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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 03/11/2025, n. 1303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1303 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PERUGIA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa AI CA Presidente dott.ssa IL CI Giudice rel. dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5054 del Ruolo Generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale, promossa da:
C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], elettivamente domiciliata a Città di Castello
(PG), Corso Vittorio Emanuele n.13, presso lo studio dell'Avv. Nada Lucaccioni
che la rappresenta e difende in forza di procura Email_1 speciale in calce al ricorso introduttivo;
Ricorrente
Contro
C.F. , nato a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
22.9.1982, residente in [...], elettivamente domiciliato in Città di Castello, Fraz. Trestina, viale Parini n.8/b, presso lo studio dell'Avv. Raffaela Violini
che lo rappresenta e difende giusta procura in calce Email_2 alla comparsa di costituzione e risposta;
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
Conclusioni delle parti: nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 30.09.2025, le parti si riportavano all'atto di trasformazione da separazione giudiziale a consensuale depositato il 20.05.2025 e alle conclusioni congiunte ivi rassegnate, il cui contenuto di seguito integralmente si riporta:
“Che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia accogliere la presente istanza di trasformazione da giudiziale a consensuale del ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi ex att. 473 – bis.
47 ss. C.p.c., e Voglia prendere atto dell'accordo raggiunto tra le stesse, nonché dell'espressa volontà delle parti di non volersi riconciliare e di volersi separare alle seguenti condizioni e pertanto pronunciare sentenza di separazione dei coniugi, alle seguenti CONDIZIONI 1) I coniugi rinunciano a qualsiasi reciproca richiesta di addebito della separazione ed a qualsiasi richiesta di mantenimento reciproco, essendo economicamente indipendenti. 2) I figli e rimangono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, Persona_1 Per_2 con collocamento prevalente presso la madre, disponendo che il padre possa vedere e tenere con sé i figli nei tempi che verranno decisi autonomamente insieme alla madre, ovvero, in caso di disaccordo, il padre potrà tenere con sé almeno due giorni a settimana nei giorni di martedì e giovedì dall'uscita di scuola sino al giorno dopo, avendo cura di riaccompagnarli
a scuola anche con l'aiuto dei nonni paterni;
il padre potrà inoltre tenere con sé e vedere i minori un fine settimana alternato con la madre a partire dalle ore 15.00 del sabato, sino alle ore 21.00 della domenica, con obbligo di ricondurre i minori presso l'abitazione materna. Nel periodo estivo i minori potranno trascorrere con il padre almeno 15 giorni continuativi preventivamente concordati entro il 30 maggio di ogni anno. Per il periodo delle vacanze natalizie si prevede che il padre possa tenere con sé e vedere i minori almeno 5 giorni continuativi comprensivi ad anni alterni con la madre, del giorno di Natale e S. Stefano ovvero del primo dell'anno e del giorno della Befana e due giorni di seguito nel periodo pasquale comprensivi ad anni alterni, del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo. Nel corso dell'anno con riguardo ad ulteriori giornate festive si prescrive che il padre possa tenere con sé i minori il 25 aprile o il 1° maggio ad anni alterni con la madre e il 1° novembre
o l'8 dicembre sempre in via alternata con la madre. 3) Il padre contribuirà al mantenimento dei figli con versamento a favore della madre entro il giorno 20 di ogni mese, della somma di euro 600,00 (300,00 per ciascun figlio), con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% previamente concordate, sulla base de Protocollo del Tribunale di Perugia. 4) La sig.ra avrà diritto a Pt_1 richiedere e percepire per intero gli assegni familiari spettanti per i figli. 5) La casa coniugale rimane assegnata alla sig.ra ivi compresi tutti gli arredi ivi presenti. 6) I Parte_1 coniugi dichiarano di non avere alcun bene in comunione e comunque non hanno nulla da pretendere l'uno verso l'altro a qualsiasi titolo o ragione. 7) Le spese e le competenze legali del presente procedimento vengono compensate”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M., cui gli atti sono stati comunicati il
14.01.2025, non ha fatto pervenire conclusioni.
SVOLGIMENTO IN FATTO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo depositato il 20.12.2024, la sig.ra ha chiesto Parte_1 pronunciarsi la separazione personale dal marito con il quale ha contratto Controparte_1 matrimonio concordatario il 2.08.2008 a Umbertide. Ha riferito che dall'unione sono nati i figli (n. il 26.07.2013) e (n. il 13.01.2019) e che la relazione coniugale si è Per_2 Per_1 incrinata per condotte del marito contrarie ai doveri coniugali. In particolare, il marito aveva intrattenuto una relazione extraconiugale con altra donna, documentata dagli esiti di una investigazione privata (prodotti in atti) e, a seguito della scoperta da parte della moglie, aveva lasciato la casa coniugale, andando a vivere dai suoi genitori e disinteressandosi dei figli in varie occasioni. Ha aggiunto che entrambi i coniugi sono titolari di redditi propri ma non equivalenti ed ha concluso chiedendo pronunciarsi la separazione con addebito al marito, disponendo l'affidamento condiviso dei figli minori e la loro collocazione prevalente presso la casa coniugale da assegnarsi a sé. Ha chiesto regolamentarsi il diritto di visita nel modo indicato in ricorso con esclusione del pernottamento ed ha chiesto porsi a carico del coniuge un assegno di mantenimento in proprio favore di euro 200,00 mensili “in considerazione della diversità di reddito e della richiesta di addebito” e di euro 600,00 mensili (euro 300,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, per i figli.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 24.04.2025, si è costituito in giudizio il sig. eccependo preliminarmente la tardiva notifica dell'atto introduttivo e Controparte_1 chiedendo la fissazione di nuova udienza di comparizione, con concessione di nuovo termine a difesa. Nel merito, non si è opposto alla domanda di separazione personale, ma ha contestato la ricostruzione dei fatti della ricorrente e la richiesta di addebito. In particolare, ha respinto l'accusa di essersi disinteressato dei figli, precisando di essersene sempre occupato sia prima che dopo la fine della convivenza ed allegando varie circostanze attestanti la sua buona relazione con i minori e il suo occuparsi delle loro necessità quotidiane. Ha riferito che la separazione era derivata da incomprensioni sorte tra i coniugi, che avevano portato a terminare la convivenza già dal mese di agosto 2024, quando dopo l'ennesima discussione la moglie gli aveva intimato di abbandonare la casa coniugale;
ha contestato il contenuto della relazione investigativa prodotta dalla ricorrente, relativa a fatti comunque verificatisi quando i coniugi vivevano già separati. Il resistente ha poi precisato di lavorare come dipendente della Afor Umbria, di percepire una retribuzione di euro 1.400,00/1.500,00 mensili e di vivere ospite dai propri genitori, in attesa di trovare una casa per sé e i figli. La moglie invece percepisce reddito superiore al proprio e riscuote mensilmente il 50% di un canone di locazione di un immobile di cui è comproprietaria, godendo pertanto di una condizione economica migliore.
Ha quindi concluso aderendo alla domanda di separazione dei coniugi, con affidamento condiviso dei figli e loro collocazione prevalente presso la madre. Ha chiesto regolamentarsi il proprio diritto di visita in modo da prevedere anche pernottamenti infrasettimanali ed ha chiesto quantificare in euro 500,00 mensili (euro 250,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie l'importo dovuto per il loro mantenimento.
Il giudice delegato, preso atto della tardività della notifica del ricorso introduttivo, con decreto del 12.5.25 fissava nuova udienza di comparizione per la data del 16.09.2025.
In data 20.05.2025 i difensori delle parti depositavano atto di trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale, precisavano congiuntamente le conclusioni come sopra riportate,
e dichiaravano di rinunciare alla partecipazione all'udienza e di non volersi riconciliare.
All'udienza del 30.9.25, così differita d'ufficio e tenuta con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa alla decisione del collegio.
****
Non è dubbia l'accoglibilità della domanda di separazione, chiesta da entrambe le parti, apparendo chiaro che vi è nel rapporto di coppia una crisi tale da escludere, allo stato, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti.
Sono dunque da ritenersi integrati gli estremi per pronunciare la separazione dei coniugi, a norma dell'art. 151 co. 1 c.c.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza emerge del resto sia dal contenuto dei rispettivi atti di costituzione, sia dal fatto, non contestato, che la convivenza tra i coniugi si è definitivamente interrotta almeno a partire da agosto del 2024, risultando così ormai venuta meno irrimediabilmente ogni affectio coniugalis.
Le conclusioni congiunte avanzate dalle parti possono essere accolte dal Collegio, considerando che la previsione di affidamento condiviso dei figli minori e ad Per_2 Per_1 entrambi i genitori, la collocazione prevalente presso la madre e la previsione di occasioni ampie di frequentazioni con il padre, danno luogo ad un assetto che appare conforme al prevalente interesse dei minori di mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori, potendo contare anche dopo la separazione sulla loro costante presenza e vicinanza. Congruo appare, infine, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, come riferite e documentate, l'importo dell'assegno di mantenimento posto a carico del come anche CP_1 la ripartizione tra i genitori dell'onere di provvedere al pagamento delle spese straordinarie.
Le spese di lite, in considerazione degli interessi coinvolti e dell'accordo raggiunto anche sul punto dalle parti, debbono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
9.09.1982, e nato a [...] il [...], autorizzandoli per Controparte_1
l'effetto a vivere separati, serbandosi reciproco rispetto.
2) Provvede sulle statuizioni accessorie alla pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni congiunte avanzate dalle parti, sopra riportate sub “Conclusioni delle parti”.
3) Manda al competente Ufficiale dello stato civile per l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
4) Spese di lite interamente compensate.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 27 ottobre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
IL CI AI CA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa AI CA Presidente dott.ssa IL CI Giudice rel. dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5054 del Ruolo Generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale, promossa da:
C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], elettivamente domiciliata a Città di Castello
(PG), Corso Vittorio Emanuele n.13, presso lo studio dell'Avv. Nada Lucaccioni
che la rappresenta e difende in forza di procura Email_1 speciale in calce al ricorso introduttivo;
Ricorrente
Contro
C.F. , nato a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
22.9.1982, residente in [...], elettivamente domiciliato in Città di Castello, Fraz. Trestina, viale Parini n.8/b, presso lo studio dell'Avv. Raffaela Violini
che lo rappresenta e difende giusta procura in calce Email_2 alla comparsa di costituzione e risposta;
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
Conclusioni delle parti: nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 30.09.2025, le parti si riportavano all'atto di trasformazione da separazione giudiziale a consensuale depositato il 20.05.2025 e alle conclusioni congiunte ivi rassegnate, il cui contenuto di seguito integralmente si riporta:
“Che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia accogliere la presente istanza di trasformazione da giudiziale a consensuale del ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi ex att. 473 – bis.
47 ss. C.p.c., e Voglia prendere atto dell'accordo raggiunto tra le stesse, nonché dell'espressa volontà delle parti di non volersi riconciliare e di volersi separare alle seguenti condizioni e pertanto pronunciare sentenza di separazione dei coniugi, alle seguenti CONDIZIONI 1) I coniugi rinunciano a qualsiasi reciproca richiesta di addebito della separazione ed a qualsiasi richiesta di mantenimento reciproco, essendo economicamente indipendenti. 2) I figli e rimangono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, Persona_1 Per_2 con collocamento prevalente presso la madre, disponendo che il padre possa vedere e tenere con sé i figli nei tempi che verranno decisi autonomamente insieme alla madre, ovvero, in caso di disaccordo, il padre potrà tenere con sé almeno due giorni a settimana nei giorni di martedì e giovedì dall'uscita di scuola sino al giorno dopo, avendo cura di riaccompagnarli
a scuola anche con l'aiuto dei nonni paterni;
il padre potrà inoltre tenere con sé e vedere i minori un fine settimana alternato con la madre a partire dalle ore 15.00 del sabato, sino alle ore 21.00 della domenica, con obbligo di ricondurre i minori presso l'abitazione materna. Nel periodo estivo i minori potranno trascorrere con il padre almeno 15 giorni continuativi preventivamente concordati entro il 30 maggio di ogni anno. Per il periodo delle vacanze natalizie si prevede che il padre possa tenere con sé e vedere i minori almeno 5 giorni continuativi comprensivi ad anni alterni con la madre, del giorno di Natale e S. Stefano ovvero del primo dell'anno e del giorno della Befana e due giorni di seguito nel periodo pasquale comprensivi ad anni alterni, del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo. Nel corso dell'anno con riguardo ad ulteriori giornate festive si prescrive che il padre possa tenere con sé i minori il 25 aprile o il 1° maggio ad anni alterni con la madre e il 1° novembre
o l'8 dicembre sempre in via alternata con la madre. 3) Il padre contribuirà al mantenimento dei figli con versamento a favore della madre entro il giorno 20 di ogni mese, della somma di euro 600,00 (300,00 per ciascun figlio), con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% previamente concordate, sulla base de Protocollo del Tribunale di Perugia. 4) La sig.ra avrà diritto a Pt_1 richiedere e percepire per intero gli assegni familiari spettanti per i figli. 5) La casa coniugale rimane assegnata alla sig.ra ivi compresi tutti gli arredi ivi presenti. 6) I Parte_1 coniugi dichiarano di non avere alcun bene in comunione e comunque non hanno nulla da pretendere l'uno verso l'altro a qualsiasi titolo o ragione. 7) Le spese e le competenze legali del presente procedimento vengono compensate”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M., cui gli atti sono stati comunicati il
14.01.2025, non ha fatto pervenire conclusioni.
SVOLGIMENTO IN FATTO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo depositato il 20.12.2024, la sig.ra ha chiesto Parte_1 pronunciarsi la separazione personale dal marito con il quale ha contratto Controparte_1 matrimonio concordatario il 2.08.2008 a Umbertide. Ha riferito che dall'unione sono nati i figli (n. il 26.07.2013) e (n. il 13.01.2019) e che la relazione coniugale si è Per_2 Per_1 incrinata per condotte del marito contrarie ai doveri coniugali. In particolare, il marito aveva intrattenuto una relazione extraconiugale con altra donna, documentata dagli esiti di una investigazione privata (prodotti in atti) e, a seguito della scoperta da parte della moglie, aveva lasciato la casa coniugale, andando a vivere dai suoi genitori e disinteressandosi dei figli in varie occasioni. Ha aggiunto che entrambi i coniugi sono titolari di redditi propri ma non equivalenti ed ha concluso chiedendo pronunciarsi la separazione con addebito al marito, disponendo l'affidamento condiviso dei figli minori e la loro collocazione prevalente presso la casa coniugale da assegnarsi a sé. Ha chiesto regolamentarsi il diritto di visita nel modo indicato in ricorso con esclusione del pernottamento ed ha chiesto porsi a carico del coniuge un assegno di mantenimento in proprio favore di euro 200,00 mensili “in considerazione della diversità di reddito e della richiesta di addebito” e di euro 600,00 mensili (euro 300,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, per i figli.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 24.04.2025, si è costituito in giudizio il sig. eccependo preliminarmente la tardiva notifica dell'atto introduttivo e Controparte_1 chiedendo la fissazione di nuova udienza di comparizione, con concessione di nuovo termine a difesa. Nel merito, non si è opposto alla domanda di separazione personale, ma ha contestato la ricostruzione dei fatti della ricorrente e la richiesta di addebito. In particolare, ha respinto l'accusa di essersi disinteressato dei figli, precisando di essersene sempre occupato sia prima che dopo la fine della convivenza ed allegando varie circostanze attestanti la sua buona relazione con i minori e il suo occuparsi delle loro necessità quotidiane. Ha riferito che la separazione era derivata da incomprensioni sorte tra i coniugi, che avevano portato a terminare la convivenza già dal mese di agosto 2024, quando dopo l'ennesima discussione la moglie gli aveva intimato di abbandonare la casa coniugale;
ha contestato il contenuto della relazione investigativa prodotta dalla ricorrente, relativa a fatti comunque verificatisi quando i coniugi vivevano già separati. Il resistente ha poi precisato di lavorare come dipendente della Afor Umbria, di percepire una retribuzione di euro 1.400,00/1.500,00 mensili e di vivere ospite dai propri genitori, in attesa di trovare una casa per sé e i figli. La moglie invece percepisce reddito superiore al proprio e riscuote mensilmente il 50% di un canone di locazione di un immobile di cui è comproprietaria, godendo pertanto di una condizione economica migliore.
Ha quindi concluso aderendo alla domanda di separazione dei coniugi, con affidamento condiviso dei figli e loro collocazione prevalente presso la madre. Ha chiesto regolamentarsi il proprio diritto di visita in modo da prevedere anche pernottamenti infrasettimanali ed ha chiesto quantificare in euro 500,00 mensili (euro 250,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie l'importo dovuto per il loro mantenimento.
Il giudice delegato, preso atto della tardività della notifica del ricorso introduttivo, con decreto del 12.5.25 fissava nuova udienza di comparizione per la data del 16.09.2025.
In data 20.05.2025 i difensori delle parti depositavano atto di trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale, precisavano congiuntamente le conclusioni come sopra riportate,
e dichiaravano di rinunciare alla partecipazione all'udienza e di non volersi riconciliare.
All'udienza del 30.9.25, così differita d'ufficio e tenuta con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa alla decisione del collegio.
****
Non è dubbia l'accoglibilità della domanda di separazione, chiesta da entrambe le parti, apparendo chiaro che vi è nel rapporto di coppia una crisi tale da escludere, allo stato, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti.
Sono dunque da ritenersi integrati gli estremi per pronunciare la separazione dei coniugi, a norma dell'art. 151 co. 1 c.c.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza emerge del resto sia dal contenuto dei rispettivi atti di costituzione, sia dal fatto, non contestato, che la convivenza tra i coniugi si è definitivamente interrotta almeno a partire da agosto del 2024, risultando così ormai venuta meno irrimediabilmente ogni affectio coniugalis.
Le conclusioni congiunte avanzate dalle parti possono essere accolte dal Collegio, considerando che la previsione di affidamento condiviso dei figli minori e ad Per_2 Per_1 entrambi i genitori, la collocazione prevalente presso la madre e la previsione di occasioni ampie di frequentazioni con il padre, danno luogo ad un assetto che appare conforme al prevalente interesse dei minori di mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori, potendo contare anche dopo la separazione sulla loro costante presenza e vicinanza. Congruo appare, infine, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, come riferite e documentate, l'importo dell'assegno di mantenimento posto a carico del come anche CP_1 la ripartizione tra i genitori dell'onere di provvedere al pagamento delle spese straordinarie.
Le spese di lite, in considerazione degli interessi coinvolti e dell'accordo raggiunto anche sul punto dalle parti, debbono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
9.09.1982, e nato a [...] il [...], autorizzandoli per Controparte_1
l'effetto a vivere separati, serbandosi reciproco rispetto.
2) Provvede sulle statuizioni accessorie alla pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni congiunte avanzate dalle parti, sopra riportate sub “Conclusioni delle parti”.
3) Manda al competente Ufficiale dello stato civile per l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
4) Spese di lite interamente compensate.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 27 ottobre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
IL CI AI CA