6 ritenersi una semplice conoscente.
Per quanto, poi, riguarda la frequentazione del con la medesima Pt_1 dopo il marzo del 2022, le testimonianze del e sarebbero Tes_6 Tes_7 Per_5 irrilevanti, dal momento che - al tempo - i coniugi erano già separati di fatto.
In relazione alla frequentazione del con la sig.ra la difesa Pt_1 Pt_5 contesta la dichiarazione del teste - resa all'udienza del Testimone_8
10.04.2024 - perché in palese contrasto con quanto riferito dalla stessa Pt_5 all'udienza del 30.05.2025, sottolineando che il Giudice di prime cure avrebbe equivocato le risposte date dalla teste sulla sua presunta frequentazione Pt_5 del con lei, con altre donne e con transessuali. Pt_1
Secondo la tesi, non risulterebbe neppure provata la frequentazione del Pt_1 con la sig.ra Persona_6
La difesa, poi, evidenzia che il ha espressamente contestato la presenza Pt_1 nella sua macchina di una scatola di viagra e di preservativi e, comunque, ha eccepito l'irrilevanza del ritrovamento, potendo gli stessi essere utilizzati anche nel rapporto con la moglie ed ha disconosciuto espressamente (nella memoria integrativa del 27.12.2022 e nell'interrogatorio formale del 16.11.2023) che il numero telefonico della fosse stato scritto di suo pugno nell'annotazione Per_6 indicata.
Secondo l'assunto, dopo l'episodio - isolato - di tradimento del 2016, nel periodo successivo - dal giugno del 2016 al marzo 2022 - l'unione familiare sarebbe pagina 10 di 31 proseguita in perfetta armonia, in quanto la coppia era impegnata nel progetto dell'acquisto, ristrutturazione e arredamento della IL storica “San Giuliano
ZA” e relative pertinenze sul Monte San Bartolo in Pesaro, da destinarsi a futura residenza familiare, come dimostrano i ricorsi congiunti dei coniugi al
Giudice per ottenere l'autorizzazione all'intestazione - ai figli gemelli - CP_2 della nuda proprietà dell'intero complesso immobiliare e il fatto che il Pt_1 avesse donato alla il 50% dell'usufrutto dell'intero compendio. CP_1
Secondo la difesa dell'appellante, l'accettazione della donazione da parte della
- per sé e per i propri figli - dimostrava l'avvenuto superamento della crisi CP_1 coniugale e la ripresa del normale ménage familiare e dell'affectio coniugalis.
Secondo la tesi, il Tribunale avrebbe completamente ignorato i gravi comportamenti lesivi dell'unione familiare precedenti (vessazioni e maltrattamenti)
e concomitanti l'ingiustificato abbandono della casa familiare della con i CP_1 figli - avvenuto nel marzo del 2022 - l'invasione unilaterale della proprietà di
[...]
la forzata immissione dei figli in una realtà estranea al loro ambiente di CP_3 vita, da individuarsi nella casa coniugale di via Belvedere 42, in Pesaro.
Con il secondo - articolato - motivo di appello, la difesa dell'appellante pone a confronto la figura della con quella del , descritto come CP_1 Pt_1 sottomesso alla moglie e amorevole nei confronti dei figli.
In particolare, l'appellante mette in evidenza l'asserita personalità prevaricatrice, iraconda, minacciosa, possessiva, inquisitoria e violenta della moglie (richiamando il video del 20 marzo 2022, agli atti) che ha reciso ogni contatto con la propria famiglia;
sottolinea il comportamento processuale ed extra-processuale della caratterizzato da plurime denunce-querele successive al marzo 2022 nei CP_1 confronti del marito - nonché nei confronti della sua stessa sorella ES
) - peraltro tutte archiviate;
denuncia la “strategia” messa in atto per
[...] privare il del compossesso della infine, Pt_1 Parte_6 censura il comportamento pregiudizievole della diretto ad allontanare i CP_1 minori dalla casa familiare.
Nella seconda parte del motivo, la difesa chiede la totale riforma della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda - avanzata dal - di addebito Pt_1
pagina 11 di 31 della separazione alla moglie per violazione dei doveri coniugali, censurando la motivazione (definita “scarna, apparente, perplessa e contraddittoria”), con la quale il primo Giudice ha - da un lato - riconosciuto che le condotte della CP_1 sono state “in parte certamente illecite” e - dall'altro - non vi ha attribuito nemmeno in parte la genesi della crisi del rapporto coniugale, travisando completamente le risultanze istruttorie e documentali e giustificando - erroneamente - le condotte della in quanto reazione lecita alle CP_1 inadempienze del marito.
Secondo l'appellante, invece, la causa della rottura del matrimonio andrebbe addebitata esclusivamente alla la quale nei primi mesi del 2022 manifestò CP_1 sbalzi di umore e attacchi di collera più frequenti, rinfacciando all'appellante con toni accesi, parole crude e scurrili - anche in presenza dei bambini - la presunta
(remota) frequentazione extraconiugale, risalente a oltre sei anni prima, nonostante la crisi fosse stata ampiamente superata, così violando i doveri coniugali di rispetto e collaborazione, rifiutando di intrattenere con il marito e con i figli rapporti improntati alla serenità e, da ultimo, allontanandosi arbitrariamente dalla casa coniugale.
L'allontanamento ingiustificato della moglie (insieme ai figli minori) dalla casa familiare con la violazione dell'obbligo di coabitazione nel marzo del 2022, sarebbe stato, ad avviso dell'appellante, la causa della irreversibile crisi coniugale, con conseguente addebito della separazione alla moglie e perdita del diritto della stessa ad un assegno di mantenimento.
Il primo e il secondo motivo di appello - da esaminare congiuntamente, in quanto fra loro connessi - sono infondati.
Nella fattispecie in esame, va innanzitutto evidenziato che il Giudice non ha obbligo di prendere in dettagliato esame tutti gli elementi addotti dalle parti, essendo sufficiente che egli dia adeguata ragione del proprio convincimento in base a quelli ritenuti attendibili e rispetto ai quali gli altri devono intendersi superati e disattesi.
Secondo il consolidato orientamento della Cassazione, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza,
pagina 12 di 31 costituisce - di regola - circostanza di per sé sufficiente a giustificare l'addebito al coniuge responsabile, sempreché non si constati - attraverso un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi - la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (cfr., fra le più recenti, in tal senso, Cass.
n. 977/2017; Cass. n. 16859/2015).
Pertanto, sul coniuge che richieda l'addebito della separazione all'altro incombe l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento di questi ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale della sua condotta nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, con la precisazione che, laddove la ragione dell'addebito sia costituita dall'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, essa, se provata, fa presumere che abbia reso la convivenza intollerabile.
Ne deriva che la parte che l'ha allegata - e dimostrata - assolve pienamente l'onere della prova su di lei gravante, mentre incombe su chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, l'onere di dimostrare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale (cfr., in termini, Cass. n. 16691/2020;
Cass. n. 3923/2018; Cass. n. 16172/2014).
La S.C. ha ribadito che - per rendere addebitabile la separazione ai sensi dell'articolo 151 c.c. - non è necessario che la relazione di un coniuge con estranei si sostanzi in un adulterio quando - per gli aspetti esteriori con cui è coltivata - comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge.
La S.C. ha, poi, affermato che “In tema di separazione personale con richiesta di addebito, proposta da uno dei coniugi e basata sulla infedeltà dell'altro, la successiva generica manifestazione di una volontà riconciliativa da parte del coniuge non infedele, poiché di per sé non elide la gravità del "vulnus" subito ed, in ogni caso, costituisce un "posterius" rispetto alla proposizione della domanda di separazione con richiesta di addebito, in tanto può assumere valore ai fini della esclusione di una efficienza causale dell'infedeltà in ordine alla crisi dell'unione
pagina 13 di 31 familiare in quanto ad essa corrisponda un positivo riscontro da parte del coniuge infedele (…).
Il perdono di un coniuge deve essere accompagnato da una sincera determinazione dell'altro a riprendere la vita matrimoniale, perché se alla volontà di riconciliazione di un coniuge non corrisponde un sincero riscontro da parte dell'altro è evidente che il comportamento fedifrago accertato mantiene intatta la sua capacità di disgregazione del consorzio coniugale (Cassazione civile sez. VI, 27/06/2013,
n.16270).
Ciò posto, questa Corte condivide la valutazione operata dal giudice di prime cure circa la presenza di elementi idonei a dimostrare che il abbia tenuto una Pt_1 condotta in palese contrasto con il dovere coniugale di fedeltà nascente dal matrimonio, sostanziandosi nell'intrattenimento di relazioni extraconiugali la cui esistenza è stata riconosciuta correttamente dalla deposizione della teste Tes_9
- da ritenersi pienamente attendibile - che non ha espressamente
[...] negato i plurimi incontri con il , il quale peraltro ha ammesso nel corso Pt_1 dell'udienza presidenziale di avere avuto una relazione extraconiugale.
In particolare, la teste, rispondendo alla domanda se era vero che il in Pt_1 sua presenza avesse contattato un transessuale per un rapporto a tre, ha risposto testualmente che “era vero (…) e che (...) il ha un brutto vizio, che gli Pt_1 piacciono le donne (…) e gli piace i trans”.
Risulta, poi, provata la relazione sentimentale con - risalente al Parte_7
2019 - come emerge dal video prodotto dalla (risalente proprio al 2019), CP_1 in cui il - con modi allusivi e confidenziali, indicando la camera da letto - Pt_1 invitava “ ”, cui il video era indirizzato, a raggiungerlo nella sua casa di Per_7 campagna di Sassocorvaro, evidenziando un palese coinvolgimento sentimentale e una corrispondenza da parte della destinataria.
L'eccezione di inutilizzabilità della chat in oggetto, in quanto illecitamente procurata, va rigettata, dovendosi ritenere prevalenti le esigenze di tutela del diritto alla prova sulle esigenze di protezione dell'interesse privato alla segretezza dei dati personali.
pagina 14 di 31 Risulta, quindi, altamente probabile che la relazione iniziata nel 2019 sia continuata nel tempo e proseguita oltre il marzo 2022, come ampiamente provato dalla attraverso la relazione investigativa, redatta e sottoscritta CP_1 dall'investigatore sig. - che ha confermato l'accertamento e il Parte_8 contenuto della relazione all'udienza del 10/04/2024 - e dalle deposizioni dei testi e , rese all'udienza del 10/04/2024. ES0 Testimone_11
La consapevolezza dei plurimi tradimenti, reali e/o virtuali, del marito da parte della dal 2016 fino al 2022 - unita alla mancanza di una reale resipiscenza CP_1 del - manifesta chiaramente l'esclusione di un vero ripristino di un Pt_1 rapporto armonico all'interno della coppia in tale periodo.
Nell'audio del 20 marzo 2022 prodotto dal all'insaputa della moglie - che, Pt_1 proprio per questo, risulta maggiormente spontanea - la con toni CP_1 esasperati, “grida” di aver perso ogni illusione di un progetto di vita con il marito, a causa dei plurimi tradimenti della fiducia e delle umiliazioni subite in tutto il corso della loro relazione e, infine, gli ribadisce di non avere altra scelta che separarsi per vivere con i suoi figli - secondo il suo modo di intendere la vita, opposto a quello del - nella intestata ai minori. Pt_1 Parte_6
Il Tribunale ha, poi, esaminato gli addebiti mossi dal alla (eccessi Pt_1 CP_1
d'ira, improvvisi cambi d'umore, vessazioni, allontanamento dalla casa coniugale e comportamenti ostativi alla frequentazione con i figli) ritenendo - del tutto correttamente, ad avviso di questa Corte - che tali agiti costituiscono la conseguenza del comportamento infedele del;
che gli stessi si sono Pt_1 realizzati quando - ormai - si era prodotta la totale intollerabilità della convivenza e che - come tali - sono irrilevanti ai fini dell'addebito, non costituendo una violazione dei doveri coniugali sì grave da determinare la crisi del rapporto matrimoniale.
Proprio l'audio del 20.3.2022 - quasi contemporaneo all'allontanamento della con i figli dalla casa di via Belvedere n. 42 - dimostra che la violazione CP_1 della coabitazione, da parte della moglie, fu determinata dal comportamento fedifrago del e intervenne nel momento in cui la prosecuzione della Pt_1
pagina 15 di 31 convivenza era ormai divenuta insostenibile per la (cfr. Cass. ord. CP_1
3426/2022).
Alla stregua delle considerazioni che precedono va, quindi, confermato il rigetto della domanda di addebito della separazione alla moglie e va, parimenti, confermata la statuizione di addebito della separazione al , per infedeltà. Pt_1
Il terzo e il quarto motivo dell'appello principale devono essere esaminati congiuntamente con il primo motivo dell'appello incidentale, in quanto afferenti all'individuazione - e assegnazione - della casa familiare e alla collocazione dei minori.
Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte motiva - in cui è stabilito che “nessuna statuizione va presa sull'assegnazione della ex casa famigliare” - e nella parte dispositiva, in cui si stabilisce la collocazione prevalente dei minori presso l'abitazione della madre, ovvero presso la villa sul Monte San
Bartolo in Pesaro, ove la si è istallata, privando il del CP_1 Pt_1 compossesso dell'immobile.
La difesa evidenzia il vizio di omessa pronuncia sulla domanda di assegnazione della casa familiare ex art. 112 c.p.c. e la violazione dell'art. 337 sexies c.c., in contrasto con l'interesse dei minori, che - secondo l'assunto - hanno il diritto di dimorare nella casa coniugale - che sarebbe quella sita in via Belvedere 42 in
Pesaro, come riconosciuto dallo stesso giudice di prime cure - e da cui sarebbero stati illegittimamente “strappati” dalla (anche ricorrendo ad un illegittimo CP_1 cambio di residenza, eliminato con un provvedimento di annullamento in autotutela dell'Ufficio anagrafe del Comune di Pesaro), contraddicendo tutti i provvedimenti che si sono susseguiti nel corso del procedimento di primo grado (Decreto del
21/7/2022 del Tribunale di Pesaro, confermato dalla Corte di appello di Ancona con ordinanza del 2/11/2022; ordinanza Presidenziale del 30/11/2022, confermata dalla Corte di Appello di Ancona con ordinanza del 20/03/2023; ordinanza del
Tribunale di Pesaro 9/6/2023).
Secondo l'appellante, la se intende mantenere la qualità di genitore CP_1 collocatario deve continuare a risiedere nella casa familiare che non è
[...]
- come riconosciuto dal Tribunale - sottolineando, peraltro, l'apoditticità CP_3
pagina 16 di 31 della motivazione della sentenza nella parte in cui si legge: “non spetta a questo
Tribunale prendere qui decisioni sul godimento della casa, sita sempre in Pesaro, alla Via San Bartolo n.20, dove attualmente la abita con i minori e le CP_1 questioni circa il legittimo utilizzo dell'immobile andranno risolte secondo i titoli che ciascuno può in merito vantare ed in un eventuale ordinario giudizio”.
La difesa dell'appellante chiede la riforma della sentenza in parte qua, con la statuizione della collocazione dei minori presso la casa familiare, ove - del resto - i minori sono sempre vissuti.
La parte appellata, sul punto, obietta che non sussisterebbe alcun vizio di omessa pronuncia, in quanto il giudice avrebbe rigettato la domanda avversaria di assegnazione dell'immobile di via Belvedere, fornendo una motivazione adeguata, benché non condivisibile e, per tale ragione, fatta oggetto di censura con il primo motivo di appello incidentale.
Infatti, la sig.ra ribadisce di non aver mai chiesto l'assegnazione CP_1 dell'immobile di via Belvedere n. 42 e di avervi rinunciato;
pertanto, la stessa non può essere costretta al trasferimento forzoso, in spregio alla libertà di scelta della propria residenza sancita dall'art. 16 Cost., come riconosciuto dall'ordinanza del
9/06/2023 del Tribunale, confermata dall'ordinanza del 17/04/2024.
Con il quarto motivo, il censura la sentenza nella parte in cui ha previsto Pt_1 la collocazione dei minori presso l'abitazione della madre - come da CP_3 certificato di residenza - e chiede il collocamento prevalente dei minori presso di sé, ove la insista nel non volersi (ri)trasferire con gli stessi nell'abitazione CP_1 familiare di via Belvedere 42.
La difesa sottolinea la nullità della sentenza per carenza di motivazione in ordine alla capacità genitoriale della e al collocamento presso la medesima: ed CP_1 invero, l'attività istruttoria avrebbe evidenziato che la non permette ai figli CP_1 di vedere i familiari paterni e materni;
esprime un atteggiamento possessivo e patologico;
impedisce ai bambini la frequentazione di attività ludiche/sportive e la socializzazione con altri bambini.
Inoltre, la difesa lamenta il fatto che il Tribunale non ha affatto considerato né le osservazioni del Consulente di parte del D' - dedicate al profilo patologico Pt_1
pagina 17 di 31 della personalità e del comportamento della - né le valutazioni della C.T.U. CP_1
Dr. in ordine alle criticità della madre e all'importanza della presenza del Per_1 padre per i figli, tanto da consigliare un aumento dei tempi di frequentazione.
Infine, rappresenta di essersi attivato presso i Servizi Sociali per dare attuazione alle misure di garanzia imposte dal Tribunale su indicazione della C.T.U. medesima.
Con il primo motivo di appello incidentale, l'appellata censura il capo della sentenza nella parte in cui esclude che l'immobile (con relative pertinenze) sito in strada San Bartolo n. 20 sia la casa familiare ed individua - invece CP_3
- come tale l'abitazione sita in Pesaro via Belvedere 42, lamentando l'omessa pronuncia, l'errata interpretazione dell'art. 337 sexies c.c., la violazione degli artt.
115 e 116 c.p.c., per l'erronea e/o omessa valutazione delle numerose prove documentali in atti.
Chiede, pertanto, l'assegnazione di detto immobile con relative pertinenze nella sua qualità di genitore collocatario prevalente.
In proposito, la difesa evidenzia che:
- la sig.ra ha sempre invocato l'assegnazione dell'immobile sito in Pesaro, CP_1
Strada San Bartolo n. 20 (denominato con relative Parte_6 pertinenze, escludendo espressamente l'immobile di via Belvedere in cui il marito voleva (e vuole) “confinarla” coi figli;
- l'appartamento di via Belvedere, a suo dire, è stato sempre inidoneo ad ospitare una famiglia con figli, tate e domestici;
- i coniugi individuarono come nuova dimora coniugale la storica Parte_6 con annesso parco, situata in una zona prestigiosa del Comune di Pesaro
[...]
- abitata, vicina al centro e munita di esercizi pubblici e strutture - proprio per l'inidoneità rispetto alle esigenze dei figli - dell'immobile sito in Pesaro via
Belvedere n. 42, come sostenuto da entrambi i coniugi nei quattro ricorsi al
Giudice Tutelare per ottenere l'autorizzazione di legge ai fini dell'intestazione ai figli della nuda proprietà del compendio immobiliare - corrispondenti ai quattro atti notarili;
pagina 18 di 31 - le motivazioni addotte dalle parti nelle istanze al Giudice Tutelare comprovano che l'acquisto di avvenne non come progetto futuro, Parte_6 ma come nuova residenza dei figli per trasferirsi il prima possibile;
- l'idoneità di è oggettiva e fuori discussione, a Parte_6 differenza della casa di via Belvedere (che da tempo non è più casa familiare;
non
è abitata dal;
non ospita nemmeno i figli nei giorni di pertinenza del Pt_1 padre;
versa in pessime condizioni ed è stata teatro di litigi e tradimenti del
) e ormai la e i figli vi dimorano dal marzo 2022; i figli godono di Pt_1 CP_1 ogni confort, vi svolgono le ordinarie attività - anche ludiche, ricreative e sociali - e secondo la tesi la fruizione è iniziata prima del 2022 con l'avanzare dei lavori di ristrutturazione, a partire dal mese di ottobre 2019;
- l'interesse dei figli - prevalente sull'interesse del padre, alla luce dell'art. 337 sexies c.c. e dell'interpretazione data dalla giurisprudenza della Corte
Costituzionale (sentenza del 30/07/2008 n. 308) della migliore dottrina e della giurisprudenza di merito - è di vivere nel compendio di IL GI ZA
(pensato, progettato e costruito per loro e di cui i due minori sono stati resi nudi proprietari ed attualmente centro della loro consuetudine di vita), poiché la casa familiare non è esclusivamente l'abitazione in cui i coniugi hanno fissato la stabile dimora della famiglia, ma anche quella destinata all'abitazione, in cui la famiglia avrebbe dovuto trasferirsi.
Il terzo motivo dell'appello principale è fondato, mentre risulta infondato il primo motivo dell'appello incidentale.
Secondo l'interpretazione della giurisprudenza della Cassazione, la casa familiare è
l'immobile in concreto adibito a residenza familiare e si identifica con quello in cui i coniugi - secondo la loro determinazione convenzionale, assunta in base alle esigenze di entrambi - vivevano insieme stabilmente, organizzandovi la vita domestica del nucleo familiare (Cass. 12.06.2014 n. 13407).
L'assegnazione della casa familiare - rispondendo all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare - è consentita unicamente con riguardo a quell'immobile che abbia costituito il centro di pagina 19 di 31 aggregazione della famiglia durante la convivenza, con esclusione di ogni altro immobile di cui i coniugi avessero la disponibilità e che - comunque - usassero in via temporanea o saltuaria (così: Cass.
4.07.2001 n. 14553).
La casa è familiare se abbia avuto concreta funzionalizzazione alle esigenze del nucleo attraverso la coabitazione in essa di genitori e prole, con la conseguenza che, in termini generali, per funzionalizzare l'immobile allo scopo, la progettualità della destinazione - sfociata nell'acquisto del bene - deve essere seguita dall'effettivo utilizzo mediante abitazione da parte della famiglia per un ragionevole arco temporale (c.d. preventiva convivenza e comune destinazione impressa).
Va, poi, sottolineata l'irrilevanza della rinuncia della all'assegnazione della CP_1 casa familiare sita in Pesaro, via Belvedere n. 42, in considerazione dell'indisponibilità e dell'irrinunciabilità - da parte del genitore collocatario - del diritto al godimento della casa familiare spettante ai figli minori.
Secondo l'indirizzo della Cassazione, ove vengono in rilievo minori, l'art. 337 ter, comma 2, c.c., impone al giudice di adottare i relativi provvedimenti (dei quali l'assegnazione della casa familiare costituisce una componente essenziale), con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale della prole.
Pertanto, il giudice, ove sia identificabile un immobile destinato al nucleo familiare e si ponga, concretamente, la questione dell'assegnazione in funzione dell'interesse dei minori, è tenuto a sollevare d'ufficio la questione relativa al provvedimento da adottare (Cassazione civile sez. I, 11/04/2019, n.10204).
Sulla base dei criteri sopra richiamati e alla luce dell'istruttoria compiuta e dei provvedimenti interinali già emanati in corso di causa, risulta incontestato che nella fattispecie al vaglio del Collegio l'unico immobile che può definirsi casa familiare è l'appartamento sito in Pesaro, via Belvedere n. 42, con la conseguenza che tale immobile deve essere assegnato alla in quanto genitore CP_1 collocatario prevalente dei figli minori.
Emerge chiaramente dagli atti dell'istruttoria che la famiglia non ha mai risieduto nella prima che la vi si trasferisse con i bambini in data CP_3 CP_1
21.03.2022.
pagina 20 di 31 L'appartamento di via Belvedere n. 42 - sito in pieno centro storico, in un prestigioso palazzo d'epoca, completamente ristrutturato, della superficie di mq.
300 ca., oltre ad un ampio terrazzo - è perfettamente agibile, del tutto rispondente alle esigenze abitative, scolastiche, ludiche e sociali dei minori e, pertanto, anche della CP_1
Dagli atti con cui le parti richiedevano al Giudice Tutelare l'autorizzazione di intestare ai minori la nuda proprietà del complesso immobiliare IL ZA San
GI non si può arguire né - come vorrebbe la - che la dovesse CP_1 Pt_6 essere la reale casa familiare né - come vorrebbe il - che il progetto di Pt_1 ristrutturazione della IL avesse risolto tutti i problemi coniugali.
L'accoglimento del terzo motivo comporta il rigetto del primo motivo dell'appello incidentale.
Infondato è anche il quarto motivo di impugnazione principale: il , per la Pt_1 sua attività lavorativa che richiede continue trasferte anche all'estero - attività che prosegue tutt'ora, a differenza di quanto dallo stesso affermato (e non provato) - non è in grado di porsi come genitore collocatario;
la soluzione prospettata dall'appellante, inoltre, stravolgerebbe la consuetudine di vita dei bambini, la cui figura di riferimento è sempre stata quella materna (come peraltro riconosciuto dallo stesso ) e, pertanto, deve rimanere ferma la collocazione dei minori Pt_1 presso la madre, nella casa familiare di via Belvedere n. 42.
Il quinto motivo dell'appello principale e il terzo motivo dell'appello incidentale vanno esaminati congiuntamente in quanto entrambi afferenti alle statuizioni economiche.
Con il quinto motivo, il lamenta l'erronea determinazione della capacità Pt_1 reddituale dei coniugi;
il mancato assolvimento - da parte della moglie - della prova in ordine al tenore di vita del nucleo familiare in costanza di matrimonio;
la conseguente erronea determinazione delle statuizioni economiche nei confronti della moglie e dei figli - contributo al mantenimento e misura del concorso alle spese straordinarie - che, a suo dire, risulterebbero esorbitanti ed ingiustificati anche rispetto all'elevata somma già stabilità in forza dell'ordinanza presidenziale del 30.11.2022.
pagina 21 di 31 Chiede che, in accoglimento dell'interposto gravame, venga pronunciata la nullità della sentenza o - comunque - una riduzione della misura delle statuizioni economiche, ponendo a carico del - anche a seguito di accertamenti Pt_1 istruttori da disporre - un assegno di mantenimento per la sig.ra non CP_1 superiore a €.2.000,00 e di €.800,00 a titolo di concorso nel mantenimento di ciascuno dei due figli minori, per un totale di €.1600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, ovvero del diverso importo - comunque inferiore a quello statuito in sentenza - fissando la decorrenza dalla data della sentenza di appello.
La difesa invoca la nullità della C.T.U. contabile del Dr. e della sentenza (che CP_4 si sarebbe “appiattita” su di essa); a tal fine, deposita una nuova consulenza tecnica di parte che metterebbe in rilievo, a suo dire, i gravi errori sostanziali e di merito, peraltro già rilevati dal consulente tecnico di parte nel primo grado di giudizio (ovvero: stime reddituali errate, documentazione del tutto insufficiente, metodologie di stima/analisi errate sia per quanto riguarda il reddito da attività lavorativa, sia per il reddito derivante dai dividendi societari, sia per il reddito derivante dai titoli finanziari posseduti).
Evidenzia, poi, che - a seguito del licenziamento da parte della società datrice di lavoro - il reddito da lavoro dipendente sarebbe venuto Parte_9 meno e che, pertanto, il non sarebbe in grado di sopportare il peso Pt_1 imposto dal giudice di prime cure.
In relazione al reddito della l'appellante lamenta che il giudice di prime CP_1 cure, pur ammettendo esplicitamente l'inattendibilità delle dichiarazioni dei redditi prodotti dalla ha respinto immotivatamente la richiesta presentata dalla CP_1 difesa del (con memoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. e riproposta in Pt_1 appello) di indagine monetaria, patrimoniale, reddituale sui conti della medesima;
non ha valorizzato le sue pregresse e attuali potenzialità reddituali (pluriennale esperienza professionale di avvocato e di consulente fisso di uno studio notarile;
compensi percepiti fino al 2017 dalla società DORAMI holding s.r.l., pari a
€.133.700,00).
In proposito, l'appellante sostiene che la lavora tutt'ora come avvocato, CP_1 mantenendo lo studio legale a Pesaro in via Mameli n. 104 e che le sue condizioni pagina 22 di 31 di salute non ostacolano l'attività professionale (come dimostrano gli incarichi per la vendita di immobili soggetti a due esecuzioni immobiliari presso il Tribunale di
Pesaro).
Evidenzia, poi, che il tenore di vita familiare - di cui il Tribunale non avrebbe fornito la minima motivazione - non è mai stato così elevato come affermato (e non provato) dalla a parte le “spese compulsive” della moglie e l'elevato CP_1 importo destinato all'acquisto e alla ristrutturazione della il tenore CP_3 di vita della famiglia era medio e - comunque - tale da non giustificare assegni di mantenimento pari ad €.14.000,00.
In ordine alle spese straordinarie, l'appellante lamenta che la misura dell'80% sarebbe del tutto ingiustificata (tenuto conto della misura elevatissima dell'assegno di mantenimento) e, comunque, sfornita di congrua motivazione;
stigmatizza, infine, il comportamento della che richiede rimborsi esorbitanti per visite CP_1 specialistiche ingiustificate, integratori, prodotti parafarmaceutici rispetto alle quali la stessa C.T.U. Dr. aveva segnalato perplessità e dubbi. Per_1
Con il terzo motivo di appello incidentale, la difesa dell'appellata censura la sentenza gravata nella parte in cui quantifica gli assegni di mantenimento per moglie e figli sottostimando le effettive risorse economico-patrimoniali del marito e sovrastimando la residua capacità lavorativa-reddituale della moglie, nonché la sua condizione patrimoniale.
In ordine alla capacità reddituale della sig.ra la difesa evidenzia che il CP_1
Giudice ha errato nel considerare indice rilevante della capacità reddituale la documentazione tardivamente prodotta dal D' all'udienza del 24.10.2024, Pt_1 dalla quale si evince che la stessa è stata nominata delegata alle vendite in tre procedure esecutive.
Ad avviso della difesa, si tratterebbe di tre incarichi (il primo del 2012, il secondo del 2019 e il terzo del 2023) non gestiti in autonomia ed insignificanti per remuneratività, di cui uno sospeso per intervenuto accordo tra le parti.
La difesa rappresenta che la certificazione di cancelleria prodotta (doc. 25) comproverebbe che la parte - da tempo - non patrocina più cause e, pertanto, non produce redditi (ad ulteriore riprova riporta l'atto di intimazione di sfratto pagina 23 di 31 dall'immobile in cui esercita l'attività professionale); inoltre, le condizioni di salute, ampiamente documentate, impedirebbero la prosecuzione dell'attività professionale.
In ordine alla situazione economico-patrimoniale del sig. l'appellata Pt_1 evidenzia che la C.T.U. del Dr. non avrebbe valutato correttamente i redditi, CP_4 il valore del patrimonio immobiliare (inadeguati i riferimenti ai valori O.M.I. che servono a determinare un valore minimo ai fini fiscali e non sono idonei a determinare il valore effettivo e di mercato del bene, largamente superiore),
l'effettiva consistenza delle liquidità monetarie.
La difesa, da ultimo, rappresenta che la valutazione del patrimonio complessivo dell'appellante (immobili, mobili, quote sociali, liquidità, redditi da lavoro etc.) sarebbe ampiamente superiore a quella accertata dal Dr. (€.7.000.000,00): CP_4 invero, secondo la tesi, sarebbe pari al triplo.
Il raffronto dei redditi e dei patrimoni delle parti e il tenore di vita assicurato alla famiglia dal sig. in costanza di matrimonio giustificherebbero, secondo la Pt_1
un assegno di mantenimento per la moglie pari a €.20.000,00 mensili e CP_1 un assegno per i figli pari a €.7.000,00 ciascuno, oltre all'accollo integrale delle spese straordinarie.
Entrambi i motivi sono infondati.
Nella costante interpretazione della Suprema Corte (v., e plurimis, Cass n.
23378/2004), per una corretta applicazione dell'articolo 156, primo comma, c.c. - il quale dispone che “il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri” - si è precisato che le condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono costituite dalla non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti (v., per l'affermazione del principio richiamato, anche Cass. n. 17537/2003;
Cass. n. 4800/2002).
pagina 24 di 31 Il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza - quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle aspettative del richiedente -
è desumibile dalle potenzialità economiche dei coniugi durante la vita matrimoniale, dovendosi valutare - ai fini dell'assegno di mantenimento - il tenore di vita “normalmente” godibile in base ai redditi percepiti dalla coppia. Una volta accertato il diritto all'assegno di mantenimento, il giudice, per determinarne il quantum, deve tenere conto anche degli elementi fattuali di ordine economico - o, comunque, apprezzabili in termini economici - diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidenza sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cass. n.
13747/2003; Cass. 27.6.2006, n. 14840).
Com'è noto, ai fini della quantificazione dell'assegno in questione, i redditi dei contendenti non devono essere accertati nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una valutazione complessiva delle disponibilità patrimoniali facenti capo a ciascuno (v. Cass. n. 6612/1994).
La situazione patrimoniale delle parti è stata correttamente ricostruita dal giudice di primo grado: in particolare, la condizione economico-patrimoniale del - Pt_1 dirigente della società - risulta illustrata nella C.T.U. Parte_9 del Dott. che si ritiene perfettamente valida e a cui si rinvia. CP_4
La C.T.U. si è svolta nel pieno contraddittorio delle parti, le quali hanno avuto la possibilità di seguire tutte le operazioni peritali e di formulare le loro osservazioni finali, osservazioni di cui il Consulente tecnico d'ufficio ha tenuto conto nel redigere il proprio elaborato.
È opportuno ricordare che il profilo della validità della C.T.U. non va confuso con quello della condivisibilità delle sue conclusioni: spetta in ogni caso al giudice del merito decidere se e in che misura possano essere recepite le conclusioni formulate dal Consulente tecnico;
di qui, l'irrilevanza della relazione tecnica di parte depositata in grado di appello dalla difesa del . Pt_1
In primo luogo, il Collegio ritiene che il non abbia provato il fatto Pt_1 sopravvenuto del licenziamento da parte della Società di cui peraltro è socio con una quota del valore di euro 3.000.000,00: nel documento depositato dal Pt_1 proveniente dallo studio legale Bacciardi Partners legal tax finance del 20 gennaio pagina 25 di 31 2025 si dà atto che la formalizzazione da parte di della Parte_10 cessazione del rapporto di lavoro doveva pervenire entro il 1 febbraio 2025 e tale documentazione non è stata presentata.
La mancanza di un atto di licenziamento formale proveniente dalla Società, unita all'irrilevanza probatoria del doc. 10 (SAP - Scheda anagrafico-professionale del sig. ) - costituito da un modulo compilato in autonomia dall'appellante, Pt_1 non sottoscritto, che non risulta inviato e ricevuto dal destinatario - e al contenuto delle chat depositate dalla - in cui il afferma di non poter essere CP_1 Pt_1 presente con i figli “per esigenze di lavoro” - rendono evidente che il Pt_1 abbia mantenuto la propria attività professionale di manager.
Il divario tra le capacità reddituali dei due coniugi, sulla sola scorta degli atti acquisiti in corso di causa è oltremodo evidente e, soprattutto, molto elevato.
Il gode dei redditi derivanti dal lavoro dipendente, dai dividendi societari, Pt_1 dai titoli finanziari posseduti;
inoltre, è titolare di numerosi beni immobili di pregio
(tra cui il complesso di , completamente ristrutturato); dalla C.T.U. Persona_8 svolta, come rilevato dal primo giudice, risulta che egli ha un reddito annuo medio di circa 450.000,00 euro ed un patrimonio complessivo di quasi 7.000.000,00 euro, tenuto conto anche dei depositi di conto corrente.
Quanto alla dalla documentazione in atti risulta che la stessa percepisce - CP_1 dall'attività professionale di avvocato - redditi esigui/nulli; che risulta proprietaria pro quota di un immobile a Pesaro e usufruttuaria pro quota di un mezzo della
[...]
che detiene il 20% delle quote di partecipazione della Società Dorami CP_3
Holding s.r.l. - da cui non percepisce, a suo dire, alcun reddito - società di controllo che ha partecipazione in due società immobiliari detenute dal . Pt_1
Nel caso di specie, il tenore di vita goduto dalla coppia durante la convivenza coniugale risulta agevolmente desumibile dal vasto patrimonio immobiliare e mobiliare del;
dalle opere d'arte da questi acquistate per arredare Pt_1
l'appartamento di via Belvedere e il complesso immobiliare della Parte_6
dai viaggi;
dalle cene ai ristoranti;
dai regali lussuosi;
dai soggiorni in
[...] prestigiose località e stabilimenti balneari;
dal soggiorno ospedaliero nelle migliori cliniche italiane e straniere, che la sig.ra ha minuziosamente documentato. CP_1
pagina 26 di 31 Ulteriore indicatore dell'elevato stile di vita mantenuto in costanza di matrimonio è rappresentato dalle caratteristiche dell'abitazione familiare - che rivelano un livello di agiatezza non trascurabile - e della circostanza - sottolineata dallo stesso appellante - che la famiglia si avvalesse stabilmente della collaborazione di tate, babysitter e domestici, indice del tenore di vita elevato goduto dal nucleo familiare.
Alla stregua delle considerazioni che precedono e, in particolare, tenuto conto del tenore di vita, della durata del matrimonio, della residua capacità lavorativa specifica della e dei suoi seri problemi di salute - almeno in parte CP_1 conseguenti alla sottoposizione pluriennale a cicli di terapie ormonali per indurre la gravidanza - appare equo al Collegio confermare l'assegno di mantenimento nella misura stabilita dal primo Giudice.
Le circostanze delineate in ordine alle capacità economico-patrimoniali delle parti evidenziano, altresì, la correttezza del maggior contributo mensile a titolo di mantenimento dei figli e della maggior misura della ripartizione delle spese straordinarie a carico del padre, avuto riguardo all'alto tenore di vita goduto dai figli durante il matrimonio grazie alle disponibilità del sig. , alle maggiori Pt_1 necessità dei due figli - conseguenti notoriamente alla crescita - legate non solo ai bisogni alimentari, ma anche allo sviluppo della personalità in svariati ambiti, quali, ad esempio, quello della formazione culturale, professionale e della vita sociale;
al tempo di permanenza dei figli presso la madre.
Le esposte considerazioni consentono di ritenere inammissibili le richieste istruttorie avanzate dalla parte appellante, già disattese nel precedente grado di giudizio, in quanto meramente esplorative.
Con il secondo motivo di appello incidentale, la difesa della censura la CP_1 sentenza nella parte in cui incrementa le modalità di frequentazione dei minori con il padre rispetto a quanto previsto dall'ordinanza presidenziale del 30/11/2022 e dalla successiva ordinanza del 17 aprile 2024, adottata all'esito della C.T.U. sulla capacità genitoriale.
La difesa dell'appellata ribadisce l'espletamento esclusivo - da parte della madre - dei compiti di accudimento e cura dei figli, le frequenti richieste del padre di lasciare i figli alla madre anche nei giorni di sua spettanza - anche pagina 27 di 31 successivamente alla sentenza di primo grado - peraltro sempre accolte per spirito collaborativo;
l'incapacità del padre di vigilare sull'incolumità fisica dei bambini e di provvedere in maniera adeguata, le carenze paterne nella gestione quotidiana dei figli che hanno comportato diversi disagi ai figli, come l'omessa partecipazione ad attività formative e ludiche.
In subordine, l'appellata aderisce alla richiesta subordinata del , di una Pt_1 modifica dei tempi di visita - comportante la frequentazione paterna dei figli a week end alternati, oltre a due pomeriggi infrasettimanali senza pernottamento – modalità già attuata dalle parti di comune accordo.
Il motivo è infondato.
Ad avviso della Corte, va mantenuto il regime di visita e frequentazione del genitore non collocatario così come regolamentato dal Tribunale, in quanto permette una significativa presenza e coinvolgimento di entrambi i genitori nel percorso di crescita dei minori.
Come rilevato dalla C.T.U. Dr. Stagni, infatti, risulta fondamentale per l'equilibrio psichico dei minori consentire al padre di potersi inserire maggiormente nel tempo dei figli per “favorire quel processo di progressivo distanziamento dalla figura materna, adatto all'età, in ottica evolutiva, oltre a favorire anche un rivolgimento dello sguardo dei figli verso il modo esterno”.
Del resto, non sono emerse attuali e gravi manchevolezze del padre, tali da comportare una modifica del regime di visita: nella gestione dei minori, il Pt_1 può contare sull'aiuto dei familiari dei due rami, ovvero della zia paterna e materna;
del resto, anche la ha ammesso di essere coadiuvata da tate e CP_1 baby-sitter.
Con il quarto motivo di appello incidentale, l'appellata denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia in ordine alla richiesta di revoca del provvedimento del G.I. del Tribunale di Pesaro del 24/03/2023 - con cui veniva comminata alla sig.ra la sanzione pecuniaria di €.400,00 per non essersi CP_1 trasferita, insieme ai figli, nell'immobile di via Belvedere n. 42, a lei assegnato in forza dell'ordinanza Presidenziale - chiedendo che la sentenza impugnata venga pagina 28 di 31 integrata con l'espressa previsione della revoca dell'ordinanza de qua, con diritto della sig.ra alla ripetizione della somma corrisposta. CP_1
Il motivo è infondato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità "le misure sanzionatorie previste dall'art.
709 ter c.p.c. e, in particolare, la condanna al pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria, sono suscettibili di essere applicate facoltativamente dal giudice nei confronti del genitore responsabile di gravi inadempienze e di atti 'che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento'; esse, tuttavia, non presuppongono l'accertamento in concreto di un pregiudizio subito dal minore, poiché l'uso della congiunzione disgiuntiva 'od' evidenzia che l'avere ostacolato il corretto svolgimento delle prescrizioni giudiziali è un fatto che giustifica di per sé l'irrogazione della condanna, coerentemente con la funzione deterrente e sanzionatoria intrinseca alla norma richiamata" (Cass. ord. n. 37899 del 28/12/2022).
Ne discende che, sfuggendo al principio della domanda, tali misure - ascrivibili alla categoria dei c.d. danni punitivi - sono rimesse alla discrezionalità del giudice che può, dunque, prescindere dall'accertamento del danno effettivo riportato dal minore quale conseguenza dell'inadempienza genitoriale.
La sig.ra ha tenuto condotte - non coercibili - che non sono risultate CP_1 pienamente collaborative, con riferimento al rispetto delle prescrizioni giudiziali di trasferirsi - nell'interesse dei minori - nell'immobile di via Belvedere n. 42.
Pertanto, in considerazione del fatto che il comportamento della ha violato CP_1
l'obbligo di tutelare e realizzare il miglior interesse dei minori - che era quello di conservare l'habitat domestico - e di adeguarsi alle prescrizioni giudiziali, si ritiene pienamente legittima l'ordinanza che ha irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello del va accolto Pt_1 nei limiti sopra indicati, mentre, per il resto, i motivi dell'appello principale e dell'appello incidentale vanno respinti.
Il parziale accoglimento del gravame principale impone una nuova regolamentazione delle spese processuali.
pagina 29 di 31 Avuto riguardo all'esito complessivo della controversia, le spese di entrambi i gradi
- liquidate ai valori medi, con esclusione (per il presente grado) della voce relativa all'istruttoria, tenuto conto dell'attività concretamente svolta - vanno compensate nella misura di 1/3 e l'appellante va condannato a rifondere alla controparte la quota residua (2/3).
Le spese della C.T.U. disposta in primo grado vanno ripartite secondo lo stesso criterio.
Sussistono, da ultimo, i presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n.
115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante incidentale - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 CP_1 avverso la sentenza n. 27/2025, emessa dal Tribunale di Pesaro in data
[...]
14.01.2025, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'appello proposto da , affida i figli Parte_1 minori e in modo condiviso a entrambi i genitori, con Per_3 Persona_9 collocamento prevalente presso la madre, alla quale assegna l'abitazione familiare, sita in Pesaro, via Belvedere, n. 42;
- respinge, per il resto, l'appello principale e quello incidentale, confermando la sentenza impugnata;
- compensa le spese dei due gradi in ragione di 1/3 e condanna Parte_1 alla refusione - in favore di - della quota restante (2/3) delle Controparte_1 spese di lite, che vengono liquidate per l'intero - per il primo grado - nella complessiva somma di €.10.860,00 per compensi professionali ed €.98,00 per esborsi, e - per il presente grado - per l'intero nella complessiva somma di
€.4.236,00 per compensi professionali ed €.147,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, I.V.A. e C.A.P. nella misura di legge;
- dà atto della sussistenza dei i presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. n. 115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante incidentale - di un pagina 30 di 31 ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 16.07.2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
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