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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 06/11/2025, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 954/2023
Il giorno 06/11/2025, nella causa iscritta al n RG 954 /2023
Il Giudice, dott.ssa Giulia Sorrentino, dato atto che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Giulia Sorrentino
1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 954/2023 promossa da:
), elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Parte_1 C.F._1
Monte Zebio n. 30, con l'avv. CAMICI CLAUDIO ) e l'avv. DI C.F._2
AN AU, dai quali rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
), in persona del procuratore speciale avv. Gianpaolo Controparte_1 P.IVA_1
Alessandro, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marusca Rossi in Via Zara n. 4,
Civitavecchia (RM), con l'avv. ROMEO CHRISTIAN ) e gli avv.ti C.F._3
LE LB, CIPOLLA LUCIANA, LETTENMAYER FLORA, DAMINELLI
SIMONA, dai quali rappresentato e difeso giusta procura generale
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 di 6 1. ha convenuto in giudizio al fine di sentirla condannare Parte_1 Controparte_1 al risarcimento dei danni patiti a causa degli inadempimenti della danni quantificati in € CP_2
250.000,00.
A sostegno della domanda, ha esposto di essere imprenditore agricolo professionale con azienda di notevoli dimensioni e titolare di un conto corrente presso ha dedotto che per CP_1 due anni la nonostante le richieste, non ha attivato la carta di credito emessa a suo nome, con CP_2 conseguenti gravi pregiudizi per l'esercizio della sua attività; inoltre, ha lamentato il mancato pagamento della cambiale agraria con scadenza il 21.2.2022 per un importo di € 2.340,22, nonostante la avesse prelevato dal conto corrente l'importo di € 2.466,02, causando l'ingiusta levata di CP_2 protesto a carico dell'odierno attore, con conseguente danno all'immagine professionale.
Si è costituita contestando l'infondatezza della domanda nel merito;
in Controparte_1 particolare, ha evidenziato di aver spedito la carta di credito all'indirizzo indicato nella richiesta, ma che la carta è stata restituita al mittente per assenza del destinatario;
circa il pagamento della cambiale, ha esposto che lo stesso è stato richiesto a mezzo e-mail, ovvero con una modalità non consentita e non conforme alle previsioni contrattuali;
inoltre, ha contestato la sussistenza dei danni lamentati.
La causa è stata istruita mediante la sola acquisizione dei documenti prodotti dalle parti ed è stata rinviata all'odierna udienza a trattazione scritta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. La domanda è infondata per mancanza di danni risarcibili.
Va infatti anzitutto precisato che, vertendosi in materia di responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c., in cui il danneggiato è esonerato dalla prova dell'inadempimento, grava pur sempre sullo stesso danneggiato l'onere di fornire in giudizio la prova del danno di cui chiede il risarcimento nonché del nesso causale tra l'inadempimento e il danno.
A titolo di risarcimento del danno patrimoniale, parte attrice ha chiesto il rimborso delle spese relative al procedimento di mediazione instaurato prima del giudizio.
Sul punto, va richiamato il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui – argomentando dal disposto dell'art. 13 del d.lgs. n. 28/2010, rubricato “spese processuali”, laddove parla di esclusione della ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice considerando pure le spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto – le spese di mediazione vanno assimilate alle spese del processo, nelle quali la giurisprudenza consolidata fa rientrare le spese sostenute ai fini della sua instaurazione (si pensi alla somma pagata per il c.d. contributo unificato) e che non sono cumulabili alla domanda ai fini della determinazione del valore di essa (cfr. Cass. 7695/2019, Cass. 26592/2009 e Cass. 6901/1982).
3 di 6 Dall'assimilazione delle spese del procedimento di mediazione a quelle giudiziali in senso proprio deriva che le stesse vanno liquidate secondo il principio della soccombenza in rapporto all'esito del giudizio e non costituiscono pertanto un'autonoma voce di danno risarcibile.
3. Parte attrice ha poi domandato il risarcimento del danno alla propria immagine professionale, a suo dire derivante dagli inadempimenti imputati alla convenuta, con CP_2 particolare riferimento alla levata del protesto per il mancato pagamento della cambiale agraria, mentre nulla è stato specificamente dedotto in riferimento al danno asseritamente derivante dalla mancata attivazione della carta di credito, in merito al quale parte attrice si è limitata a richiedere la liquidazione equitativa.
Sul punto, la giurisprudenza costante di legittimità, anche più recente, ha chiarito che “Il danno da illegittimo protesto non è risarcibile in re ipsa, cioè per il semplice verificarsi della lesione dell'interesse protetto, ma richiede la dimostrazione di specifiche conseguenze dannose, come limitazioni nell'accesso al credito o compromissione dell'immagine commerciale. La mera illegittima levata del protesto non costituisce titolo per il risarcimento, in assenza di allegazioni e prove sulle conseguenze dannose effettive” (cfr. Cass. n. 12637/2025; come già Cass. n. 31534/2018; 23194/2013; 21865/2013).
Più in generale, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza, il danno all'immagine ed alla reputazione, in quanto costituente "danno conseguenza", non può ritenersi sussistente "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento (Cass. civ. n. 7594 del 28/03/2018). Spetta quindi pur sempre al danneggiato fornire in giudizio la prova dei danni subiti e dimostrarne così l'entità ai fini della liquidazione del risarcimento, salvo l'esercizio del potere discrezionale del Giudice di liquidare il danno in via equitativa, conferito dagli artt. 1226 e
2056 cod. civ., il quale tuttavia dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare, dall'altro non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno, né esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché
l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'"iter" della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno (Cass. civ. n.
13288 del 07/06/2007; Cass. civ. n. 18804 del 23/09/2015). In tema di liquidazione
(necessariamente equitativa) del danno non patrimoniale, la giurisprudenza di legittimità ha avuto
4 di 6 modo di affermare che il pregiudizio, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici (cfr. ex multis Cass. civ. n.
20643 del 13/10/2016).
Orbene, nel caso di specie, in riferimento alle conseguenze pregiudizievoli della levata del protesto, parte attrice ha dedotto che, in veste di imprenditore agricolo professionale, gestisce un'azienda di oltre 230 ettari di superficie nel Comune di Fiumicino, di cui oltre 174 ammissibili per gli aiuti comunitari, con estese coltivazioni e un prestigioso allevamento di bovini da latte, cui si aggiunge un correlato stabilimento di trasformazione e vendita diretta in loco dei prodotti a diretti consumatori;
inoltre, ha indicato il fatturato conseguito per gli anni 2019, 2020 e 2021. Ha quindi dedotto che l'iscrizione del protesto a suo carico ha compromesso la sua affidabilità economica, sostenendo che le società New e Q8Oils Italia S.r.l. hanno rifiutato la vendita Parte_2 CP_3 mediante finanziamento di beni strumentali all'esercizio dell'impresa proprio a causa del protesto.
Inoltre, la cambiale in questione riguardava il pagamento di un rateo di leasing in favore della finanziaria CNH Industrial Capital Europe.
Tali circostanze non sono tuttavia idonee a far ritenere che dalla levata del protesto sia derivata per l'attore una compromissione della propria immagine professionale.
Invero, da un lato deve osservarsi che la mancata concessione del credito non può causalmente ricollegarsi alla levata del protesto, poiché un operatore qualificato avrebbe necessariamente dovuto escludere che il protesto levato a nome dell'attore fosse sintomatico, per le ragioni espresse di levata (“mancanza di istruzioni”), dell'inaffidabilità del correntista.
Dall'altro lato, parte attrice non ha fornito elementi utili a poter quantificare in via equitativa tale eventuale danno (quale ad esempio la dimensione dell'attività esercitata, l'ampiezza del contesto territoriale in cui opera, il numero di clienti abituali, ecc.).
Ne deriva il rigetto della domanda.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 52.001 ad € 250.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda;
5 di 6 - condanna parte attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite, che liquida in € 9.142,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Civitavecchia, 4 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Sorrentino
6 di 6