CASS
Sentenza 6 maggio 2021
Sentenza 6 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/05/2021, n. 17578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17578 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LL VA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/01/2020 del TRIB. LIBERTA di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere NA SESSA;
sentite le conclusioni del PG ANTONIETTA PICARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avv. Vecchio espone i motivi di gravame ed insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. L'avv. Di Renzo si riporta ai motivi ed insiste per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 17578 Anno 2021 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: SESSA NA Data Udienza: 10/03/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 23 gennaio 2020, il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha parzialmente riformato l'ordinanza emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro in data 12 dicembre 2019 con la quale si applicava nei confronti di LL OR la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, annullandola con riferimento ai capi C6 decies), C6 undecies) e C6 duodecies), confermandola nel resto ( segnatamente in relazione ai capi A per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., E 4 per il reato di cui agli artt. 110 56 629 co. 2 e 416-bis.
1. cod. pen.,T5 per il reato di cui agli artt. 56 629 co. 2 e 416-bis.
1. cod. pen., C 6 terdecim per il reato di cui agli artt. 110 56 629 co. 2 e 416 bis.1 cod. pen. ). 2. Avverso la predetta ordinanza, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre in cassazione l'indagato, articolando sette motivi. 2.1. Con il primo motivo si deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione di cui all'art. 606 comma primo lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 273 e 292 comma secondo cod. proc. pen.. A parere del ricorrente l'impugnata ordinanza appare, in primo luogo, viziata nella parte in cui il Tribunale, pur non specificando sulla base di quali elementi sia deducibile che il GIP abbia compiuto una valutazione autonoma della gravità indiziaria, non ha dichiarato la nullità sostenuta sul punto nei motivi di riesame dalla difesa. Con riferimento al merito della contestazione di cui al capo A) la difesa rappresenta che non emerge dagli atti processuali il ruolo assunto dal LL nelle dinamiche associative. Il Tribunale, invero, ha desunto detto ruolo esclusivamente dalle dichiarazioni dei testimoni di giustizia EL, TO ed NA, pur senza circostanziare temporalmente le condotte a lui ascritte da questi ultimi, limitandosi ad ancorarle all'esistenza di un giudicato di condanna dell'indagato per il reato associativo relativo al processo "Godfellas" del 2012. In questo senso, si deduce il travisamento del dato dichiarativo nella parte in cui vengono richiamate le dichiarazioni del EL senza alcuna specificazione in merito all'arco temporale cui fanno riferimento. Trattasi, difatti, di rivelazioni riconducibili ad un periodo anteriore all'avvenuta condanna del 2012. Ancora con riferimento alle dichiarazioni del EL, si censura la decisione del Tribunale di riconoscere credibilità soggettiva ad un collaboratore che narra di fatti appresi de relato, fatti che sono peraltro, inverosimili e non verificabili. Sul punto, aggiunge il ricorrente come la motivazione risulti illogica, avendo il Tribunale, da un lato, ricostruito il ruolo del LL all'interno del sodalizio tramite il propalato del EL, dall'altro, ritenuto lo stesso risalente nel tempo, tale da rendere necessaria la sua attualizzazione sulla scorta delle dichiarazioni del TO e dell'NA. 2 Un ulteriore travisamento del dato probatorio emerge considerando che anche le dichiarazioni rese da TO, lungi dal riscontrare od attualizzare il dichiarato del EL, fanno riferimento ad episodi anteriori all'anno 2012 e, dunque, alla condanna già riportata dall'imputato. Infine, viene precisato come anche le dichiarazioni rese dall'NA, oltre ad ascrivere all'indagato condotte generiche e non circostanziate, siano rimaste prive di qualsivoglia riscontro. Da ultimo, si censura il travisamento della prova con riferimento alla circostanza per la quale, nonostante nelle conversazioni intercettate (indicate a pag. 10 del ricorso) si parli genericamente di "OR" o "Turi", il Tribunale ha dato per scontato che il soggetto riferito dai conversanti corrispondesse all'indagato, laddove l'indagine in oggetto interessa anche altri coindagati a nome OR, per lo stesso reato associativo e con posizioni verticistiche. 2.2. Con il secondo motivo si deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione di cui all'art. 606 comma primo lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 273, 125 comma terzo, 292 comma secondo cod. proc. pen. nonché 56 e 629 cod. pen., per essersi, il Tribunale, con riferimento al capo E4), limitato ad una valutazione parziale e superficiale del materiale indiziario, ripercorrendo la vicenda come ricostruita dall'accusa, senza prendere in esame e superare le puntuali censure difensive. Questa deduceva, in particolare, la mancanza di un collegamento tra la richiesta estorsiva formulata dal AR a danno di DE DI ed il comportamento del LL, limitatosi, due mesi dopo, a rappresentare a DE DI di esserci rimasto male per l'atteggiamento da lui tenuto nella vendita alla zia La EL OS di un motociclo. Ciò confermato, inoltre, e dalle dichiarazioni del DE DI e da quelle dell'NA, che dimostrano l'autonomia dell'agire del AR. Da ultimo, si osserva l'illogicità della diversità del giudizio in oggetto rispetto a quello destinato al coindagato Startari, rispetto al quale il Tribunale ha escluso la gravità indiziaria per lo stesso capo, pur questi rivestendo nella ricostruzione accusatoria un ruolo di primo piano nella vicenda estorsiva. 2.3. Con il terzo motivo si deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione di cui all'art. 606 comma primo lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 267, 268, 271 e 351 cod. proc. pen. per avere, il Tribunale, omesso di pronunciarsi circa la censura difensiva dedotta nei motivi di riesame avente ad oggetto l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di DE DI Antonio, occultamente captate dalla Polizia Giudiziaria, in assenza di alcun provvedimento autorizzatorio del p.m. e di un giudice che ne convalidasse l'operato. 2.4. Con il quarto motivo si deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione di cui all'art. 606 comma primo lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 273, 125 comma terzo, 292 comma secondo cod. proc. pen. nonché 56 e 629 cod. pen. per essersi, il Tribunale, limitato a ripercorrere la ricostruzione accusatoria della vicenda, peraltro frutto del travisamento del materiale probatorio d'indagine, senza fare alcun riferimento alle specifiche censure difensive. Trattasi, in particolare, delle tesi argomentate nei motivi di riesame relative all'estraneità dell'indagato al reato contestato al capo T5, in concorso con RÌ e IN, per 3 le quali dalle affermazioni del G.I.P. oltre che dalle captazioni effettuate emerge come l'indagato cerchi di dissuadere i coindagati dall'estorsione ai danni del OR. 2.5. Con il quinto motivo si deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione di cui all'art. 606 comma primo leet. B) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 273, 125 comma terzo, 292 comma secondo cod. proc. pen. nonché 56 e 629 cod. pen., con riferimento al capo C6, non avendo, il Tribunale, argomentato né tantomeno analizzato le deduzioni difensive in ordine ad elementi che se correttamente valutati avrebbero potuto smentire la ricostruzione accusatoria. Trattasi, in particolare, della mancanza di criteri seri, univoci, logici, vincolanti, idonei a sostenere l'individuazione dell'indagato quale soggetto richiamato nelle conversazioni ambientali dalle quali è stata ricavata la gravità indiziaria;
rispetto alle quali nulla aggiungono le dichiarazioni, neutre al riguardo, del collaboratore NA RT. 2.6. Con il sesto motivo si deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione di cui all'art. 606 comma primo lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 416-bis 1 cod. pen. per avere, il Tribunale, anche in tal caso, eluso totalmente le deduzioni difensive, limitandosi a ripercorrere la richiesta cautelare travisando la portata degli elementi probatori forniti dall'accusa. Con i motivi di riesame la difesa argomentava circa il mancato accertamento giudiziario della consorteria "SI", necessario, invece, quale fondamentale presupposto per la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis 1 cod. pen. secondo l'insegnamento di questa Corte. Si aggiunge come non sia possibile ricavare, dagli atti di investigazione preliminare posti a fondamento della misura cautelare, l'elemento soggettivo, quindi il dolo specifico richiamato da Cass. S.U. n. 8545 del 19/12/2019 in capo al LL, cioè la sua consapevolezza di aver agevolato una consorteria mafiosa, tra l'altro, si ripete, non ancora accertata giudizialmente. 2.7. Con il settimo motivo si deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione di cui all'art. 606 comma primo lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 274 e 275 comma terzo cod. proc. pen. data la mancata valutazione individualizzata delle esigenze cautelari da parte del Tribunale, limitatosi ad un generico richiamo della presunzione di legge, basando il proprio giudizio sul solo titolo di reato contestato senza riferimento alcuno alla personalità dell'indagato che, al contrario, avrebbe potuto sganciare il periculum da una visione esclusivamente oggettiva del fatto. 3. Con memoria pervenuta il 24.2.2021 il ricorrente ha allegato 'motivi aggiunti', coi quali ribadendo che in ordine alla condotta associativa successiva alla condanna del LL del 29.3.2012 nulla è emerso di specifico, essendo rimasta sfornita di prova la assunta ultrattività della partecipazione del ricorrente alla cosca SI DE, peraltro con ruolo apicale, addirittura di promotore, così come prefigurata nell'imputazione, atteso che essa si fonda principalmente su dichiarazioni di collaboratori di giustizia, ed in particolare su quelle di EL EA, RT NA e TO AE, soggetti le cui dichiarazioni sono rimaste sfornite di riscontri rispetto a svariati fatti e circostanze dai medesimi riferiti;
laddove il riferimento 4 all'acquisizione di dote di ‘drangheta è ascrivibile ai fatti già coperti dal giudicato in virtù della sentenza di condanna indicata. Si ribadiscono altresì aspetti e circostanze relativamente ai reati di cui agli altri capi di imputazione - tentate estorsioni aggravate - evidenziandosi la insufficienza ed inconsistenza degli elementi emersi a carico dell'indagato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso, ivi compresi i motivi aggiunti che reiterano peraltro aspetti già evidenziati, è inammissibile. 1.1. Quanto al primo motivo involgente la intraneità del LL e la sua partecipazione al sodalizio criminoso anche in epoca successiva alla sentenza di condanna già riportata dal ricorrente, si osserva che esso è aspecifico. Mediante la contestazione della valutazione probatoria e della logicità della motivazione si mira, piuttosto, ad offrire una diversa lettura delle emergenze processuali in un'ottica meramente difensiva, che, partendo dallo sminuire la valenza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ritenuti insufficienti a dimostrare la partecipazione associatíva i finisce anche con l'attingere il fatto nel tentativo di ricondurre tutte le condotte al periodo antecedente al 2012, ossia alla pregressa condanna;
e ciò, peraltro, nonostante i collaboratori di giustizia abbiano concordemente indicato nel LL un accolito del gruppo associativo della locale vibonese, battezzato dapprima da EA EL, elemento di spicco della criminalità di Vibo Valentia, che nel 2012 aveva dato origine al neo-gruppo mafioso nell'ambito della medesima locale di 'ndrangheta, e poi, successivamente alla collaborazione di quest'ultimo, proprio da OR LL, soggetto che, a sua volta, nel 2016 diventava, unitamente ad altri tre, tra i quali il propalante NA RT, capo del gruppo criminale, che continuava ad operare con medesimo metodo mafioso sempre nell'ambito della 'ndrangheta di Vibo Valentia. In proposito, è necessario ricordare che a questa Corte non possono essere sottoposti giudizi di merito, non consentiti neppure alla luce delle modifiche al testo dell'art. 606, lettera e), cod. proc. pen.. Con specifico riferimento all'impugnazione dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame, poi, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato e, quindi, l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame. Indi, ove il provvedimento impugnato contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato, e non presenti illogicità evidenti, per la congruità delle 5 argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento medesimo, lo stesso non si espone a censura alcuna (Sez. 6 n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli, Rv. 201840; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760; Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv, 269438). Nel caso in esame, l'apparato argomentativo è caratterizzato da congruenza e coordinazione logica, collegando, esso, gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato ed evidenzia, al contempo, la valenza sintomatica degli indizi. D'altro canto, va, anche, rilevato come l'atto di ricorso, come già accennato, lungi dal proporre un "travisamento delle prove", vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, in effetti sostiene il "travisamento dei fatti" oggetto di analisi - che sarebbero stati erroneamente amplificati e ricondotti alla partecipazione associativa - sollecitando un'inammissibile rivalutazione del materiale d'indagine, rispetto al quale è stata, in definitiva, dalla difesa proposta una spiegazione alternativa alla interpretazione data dal Tribunale del Riesame nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente. Tale sistema motivazionale risulta, invero, corretto anche con riferimento alla valutazione delle convergenti dichiarazioni dei soggetti, collaboratori di giustizia, dei quali è stata saggiata la loro attendibilità sia intrinseca che estrinseca, e agli esiti delle intercettazioni, a loro volta contenenti circostanze che riscontrano la partecipazione del LL come descritta dai propalanti, di cui il Tribunale ha dato conto, confutando la fondatezza dei rilievi difensivi;
anche con riferimento a quelli che si appuntavano sulla ricostruzione operata dal G.i.p., evidenziando come invece questi si fosse ampiamente dilungato nell'elencazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, all'uopo selezionate all'interno della sconfinata piattaforma indiziaria, secondo un percorso argomentativo assolutamente intellegibile, che, nonostante la molteplicità delle posizione esaminate, ha dato conto dei contributi e del ruolo specifico rivestito dal LL, ricostruito e ricostruibile anche mediante i vari segmenti di cui si compone il provvedimento genetico, da porsi in corretta correlazione tra loro ( tecnica inevitabile allorquando si analizzano contemporaneamente tantissime posizioni anche al fine di evitarsi inutili ripetizioni ) . Il Tribunale, infatti, nell'esporre il quadro indiziario, così rispondendo specificamente alle censure qui riproposte, ha ritenuto, attraverso un'esaustiva ed articolata ricostruzione degli elementi di fatto, emersi nella fase delle indagini preliminari, dimostrata, sotto il profilo della gravità indiziaria, la partecipazione del LL alla 'ndrina DE-SI, articolazione della struttura criminale locale della 'ndrangheta di Vibo Valentia, sorta da una frattura all'interno della cosca Lo NC, per iniziativa di EL AD (successivamente divenuto collaboratore di giustizia), animato dal desiderio di assumere un ruolo autonomo e predominante nello svolgimento di attività illecite sul territorio di Vibo Valentia. A tale conclusione il tribunale del riesame giunge attraverso un capillare ed analitico percorso argomentativo, che si snoda attraverso la puntuale ricostruzione della esistenza dell'associazione a delinquere ex art. 416-bis, c.p., denominata Indrangheta i e della operatività 6 nel territorio della provincia di Vibo Valentia di un'organizzazione criminale di matrice, per l'appunto, 'ndranghetistica, unitaria, caratterizzata dalle più ortodosse regole della 'ndrangheta, composta da una serie di articolazioni o cosche, come accertata, da un lato, da diversi provvedimenti giudiziari, costituiti anche da sentenze passate in giudicato e da ordinanze, su cui si è formato il giudicato cautelare, nonché dagli esiti di informative di polizia giudiziaria, dall'altro, ake, \(13411e convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia TO AE, EL EA e NA RT, sottoposti ad un penetrante controllo in punto di attendibilità intrinseca e di attendibilità estrinseca delle loro dichiarazioni. In particolare, non può non rilevarsi la completezza dell'apparato motivazionale, dedicato alla individuazione degli elementi costitutivi della locale di Vibo Valentia e della sua perdurante operatività sul territorio, assicurata dalle attività delle cosche che la compongono, non ultima la già citata 'ndrina DE-SI, creata, come si è detto, per iniziativa di EL EA, in precedenza affiliato alla cosca Lo NC. Non ha poi mancato di dar conto della evoluzione dello specifico gruppo mafioso di cui trattasi che pur rimanendo quello iniziale DE-SI si arricchiva nelle sue componenti umane, ricordando come la "locale" di Vibo avesse subito, nel corso del tempo, non solo scissioni (come quella determinata dal distacco del collaborante EA EL, e dei suoi accoliti, dal gruppo Lo NC) ma anche ricomposizioni (rientrando il gruppo del EL, dopo il suo arresto, nella "ndrina DE-SI, a cui si imputa la partecipazione del LL ). Vicissitudini riferite, per quanto a loro conoscenza nel succedersi degli anni, sia dal EL, sia da RT NA, sia da AE TO, anche gli ultimi due a conoscenza diretta dei fatti per essere stati intranei nel medesimo sodalizio criminale. Si è poi soffermato sulla posizione del ricorrente, dando conto con la ricostruzione operata anche del crescendo indiziario venutosi nel tempo a coagulare intorno alla sua figura e ai suoi compiti all'interno dell'organizzazione criminale, via via che i collaboratori di giustizia - in particolare quelli che avevano fatto parte anche proprio del gruppo in questione - e le ulteriori intercettazioni avviate scoprivano - in maniera del tutto convergente - aspetti consistenti della sua partecipazione. Ha in particolare messo in evidenza come il ruolo del predetto fosse preminente, ciò, innanzitutto, alla luce di quanto riferito al riguardo dai collaboratori di giustizia - concordi nel definirlo soggetto che da braccio destro del EL prese poi il posto di questi dopo la sua carcerazione - in particolare dai propalanti RT NA e EA EL che lo hanno indicato anche come soggetto dedito all'attività estorsiva per il clan ( e non solo i occupandosi anche dell'usura e della droga). Ha altresì messo in luce il giudice della cautela le evidenti implicazioni evincibili dai contenuti delle intercettazioni protrattesi fino al 2018 che testimoniano la perduranza nel tempo della partecipazione del LL anche in tempi recenti;
ad attualizzare il ruolo del LL vi sono, poi, anche le indicate dichiarazioni del collaboratore TO che non si era limitato a tracciare le origini della nuova formazione, a partire dal 2012, di cui era stato promotore anche il LL, 7 nel territorio della provincia di Vibo Valentia di un'organizzazione criminale di matrice, per l'appunto, 'ndranghetistica, unitaria, caratterizzata dalle più ortodosse regole della 'ndrangheta, composta da una serie di articolazioni o cosche, come accertata, da un lato, da diversi provvedimenti giudiziari, costituiti anche da sentenze passate in giudicato e da ordinanze, su cui si è formato il giudicato cautelare, nonché dagli esiti di informative di polizia giudiziaria, dall'altro, alla stregua delle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia TO AE, EL EA e NA RT, sottoposti ad un penetrante controllo in punto di attendibilità intrinseca e di attendibilità estrinseca delle loro dichiarazioni. In particolare, non può non rilevarsi la completezza dell'apparato motivazionale, dedicato alla individuazione degli elementi costitutivi della locale di Vibo Valentia e della sua perdurante operatività sul territorio, assicurata dalle attività delle cosche che la compongono, non ultima la già citata 'ndrina DE-SI, creata, come si è detto, per iniziativa di EL EA, in precedenza affiliato alla cosca Lo NC. Non ha poi mancato di dar conto della evoluzione dello specifico gruppo mafioso di cui trattasi che pur rimanendo quello iniziale DE-SI si arricchiva nelle sue componenti umane, ricordando come la "locale" di Vibo avesse subito, nel corso del tempo, non solo scissioni (come quella determinata dal distacco del collaborante EA EL, e dei suoi accoliti, dal gruppo Lo NC) ma anche ricomposizioni (rientrando il gruppo del EL, dopo il suo arresto, nella "ndrina DE-SI, a cui si imputa la partecipazione del LL ). Vicissitudini riferite, per quanto a loro conoscenza nel succedersi degli anni, sia dal EL, sia da RT NA, sia da AE TO, anche gli ultimi due a conoscenza diretta dei fatti per essere stati intranei nel medesimo sodalizio criminale. Si è poi soffermato sulla posizione del ricorrente, dando conto con la ricostruzione operata anche del crescendo indiziario venutosi nel tempo a coagulare intorno alla sua figura e ai suoi compiti all'interno dell'organizzazione criminale, via via che i collaboratori di giustizia - in particolare quelli che avevano fatto parte anche proprio del gruppo in questione - e le ulteriori intercettazioni avviate scoprivano - in maniera del tutto convergente - aspetti consistenti della sua partecipazione. Ha in particolare messo in evidenza come il ruolo del predetto fosse preminente, ciò, innanzitutto, alla luce di quanto riferito al riguardo dai collaboratori di giustizia - concordi nel definirlo soggetto che da braccio destro del EL prese poi il posto di questi dopo la sua carcerazione - in particolare dai propalanti RT NA e EA EL che lo hanno indicato anche come soggetto dedito all'attività estorsiva per il clan ( e non solo occupandosi anche dell'usura e della droga). Ha altresì messo in luce il giudice della cautela le evidenti implicazioni evincibili dai contenuti delle intercettazioni protrattesi fino al 2018 che testimoniano la perduranza nel tempo della partecipazione del LL anche in tempi recenti;
ad attualizzare il ruolo del LL vi sono, poi, anche le indicate dichiarazioni del collaboratore TO che non si era limitato a tracciare le origini della nuova formazione, a partire dal 2012, di cui era stato promotore anche il LL, 7 ma aveva descritto anche fatti ed episodi ad essa riconducibili, che confermano il ruolo di capo assunto dal medesimo, come riconosciutogli anche da esponenti di altre consorterie ( circostanza quest'ultima estrapolata dalle intercettazioni del 2018 ). D'altronde, quanto alla deduzione relativa al contenuto della intercettazione segnalata in ricorso, è il caso di rammentare che in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile ( ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 6722 del 21/11/2017 Ud. (dep. 12/02/2018 ) Rv. 272558 - 01 ). Né potrebbero residuare dubbi sulla natura dell'organizzazione, avendo il tribunale precisato che le indagini espletate avevano fatto emergere non solo l'operatività nel vibonese di tale gruppo organizzato, stabilmente dedito alla commissione di un numero indeterminato di reati avvalendosi della tipica metodologia mafiosa, ma anche come detto organismo avesse ottenuto, in virtù dei metodi adoperati, il controllo di una porzione del territorio vibonese - zona ricompresa tra il quartiere Cancello Rosso e quello di San Leoluca e limitrofe . Tale inquadramento resiste, quindi, in questa fase alle doglianze articolate sull'argomento nell'impugnazione, risultando la motivazione del provvedimento impugnato adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici;
in definitiva, essa rimane qui non sindacabile per le ragioni suesposte, non risultando "prima facie" dal testo dei provvedimento impugnato un deficit argomentativo, e restando estranea alla valutazione di questa Corte la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 1 n. 1700 del 20.03.1998, Barbaro, Rv. 210566; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, Rv. 251761). 1.2.3. Quanto alla tentata estorsione di cui al secondo e terzo motivo di ricorso occorre preliminarmente precisare che la censura involgente l'intulizzabilità delle dichiarazioni di DE DI Antonio, captate a insaputa di questi dalla P.g., è manifestamente infondata. Ed invero, come già precisato dal tribunale del riesame, le dichiarazioni registrate su iniziativa della polizia giudiziaria dei colloqui investigativi effettuati dalla stessa con la persona offesa di un reato o altra persona informata dei fatti, ancorché inutilizzabili come prova in sede propriamente dibattimentale, non costituiscono, tuttavia, prova vietata in assoluto, e sono, pertanto utilizzabili in altra sede, quale il giudizio abbreviato e, a maggior ragione, in sede cautelare ( Sez. 5, Sentenza n. 15771 del 01/04/2009 Cc. (dep. 15/04/2009 ) Rv. 243341 - 01 ); circostanza questa che quindi comporterà, in sede dibattimentale, la necessità di escutere l'interlocutore al fine di dare ingresso alle sue dichiarazioni. Tale impostazione è in linea con quanto espresso al riguardo da questa Corte nel suo massimo consesso. Ed invero, hanno affermato le Sezioni Unite, nella pronuncia Torcasio - Sez. U, Sentenza n. 36747 del 28/05/2003 Rv. 225465 - 01 - che le intercettazioni regolate dagli artt. 266 e segg. cod. proc. pen. consistono nella captazione occulta e contestuale di una comunicazione o conversazione tra due o più soggetti che agiscano con l'intenzione di escludere altri e con 8 modalità oggettivamente idonee allo scopo, attuata da soggetto estraneo alla stessa mediante strumenti tecnici di percezione tali da vanificare le cautele ordinariamente poste a protezione del suo carattere riservato. Ne consegue che la registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, o comunque sia ammesso ad assistervi, non è riconducibile, quantunque eseguita clandestinamente, alla nozione di intercettazione, ma costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l'autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo secondo la disposizione dell'art. 234 cod. proc. pen., salvi gli eventuali divieti di divulgazione del contenuto della comunicazione che si fondino sul suo specifico oggetto o sulla qualità rivestita dalla persona che vi partecipa. Il fatto che Esse abbiano al contempo precisato che non è acquisibile al processo ne' ove acquisita, è utilizzabile come prova la registrazione fonografica realizzata occultamente da appartenenti alla polizia giudiziaria, nel corso di operazioni investigative, durante colloqui da loro intrattenuti con indagati, confidenti o persone informate sui fatti quando si tratti rispettivamente: di dichiarazioni indizianti raccolte senza le garanzie indicate all'art. 63 cod. proc. pen.; di informazioni confidenziali inutilizzabili per il disposto dell'art. 203; di dichiarazioni sulle quali sia preclusa la testimonianza in applicazione degli art. 62 e 195 comma 4 stesso codice (a sostegno di tale principio la Corte ha osservato che la registrazione di una comunicazione da parte di soggetto che ne sia stato partecipe, per quanto astrattamente suscettibile di produzione come documento, non può sostituirsi, in violazione dell'art. 191 cod. proc. pen., a fonti di prova delle quali la legge vieta l'acquisizione), non esclude la utilizzabilità in sede cautelare delle dichiarazioni rese dalla persona offesa alla P.G. quale documento che attesti un determinato fatto storico, risultando piuttosto vietata la testimonianza in processo da parte della P.g. sul contenuto di esso ( e quindi la sua utilizzazione nel processo;
cfr. Sez. 3, Sentenza n. 36390 del 06/07/2007 Ud. (dep. 04/10/2007 ) Rv. 237564 - 01 secondo cui la fonoregistrazione delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria dalle persone offese, pur non costituendo prova "diretta" in quanto non è attività tipica di documentazione fornita di una propria autonomia conoscitiva, non rientra tra le prove illegittimamente acquisite di cui è vietata l'utilizzazione (art.191 cod. proc. pen.) ma tra quelle "atipiche" in quanto non disciplinate dalla legge (art.189 cod. proc. pen.), da considerarsi legittima perchè volta ad assicurare l'accertamento idoneo dei fatti, senza pregiudizio per la libertà morale dei dichiaranti ). Nel resto, è solo il caso di evidenziare che il tribunale si è ampiamente dilungato nella ricostruzione della vicenda passando in rassegna i plurimi elementi emersi al riguardo ( cfr. pagg.24, 25, 26, 27 e 28 del provvedimento impugnato ), che vanno peraltro oltre le dichiarazioni della persona offesa, che contribuiscono piuttosto a dare ulteriore valenza non neutra a comportamenti descritti anche dal collaboratore NA. 1.4.Quanto all'estorsione contestata al capo T5 in concorso con altri - RÌ e IN - ai danni del concessionario di autovetture OR GI, la congrua ricostruzione svolta nell'ordinanza impugnata, peraltro contestata unicamente in virtù di una asserita intenzione del 9 LL di dissuadere i coindagati dal commetterla, evinta dalle captazioni segnalate al riguardo, non consente di aggiungere ulteriori considerazioni al riguardo, risolvendosi la censura qui riproposta in un argomento aspecifico e privo di decisività ( cfr. le pagine 29 e 30 in cui viene analiticamente analizzata la fattispecie ). 1.5.DE tutto aspecifico è anche il quinto motivo che si appunta sulla tentata estorsione di cui al capo C6 terdecim, risultando nell'ordinanza impugnata, a differenza di quanto assume il ricorrente, ben approfondito il quadro indiziario che grava sull'indagato anche in relazione a tale vicenda ( cfr. in particolare le pagine 32-34 ), per la quale vi sono le convergenze indiziarie rivenienti dalle dichiarazioni rese da NA e i contenuti della conversazione intercettata - il cui contenuto è ben spiegato dal tribunale anche in punto di identificazione del soggetto di cui si discute nel LL - in cui gli interlocutori, nel parlare della figura del LL, fanno proprio riferimento alla vicenda del 'delfino morto' e al fatto che IC BE gliene ha dati di soldi", e con tale nomignolo era appunto indicato il Patania, vittima del reato ). 1.6.11 sesto motivo con cui si contesta la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione della consorteria rispetto ai reati estorsivi contestati e ravvisati, non si confronta con la motivazione resa dal tribunale al riguardo che, oltre che a dare compiuta valenza alla ravvisata circostanza aggravante con riferimento a ciascuna ipotesi di reato, ha anche posto in evidenza come le attività estorsive costituissero uno degli ambiti operativi propri della consorteria e come il metodo adoperato dal LL e i suoi correi fosse di tipo intimidatorio-mafioso, stante il leitemotiv del suo agire contrassegnato dalla richiesta del prezzo del 'rispetto', proveniente in ogni caso da soggetto promotore dell'associazione di riferimento, e come le condotte fossero in buona sostanza finalisticamente orientate ad accrescere il controllo del territorio del sodalizio, incrementandone al contempo la cassa. 1.7.11 settimo motivo è manifestamente infondato, avendo innanzitutto il giudice della cautela premesso che il LL si era sottratto volontariamente alla cattura ed era ancora irreperibile alla data della udienza camerale svoltasi dinanzi ad esso, circostanza che evidentemente non poteva - e non può - che deporre negativamente ai fini della prognosi che la valutazione cautelare sottende;
il provvedimento impugnato, in ogni caso, di là della doppia presunzione esistente in considerazione del titolo di reato, ha comunque posto in evidenza come il ruolo svolto dall'indagato, e le attività al medesimo riconducibili anche in tempi recenti (2018), fossero indicative dell'attualità del pericolo di recidivanza;
attualità che viene col motivo in scrutinio contestata in definitiva in maniera del tutto apodittica ed aspecifica. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. 10
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/3/2021.
sentite le conclusioni del PG ANTONIETTA PICARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avv. Vecchio espone i motivi di gravame ed insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. L'avv. Di Renzo si riporta ai motivi ed insiste per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 17578 Anno 2021 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: SESSA NA Data Udienza: 10/03/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 23 gennaio 2020, il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha parzialmente riformato l'ordinanza emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro in data 12 dicembre 2019 con la quale si applicava nei confronti di LL OR la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, annullandola con riferimento ai capi C6 decies), C6 undecies) e C6 duodecies), confermandola nel resto ( segnatamente in relazione ai capi A per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., E 4 per il reato di cui agli artt. 110 56 629 co. 2 e 416-bis.
1. cod. pen.,T5 per il reato di cui agli artt. 56 629 co. 2 e 416-bis.
1. cod. pen., C 6 terdecim per il reato di cui agli artt. 110 56 629 co. 2 e 416 bis.1 cod. pen. ). 2. Avverso la predetta ordinanza, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre in cassazione l'indagato, articolando sette motivi. 2.1. Con il primo motivo si deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione di cui all'art. 606 comma primo lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 273 e 292 comma secondo cod. proc. pen.. A parere del ricorrente l'impugnata ordinanza appare, in primo luogo, viziata nella parte in cui il Tribunale, pur non specificando sulla base di quali elementi sia deducibile che il GIP abbia compiuto una valutazione autonoma della gravità indiziaria, non ha dichiarato la nullità sostenuta sul punto nei motivi di riesame dalla difesa. Con riferimento al merito della contestazione di cui al capo A) la difesa rappresenta che non emerge dagli atti processuali il ruolo assunto dal LL nelle dinamiche associative. Il Tribunale, invero, ha desunto detto ruolo esclusivamente dalle dichiarazioni dei testimoni di giustizia EL, TO ed NA, pur senza circostanziare temporalmente le condotte a lui ascritte da questi ultimi, limitandosi ad ancorarle all'esistenza di un giudicato di condanna dell'indagato per il reato associativo relativo al processo "Godfellas" del 2012. In questo senso, si deduce il travisamento del dato dichiarativo nella parte in cui vengono richiamate le dichiarazioni del EL senza alcuna specificazione in merito all'arco temporale cui fanno riferimento. Trattasi, difatti, di rivelazioni riconducibili ad un periodo anteriore all'avvenuta condanna del 2012. Ancora con riferimento alle dichiarazioni del EL, si censura la decisione del Tribunale di riconoscere credibilità soggettiva ad un collaboratore che narra di fatti appresi de relato, fatti che sono peraltro, inverosimili e non verificabili. Sul punto, aggiunge il ricorrente come la motivazione risulti illogica, avendo il Tribunale, da un lato, ricostruito il ruolo del LL all'interno del sodalizio tramite il propalato del EL, dall'altro, ritenuto lo stesso risalente nel tempo, tale da rendere necessaria la sua attualizzazione sulla scorta delle dichiarazioni del TO e dell'NA. 2 Un ulteriore travisamento del dato probatorio emerge considerando che anche le dichiarazioni rese da TO, lungi dal riscontrare od attualizzare il dichiarato del EL, fanno riferimento ad episodi anteriori all'anno 2012 e, dunque, alla condanna già riportata dall'imputato. Infine, viene precisato come anche le dichiarazioni rese dall'NA, oltre ad ascrivere all'indagato condotte generiche e non circostanziate, siano rimaste prive di qualsivoglia riscontro. Da ultimo, si censura il travisamento della prova con riferimento alla circostanza per la quale, nonostante nelle conversazioni intercettate (indicate a pag. 10 del ricorso) si parli genericamente di "OR" o "Turi", il Tribunale ha dato per scontato che il soggetto riferito dai conversanti corrispondesse all'indagato, laddove l'indagine in oggetto interessa anche altri coindagati a nome OR, per lo stesso reato associativo e con posizioni verticistiche. 2.2. Con il secondo motivo si deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione di cui all'art. 606 comma primo lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 273, 125 comma terzo, 292 comma secondo cod. proc. pen. nonché 56 e 629 cod. pen., per essersi, il Tribunale, con riferimento al capo E4), limitato ad una valutazione parziale e superficiale del materiale indiziario, ripercorrendo la vicenda come ricostruita dall'accusa, senza prendere in esame e superare le puntuali censure difensive. Questa deduceva, in particolare, la mancanza di un collegamento tra la richiesta estorsiva formulata dal AR a danno di DE DI ed il comportamento del LL, limitatosi, due mesi dopo, a rappresentare a DE DI di esserci rimasto male per l'atteggiamento da lui tenuto nella vendita alla zia La EL OS di un motociclo. Ciò confermato, inoltre, e dalle dichiarazioni del DE DI e da quelle dell'NA, che dimostrano l'autonomia dell'agire del AR. Da ultimo, si osserva l'illogicità della diversità del giudizio in oggetto rispetto a quello destinato al coindagato Startari, rispetto al quale il Tribunale ha escluso la gravità indiziaria per lo stesso capo, pur questi rivestendo nella ricostruzione accusatoria un ruolo di primo piano nella vicenda estorsiva. 2.3. Con il terzo motivo si deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione di cui all'art. 606 comma primo lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 267, 268, 271 e 351 cod. proc. pen. per avere, il Tribunale, omesso di pronunciarsi circa la censura difensiva dedotta nei motivi di riesame avente ad oggetto l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di DE DI Antonio, occultamente captate dalla Polizia Giudiziaria, in assenza di alcun provvedimento autorizzatorio del p.m. e di un giudice che ne convalidasse l'operato. 2.4. Con il quarto motivo si deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione di cui all'art. 606 comma primo lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 273, 125 comma terzo, 292 comma secondo cod. proc. pen. nonché 56 e 629 cod. pen. per essersi, il Tribunale, limitato a ripercorrere la ricostruzione accusatoria della vicenda, peraltro frutto del travisamento del materiale probatorio d'indagine, senza fare alcun riferimento alle specifiche censure difensive. Trattasi, in particolare, delle tesi argomentate nei motivi di riesame relative all'estraneità dell'indagato al reato contestato al capo T5, in concorso con RÌ e IN, per 3 le quali dalle affermazioni del G.I.P. oltre che dalle captazioni effettuate emerge come l'indagato cerchi di dissuadere i coindagati dall'estorsione ai danni del OR. 2.5. Con il quinto motivo si deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione di cui all'art. 606 comma primo leet. B) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 273, 125 comma terzo, 292 comma secondo cod. proc. pen. nonché 56 e 629 cod. pen., con riferimento al capo C6, non avendo, il Tribunale, argomentato né tantomeno analizzato le deduzioni difensive in ordine ad elementi che se correttamente valutati avrebbero potuto smentire la ricostruzione accusatoria. Trattasi, in particolare, della mancanza di criteri seri, univoci, logici, vincolanti, idonei a sostenere l'individuazione dell'indagato quale soggetto richiamato nelle conversazioni ambientali dalle quali è stata ricavata la gravità indiziaria;
rispetto alle quali nulla aggiungono le dichiarazioni, neutre al riguardo, del collaboratore NA RT. 2.6. Con il sesto motivo si deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione di cui all'art. 606 comma primo lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 416-bis 1 cod. pen. per avere, il Tribunale, anche in tal caso, eluso totalmente le deduzioni difensive, limitandosi a ripercorrere la richiesta cautelare travisando la portata degli elementi probatori forniti dall'accusa. Con i motivi di riesame la difesa argomentava circa il mancato accertamento giudiziario della consorteria "SI", necessario, invece, quale fondamentale presupposto per la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis 1 cod. pen. secondo l'insegnamento di questa Corte. Si aggiunge come non sia possibile ricavare, dagli atti di investigazione preliminare posti a fondamento della misura cautelare, l'elemento soggettivo, quindi il dolo specifico richiamato da Cass. S.U. n. 8545 del 19/12/2019 in capo al LL, cioè la sua consapevolezza di aver agevolato una consorteria mafiosa, tra l'altro, si ripete, non ancora accertata giudizialmente. 2.7. Con il settimo motivo si deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione di cui all'art. 606 comma primo lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 274 e 275 comma terzo cod. proc. pen. data la mancata valutazione individualizzata delle esigenze cautelari da parte del Tribunale, limitatosi ad un generico richiamo della presunzione di legge, basando il proprio giudizio sul solo titolo di reato contestato senza riferimento alcuno alla personalità dell'indagato che, al contrario, avrebbe potuto sganciare il periculum da una visione esclusivamente oggettiva del fatto. 3. Con memoria pervenuta il 24.2.2021 il ricorrente ha allegato 'motivi aggiunti', coi quali ribadendo che in ordine alla condotta associativa successiva alla condanna del LL del 29.3.2012 nulla è emerso di specifico, essendo rimasta sfornita di prova la assunta ultrattività della partecipazione del ricorrente alla cosca SI DE, peraltro con ruolo apicale, addirittura di promotore, così come prefigurata nell'imputazione, atteso che essa si fonda principalmente su dichiarazioni di collaboratori di giustizia, ed in particolare su quelle di EL EA, RT NA e TO AE, soggetti le cui dichiarazioni sono rimaste sfornite di riscontri rispetto a svariati fatti e circostanze dai medesimi riferiti;
laddove il riferimento 4 all'acquisizione di dote di ‘drangheta è ascrivibile ai fatti già coperti dal giudicato in virtù della sentenza di condanna indicata. Si ribadiscono altresì aspetti e circostanze relativamente ai reati di cui agli altri capi di imputazione - tentate estorsioni aggravate - evidenziandosi la insufficienza ed inconsistenza degli elementi emersi a carico dell'indagato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso, ivi compresi i motivi aggiunti che reiterano peraltro aspetti già evidenziati, è inammissibile. 1.1. Quanto al primo motivo involgente la intraneità del LL e la sua partecipazione al sodalizio criminoso anche in epoca successiva alla sentenza di condanna già riportata dal ricorrente, si osserva che esso è aspecifico. Mediante la contestazione della valutazione probatoria e della logicità della motivazione si mira, piuttosto, ad offrire una diversa lettura delle emergenze processuali in un'ottica meramente difensiva, che, partendo dallo sminuire la valenza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ritenuti insufficienti a dimostrare la partecipazione associatíva i finisce anche con l'attingere il fatto nel tentativo di ricondurre tutte le condotte al periodo antecedente al 2012, ossia alla pregressa condanna;
e ciò, peraltro, nonostante i collaboratori di giustizia abbiano concordemente indicato nel LL un accolito del gruppo associativo della locale vibonese, battezzato dapprima da EA EL, elemento di spicco della criminalità di Vibo Valentia, che nel 2012 aveva dato origine al neo-gruppo mafioso nell'ambito della medesima locale di 'ndrangheta, e poi, successivamente alla collaborazione di quest'ultimo, proprio da OR LL, soggetto che, a sua volta, nel 2016 diventava, unitamente ad altri tre, tra i quali il propalante NA RT, capo del gruppo criminale, che continuava ad operare con medesimo metodo mafioso sempre nell'ambito della 'ndrangheta di Vibo Valentia. In proposito, è necessario ricordare che a questa Corte non possono essere sottoposti giudizi di merito, non consentiti neppure alla luce delle modifiche al testo dell'art. 606, lettera e), cod. proc. pen.. Con specifico riferimento all'impugnazione dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame, poi, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato e, quindi, l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame. Indi, ove il provvedimento impugnato contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato, e non presenti illogicità evidenti, per la congruità delle 5 argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento medesimo, lo stesso non si espone a censura alcuna (Sez. 6 n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli, Rv. 201840; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760; Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv, 269438). Nel caso in esame, l'apparato argomentativo è caratterizzato da congruenza e coordinazione logica, collegando, esso, gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato ed evidenzia, al contempo, la valenza sintomatica degli indizi. D'altro canto, va, anche, rilevato come l'atto di ricorso, come già accennato, lungi dal proporre un "travisamento delle prove", vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, in effetti sostiene il "travisamento dei fatti" oggetto di analisi - che sarebbero stati erroneamente amplificati e ricondotti alla partecipazione associativa - sollecitando un'inammissibile rivalutazione del materiale d'indagine, rispetto al quale è stata, in definitiva, dalla difesa proposta una spiegazione alternativa alla interpretazione data dal Tribunale del Riesame nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente. Tale sistema motivazionale risulta, invero, corretto anche con riferimento alla valutazione delle convergenti dichiarazioni dei soggetti, collaboratori di giustizia, dei quali è stata saggiata la loro attendibilità sia intrinseca che estrinseca, e agli esiti delle intercettazioni, a loro volta contenenti circostanze che riscontrano la partecipazione del LL come descritta dai propalanti, di cui il Tribunale ha dato conto, confutando la fondatezza dei rilievi difensivi;
anche con riferimento a quelli che si appuntavano sulla ricostruzione operata dal G.i.p., evidenziando come invece questi si fosse ampiamente dilungato nell'elencazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, all'uopo selezionate all'interno della sconfinata piattaforma indiziaria, secondo un percorso argomentativo assolutamente intellegibile, che, nonostante la molteplicità delle posizione esaminate, ha dato conto dei contributi e del ruolo specifico rivestito dal LL, ricostruito e ricostruibile anche mediante i vari segmenti di cui si compone il provvedimento genetico, da porsi in corretta correlazione tra loro ( tecnica inevitabile allorquando si analizzano contemporaneamente tantissime posizioni anche al fine di evitarsi inutili ripetizioni ) . Il Tribunale, infatti, nell'esporre il quadro indiziario, così rispondendo specificamente alle censure qui riproposte, ha ritenuto, attraverso un'esaustiva ed articolata ricostruzione degli elementi di fatto, emersi nella fase delle indagini preliminari, dimostrata, sotto il profilo della gravità indiziaria, la partecipazione del LL alla 'ndrina DE-SI, articolazione della struttura criminale locale della 'ndrangheta di Vibo Valentia, sorta da una frattura all'interno della cosca Lo NC, per iniziativa di EL AD (successivamente divenuto collaboratore di giustizia), animato dal desiderio di assumere un ruolo autonomo e predominante nello svolgimento di attività illecite sul territorio di Vibo Valentia. A tale conclusione il tribunale del riesame giunge attraverso un capillare ed analitico percorso argomentativo, che si snoda attraverso la puntuale ricostruzione della esistenza dell'associazione a delinquere ex art. 416-bis, c.p., denominata Indrangheta i e della operatività 6 nel territorio della provincia di Vibo Valentia di un'organizzazione criminale di matrice, per l'appunto, 'ndranghetistica, unitaria, caratterizzata dalle più ortodosse regole della 'ndrangheta, composta da una serie di articolazioni o cosche, come accertata, da un lato, da diversi provvedimenti giudiziari, costituiti anche da sentenze passate in giudicato e da ordinanze, su cui si è formato il giudicato cautelare, nonché dagli esiti di informative di polizia giudiziaria, dall'altro, ake, \(13411e convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia TO AE, EL EA e NA RT, sottoposti ad un penetrante controllo in punto di attendibilità intrinseca e di attendibilità estrinseca delle loro dichiarazioni. In particolare, non può non rilevarsi la completezza dell'apparato motivazionale, dedicato alla individuazione degli elementi costitutivi della locale di Vibo Valentia e della sua perdurante operatività sul territorio, assicurata dalle attività delle cosche che la compongono, non ultima la già citata 'ndrina DE-SI, creata, come si è detto, per iniziativa di EL EA, in precedenza affiliato alla cosca Lo NC. Non ha poi mancato di dar conto della evoluzione dello specifico gruppo mafioso di cui trattasi che pur rimanendo quello iniziale DE-SI si arricchiva nelle sue componenti umane, ricordando come la "locale" di Vibo avesse subito, nel corso del tempo, non solo scissioni (come quella determinata dal distacco del collaborante EA EL, e dei suoi accoliti, dal gruppo Lo NC) ma anche ricomposizioni (rientrando il gruppo del EL, dopo il suo arresto, nella "ndrina DE-SI, a cui si imputa la partecipazione del LL ). Vicissitudini riferite, per quanto a loro conoscenza nel succedersi degli anni, sia dal EL, sia da RT NA, sia da AE TO, anche gli ultimi due a conoscenza diretta dei fatti per essere stati intranei nel medesimo sodalizio criminale. Si è poi soffermato sulla posizione del ricorrente, dando conto con la ricostruzione operata anche del crescendo indiziario venutosi nel tempo a coagulare intorno alla sua figura e ai suoi compiti all'interno dell'organizzazione criminale, via via che i collaboratori di giustizia - in particolare quelli che avevano fatto parte anche proprio del gruppo in questione - e le ulteriori intercettazioni avviate scoprivano - in maniera del tutto convergente - aspetti consistenti della sua partecipazione. Ha in particolare messo in evidenza come il ruolo del predetto fosse preminente, ciò, innanzitutto, alla luce di quanto riferito al riguardo dai collaboratori di giustizia - concordi nel definirlo soggetto che da braccio destro del EL prese poi il posto di questi dopo la sua carcerazione - in particolare dai propalanti RT NA e EA EL che lo hanno indicato anche come soggetto dedito all'attività estorsiva per il clan ( e non solo i occupandosi anche dell'usura e della droga). Ha altresì messo in luce il giudice della cautela le evidenti implicazioni evincibili dai contenuti delle intercettazioni protrattesi fino al 2018 che testimoniano la perduranza nel tempo della partecipazione del LL anche in tempi recenti;
ad attualizzare il ruolo del LL vi sono, poi, anche le indicate dichiarazioni del collaboratore TO che non si era limitato a tracciare le origini della nuova formazione, a partire dal 2012, di cui era stato promotore anche il LL, 7 nel territorio della provincia di Vibo Valentia di un'organizzazione criminale di matrice, per l'appunto, 'ndranghetistica, unitaria, caratterizzata dalle più ortodosse regole della 'ndrangheta, composta da una serie di articolazioni o cosche, come accertata, da un lato, da diversi provvedimenti giudiziari, costituiti anche da sentenze passate in giudicato e da ordinanze, su cui si è formato il giudicato cautelare, nonché dagli esiti di informative di polizia giudiziaria, dall'altro, alla stregua delle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia TO AE, EL EA e NA RT, sottoposti ad un penetrante controllo in punto di attendibilità intrinseca e di attendibilità estrinseca delle loro dichiarazioni. In particolare, non può non rilevarsi la completezza dell'apparato motivazionale, dedicato alla individuazione degli elementi costitutivi della locale di Vibo Valentia e della sua perdurante operatività sul territorio, assicurata dalle attività delle cosche che la compongono, non ultima la già citata 'ndrina DE-SI, creata, come si è detto, per iniziativa di EL EA, in precedenza affiliato alla cosca Lo NC. Non ha poi mancato di dar conto della evoluzione dello specifico gruppo mafioso di cui trattasi che pur rimanendo quello iniziale DE-SI si arricchiva nelle sue componenti umane, ricordando come la "locale" di Vibo avesse subito, nel corso del tempo, non solo scissioni (come quella determinata dal distacco del collaborante EA EL, e dei suoi accoliti, dal gruppo Lo NC) ma anche ricomposizioni (rientrando il gruppo del EL, dopo il suo arresto, nella "ndrina DE-SI, a cui si imputa la partecipazione del LL ). Vicissitudini riferite, per quanto a loro conoscenza nel succedersi degli anni, sia dal EL, sia da RT NA, sia da AE TO, anche gli ultimi due a conoscenza diretta dei fatti per essere stati intranei nel medesimo sodalizio criminale. Si è poi soffermato sulla posizione del ricorrente, dando conto con la ricostruzione operata anche del crescendo indiziario venutosi nel tempo a coagulare intorno alla sua figura e ai suoi compiti all'interno dell'organizzazione criminale, via via che i collaboratori di giustizia - in particolare quelli che avevano fatto parte anche proprio del gruppo in questione - e le ulteriori intercettazioni avviate scoprivano - in maniera del tutto convergente - aspetti consistenti della sua partecipazione. Ha in particolare messo in evidenza come il ruolo del predetto fosse preminente, ciò, innanzitutto, alla luce di quanto riferito al riguardo dai collaboratori di giustizia - concordi nel definirlo soggetto che da braccio destro del EL prese poi il posto di questi dopo la sua carcerazione - in particolare dai propalanti RT NA e EA EL che lo hanno indicato anche come soggetto dedito all'attività estorsiva per il clan ( e non solo occupandosi anche dell'usura e della droga). Ha altresì messo in luce il giudice della cautela le evidenti implicazioni evincibili dai contenuti delle intercettazioni protrattesi fino al 2018 che testimoniano la perduranza nel tempo della partecipazione del LL anche in tempi recenti;
ad attualizzare il ruolo del LL vi sono, poi, anche le indicate dichiarazioni del collaboratore TO che non si era limitato a tracciare le origini della nuova formazione, a partire dal 2012, di cui era stato promotore anche il LL, 7 ma aveva descritto anche fatti ed episodi ad essa riconducibili, che confermano il ruolo di capo assunto dal medesimo, come riconosciutogli anche da esponenti di altre consorterie ( circostanza quest'ultima estrapolata dalle intercettazioni del 2018 ). D'altronde, quanto alla deduzione relativa al contenuto della intercettazione segnalata in ricorso, è il caso di rammentare che in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile ( ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 6722 del 21/11/2017 Ud. (dep. 12/02/2018 ) Rv. 272558 - 01 ). Né potrebbero residuare dubbi sulla natura dell'organizzazione, avendo il tribunale precisato che le indagini espletate avevano fatto emergere non solo l'operatività nel vibonese di tale gruppo organizzato, stabilmente dedito alla commissione di un numero indeterminato di reati avvalendosi della tipica metodologia mafiosa, ma anche come detto organismo avesse ottenuto, in virtù dei metodi adoperati, il controllo di una porzione del territorio vibonese - zona ricompresa tra il quartiere Cancello Rosso e quello di San Leoluca e limitrofe . Tale inquadramento resiste, quindi, in questa fase alle doglianze articolate sull'argomento nell'impugnazione, risultando la motivazione del provvedimento impugnato adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici;
in definitiva, essa rimane qui non sindacabile per le ragioni suesposte, non risultando "prima facie" dal testo dei provvedimento impugnato un deficit argomentativo, e restando estranea alla valutazione di questa Corte la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 1 n. 1700 del 20.03.1998, Barbaro, Rv. 210566; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, Rv. 251761). 1.2.3. Quanto alla tentata estorsione di cui al secondo e terzo motivo di ricorso occorre preliminarmente precisare che la censura involgente l'intulizzabilità delle dichiarazioni di DE DI Antonio, captate a insaputa di questi dalla P.g., è manifestamente infondata. Ed invero, come già precisato dal tribunale del riesame, le dichiarazioni registrate su iniziativa della polizia giudiziaria dei colloqui investigativi effettuati dalla stessa con la persona offesa di un reato o altra persona informata dei fatti, ancorché inutilizzabili come prova in sede propriamente dibattimentale, non costituiscono, tuttavia, prova vietata in assoluto, e sono, pertanto utilizzabili in altra sede, quale il giudizio abbreviato e, a maggior ragione, in sede cautelare ( Sez. 5, Sentenza n. 15771 del 01/04/2009 Cc. (dep. 15/04/2009 ) Rv. 243341 - 01 ); circostanza questa che quindi comporterà, in sede dibattimentale, la necessità di escutere l'interlocutore al fine di dare ingresso alle sue dichiarazioni. Tale impostazione è in linea con quanto espresso al riguardo da questa Corte nel suo massimo consesso. Ed invero, hanno affermato le Sezioni Unite, nella pronuncia Torcasio - Sez. U, Sentenza n. 36747 del 28/05/2003 Rv. 225465 - 01 - che le intercettazioni regolate dagli artt. 266 e segg. cod. proc. pen. consistono nella captazione occulta e contestuale di una comunicazione o conversazione tra due o più soggetti che agiscano con l'intenzione di escludere altri e con 8 modalità oggettivamente idonee allo scopo, attuata da soggetto estraneo alla stessa mediante strumenti tecnici di percezione tali da vanificare le cautele ordinariamente poste a protezione del suo carattere riservato. Ne consegue che la registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, o comunque sia ammesso ad assistervi, non è riconducibile, quantunque eseguita clandestinamente, alla nozione di intercettazione, ma costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l'autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo secondo la disposizione dell'art. 234 cod. proc. pen., salvi gli eventuali divieti di divulgazione del contenuto della comunicazione che si fondino sul suo specifico oggetto o sulla qualità rivestita dalla persona che vi partecipa. Il fatto che Esse abbiano al contempo precisato che non è acquisibile al processo ne' ove acquisita, è utilizzabile come prova la registrazione fonografica realizzata occultamente da appartenenti alla polizia giudiziaria, nel corso di operazioni investigative, durante colloqui da loro intrattenuti con indagati, confidenti o persone informate sui fatti quando si tratti rispettivamente: di dichiarazioni indizianti raccolte senza le garanzie indicate all'art. 63 cod. proc. pen.; di informazioni confidenziali inutilizzabili per il disposto dell'art. 203; di dichiarazioni sulle quali sia preclusa la testimonianza in applicazione degli art. 62 e 195 comma 4 stesso codice (a sostegno di tale principio la Corte ha osservato che la registrazione di una comunicazione da parte di soggetto che ne sia stato partecipe, per quanto astrattamente suscettibile di produzione come documento, non può sostituirsi, in violazione dell'art. 191 cod. proc. pen., a fonti di prova delle quali la legge vieta l'acquisizione), non esclude la utilizzabilità in sede cautelare delle dichiarazioni rese dalla persona offesa alla P.G. quale documento che attesti un determinato fatto storico, risultando piuttosto vietata la testimonianza in processo da parte della P.g. sul contenuto di esso ( e quindi la sua utilizzazione nel processo;
cfr. Sez. 3, Sentenza n. 36390 del 06/07/2007 Ud. (dep. 04/10/2007 ) Rv. 237564 - 01 secondo cui la fonoregistrazione delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria dalle persone offese, pur non costituendo prova "diretta" in quanto non è attività tipica di documentazione fornita di una propria autonomia conoscitiva, non rientra tra le prove illegittimamente acquisite di cui è vietata l'utilizzazione (art.191 cod. proc. pen.) ma tra quelle "atipiche" in quanto non disciplinate dalla legge (art.189 cod. proc. pen.), da considerarsi legittima perchè volta ad assicurare l'accertamento idoneo dei fatti, senza pregiudizio per la libertà morale dei dichiaranti ). Nel resto, è solo il caso di evidenziare che il tribunale si è ampiamente dilungato nella ricostruzione della vicenda passando in rassegna i plurimi elementi emersi al riguardo ( cfr. pagg.24, 25, 26, 27 e 28 del provvedimento impugnato ), che vanno peraltro oltre le dichiarazioni della persona offesa, che contribuiscono piuttosto a dare ulteriore valenza non neutra a comportamenti descritti anche dal collaboratore NA. 1.4.Quanto all'estorsione contestata al capo T5 in concorso con altri - RÌ e IN - ai danni del concessionario di autovetture OR GI, la congrua ricostruzione svolta nell'ordinanza impugnata, peraltro contestata unicamente in virtù di una asserita intenzione del 9 LL di dissuadere i coindagati dal commetterla, evinta dalle captazioni segnalate al riguardo, non consente di aggiungere ulteriori considerazioni al riguardo, risolvendosi la censura qui riproposta in un argomento aspecifico e privo di decisività ( cfr. le pagine 29 e 30 in cui viene analiticamente analizzata la fattispecie ). 1.5.DE tutto aspecifico è anche il quinto motivo che si appunta sulla tentata estorsione di cui al capo C6 terdecim, risultando nell'ordinanza impugnata, a differenza di quanto assume il ricorrente, ben approfondito il quadro indiziario che grava sull'indagato anche in relazione a tale vicenda ( cfr. in particolare le pagine 32-34 ), per la quale vi sono le convergenze indiziarie rivenienti dalle dichiarazioni rese da NA e i contenuti della conversazione intercettata - il cui contenuto è ben spiegato dal tribunale anche in punto di identificazione del soggetto di cui si discute nel LL - in cui gli interlocutori, nel parlare della figura del LL, fanno proprio riferimento alla vicenda del 'delfino morto' e al fatto che IC BE gliene ha dati di soldi", e con tale nomignolo era appunto indicato il Patania, vittima del reato ). 1.6.11 sesto motivo con cui si contesta la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione della consorteria rispetto ai reati estorsivi contestati e ravvisati, non si confronta con la motivazione resa dal tribunale al riguardo che, oltre che a dare compiuta valenza alla ravvisata circostanza aggravante con riferimento a ciascuna ipotesi di reato, ha anche posto in evidenza come le attività estorsive costituissero uno degli ambiti operativi propri della consorteria e come il metodo adoperato dal LL e i suoi correi fosse di tipo intimidatorio-mafioso, stante il leitemotiv del suo agire contrassegnato dalla richiesta del prezzo del 'rispetto', proveniente in ogni caso da soggetto promotore dell'associazione di riferimento, e come le condotte fossero in buona sostanza finalisticamente orientate ad accrescere il controllo del territorio del sodalizio, incrementandone al contempo la cassa. 1.7.11 settimo motivo è manifestamente infondato, avendo innanzitutto il giudice della cautela premesso che il LL si era sottratto volontariamente alla cattura ed era ancora irreperibile alla data della udienza camerale svoltasi dinanzi ad esso, circostanza che evidentemente non poteva - e non può - che deporre negativamente ai fini della prognosi che la valutazione cautelare sottende;
il provvedimento impugnato, in ogni caso, di là della doppia presunzione esistente in considerazione del titolo di reato, ha comunque posto in evidenza come il ruolo svolto dall'indagato, e le attività al medesimo riconducibili anche in tempi recenti (2018), fossero indicative dell'attualità del pericolo di recidivanza;
attualità che viene col motivo in scrutinio contestata in definitiva in maniera del tutto apodittica ed aspecifica. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. 10
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/3/2021.