Articolo 35 della Legge 4 dicembre 1956, n. 1450
Articolo 34Articolo 36
Versione
20 gennaio 1957
Art. 35.
Le pensioni dirette, indirette o di riversibilita', che debbano ancora essere liquidate con decorrenza compresa tra il 1 gennaio 1948 e il 31 marzo 1949, sono calcolate in base alla retribuzione annua che si ottiene raddoppiando gli elementi della retribuzione indicati nel primo comma dell'art. 33 e percepiti in relazione agli ultimi sei mesi di effettivo servizio anche se compiuto in parte anteriormente al 1 gennaio 1948. Le pensioni stesse sono maggiorate a norma dell'art. 34.
Entrata in vigore il 20 gennaio 1957