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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 5312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5312 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 2154/2020 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo - impugnazione preavviso di iscrizione ipotecaria”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale dell'11.6.2025
TRA
(c.f. e P.IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale agli atti per atto
Notaio - Roma repertorio nr 181515 raccolta n. 12772 del 25/07/2024, dall'avv. Persona_1
IR ME (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._1 in Frattamaggiore (Na) alla via C. Pezzullo n. 65;
APPELLANTE
E
(c.f. , in persona del liquidatore e legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di I grado analogicamente depositato e valevole anche per il presente grado di appello, dall'avv. MICHELA VECCHIA (c.f. ) ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avellino, alla via Oblate n. 32;
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 19.4.2017, la società (d'ora Controparte_1 innanzi solo ) impugnava, chiedendone l'annullamento, il preavviso di iscrizione ipotecaria CP_1
n. 01276201700000040000, notificatole via PEC dall'Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. in data
21.3.2017, per il pagamento delle cartelle esattoriali n. 01220160005109033000 (avente ad oggetto la riscossione di oneri di urbanizzazione, interessi e spese, per un ammontare complessivo di €
34.638,25) e n. 01220160009594966000 (avente ad oggetto un ruolo formato dalla
[...] per la riscossione del credito derivante dalla revoca Controparte_2 del contributo per le piccole e medie imprese e relativi interessi, nella misura di € 40.844,00). A fondamento dell'opposizione, deduceva l'inesistenza dell'atto impugnato per mancata allegazione di un file integrante documento informatico con firma digitale conforme al modello ordinamentale trasmissibile via PEC;
la nullità dell'atto di preavviso stesso per carenza di titoli presupposti e della loro notifica, mai avvenuta;
l'inesistenza della legittimazione in capo all' di Controparte_3 procedere all'iscrizione ipotecaria per i crediti vantati da e, in ogni caso, Controparte_2
l'inesistenza della debitoria per intervenuta decadenza dal diritto di accertamento.
In data 8.7.2017 si costituiva l'Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito, vista la natura tributaria dei crediti riportati nelle cartelle. Chiedeva, sempre in via preliminare, di essere autorizzata alla chiamata in causa degli Enti impositori, autori della formazione dei ruoli posti a base della procedura di riscossione, con conseguente proprio difetto di legittimazione passiva. Nel merito, insisteva per il rigetto della domanda attorea, precisando che la notifica della cartella esattoriale e del preavviso di iscrizione ipotecaria ben poteva essere effettuato tramite PEC, come avvenuto nel caso di specie.
Mediante comparsa depositata in data 22.8.2017, si costituiva in giudizio anche l'
[...]
, quale successore dell'Equitalia, riportandosi alle difese già spiegate da Controparte_4
Equitalia e insistendo per il rigetto della domanda.
Il Tribunale di Avellino, con sentenza non definitiva n. 2159/2017, pubblicata il 29.11.2017, valutata la natura dei crediti posti a fondamento del preavviso di iscrizione ipotecaria, in accoglimento dell'eccezione preliminare sollevata dalla convenuta, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, limitatamente ai crediti riportati nella cartella esattoriale n. 01220160005109033000, stante la natura di diritto pubblico, sebbene non tributario, dei contributi dovuti per oneri di urbanizzazione. Rimetteva, invece, la causa sul ruolo per la prosecuzione della trattazione con riferimento alla parte del preavviso inerente la cartella esattoriale n. 01220160009594966000, ritenendola appartenente alla propria
2 giurisdizione e decideva la causa con la sentenza n. 821/2020, pubblicata il 27.5.2020, oggetto del presente giudizio di appello. Con tale sentenza, il primo giudice, in via preliminare, escludeva la configurabilità di un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra l'Equitalia e l'Ente impositore e, rilevata la tardività della costituzione dell' rigettava la richiesta di Controparte_4 autorizzazione alla chiamata in causa del terzo. Nel merito, rilevando che l'omessa attivazione del contraddittorio nel procedimento di riscossione comportava la nullità dell'iscrizione ipotecaria e che, non essendo presente in giudizio l'Ente impositore, l'Agente della Riscossione non poteva fornire la prova della notifica degli atti prodromici alla cartella esattoriale, in virtù del principio della ragione più liquida, annullava la cartella esattoriale n. 01220160009594966000 e condannava l' convenuta al pagamento delle spese di lite. CP_4
Avverso tale sentenza, notificata il 29.5.2020, ha proposto tempestivo appello l'
[...]
, con atto di citazione notificato in data 17.6.2020, lamentando, con il primo Controparte_4 motivo, il rigetto della richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa dell'Ente impositore
( , sull'erroneo presupposto della tardiva CP_2 Controparte_5 costituzione dell'Ente convenuto. Con il secondo motivo, l' ha censurato la Controparte_3 pronuncia impugnata nella parte in cui, non avvedendosi della legittima esistenza e della regolare notifica dell'atto di preavviso di iscrizione ipotecaria e della precedente cartella esattoriale, il
Tribunale aveva, dapprima, rilevato l'illegittimità dell'iscrizione stessa e, poi, annullato la cartella esattoriale n. 01220160009594966000, sebbene questa non fosse l'oggetto specifico della domanda
(con la quale veniva chiesto solo l'annullamento del preavviso impugnato). Con il terzo motivo,
l'appellante ha ribadito il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo discrezionalità nell'emissione della cartella a seguito della trasmissione dei ruoli da parte degli Enti impositori.
Con il quarto motivo, poi, l' ha lamentato l'omessa considerazione, da parte del primo CP_4 giudice, di tutte le allegazioni formulate in primo grado e comprovanti la regolare notifica telematica a mezzo PEC della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e della cartella di pagamento sottostante, da ritenersi eseguite nel rispetto della normativa vigente e, comunque, certamente riferibili nella loro paternità all'Amministrazione notificante. Con il quinto motivo, infine, l'appellante ha censurato la decisione impugnata per non aver accolto le eccezioni CP_4 di tardività e inammissibilità dell'azione proposta dalla società invocando, a tal fine, la natura CP_1 di opposizione agli atti esecutivi dell'azione proposta (attesa la notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria in data 21.3.2017) e la mancata impugnazione degli atti presupposti, divenuti inoppugnabili nel merito delle pretese creditorie.
Costituendosi tempestivamente in giudizio, la società in via preliminare, ha reiterato, da CP_1 un lato, le argomentazioni già prospettate in primo grado a sostegno dell'ammissibilità e della
3 tempestività della domanda proposta, insistendo per l'errata qualificazione dell'azione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e per la mancata notifica della presupposta cartella di pagamento;
e, dall'altro lato, la sussistenza della legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione. Nel merito, ha insistito per la mancanza di regolare notifica dell'atto di preavviso di iscrizione ipotecaria, deducendo che essa era avvenuta via PEC, senza “l'allegazione di un file integrante fattispecie di documento informatico conforme al modello ordinamentale, previsto quale notificabile con invio mediante pec” (cfr. comparsa di costituzione con appello incidentale pag. 5), per la mancanza della firma digitale apposta sulla copia analogica dell'atto di preavviso di iscrizione ipotecaria nativo digitale;
nonché per la mancata notifica degli atti prodromici e in particolare della cartella esattoriale. Contestualmente, ha proposto appello incidentale avverso la medesima sentenza, affidato a tre motivi: a fondamento del primo, la società ha dedotto che il primo giudice avrebbe dovuto affermare l'inesistenza del preavviso ipotecario, non risultando allegato alla notifica via
PEC un documento informatico avente i requisiti e contenuti previsti dal C.A.D., atteso che mancava agli atti il file recante documento informatico nativo, sottoscritto con firma digitale o recante copia informatica per immagine di documento cartaceo, unita all'attestazione di conformità sottoscritta con firma digitale, come previsto dagli artt. 22 e 23 bis del C.A.D.; con il secondo motivo, l'appellante incidentale ha censurato l'erroneo annullamento della cartella esattoriale, estraneo alla domanda giudiziale proposta, avente ad oggetto il solo annullamento dell'atto di preavviso di iscrizione ipotecaria;
con il terzo ed ultimo motivo, infine, la società ha lamentato CP_1
l'omessa pronuncia sull'illegittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria per inesistenza del potere di procedere alla riscossione coattiva del credito, stante la natura privatistica dello stesso, in relazione al quale l'Ente impositore avrebbe dovuto procurarsi un titolo giudiziale.
All'udienza collegiale dell'11.6.2025, trattata in modalità scritta con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare, assume portata dirimente la qualificazione della domanda introduttiva del giudizio.
L'iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, così come il fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui al successivo art. 86, costituiscono i principali momenti dell'attività cautelare della riscossione tributaria, traducendosi nella possibilità di vincolare i beni dopo la notifica della cartella di pagamento, e prima di procedere all'effettivo pignoramento, assicurando la buona riuscita dell'azione esecutiva. La comune matrice connotante i due istituti ha consentito alla giurisprudenza di legittimità di estendere i principi enunciati sul preavviso di fermo amministrativo alla similare ipotesi del preavviso di iscrizione ipotecaria (cfr.
4 Cass., 4871/2021, secondo la quale “…si veda anche Cass. n. 18041 del 04/07/2019:
“L'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo, sia se volta a contestare il diritto a procedere all'iscrizione del fermo, sia che riguardi la regolarità formale dell'atto, è un'azione di accertamento negativo a cui si applicano le regole del processo di cognizione ordinario, e come tale non assoggettata al termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c." […]…Ne discende che tutte le azioni volte ad ottenere la dichiarazione di nullità dell'iscrizione ipotecaria (e/o dell'iscrizione del fermo) che si assume operata dall'Agente della riscossione in mancanza dei relativi presupposti, non possono essere qualificate come opposizioni agli atti esecutivi ai sensi dell'art.
617 c.p.c., e, costituendo ordinarie azioni di accertamento negativo del credito, sfuggono ai termini perentori di decadenza previsti dalla suddetta norma per la loro proposizione”).
Nel caso di specie, quindi, poiché l'azione proposta dalla ha ad oggetto l'impugnazione CP_1 dell'atto di preavviso di iscrizione ipotecaria, essa rientra senza dubbio nel novero delle azioni di accertamento negativo e, come tale, insuscettibile di soggiacere ai termini di decadenza invocati dall'appellante . Controparte_4
Ancora in via preliminare, vanno rigettati i motivi di appello principale (nella specie il primo e il terzo) afferenti all'integrità del contraddittorio e alla legittimazione passiva dell'Agente della
Riscossione.
Seppure per ragioni diverse da quelle indicate nella sentenza impugnata, infatti, risulta infondata tanto la doglianza relativa all'omessa autorizzazione della chiamata in causa del terzo
Ente impositore, quanto l'eccepito difetto di legittimazione passiva dell' Sotto Controparte_4 il primo profilo, effettivamente il Tribunale è incorso in errore nel ritenere intempestiva la costituzione di parte convenuta e, quindi, inammissibile l'istanza di chiamata in causa: dalla documentazione in atti, infatti, emerge che nelle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta depositata tempestivamente da Equitalia s.p.a. l'8.7.2017 (per l'udienza del 29.7.2017), già si faceva richiesta di estendere il contraddittorio agli Enti impositori. Ciò implica che la successiva costituzione dell' , subentrata ex lege all'Equitalia, avvenuta in Controparte_4 data 22.8.2017 non può ritenersi intempestiva e che, pertanto, l'istanza di chiamata in causa da essa formulata altro non è che la reiterazione di quella già promossa dal suo dante causa nel rispetto delle forme e dei termini di cui agli artt. 166-167 c.p.c., ratione temporis applicabili.
Tuttavia, pur essendo ammissibile la richiesta di chiamata in causa, non può rinvenirsi nessun dovere di autorizzazione alla chiamata da parte del giudice.
Ai fini della valutazione delle censure in esame è decisivo stabilire il carattere necessario o facoltativo del litisconsorzio invocato. Invero, dando conto delle diverse posizioni ermeneutiche succedutesi sulla problematica, aventi ad oggetto crediti anche di varia natura (riscossione di crediti
5 non tributari ovvero riscossione di contributi previdenziali), il Giudice di legittimità ha ormai costantemente affermato che “…il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore;
non diversamente, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario qualora il giudizio sia stato promosso nei confronti del concessionario, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che la domanda abbia ad oggetto l'esistenza del credito, anziché la regolarità o la validità degli atti esecutivi, dal momento che l'eventuale difetto del potere di agire o resistere in ordine all'accertamento del credito non determina la necessità di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto che ne risulti effettivamente titolare, ma comporta esclusivamente l'insorgenza di una questione di legittimazione, per la cui soluzione non è indispensabile la partecipazione al giudizio dell'ente impositore (cfr. Cass. n. 16685 del 2019,
Cass. n. 3238 del 2020, Cass. n. 26092 del 2020, Cass. n. 3955 del 2020, Cass. n. 6422 del 2021,
Cass. n. 16983 del 2021, Cass. n. 22756 del 2021, Cass. n. 37498 del 2022, Cass. n. 27227 del
2023). […]” (Cass. n. 27737/2024).
Peraltro, nel caso in esame l'opponente aveva prospettato esclusivamente vizi attinenti alle modalità recuperatorie del credito, senza contestare la sussistenza del credito stesso, né la mancata o irregolare notifica degli atti prodromici alla formazione del ruolo. Sotto tale profilo va, quindi, riconosciuta anche la legittimazione passiva dell' . Controparte_4
Esclusa un'ipotesi di litisconsorzio necessario e non trovando applicazione l'art. 102 c.p.c., sulla scorta della consolidata interpretazione del codice di rito, il provvedimento del giudice di merito che concede o nega l'autorizzazione a chiamare in causa il terzo, ai sensi dell'art. 106 c.p.c. presuppone una valutazione discrezionale, che, pertanto, non può formare oggetto di impugnazione né è sindacabile nel giudizio di appello o di legittimità.
Venendo ora al merito dell'appello spiegato dall' , le censure Controparte_4 dedotte con il secondo motivo assumono carattere assorbente, attraendo nella valutazione anche i vizi enunciati nel primo motivo di appello incidentale, stante la loro evidente connessione.
Con il secondo motivo di appello principale, l' ha lamentato l'erroneità della decisione CP_4 impugnata per non aver valutato la regolarità della notifica sia del preavviso di iscrizione ipotecaria che della prodromica cartella di pagamento.
6 Di contro, la società con il primo motivo di appello incidentale, ha dedotto l'inesistenza CP_1 del preavviso di iscrizione ipotecaria per la sua irregolare notifica e per la mancata notifica della cartella esattoriale presupposta.
Occorre, in linea generale, osservare che, ove l'obbligato lamenti la mancata o l'irregolare notificazione degli atti di imposizione, ha l'onere di impugnare congiuntamente sia il provvedimento di iscrizione ipotecaria (eventualmente lamentando i vizi propri di tale atto), sia gli atti da questo presupposti e non notificatigli (facendo così valere i vizi propri della pretesa creditoria), decadendo, in difetto, dal potere di impugnare i suddetti provvedimenti (in tal senso si vedano con riferimento ai crediti di natura tributaria, ma con principi applicabili anche al caso in esame, Cass., 3374/2012 e Cass., 23832/2007). Il ricorso contro il preavviso di iscrizione ipotecaria, pertanto, è ammesso anche per motivi diversi da quelli relativi a vizi propri dell'atto soltanto se esso non sia stato preceduto dalla notifica della cartella esattoriale: soltanto la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, presupposto dell'atto notificato, consente, infatti, l'impugnazione dell'atto conseguente anche per vizi estranei ad esso (cfr. Cass., 701/2014).
Ciò posto, nel caso in esame, la società in primo grado - formulando sul punto anche CP_1 specifiche argomentazioni nella comparsa in appello all'esito dell'appello principale proposto sul punto dall' - aveva prospettato sia una censura attinente alla mancata notifica della cartella CP_4 esattoriale costituente l'atto presupposto, sia censure proprie del preavviso impugnato, deducendo, da un lato, la mancata notifica della cartella esattoriale e, dall'altro lato, la nullità del preavviso di iscrizione ipotecaria per mancanza di firma digitale, ovvero di “documento informatico conforme al modello ordinamentale previsto quale notificabile con invio mediante pec” (cfr. pag. 5 comparsa di costituzione in appello). Contestualmente, in primo grado la società procedeva al generico disconoscimento della conformità della copia del preavviso ricevuta rispetto all'originale, deducendo la mancata attestazione di conformità del pubblico ufficiale (cfr. pag. 4 atto di citazione in primo grado).
Giova preliminarmente dare atto che, dalla lettura degli atti processuali depositati dalla società in primo e in secondo grado, il ricorso introduttivo del giudizio e le memorie successivamente CP_1 depositate non contenevano nessuna allegazione e doglianza circa la “mancanza di prova che al messaggio PEC fosse allegato un file” (pag. 6 dell'atto di appello con riferimento alla notifica del preavviso ipotecario e pag. 12 di identico tenore con riferimento alla notifica della cartella esattoriale); né in essi erano indicati (neppure sinteticamente) gli elementi di non integrità della copia e di non conformità della stessa all'originale, analiticamente prospettati solo nella comparsa in appello (cfr. pagg.
7-11 con riferimento al preavviso di iscrizione ipotecaria e pagg. 13-16 con riferimento alla cartella esattoriale).
7 Tali eccezioni, quindi, formulate per la prima volta dalla società con la comparsa in CP_1 appello devono ritenersi inammissibili, in quanto nuove e mai prospettate in primo grado (cfr. art. 354 c.p.c.).
Ciò premesso, la Corte ritiene di dover preliminarmente verificare l'avvenuta rituale notifica della cartella esattoriale, in quanto, ove essa fosse mancante o irregolare, sarebbe ultroneo esaminare i dedotti profili di nullità del successivo preavviso di iscrizione ipotecaria, in quanto la mancanza di notifica dell'atto presupposto travolgerebbe anche il preavviso conseguente, oggetto del presente giudizio.
Orbene, con le precisazioni già effettuate sopra circa l'inammissibilità delle censure proposte per la prima volta in appello, va rilevato che la società in primo grado, aveva eccepito tra i CP_1 motivi di impugnazione la mancata notifica della cartella esattoriale presupposta e tali difese sono state reiterate (immodificate) anche nei verbali di causa e nella precisazione delle conclusioni contenuta nelle note per l'udienza del 26.5.2020, ossia dopo la costituzione in giudizio dell' CP_4
e il deposito da parte di questa nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. del file pdf di ricevuta di avvenuta consegna telematica della notifica della cartella di pagamento n.
01220160009594966000 (espressamente indicata con il numero nella sezione della ricevuta dedicata all'oggetto della PEC).
In tema di notifica delle cartelle esattoriali, la giurisprudenza di legittimità ha anche recentemente affermato il principio per cui “In tema di notifica di cartelle di pagamento a mezzo del servizio postale, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento della raccomandata fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del ricevente, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che l'atto in esso contenuto era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa dimostrazione” (Cass. n. 6251/2025).
Con specifico riferimento alla notifica degli atti eseguita via PEC, invece, la Corte, anche in applicazione del principio di vicinanza della prova, ha precisato che, ove venga contestato il contenuto della copia informatica inserita nella notifica telematica, l'onere di dimostrare l'atto effettivamente notificato, mediante produzione in giudizio della relativa busta telematica, spetta al mittente (cfr. Cass., 31779/2021).
Tuttavia, il principio testé enunciato risulta espressamente riferito all'ipotesi in cui il ricevente contesti che alla PEC consegnata al suo indirizzo non era allegato il file in essa indicato. Esso, invece, non opera lì dove, come nella specie, sia negata tout court la ricezione della notifica. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazione ovvero in presenza di una contestazione generica, il mittente non è tenuto a depositare la busta telematica contenente l'atto notificato (necessaria per
8 dimostrare il contenuto della notifica, nella specie non contestato), potendosi limitare a depositare la copia della ricevuta di avvenuta consegna, riprendendo operatività la regola generale di cui all'art. 1335 c.c., di talché l'atto spedito dall'indirizzo del mittente e ricevuto all'indirizzo del destinatario si intende da questo conosciuto con l'emissione della ricevuta di avvenuta consegna.
In tal senso, la medesima pronuncia della Suprema Corte ha affermato che: “Tanto premesso, il controricorrente ha allegato al controricorso, con la relativa attestazione di conformità, la relazione di notifica delle sentenze in questione, in copia informatica conforme agli originali cartacei rilasciati in copia autentica e conforme;
la sentenza della CTR impugnata in questa sede;
e le ricevute di accettazione e consegna della notifica telematica. Può dunque trovare applicazione il principio secondo cui «La notifica della sentenza effettuata alla controparte a mezzo PEC è idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione nei confronti del destinatario, ove il notificante provi di aver allegato e prodotto la copia cartacea del messaggio di trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, le ricevute di avvenuta consegna e accettazione e la relata di notificazione, sottoscritta digitalmente dal difensore, nonché la copia conforme della sentenza che, trattandosi di atto da notificare non consistente in documento informatico, sia stata effettuata mediante estrazione di copia informatica dell'atto formato su supporto analogico e attestazione di conformità ex art. 16 undecies del citato d.l. n. 179 del 2012.» (Cass. civ. sez. III, 19/09/2017,
n.21597)” (Cass., 31779/2021; in senso analogo, con riferimento alla prova della notifica dell'atto di appello, con principio estensibile anche alla notifica degli atti amministrativi, Cass., 4725/2025, secondo cui “Nel giudizio di appello, ai fini della dimostrazione del rispetto del termine breve di impugnazione di una sentenza notificata a mezzo di posta elettronica certificata, non essendo applicabile l'art. 369, comma 2, c.p.c., non occorre il deposito telematico dei files di avvenuta consegna e di accettazione nel loro originario formato digitale, essendo sufficiente il semplice deposito telematico della ricevuta analogica della relata di notifica in formato .pdf.”).
Alla luce dei principi testé enunciati, in accoglimento del secondo motivo di appello, deve, pertanto, ritenersi, contrariamente a quanto statuito dal primo giudice, che la cartella esattoriale n.
0122016009594966000 sia stata regolarmente notificata via PEC alla società e che, CP_1 pertanto, il preavviso di iscrizione ipotecaria oggetto del presente giudizio non possa essere annullato per tale ragione.
L'odierna appellata, infatti, in primo grado non aveva contestato che alla PEC ricevuta non fosse allegato nessun files ovvero che vi era un files diverso dalla cartella indicata mediante il numero nella ricevuta di avvenuta consegna, limitandosi a contestare di non aver mai ricevuto la notifica degli atti prodromici al preavviso impugnato, la cui prova, invece, è stata offerta dall' mediante il deposito della copia pdf della ricevuta di avvenuta consegna Controparte_4
9 della notifica della cartella (specificamente indicata nella ricevuta stessa). A fronte di tale prova, la contestazione della società è stata del tutto generica, atteso che essa, nei successivi verbali di CP_1 udienza e nella precisazione delle conclusioni in primo grado, ha ribadito genericamente la mancata notifica della cartella esattoriale, senza nulla eccepire in ordine alla prova contraria offerta dell' CP_4
Occorre, peraltro, dare atto che l' nel presente giudizio di appello ha Controparte_4 depositato anche la busta in formato “eml” contenente la notifica della cartella esattoriale in oggetto.
La prova della notifica della cartella esattoriale, quale presupposto dell'atto impugnato, rende inammissibili, in quanto tardive, tutte le censure formulate dalla società attinenti alla CP_1 sussistenza della pretesa creditoria, in quanto non proposte nel termine di decadenza rispetto alla notifica della cartella stessa (cfr. Cass., 701/2014).
Nel caso di specie, deve, quindi, ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione, proposto dalla società in primo grado e riproposto con il terzo motivo di appello incidentale, attinente CP_1 alla possibilità per l'Amministrazione di utilizzare la procedura della riscossione coattiva per il recupero del credito vantato dalla , sul presupposto che, trattandosi di Controparte_2 credito di natura privatistica, sarebbe stato necessario munirsi prima di un titolo giudiziale.
A prescindere dalla sua inammissibilità, il motivo sarebbe, comunque, anche infondato sulla base dell'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità condiviso anche da questa Corte (cfr. Cass., 9657/2024 e Cass., 1005/2023).
Vanno, invece, esaminati gli altri motivi di opposizione attinenti a vizi propri del preavviso di iscrizione ipotecaria, in quanto censurabili autonomamente a prescindere dalla notifica della precedente cartella esattoriale.
Quale vizio proprio dell'atto impugnato la società ha lamentato l'inesistenza del preavviso ipotecario, non risultando allegato alla PEC di notifica un documento informatico avente i requisiti e contenuti previsti dal C.A.D., atteso che manca agli atti il file recante il documento informatico nativo, sottoscritto con firma digitale ovvero copia informatica per immagine di documento cartaceo unita all'attestazione di conformità sottoscritta con firma digitale, come previsto dagli artt.
22 e 23 bis del C.A.D.
Il motivo non è fondato e va rigettato.
Dall'attenta lettura del motivo di appello incidentale, epurato dalle doglianze ritenute inammissibili in quanto prospettate per la prima volta in appello e già evidenziate sopra, la società non ha lamentato la mancata notifica dell'atto di preavviso impugnato, limitandosi a censurare CP_1
l'inesistenza del preavviso notificatole via PEC, in quanto privo di regolare documento digitale.
10 Orbene, secondo i più recenti orientamenti giurisprudenziali: “…invero, come ritenuto da consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, “l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R.
n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice” (Sez. 5, n. 19327 del 15/07/2024, Rv. 671642-01). Talché, in definitiva,
a venire in linea di conto è la mera riferibilità della cartella al soggetto emittente, di per sé assicurata, salvo specifiche contestazioni (nella specie non rappresentate), dall'adozione del sistema di posta elettronica certificata (PEC).… considerato che “l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del
1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della […] omessa sottoscrizione [del ruolo], sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni” (Sez. 5, n. 27561 del 30/10/2018, Rv.
651066-03).” (cfr. Cass., 30922/2024).
Orbene, nel caso di specie, poiché i principi testè enunciati dalla Suprema Corte con riferimento alla cartella esattoriale devono ritenersi applicabili anche alla emissione e notifica del successivo preavviso di iscrizione ipotecaria e poiché non è stato contestato che il preavviso di iscrizione ipotecaria (prodotto in giudizio dalla stessa società opponente) sia stato ad essa recapitato mediante PEC proveniente dall' né è stato specificamente Controparte_4 contestato o disconosciuto il contenuto, la provenienza della PEC dalla stessa Controparte_4 determina la certa riferibilità dell'atto all'Agente della Riscossione, con conseguente insussistenza dei vizi denunciati dalla società nel primo motivo di appello incidentale.
Solo per completezza, va dato atto della fondatezza del secondo motivo di appello incidentale, volto a far valere l'erroneità della sentenza per aver annullato la cartella esattoriale anziché, come da domanda, il preavviso di iscrizione ipotecaria (unico atto impugnato).
Sebbene la correzione della sentenza sul punto sia ultronea per la necessità di revocare la pronuncia di primo grado in accoglimento del secondo motivo di appello principale, va rilevato che
11 effettivamente oggetto dell'impugnazione proposta dalla società era il solo preavviso di CP_1 iscrizione ipotecaria e che, quindi, il Tribunale, annullando la cartella esattoriale sottostante è andato ultra petita.
In accoglimento del secondo motivo di appello principale, quindi, la sentenza impugnata va revocata e l'originaria impugnazione dell'atto di preavviso di iscrizione ipotecaria n.
01276201700000040000, con riferimento alla cartella esattoriale n. 01220160009595966000 (unica rimasta nella cognizione del giudice ordinario) va rigettata.
Le spese di lite relative al doppio grado di giudizio seguono la soccombenza, con condanna della società al pagamento in favore dell' Controparte_1 Controparte_4
, liquidate nell'importo indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M.
[...]
147/2022, secondo un valore tra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento, con rimborso delle sole spese documentate sostenute dall'appellante principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'
[...]
, avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 821/2020, pubblicata il Controparte_4
27.5.2020, nei confronti della società , nonché sull'appello incidentale Controparte_1 proposto dalla società avverso la medesima sentenza, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di annullamento del preavviso di iscrizione ipotecaria n. 01276201700000040000, con riferimento alla cartella esattoriale n. 01220160009595966000;
2) condanna la società a rimborsare in favore dell' Controparte_1 [...]
le spese di lite che si liquidano, per il primo grado di giudizio, in € 3.809,00 per Controparte_4 compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge e in € 777,00 per spese ed € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, per il presente grado di giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 15.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
Si dà atto che la presente motivazione è stata redatta con la collaborazione del dott. Giuseppe
Romano, Magistrato ordinario in tirocinio.
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 2154/2020 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo - impugnazione preavviso di iscrizione ipotecaria”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale dell'11.6.2025
TRA
(c.f. e P.IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale agli atti per atto
Notaio - Roma repertorio nr 181515 raccolta n. 12772 del 25/07/2024, dall'avv. Persona_1
IR ME (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._1 in Frattamaggiore (Na) alla via C. Pezzullo n. 65;
APPELLANTE
E
(c.f. , in persona del liquidatore e legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di I grado analogicamente depositato e valevole anche per il presente grado di appello, dall'avv. MICHELA VECCHIA (c.f. ) ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avellino, alla via Oblate n. 32;
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 19.4.2017, la società (d'ora Controparte_1 innanzi solo ) impugnava, chiedendone l'annullamento, il preavviso di iscrizione ipotecaria CP_1
n. 01276201700000040000, notificatole via PEC dall'Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. in data
21.3.2017, per il pagamento delle cartelle esattoriali n. 01220160005109033000 (avente ad oggetto la riscossione di oneri di urbanizzazione, interessi e spese, per un ammontare complessivo di €
34.638,25) e n. 01220160009594966000 (avente ad oggetto un ruolo formato dalla
[...] per la riscossione del credito derivante dalla revoca Controparte_2 del contributo per le piccole e medie imprese e relativi interessi, nella misura di € 40.844,00). A fondamento dell'opposizione, deduceva l'inesistenza dell'atto impugnato per mancata allegazione di un file integrante documento informatico con firma digitale conforme al modello ordinamentale trasmissibile via PEC;
la nullità dell'atto di preavviso stesso per carenza di titoli presupposti e della loro notifica, mai avvenuta;
l'inesistenza della legittimazione in capo all' di Controparte_3 procedere all'iscrizione ipotecaria per i crediti vantati da e, in ogni caso, Controparte_2
l'inesistenza della debitoria per intervenuta decadenza dal diritto di accertamento.
In data 8.7.2017 si costituiva l'Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito, vista la natura tributaria dei crediti riportati nelle cartelle. Chiedeva, sempre in via preliminare, di essere autorizzata alla chiamata in causa degli Enti impositori, autori della formazione dei ruoli posti a base della procedura di riscossione, con conseguente proprio difetto di legittimazione passiva. Nel merito, insisteva per il rigetto della domanda attorea, precisando che la notifica della cartella esattoriale e del preavviso di iscrizione ipotecaria ben poteva essere effettuato tramite PEC, come avvenuto nel caso di specie.
Mediante comparsa depositata in data 22.8.2017, si costituiva in giudizio anche l'
[...]
, quale successore dell'Equitalia, riportandosi alle difese già spiegate da Controparte_4
Equitalia e insistendo per il rigetto della domanda.
Il Tribunale di Avellino, con sentenza non definitiva n. 2159/2017, pubblicata il 29.11.2017, valutata la natura dei crediti posti a fondamento del preavviso di iscrizione ipotecaria, in accoglimento dell'eccezione preliminare sollevata dalla convenuta, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, limitatamente ai crediti riportati nella cartella esattoriale n. 01220160005109033000, stante la natura di diritto pubblico, sebbene non tributario, dei contributi dovuti per oneri di urbanizzazione. Rimetteva, invece, la causa sul ruolo per la prosecuzione della trattazione con riferimento alla parte del preavviso inerente la cartella esattoriale n. 01220160009594966000, ritenendola appartenente alla propria
2 giurisdizione e decideva la causa con la sentenza n. 821/2020, pubblicata il 27.5.2020, oggetto del presente giudizio di appello. Con tale sentenza, il primo giudice, in via preliminare, escludeva la configurabilità di un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra l'Equitalia e l'Ente impositore e, rilevata la tardività della costituzione dell' rigettava la richiesta di Controparte_4 autorizzazione alla chiamata in causa del terzo. Nel merito, rilevando che l'omessa attivazione del contraddittorio nel procedimento di riscossione comportava la nullità dell'iscrizione ipotecaria e che, non essendo presente in giudizio l'Ente impositore, l'Agente della Riscossione non poteva fornire la prova della notifica degli atti prodromici alla cartella esattoriale, in virtù del principio della ragione più liquida, annullava la cartella esattoriale n. 01220160009594966000 e condannava l' convenuta al pagamento delle spese di lite. CP_4
Avverso tale sentenza, notificata il 29.5.2020, ha proposto tempestivo appello l'
[...]
, con atto di citazione notificato in data 17.6.2020, lamentando, con il primo Controparte_4 motivo, il rigetto della richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa dell'Ente impositore
( , sull'erroneo presupposto della tardiva CP_2 Controparte_5 costituzione dell'Ente convenuto. Con il secondo motivo, l' ha censurato la Controparte_3 pronuncia impugnata nella parte in cui, non avvedendosi della legittima esistenza e della regolare notifica dell'atto di preavviso di iscrizione ipotecaria e della precedente cartella esattoriale, il
Tribunale aveva, dapprima, rilevato l'illegittimità dell'iscrizione stessa e, poi, annullato la cartella esattoriale n. 01220160009594966000, sebbene questa non fosse l'oggetto specifico della domanda
(con la quale veniva chiesto solo l'annullamento del preavviso impugnato). Con il terzo motivo,
l'appellante ha ribadito il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo discrezionalità nell'emissione della cartella a seguito della trasmissione dei ruoli da parte degli Enti impositori.
Con il quarto motivo, poi, l' ha lamentato l'omessa considerazione, da parte del primo CP_4 giudice, di tutte le allegazioni formulate in primo grado e comprovanti la regolare notifica telematica a mezzo PEC della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e della cartella di pagamento sottostante, da ritenersi eseguite nel rispetto della normativa vigente e, comunque, certamente riferibili nella loro paternità all'Amministrazione notificante. Con il quinto motivo, infine, l'appellante ha censurato la decisione impugnata per non aver accolto le eccezioni CP_4 di tardività e inammissibilità dell'azione proposta dalla società invocando, a tal fine, la natura CP_1 di opposizione agli atti esecutivi dell'azione proposta (attesa la notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria in data 21.3.2017) e la mancata impugnazione degli atti presupposti, divenuti inoppugnabili nel merito delle pretese creditorie.
Costituendosi tempestivamente in giudizio, la società in via preliminare, ha reiterato, da CP_1 un lato, le argomentazioni già prospettate in primo grado a sostegno dell'ammissibilità e della
3 tempestività della domanda proposta, insistendo per l'errata qualificazione dell'azione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e per la mancata notifica della presupposta cartella di pagamento;
e, dall'altro lato, la sussistenza della legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione. Nel merito, ha insistito per la mancanza di regolare notifica dell'atto di preavviso di iscrizione ipotecaria, deducendo che essa era avvenuta via PEC, senza “l'allegazione di un file integrante fattispecie di documento informatico conforme al modello ordinamentale, previsto quale notificabile con invio mediante pec” (cfr. comparsa di costituzione con appello incidentale pag. 5), per la mancanza della firma digitale apposta sulla copia analogica dell'atto di preavviso di iscrizione ipotecaria nativo digitale;
nonché per la mancata notifica degli atti prodromici e in particolare della cartella esattoriale. Contestualmente, ha proposto appello incidentale avverso la medesima sentenza, affidato a tre motivi: a fondamento del primo, la società ha dedotto che il primo giudice avrebbe dovuto affermare l'inesistenza del preavviso ipotecario, non risultando allegato alla notifica via
PEC un documento informatico avente i requisiti e contenuti previsti dal C.A.D., atteso che mancava agli atti il file recante documento informatico nativo, sottoscritto con firma digitale o recante copia informatica per immagine di documento cartaceo, unita all'attestazione di conformità sottoscritta con firma digitale, come previsto dagli artt. 22 e 23 bis del C.A.D.; con il secondo motivo, l'appellante incidentale ha censurato l'erroneo annullamento della cartella esattoriale, estraneo alla domanda giudiziale proposta, avente ad oggetto il solo annullamento dell'atto di preavviso di iscrizione ipotecaria;
con il terzo ed ultimo motivo, infine, la società ha lamentato CP_1
l'omessa pronuncia sull'illegittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria per inesistenza del potere di procedere alla riscossione coattiva del credito, stante la natura privatistica dello stesso, in relazione al quale l'Ente impositore avrebbe dovuto procurarsi un titolo giudiziale.
All'udienza collegiale dell'11.6.2025, trattata in modalità scritta con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare, assume portata dirimente la qualificazione della domanda introduttiva del giudizio.
L'iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, così come il fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui al successivo art. 86, costituiscono i principali momenti dell'attività cautelare della riscossione tributaria, traducendosi nella possibilità di vincolare i beni dopo la notifica della cartella di pagamento, e prima di procedere all'effettivo pignoramento, assicurando la buona riuscita dell'azione esecutiva. La comune matrice connotante i due istituti ha consentito alla giurisprudenza di legittimità di estendere i principi enunciati sul preavviso di fermo amministrativo alla similare ipotesi del preavviso di iscrizione ipotecaria (cfr.
4 Cass., 4871/2021, secondo la quale “…si veda anche Cass. n. 18041 del 04/07/2019:
“L'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo, sia se volta a contestare il diritto a procedere all'iscrizione del fermo, sia che riguardi la regolarità formale dell'atto, è un'azione di accertamento negativo a cui si applicano le regole del processo di cognizione ordinario, e come tale non assoggettata al termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c." […]…Ne discende che tutte le azioni volte ad ottenere la dichiarazione di nullità dell'iscrizione ipotecaria (e/o dell'iscrizione del fermo) che si assume operata dall'Agente della riscossione in mancanza dei relativi presupposti, non possono essere qualificate come opposizioni agli atti esecutivi ai sensi dell'art.
617 c.p.c., e, costituendo ordinarie azioni di accertamento negativo del credito, sfuggono ai termini perentori di decadenza previsti dalla suddetta norma per la loro proposizione”).
Nel caso di specie, quindi, poiché l'azione proposta dalla ha ad oggetto l'impugnazione CP_1 dell'atto di preavviso di iscrizione ipotecaria, essa rientra senza dubbio nel novero delle azioni di accertamento negativo e, come tale, insuscettibile di soggiacere ai termini di decadenza invocati dall'appellante . Controparte_4
Ancora in via preliminare, vanno rigettati i motivi di appello principale (nella specie il primo e il terzo) afferenti all'integrità del contraddittorio e alla legittimazione passiva dell'Agente della
Riscossione.
Seppure per ragioni diverse da quelle indicate nella sentenza impugnata, infatti, risulta infondata tanto la doglianza relativa all'omessa autorizzazione della chiamata in causa del terzo
Ente impositore, quanto l'eccepito difetto di legittimazione passiva dell' Sotto Controparte_4 il primo profilo, effettivamente il Tribunale è incorso in errore nel ritenere intempestiva la costituzione di parte convenuta e, quindi, inammissibile l'istanza di chiamata in causa: dalla documentazione in atti, infatti, emerge che nelle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta depositata tempestivamente da Equitalia s.p.a. l'8.7.2017 (per l'udienza del 29.7.2017), già si faceva richiesta di estendere il contraddittorio agli Enti impositori. Ciò implica che la successiva costituzione dell' , subentrata ex lege all'Equitalia, avvenuta in Controparte_4 data 22.8.2017 non può ritenersi intempestiva e che, pertanto, l'istanza di chiamata in causa da essa formulata altro non è che la reiterazione di quella già promossa dal suo dante causa nel rispetto delle forme e dei termini di cui agli artt. 166-167 c.p.c., ratione temporis applicabili.
Tuttavia, pur essendo ammissibile la richiesta di chiamata in causa, non può rinvenirsi nessun dovere di autorizzazione alla chiamata da parte del giudice.
Ai fini della valutazione delle censure in esame è decisivo stabilire il carattere necessario o facoltativo del litisconsorzio invocato. Invero, dando conto delle diverse posizioni ermeneutiche succedutesi sulla problematica, aventi ad oggetto crediti anche di varia natura (riscossione di crediti
5 non tributari ovvero riscossione di contributi previdenziali), il Giudice di legittimità ha ormai costantemente affermato che “…il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore;
non diversamente, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario qualora il giudizio sia stato promosso nei confronti del concessionario, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che la domanda abbia ad oggetto l'esistenza del credito, anziché la regolarità o la validità degli atti esecutivi, dal momento che l'eventuale difetto del potere di agire o resistere in ordine all'accertamento del credito non determina la necessità di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto che ne risulti effettivamente titolare, ma comporta esclusivamente l'insorgenza di una questione di legittimazione, per la cui soluzione non è indispensabile la partecipazione al giudizio dell'ente impositore (cfr. Cass. n. 16685 del 2019,
Cass. n. 3238 del 2020, Cass. n. 26092 del 2020, Cass. n. 3955 del 2020, Cass. n. 6422 del 2021,
Cass. n. 16983 del 2021, Cass. n. 22756 del 2021, Cass. n. 37498 del 2022, Cass. n. 27227 del
2023). […]” (Cass. n. 27737/2024).
Peraltro, nel caso in esame l'opponente aveva prospettato esclusivamente vizi attinenti alle modalità recuperatorie del credito, senza contestare la sussistenza del credito stesso, né la mancata o irregolare notifica degli atti prodromici alla formazione del ruolo. Sotto tale profilo va, quindi, riconosciuta anche la legittimazione passiva dell' . Controparte_4
Esclusa un'ipotesi di litisconsorzio necessario e non trovando applicazione l'art. 102 c.p.c., sulla scorta della consolidata interpretazione del codice di rito, il provvedimento del giudice di merito che concede o nega l'autorizzazione a chiamare in causa il terzo, ai sensi dell'art. 106 c.p.c. presuppone una valutazione discrezionale, che, pertanto, non può formare oggetto di impugnazione né è sindacabile nel giudizio di appello o di legittimità.
Venendo ora al merito dell'appello spiegato dall' , le censure Controparte_4 dedotte con il secondo motivo assumono carattere assorbente, attraendo nella valutazione anche i vizi enunciati nel primo motivo di appello incidentale, stante la loro evidente connessione.
Con il secondo motivo di appello principale, l' ha lamentato l'erroneità della decisione CP_4 impugnata per non aver valutato la regolarità della notifica sia del preavviso di iscrizione ipotecaria che della prodromica cartella di pagamento.
6 Di contro, la società con il primo motivo di appello incidentale, ha dedotto l'inesistenza CP_1 del preavviso di iscrizione ipotecaria per la sua irregolare notifica e per la mancata notifica della cartella esattoriale presupposta.
Occorre, in linea generale, osservare che, ove l'obbligato lamenti la mancata o l'irregolare notificazione degli atti di imposizione, ha l'onere di impugnare congiuntamente sia il provvedimento di iscrizione ipotecaria (eventualmente lamentando i vizi propri di tale atto), sia gli atti da questo presupposti e non notificatigli (facendo così valere i vizi propri della pretesa creditoria), decadendo, in difetto, dal potere di impugnare i suddetti provvedimenti (in tal senso si vedano con riferimento ai crediti di natura tributaria, ma con principi applicabili anche al caso in esame, Cass., 3374/2012 e Cass., 23832/2007). Il ricorso contro il preavviso di iscrizione ipotecaria, pertanto, è ammesso anche per motivi diversi da quelli relativi a vizi propri dell'atto soltanto se esso non sia stato preceduto dalla notifica della cartella esattoriale: soltanto la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, presupposto dell'atto notificato, consente, infatti, l'impugnazione dell'atto conseguente anche per vizi estranei ad esso (cfr. Cass., 701/2014).
Ciò posto, nel caso in esame, la società in primo grado - formulando sul punto anche CP_1 specifiche argomentazioni nella comparsa in appello all'esito dell'appello principale proposto sul punto dall' - aveva prospettato sia una censura attinente alla mancata notifica della cartella CP_4 esattoriale costituente l'atto presupposto, sia censure proprie del preavviso impugnato, deducendo, da un lato, la mancata notifica della cartella esattoriale e, dall'altro lato, la nullità del preavviso di iscrizione ipotecaria per mancanza di firma digitale, ovvero di “documento informatico conforme al modello ordinamentale previsto quale notificabile con invio mediante pec” (cfr. pag. 5 comparsa di costituzione in appello). Contestualmente, in primo grado la società procedeva al generico disconoscimento della conformità della copia del preavviso ricevuta rispetto all'originale, deducendo la mancata attestazione di conformità del pubblico ufficiale (cfr. pag. 4 atto di citazione in primo grado).
Giova preliminarmente dare atto che, dalla lettura degli atti processuali depositati dalla società in primo e in secondo grado, il ricorso introduttivo del giudizio e le memorie successivamente CP_1 depositate non contenevano nessuna allegazione e doglianza circa la “mancanza di prova che al messaggio PEC fosse allegato un file” (pag. 6 dell'atto di appello con riferimento alla notifica del preavviso ipotecario e pag. 12 di identico tenore con riferimento alla notifica della cartella esattoriale); né in essi erano indicati (neppure sinteticamente) gli elementi di non integrità della copia e di non conformità della stessa all'originale, analiticamente prospettati solo nella comparsa in appello (cfr. pagg.
7-11 con riferimento al preavviso di iscrizione ipotecaria e pagg. 13-16 con riferimento alla cartella esattoriale).
7 Tali eccezioni, quindi, formulate per la prima volta dalla società con la comparsa in CP_1 appello devono ritenersi inammissibili, in quanto nuove e mai prospettate in primo grado (cfr. art. 354 c.p.c.).
Ciò premesso, la Corte ritiene di dover preliminarmente verificare l'avvenuta rituale notifica della cartella esattoriale, in quanto, ove essa fosse mancante o irregolare, sarebbe ultroneo esaminare i dedotti profili di nullità del successivo preavviso di iscrizione ipotecaria, in quanto la mancanza di notifica dell'atto presupposto travolgerebbe anche il preavviso conseguente, oggetto del presente giudizio.
Orbene, con le precisazioni già effettuate sopra circa l'inammissibilità delle censure proposte per la prima volta in appello, va rilevato che la società in primo grado, aveva eccepito tra i CP_1 motivi di impugnazione la mancata notifica della cartella esattoriale presupposta e tali difese sono state reiterate (immodificate) anche nei verbali di causa e nella precisazione delle conclusioni contenuta nelle note per l'udienza del 26.5.2020, ossia dopo la costituzione in giudizio dell' CP_4
e il deposito da parte di questa nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. del file pdf di ricevuta di avvenuta consegna telematica della notifica della cartella di pagamento n.
01220160009594966000 (espressamente indicata con il numero nella sezione della ricevuta dedicata all'oggetto della PEC).
In tema di notifica delle cartelle esattoriali, la giurisprudenza di legittimità ha anche recentemente affermato il principio per cui “In tema di notifica di cartelle di pagamento a mezzo del servizio postale, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento della raccomandata fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del ricevente, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che l'atto in esso contenuto era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa dimostrazione” (Cass. n. 6251/2025).
Con specifico riferimento alla notifica degli atti eseguita via PEC, invece, la Corte, anche in applicazione del principio di vicinanza della prova, ha precisato che, ove venga contestato il contenuto della copia informatica inserita nella notifica telematica, l'onere di dimostrare l'atto effettivamente notificato, mediante produzione in giudizio della relativa busta telematica, spetta al mittente (cfr. Cass., 31779/2021).
Tuttavia, il principio testé enunciato risulta espressamente riferito all'ipotesi in cui il ricevente contesti che alla PEC consegnata al suo indirizzo non era allegato il file in essa indicato. Esso, invece, non opera lì dove, come nella specie, sia negata tout court la ricezione della notifica. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazione ovvero in presenza di una contestazione generica, il mittente non è tenuto a depositare la busta telematica contenente l'atto notificato (necessaria per
8 dimostrare il contenuto della notifica, nella specie non contestato), potendosi limitare a depositare la copia della ricevuta di avvenuta consegna, riprendendo operatività la regola generale di cui all'art. 1335 c.c., di talché l'atto spedito dall'indirizzo del mittente e ricevuto all'indirizzo del destinatario si intende da questo conosciuto con l'emissione della ricevuta di avvenuta consegna.
In tal senso, la medesima pronuncia della Suprema Corte ha affermato che: “Tanto premesso, il controricorrente ha allegato al controricorso, con la relativa attestazione di conformità, la relazione di notifica delle sentenze in questione, in copia informatica conforme agli originali cartacei rilasciati in copia autentica e conforme;
la sentenza della CTR impugnata in questa sede;
e le ricevute di accettazione e consegna della notifica telematica. Può dunque trovare applicazione il principio secondo cui «La notifica della sentenza effettuata alla controparte a mezzo PEC è idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione nei confronti del destinatario, ove il notificante provi di aver allegato e prodotto la copia cartacea del messaggio di trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, le ricevute di avvenuta consegna e accettazione e la relata di notificazione, sottoscritta digitalmente dal difensore, nonché la copia conforme della sentenza che, trattandosi di atto da notificare non consistente in documento informatico, sia stata effettuata mediante estrazione di copia informatica dell'atto formato su supporto analogico e attestazione di conformità ex art. 16 undecies del citato d.l. n. 179 del 2012.» (Cass. civ. sez. III, 19/09/2017,
n.21597)” (Cass., 31779/2021; in senso analogo, con riferimento alla prova della notifica dell'atto di appello, con principio estensibile anche alla notifica degli atti amministrativi, Cass., 4725/2025, secondo cui “Nel giudizio di appello, ai fini della dimostrazione del rispetto del termine breve di impugnazione di una sentenza notificata a mezzo di posta elettronica certificata, non essendo applicabile l'art. 369, comma 2, c.p.c., non occorre il deposito telematico dei files di avvenuta consegna e di accettazione nel loro originario formato digitale, essendo sufficiente il semplice deposito telematico della ricevuta analogica della relata di notifica in formato .pdf.”).
Alla luce dei principi testé enunciati, in accoglimento del secondo motivo di appello, deve, pertanto, ritenersi, contrariamente a quanto statuito dal primo giudice, che la cartella esattoriale n.
0122016009594966000 sia stata regolarmente notificata via PEC alla società e che, CP_1 pertanto, il preavviso di iscrizione ipotecaria oggetto del presente giudizio non possa essere annullato per tale ragione.
L'odierna appellata, infatti, in primo grado non aveva contestato che alla PEC ricevuta non fosse allegato nessun files ovvero che vi era un files diverso dalla cartella indicata mediante il numero nella ricevuta di avvenuta consegna, limitandosi a contestare di non aver mai ricevuto la notifica degli atti prodromici al preavviso impugnato, la cui prova, invece, è stata offerta dall' mediante il deposito della copia pdf della ricevuta di avvenuta consegna Controparte_4
9 della notifica della cartella (specificamente indicata nella ricevuta stessa). A fronte di tale prova, la contestazione della società è stata del tutto generica, atteso che essa, nei successivi verbali di CP_1 udienza e nella precisazione delle conclusioni in primo grado, ha ribadito genericamente la mancata notifica della cartella esattoriale, senza nulla eccepire in ordine alla prova contraria offerta dell' CP_4
Occorre, peraltro, dare atto che l' nel presente giudizio di appello ha Controparte_4 depositato anche la busta in formato “eml” contenente la notifica della cartella esattoriale in oggetto.
La prova della notifica della cartella esattoriale, quale presupposto dell'atto impugnato, rende inammissibili, in quanto tardive, tutte le censure formulate dalla società attinenti alla CP_1 sussistenza della pretesa creditoria, in quanto non proposte nel termine di decadenza rispetto alla notifica della cartella stessa (cfr. Cass., 701/2014).
Nel caso di specie, deve, quindi, ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione, proposto dalla società in primo grado e riproposto con il terzo motivo di appello incidentale, attinente CP_1 alla possibilità per l'Amministrazione di utilizzare la procedura della riscossione coattiva per il recupero del credito vantato dalla , sul presupposto che, trattandosi di Controparte_2 credito di natura privatistica, sarebbe stato necessario munirsi prima di un titolo giudiziale.
A prescindere dalla sua inammissibilità, il motivo sarebbe, comunque, anche infondato sulla base dell'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità condiviso anche da questa Corte (cfr. Cass., 9657/2024 e Cass., 1005/2023).
Vanno, invece, esaminati gli altri motivi di opposizione attinenti a vizi propri del preavviso di iscrizione ipotecaria, in quanto censurabili autonomamente a prescindere dalla notifica della precedente cartella esattoriale.
Quale vizio proprio dell'atto impugnato la società ha lamentato l'inesistenza del preavviso ipotecario, non risultando allegato alla PEC di notifica un documento informatico avente i requisiti e contenuti previsti dal C.A.D., atteso che manca agli atti il file recante il documento informatico nativo, sottoscritto con firma digitale ovvero copia informatica per immagine di documento cartaceo unita all'attestazione di conformità sottoscritta con firma digitale, come previsto dagli artt.
22 e 23 bis del C.A.D.
Il motivo non è fondato e va rigettato.
Dall'attenta lettura del motivo di appello incidentale, epurato dalle doglianze ritenute inammissibili in quanto prospettate per la prima volta in appello e già evidenziate sopra, la società non ha lamentato la mancata notifica dell'atto di preavviso impugnato, limitandosi a censurare CP_1
l'inesistenza del preavviso notificatole via PEC, in quanto privo di regolare documento digitale.
10 Orbene, secondo i più recenti orientamenti giurisprudenziali: “…invero, come ritenuto da consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, “l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R.
n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice” (Sez. 5, n. 19327 del 15/07/2024, Rv. 671642-01). Talché, in definitiva,
a venire in linea di conto è la mera riferibilità della cartella al soggetto emittente, di per sé assicurata, salvo specifiche contestazioni (nella specie non rappresentate), dall'adozione del sistema di posta elettronica certificata (PEC).… considerato che “l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del
1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della […] omessa sottoscrizione [del ruolo], sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni” (Sez. 5, n. 27561 del 30/10/2018, Rv.
651066-03).” (cfr. Cass., 30922/2024).
Orbene, nel caso di specie, poiché i principi testè enunciati dalla Suprema Corte con riferimento alla cartella esattoriale devono ritenersi applicabili anche alla emissione e notifica del successivo preavviso di iscrizione ipotecaria e poiché non è stato contestato che il preavviso di iscrizione ipotecaria (prodotto in giudizio dalla stessa società opponente) sia stato ad essa recapitato mediante PEC proveniente dall' né è stato specificamente Controparte_4 contestato o disconosciuto il contenuto, la provenienza della PEC dalla stessa Controparte_4 determina la certa riferibilità dell'atto all'Agente della Riscossione, con conseguente insussistenza dei vizi denunciati dalla società nel primo motivo di appello incidentale.
Solo per completezza, va dato atto della fondatezza del secondo motivo di appello incidentale, volto a far valere l'erroneità della sentenza per aver annullato la cartella esattoriale anziché, come da domanda, il preavviso di iscrizione ipotecaria (unico atto impugnato).
Sebbene la correzione della sentenza sul punto sia ultronea per la necessità di revocare la pronuncia di primo grado in accoglimento del secondo motivo di appello principale, va rilevato che
11 effettivamente oggetto dell'impugnazione proposta dalla società era il solo preavviso di CP_1 iscrizione ipotecaria e che, quindi, il Tribunale, annullando la cartella esattoriale sottostante è andato ultra petita.
In accoglimento del secondo motivo di appello principale, quindi, la sentenza impugnata va revocata e l'originaria impugnazione dell'atto di preavviso di iscrizione ipotecaria n.
01276201700000040000, con riferimento alla cartella esattoriale n. 01220160009595966000 (unica rimasta nella cognizione del giudice ordinario) va rigettata.
Le spese di lite relative al doppio grado di giudizio seguono la soccombenza, con condanna della società al pagamento in favore dell' Controparte_1 Controparte_4
, liquidate nell'importo indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M.
[...]
147/2022, secondo un valore tra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento, con rimborso delle sole spese documentate sostenute dall'appellante principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'
[...]
, avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 821/2020, pubblicata il Controparte_4
27.5.2020, nei confronti della società , nonché sull'appello incidentale Controparte_1 proposto dalla società avverso la medesima sentenza, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di annullamento del preavviso di iscrizione ipotecaria n. 01276201700000040000, con riferimento alla cartella esattoriale n. 01220160009595966000;
2) condanna la società a rimborsare in favore dell' Controparte_1 [...]
le spese di lite che si liquidano, per il primo grado di giudizio, in € 3.809,00 per Controparte_4 compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge e in € 777,00 per spese ed € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, per il presente grado di giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 15.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
Si dà atto che la presente motivazione è stata redatta con la collaborazione del dott. Giuseppe
Romano, Magistrato ordinario in tirocinio.
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