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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 03/05/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale ed in persona dei seguenti signori magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est. dott.ssa Olimpia Abet Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4950 del R.G.A.C. dell'anno 2023 avente ad oggetto domanda di separazione giudiziale dei coniugi vertente
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Zagarise, alla Parte_1 C.F._1
Via Garibaldi n. 60, presso lo studio dell'Avv. Isabella Mangone che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
nato a [...] ( CZ ) il 29.04.1950 e residente a [...]Controparte_1
, Victoria 4/19 Bride Avenue Hampton Park 3976, Australia
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÈ
PUBBLICO MINISTERO – in sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE: “a) In via principale dichiarare la separazione personale tra i
coniugi sig. ri Giudice e;
PT Controparte_1
b) Nulla in merito ai figli e , entrambi maggiorenni ed Persona_1 Persona_2 autonomi;
c) Nulla in merito all'assegno di mantenimento ed alla casa coniugale.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio in caso di opposizione”.
RILEVATO IN FATTO
RGAC n. 4950/2023 - Pagina 1 di 4 1. Con ricorso iscritto in data 1 dicembre 2023, Giudice Maria - premesso di aver contratto matrimonio concordatario con il 16 febbraio 1974, in costanza del Controparte_1 quale erano nati due figli: (nato il [...]) e (nata il 5 gennaio Per_1 Per_2
1979), entrambi economicamente autosufficienti - chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi deducendo l'irreversibile deterioramento della comunione morale e materiale tra i coniugi.
Esponeva, in particolare, che a seguito del rientro in Italia dell'intero nucleo familiare nel mese di giugno dell'anno 1979 dall'Australia, nel mese di agosto/settembre dello stesso anno il coniuge ritornava in Australia e, da allora, i coniugi non avevano più intrattenuto alcun tipo di rapporto, tant'è che non si erano “più visti né sentiti”.
Rappresentava, altresì, di aver appreso “tramite contatti occasionali e attraverso terze persone”, che il viveva ancora in Australia e, precisamente a Melbourne, Victoria CP_1
4/19 Bride Avenue Hampton Park 3976, ove si era creato una nuova famiglia;
sicché era evidente l'impossibilità di ricostituire l'unione coniugale.
Fatte tali premesse, Giudice chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei PT coniugi. Rassegnava, quindi, le conclusioni sopra riportate.
1.1. All'udienza del 12 giugno 2024 il difensore della ricorrente rappresentava che la notifica non era andata a buon fine, risultando ancora giacente presso il Centro Servizi in
Australia ed evidenziava, altresì, che il – nonostante fosse emigrato da tempo CP_1 risalente – non risultava neppure iscritto all'Aire. Pertanto, su richiesta del suddetto difensore, il Giudice delegato autorizzava la rinnovazione della notifica e differiva la causa all'udienza dell' 11 dicembre 2024.
1.2. Rinviata per i medesimi incombenti, all'udienza del 12 febbraio 2025 – preso atto della regolarità della notifica – il difensore della ricorrente precisava le proprie conclusioni e discuteva la causa riportandosi al contenuto dell'atto introduttivo e, all'esito, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia della resistente, , Controparte_1
atteso che – nonostante la regolarità della notifica – non ha inteso costituirsi nel presente giudizio.
3. Nel merito, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Ed invero, dalle risultanze processuali emerge inequivocabilmente che tra i coniugi sia intervenuta da oltre quarant'anni una crisi coniugale di tale gravità da escludere, secondo
RGAC n. 4950/2023 - Pagina 2 di 4 ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituire quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che del rapporto coniugale costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti dalle quali è possibile evincere il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi e, di conseguenza, l'intollerabilità della prosecuzione della loro convivenza: ed invero, dalle deduzioni della parte ricorrente emerge che i coniugi non hanno più coabitato né avuto alcun contatto dal lontano 1979, anno in cui il è CP_1 emigrato in Australia senza far più rientro in Italia dalla propria famiglia.
Conseguentemente, rilevata la sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 151 c.c., deve essere pronunziata la separazione personale dei coniugi indicati in epigrafe.
4. Atteso che dall'unione matrimoniale sono nati figli due figli, e Per_1 Per_2 rispettivamente di anni 51 e 46, entrambi economicamente autonomi e che la ricorrente non ha avanzato alcuna domanda volta al riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento, il Tribunale rileva che nessun'altra statuizione deve essere assunta.
5. Considerata la natura della causa e gli interessi coinvolti, nonché la condotta del resistente che non costituendosi in giudizio non si è opposto alla domanda, il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di separazione personale dei coniugi promossa da Giudice Maria nei confronti di , con l'intervento necessario del Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2. pronuncia la separazione personale dei coniugi, Giudice – nata a [...] PT
(CZ) il 26 febbraio 1956 - e – nato a [...] il 29 aprile Controparte_1
1950 - i quali hanno contratto matrimonio concordatario in RI NE (CZ) il 16
febbraio 1974 e trascritto nei Registri di stato civile del medesimo Comune, Anno 1974,
N. 3, Parte II, Serie A;
3. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RI NE (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n.
1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
RGAC n. 4950/2023 - Pagina 3 di 4
4. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del 9 aprile
2025.
Il Giudice rel./est.
dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGAC n. 4950/2023 - Pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale ed in persona dei seguenti signori magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est. dott.ssa Olimpia Abet Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4950 del R.G.A.C. dell'anno 2023 avente ad oggetto domanda di separazione giudiziale dei coniugi vertente
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Zagarise, alla Parte_1 C.F._1
Via Garibaldi n. 60, presso lo studio dell'Avv. Isabella Mangone che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
nato a [...] ( CZ ) il 29.04.1950 e residente a [...]Controparte_1
, Victoria 4/19 Bride Avenue Hampton Park 3976, Australia
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÈ
PUBBLICO MINISTERO – in sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE: “a) In via principale dichiarare la separazione personale tra i
coniugi sig. ri Giudice e;
PT Controparte_1
b) Nulla in merito ai figli e , entrambi maggiorenni ed Persona_1 Persona_2 autonomi;
c) Nulla in merito all'assegno di mantenimento ed alla casa coniugale.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio in caso di opposizione”.
RILEVATO IN FATTO
RGAC n. 4950/2023 - Pagina 1 di 4 1. Con ricorso iscritto in data 1 dicembre 2023, Giudice Maria - premesso di aver contratto matrimonio concordatario con il 16 febbraio 1974, in costanza del Controparte_1 quale erano nati due figli: (nato il [...]) e (nata il 5 gennaio Per_1 Per_2
1979), entrambi economicamente autosufficienti - chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi deducendo l'irreversibile deterioramento della comunione morale e materiale tra i coniugi.
Esponeva, in particolare, che a seguito del rientro in Italia dell'intero nucleo familiare nel mese di giugno dell'anno 1979 dall'Australia, nel mese di agosto/settembre dello stesso anno il coniuge ritornava in Australia e, da allora, i coniugi non avevano più intrattenuto alcun tipo di rapporto, tant'è che non si erano “più visti né sentiti”.
Rappresentava, altresì, di aver appreso “tramite contatti occasionali e attraverso terze persone”, che il viveva ancora in Australia e, precisamente a Melbourne, Victoria CP_1
4/19 Bride Avenue Hampton Park 3976, ove si era creato una nuova famiglia;
sicché era evidente l'impossibilità di ricostituire l'unione coniugale.
Fatte tali premesse, Giudice chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei PT coniugi. Rassegnava, quindi, le conclusioni sopra riportate.
1.1. All'udienza del 12 giugno 2024 il difensore della ricorrente rappresentava che la notifica non era andata a buon fine, risultando ancora giacente presso il Centro Servizi in
Australia ed evidenziava, altresì, che il – nonostante fosse emigrato da tempo CP_1 risalente – non risultava neppure iscritto all'Aire. Pertanto, su richiesta del suddetto difensore, il Giudice delegato autorizzava la rinnovazione della notifica e differiva la causa all'udienza dell' 11 dicembre 2024.
1.2. Rinviata per i medesimi incombenti, all'udienza del 12 febbraio 2025 – preso atto della regolarità della notifica – il difensore della ricorrente precisava le proprie conclusioni e discuteva la causa riportandosi al contenuto dell'atto introduttivo e, all'esito, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia della resistente, , Controparte_1
atteso che – nonostante la regolarità della notifica – non ha inteso costituirsi nel presente giudizio.
3. Nel merito, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Ed invero, dalle risultanze processuali emerge inequivocabilmente che tra i coniugi sia intervenuta da oltre quarant'anni una crisi coniugale di tale gravità da escludere, secondo
RGAC n. 4950/2023 - Pagina 2 di 4 ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituire quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che del rapporto coniugale costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti dalle quali è possibile evincere il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi e, di conseguenza, l'intollerabilità della prosecuzione della loro convivenza: ed invero, dalle deduzioni della parte ricorrente emerge che i coniugi non hanno più coabitato né avuto alcun contatto dal lontano 1979, anno in cui il è CP_1 emigrato in Australia senza far più rientro in Italia dalla propria famiglia.
Conseguentemente, rilevata la sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 151 c.c., deve essere pronunziata la separazione personale dei coniugi indicati in epigrafe.
4. Atteso che dall'unione matrimoniale sono nati figli due figli, e Per_1 Per_2 rispettivamente di anni 51 e 46, entrambi economicamente autonomi e che la ricorrente non ha avanzato alcuna domanda volta al riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento, il Tribunale rileva che nessun'altra statuizione deve essere assunta.
5. Considerata la natura della causa e gli interessi coinvolti, nonché la condotta del resistente che non costituendosi in giudizio non si è opposto alla domanda, il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di separazione personale dei coniugi promossa da Giudice Maria nei confronti di , con l'intervento necessario del Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2. pronuncia la separazione personale dei coniugi, Giudice – nata a [...] PT
(CZ) il 26 febbraio 1956 - e – nato a [...] il 29 aprile Controparte_1
1950 - i quali hanno contratto matrimonio concordatario in RI NE (CZ) il 16
febbraio 1974 e trascritto nei Registri di stato civile del medesimo Comune, Anno 1974,
N. 3, Parte II, Serie A;
3. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RI NE (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n.
1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
RGAC n. 4950/2023 - Pagina 3 di 4
4. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del 9 aprile
2025.
Il Giudice rel./est.
dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGAC n. 4950/2023 - Pagina 4 di 4