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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 13/02/2026, n. 2153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2153 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2153/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MARVASI TOMMASO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17069/2024 depositato il 19/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160096611087 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170086199017 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170226523174 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190005745685 BOLLO 2016 contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAGAM n. 0972024910308727200 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato le seguenti cartelle di pagamento sottese al sollecito di pagamento in epigrafe:
1) cartella n.09720160096611987000 di €.303,04 presumibilmente notificata il 26.9.2016, relativa a tassa auto 2013;
2) cartella n.09720170086199017000 di €.289,72 presumibilmente notificata il 15.3.2018, relativa a tassa auto 2014;
3) cartella n.09201702265623174000 di €.286,69 presumibilmente notificata il 6.8.2018 relativa a tassa auto 2015;
4) cartella n.09720190005745685000 di €.354,28 presumibilmente notificata il 26.4.2019 relativa a tassa auto anno 2016;
Ha chiesto la ricorrente dichiararsi la prescrizione intervenuta dalla presunta notifica delle cartelle e, comunque, tra la notifica delle stesse ed il sollecito di pagamento impugnato, con il conseguente accertamento della non debenza della somma totale di €.
1.233.73 e la condanna dell'ADER e della
Regione Lazio al pagamento delle spese processuali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso, in quanto le cartelle erano state regolarmente notificate nelle date indicate, ed i successivi termini di prescrizione erano stati interrotti, dalla richiesta di definizione agevolata della ricorrrente in relazione alle cartelle n.1,2,3, nonché dalla comunicazione di fermo amministativo del 2.10.2023 e dall'intimazione di pagamento notificata il 17.11.2023 anche per la cartella n.4, considerando la normativa emergenziale
COVID con le conseguenti sospensioni e proroga dei termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte, preliminarmente, che il ricorso è inammissibile non avendo parte ricorrente indicato la data di ricezione dell'atto di sollecito ricevuto non desumibile dagli atti del giudizio - la Regione Lazio ne ha, infatti, chiesto la verifica - per cui manca la prova della tempestività del ricorso. Deve, tuttavia, rilevarsi che il ricorso è comunque infondato ed inammissibile, dal momento che l'Ader ha prodotto in giudizio la prova delle notifiche delle cartelle, nonchè dei successivi atti interruttivi, il preavviso di fermo e l'intimazione di pagamento che, come può rilevarsi dalla stessa memoria della ricorrente, non sono state contestate, per cui la pretesa erariale è divenuta definitiva, per mancata impugnazione degli atti presupposti. In particolare, per quel che riguarda le cartelle sub1,2,3, vale, come atto interruttivo della prescrizione, l'istanza di definizione agevolata proposta dalla ricorrente, per cui dal 2.5.2019 calcolando i tre anni si arriva al 2023, quando in data 2.10.2023 e 17.11.2023 sono stati notificati il preavviso di fermo amministrativo e l'intimazione di pagamento;
prescrizione che non è intervenuta per nessuna delle cartelle -neppure per la cartella n.4 non compresa nella domanda di definizione agevolata - tenendo conto della sospensione dei termini e della proroghe introdotte dalla normativa emergenziale COVID.
In base alle considerazionei esposte il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali liquidate in €. 300,00 in favore di ciascuna delle resistenti, l'Agenzia della Riscossione e la Regione Lazio.
P.Q.M.
La Corte, in funzione di giudice monocratico, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore delle resistenti, liquidate in €.300,00 per ciascuna.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MARVASI TOMMASO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17069/2024 depositato il 19/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160096611087 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170086199017 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170226523174 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190005745685 BOLLO 2016 contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAGAM n. 0972024910308727200 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato le seguenti cartelle di pagamento sottese al sollecito di pagamento in epigrafe:
1) cartella n.09720160096611987000 di €.303,04 presumibilmente notificata il 26.9.2016, relativa a tassa auto 2013;
2) cartella n.09720170086199017000 di €.289,72 presumibilmente notificata il 15.3.2018, relativa a tassa auto 2014;
3) cartella n.09201702265623174000 di €.286,69 presumibilmente notificata il 6.8.2018 relativa a tassa auto 2015;
4) cartella n.09720190005745685000 di €.354,28 presumibilmente notificata il 26.4.2019 relativa a tassa auto anno 2016;
Ha chiesto la ricorrente dichiararsi la prescrizione intervenuta dalla presunta notifica delle cartelle e, comunque, tra la notifica delle stesse ed il sollecito di pagamento impugnato, con il conseguente accertamento della non debenza della somma totale di €.
1.233.73 e la condanna dell'ADER e della
Regione Lazio al pagamento delle spese processuali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso, in quanto le cartelle erano state regolarmente notificate nelle date indicate, ed i successivi termini di prescrizione erano stati interrotti, dalla richiesta di definizione agevolata della ricorrrente in relazione alle cartelle n.1,2,3, nonché dalla comunicazione di fermo amministativo del 2.10.2023 e dall'intimazione di pagamento notificata il 17.11.2023 anche per la cartella n.4, considerando la normativa emergenziale
COVID con le conseguenti sospensioni e proroga dei termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte, preliminarmente, che il ricorso è inammissibile non avendo parte ricorrente indicato la data di ricezione dell'atto di sollecito ricevuto non desumibile dagli atti del giudizio - la Regione Lazio ne ha, infatti, chiesto la verifica - per cui manca la prova della tempestività del ricorso. Deve, tuttavia, rilevarsi che il ricorso è comunque infondato ed inammissibile, dal momento che l'Ader ha prodotto in giudizio la prova delle notifiche delle cartelle, nonchè dei successivi atti interruttivi, il preavviso di fermo e l'intimazione di pagamento che, come può rilevarsi dalla stessa memoria della ricorrente, non sono state contestate, per cui la pretesa erariale è divenuta definitiva, per mancata impugnazione degli atti presupposti. In particolare, per quel che riguarda le cartelle sub1,2,3, vale, come atto interruttivo della prescrizione, l'istanza di definizione agevolata proposta dalla ricorrente, per cui dal 2.5.2019 calcolando i tre anni si arriva al 2023, quando in data 2.10.2023 e 17.11.2023 sono stati notificati il preavviso di fermo amministrativo e l'intimazione di pagamento;
prescrizione che non è intervenuta per nessuna delle cartelle -neppure per la cartella n.4 non compresa nella domanda di definizione agevolata - tenendo conto della sospensione dei termini e della proroghe introdotte dalla normativa emergenziale COVID.
In base alle considerazionei esposte il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali liquidate in €. 300,00 in favore di ciascuna delle resistenti, l'Agenzia della Riscossione e la Regione Lazio.
P.Q.M.
La Corte, in funzione di giudice monocratico, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore delle resistenti, liquidate in €.300,00 per ciascuna.