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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/04/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 140-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE II CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Rosa Paduano, nel procedimento iscritto al n. p.u. 140-1/2024 per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato in data 30.07.2024 da nato in [...] il Parte_1
22.02.1954 C.F. residente in [...]
n°121 tramite l'OCC incaricato, in persona del Gestore della crisi dott. ; Persona_1
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
L'istante ha depositato in data 30.07.2024 domanda per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII..
Con decreto del giorno 21.10.2024, a seguito dei chiarimenti resi in riscontro al decreto del
25.09.2024, questo giudice dichiarava apertura la procedura ritenendo ammissibile la proposta e il piano del di ristrutturazione dei debiti depositato ordinando: “1) che la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori che: a) ai sensi dell'art. 70 comma 2 CCII devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza di comunicazione, ai sensi dell'Art. 70 comma 3 CCII le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria. b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione”.
Con relazione depositata in data 13.12.2024 il gestore e il debitore provvedevano ad una modifica della proposta del piano di ristrutturazione dei debiti e con deposito della relativa attestazione integrativa, in ragione delle osservazioni pervenute con variazione in aumento dell'importo della rata, ferma la durata del piano e la percentuale di soddisfazione.
1 Il G.D., con decreto emesso in data 02.01.2025, disponeva la convocazione dei creditori ai quali la proposta modificata non risulta comunicata, al fine di sottoporla ai creditori , tenuto conto che ai sensi dell'art. 70 CCI “ il giudice, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza.
All'udienza del 06.03.2025 perr parte ricorrente compariva il gestore dott. il quale , con Per_1 successivo deposito, documentava l'avvenuta comunicazione ai creditori e riferiva sull'assenza di osservazioni al piano depositato.
Tanto premesso, occorre, in via preliminare, esaminare la ricorrenza dei requisiti di ammissibilità della domanda.
In relazione ai citati requisiti, l'art. 67 CCII dispone che “il consumatore sovraindebitato, con
l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento”.
Alla domanda devono essere allegati i documenti di cui all'art. 67 comma 2 CCII , nonché ai sensi dell'art. 68 comma 2 CCII la relazione dell'OCC recante i contenuti analitici indicati nella richiamata norma.
L'OCC, inoltre, dovrà provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 68 comma 4 CCII, documentandone l'avvenuto espletamento.
Infine, ai sensi dell'art. 69 CCII “il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”.
Orbene, in relazione ai requisiti di ammissibilità giuridica della domanda depositata, se ne deve affermare la ricorrenza, in quanto:
a) la parte istante può qualificarsi come consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCII dal momento che non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale e tenuto conto della composizione del debito oggetto di ristrutturazione;
b) la parte ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
c) non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCI., in quanto il ricorrente non è già stata esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal
Gestore nella propria relazione in accadimenti sopravvenuti, anche di carattere familiare che hanno
2 inciso negativamente sull'andamento finanziario del ricorrente. In particolare, come esposto nella relazione agli atti le problematiche di carattere familiare e la ludopatia da cui è affetto il ricorrente hanno determinato la situazione di sovraindebitamento (pag. 7 relazione OCC e pag. 2 relazione di chiarimenti in atti);
d) al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2°, CCI nonché la più volte richiamata relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la produzione ei documenti- benchè non completi come dichiarato dall'OCC, in ragione dell'assenza di tutta la documentazione necessaria con particolare riguardo ai finanziamenti contratti, questi ultimi individuati mediante l'esame delle rate mensili in busta paga /cedolino pensione - e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso. Infine, l'OCC, nel valutare la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha effettuato una valutazione di maggiore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
e) è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che il ricorrente è comproprietario di un
'autovettura funzionale alle esigenze familiari e fruisce del solo reddito di pensione per l'importo di euro 1.544,18 netti circa mensili, a fronte di una esposizione debitoria complessiva di euro 65.062,25
(comprensivo del compenso preventivato dell'OCC), risultante all'esito delle operazioni di circolarizzazione dell'OCC, nonché di spese di mantenimento indicate in euro 1.000,00;
f) la durata del piano, come indicato nella relazione integrativa dell'OCC è di anni 7 circa (precisamente
84 mesi) e che l'attivo messo dal debitore è di complessivi € 48.558,99 (al lordo dei compensi dovuti all'OCC ) che saranno versati mediante 84 rate mensili di circa euro 578,08: nella relazione integrativa del gestore in atti , viene evidenziato che , sentito il debitore, sono stati modificati gli importi dovuti a e a così come dalle comunicazioni ricevute da CP_1 Parte_2
AK Nordic AB, , e di mantenere gli altri importi degli altri creditori che erano presenti nella originaria proposta del piano presentata dal debitore;
g) il piano proposto prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili con destinazione del residuo ai creditori chirografari che risulteranno soddisfatti nella del 70% .
Tanto esposto, tenuto conto che a seguito di rituale comunicazione, da parte dell'OCC, della proposta e del piano modificati, in conformità a quanto previsto dal decreto di apertura della procedura, adottato a norma dell'art. 70, comma 1, CCII. non risultano pervenute contestazioni da parte dei creditori concorsuali, come attestato dall'OCC- Gestore della crisi, il quale ha documentato le relative comunicazioni ai creditori, si ritiene, nel caso di specie, che la proposta oggi in esame appare un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella ratio della procedura, di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita e la possibilità di una ripartenza.
3 In ultimo, in relazione al compenso dell'OCC si fa presente che la previsione di cui all'art. 71 CCII
(“terminata l'esecuzione il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito procede alla liquidazione del compreso all'OCC tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore e ne autorizza il pagamento”) non è da ritenersi ostativa al riconoscimento di acconti in corso di procedura in favore dell'OCC nella misura massima del 70/80
% del compenso preventivato (comprensivo dell'acconto già ricevuto) e previa successiva liquidazione definitiva del compenso all'esito dell'esecuzione del piano, di talchè il saldo del compenso sarà riconosciuto all'esito della procedura, previa presentazione di istanza di liquidazione da parte dell'OCC e tenuto conto dell'attività dal medesimo compiuta;
in ogni caso saranno consentiti, nell'esecuzione del piano, pagamenti per compenso all'OCC nei limiti in precedenza indicati, rinviando all'esito della verifica dell'esecuzione integrale del piano - previa presentazione di istanza di liquidazione da parte dell'OCC e tenuto conto dell'attività dal medesimo compiuta - la liquidazione definitiva del compenso e il pagamento del saldo del compenso eventualmente dovuto
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, questo Giudice ritiene sussistere tutte le condizioni richieste dalla legge per procedere all'omologazione del piano presentato.
P.Q.M.
omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto Parte_1 dispone che l'OCC – Gestore della crisi nominato, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al GD eventuali irregolarità; onera l'OCC di riferire al G.D. ogni 6 mesi per iscritto sullo stato di esecuzione del piano;
dispone che della presente sentenza sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni)
a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute;
b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni Email_1
15 fissato per la pubblicazione della sentenza;
4 dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dal deposito, a cura del Gestore;
nulla dispone sulle spese del procedimento;
dichiara chiusa la procedura;
manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente e al Gestore della crisi.
Nola, 14.04.2025
Il Giudice delegato dott.ssa Rosa Paduano
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE II CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Rosa Paduano, nel procedimento iscritto al n. p.u. 140-1/2024 per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato in data 30.07.2024 da nato in [...] il Parte_1
22.02.1954 C.F. residente in [...]
n°121 tramite l'OCC incaricato, in persona del Gestore della crisi dott. ; Persona_1
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
L'istante ha depositato in data 30.07.2024 domanda per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII..
Con decreto del giorno 21.10.2024, a seguito dei chiarimenti resi in riscontro al decreto del
25.09.2024, questo giudice dichiarava apertura la procedura ritenendo ammissibile la proposta e il piano del di ristrutturazione dei debiti depositato ordinando: “1) che la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori che: a) ai sensi dell'art. 70 comma 2 CCII devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza di comunicazione, ai sensi dell'Art. 70 comma 3 CCII le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria. b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione”.
Con relazione depositata in data 13.12.2024 il gestore e il debitore provvedevano ad una modifica della proposta del piano di ristrutturazione dei debiti e con deposito della relativa attestazione integrativa, in ragione delle osservazioni pervenute con variazione in aumento dell'importo della rata, ferma la durata del piano e la percentuale di soddisfazione.
1 Il G.D., con decreto emesso in data 02.01.2025, disponeva la convocazione dei creditori ai quali la proposta modificata non risulta comunicata, al fine di sottoporla ai creditori , tenuto conto che ai sensi dell'art. 70 CCI “ il giudice, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza.
All'udienza del 06.03.2025 perr parte ricorrente compariva il gestore dott. il quale , con Per_1 successivo deposito, documentava l'avvenuta comunicazione ai creditori e riferiva sull'assenza di osservazioni al piano depositato.
Tanto premesso, occorre, in via preliminare, esaminare la ricorrenza dei requisiti di ammissibilità della domanda.
In relazione ai citati requisiti, l'art. 67 CCII dispone che “il consumatore sovraindebitato, con
l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento”.
Alla domanda devono essere allegati i documenti di cui all'art. 67 comma 2 CCII , nonché ai sensi dell'art. 68 comma 2 CCII la relazione dell'OCC recante i contenuti analitici indicati nella richiamata norma.
L'OCC, inoltre, dovrà provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 68 comma 4 CCII, documentandone l'avvenuto espletamento.
Infine, ai sensi dell'art. 69 CCII “il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”.
Orbene, in relazione ai requisiti di ammissibilità giuridica della domanda depositata, se ne deve affermare la ricorrenza, in quanto:
a) la parte istante può qualificarsi come consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCII dal momento che non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale e tenuto conto della composizione del debito oggetto di ristrutturazione;
b) la parte ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
c) non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCI., in quanto il ricorrente non è già stata esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal
Gestore nella propria relazione in accadimenti sopravvenuti, anche di carattere familiare che hanno
2 inciso negativamente sull'andamento finanziario del ricorrente. In particolare, come esposto nella relazione agli atti le problematiche di carattere familiare e la ludopatia da cui è affetto il ricorrente hanno determinato la situazione di sovraindebitamento (pag. 7 relazione OCC e pag. 2 relazione di chiarimenti in atti);
d) al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2°, CCI nonché la più volte richiamata relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la produzione ei documenti- benchè non completi come dichiarato dall'OCC, in ragione dell'assenza di tutta la documentazione necessaria con particolare riguardo ai finanziamenti contratti, questi ultimi individuati mediante l'esame delle rate mensili in busta paga /cedolino pensione - e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso. Infine, l'OCC, nel valutare la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha effettuato una valutazione di maggiore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
e) è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che il ricorrente è comproprietario di un
'autovettura funzionale alle esigenze familiari e fruisce del solo reddito di pensione per l'importo di euro 1.544,18 netti circa mensili, a fronte di una esposizione debitoria complessiva di euro 65.062,25
(comprensivo del compenso preventivato dell'OCC), risultante all'esito delle operazioni di circolarizzazione dell'OCC, nonché di spese di mantenimento indicate in euro 1.000,00;
f) la durata del piano, come indicato nella relazione integrativa dell'OCC è di anni 7 circa (precisamente
84 mesi) e che l'attivo messo dal debitore è di complessivi € 48.558,99 (al lordo dei compensi dovuti all'OCC ) che saranno versati mediante 84 rate mensili di circa euro 578,08: nella relazione integrativa del gestore in atti , viene evidenziato che , sentito il debitore, sono stati modificati gli importi dovuti a e a così come dalle comunicazioni ricevute da CP_1 Parte_2
AK Nordic AB, , e di mantenere gli altri importi degli altri creditori che erano presenti nella originaria proposta del piano presentata dal debitore;
g) il piano proposto prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili con destinazione del residuo ai creditori chirografari che risulteranno soddisfatti nella del 70% .
Tanto esposto, tenuto conto che a seguito di rituale comunicazione, da parte dell'OCC, della proposta e del piano modificati, in conformità a quanto previsto dal decreto di apertura della procedura, adottato a norma dell'art. 70, comma 1, CCII. non risultano pervenute contestazioni da parte dei creditori concorsuali, come attestato dall'OCC- Gestore della crisi, il quale ha documentato le relative comunicazioni ai creditori, si ritiene, nel caso di specie, che la proposta oggi in esame appare un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella ratio della procedura, di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita e la possibilità di una ripartenza.
3 In ultimo, in relazione al compenso dell'OCC si fa presente che la previsione di cui all'art. 71 CCII
(“terminata l'esecuzione il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito procede alla liquidazione del compreso all'OCC tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore e ne autorizza il pagamento”) non è da ritenersi ostativa al riconoscimento di acconti in corso di procedura in favore dell'OCC nella misura massima del 70/80
% del compenso preventivato (comprensivo dell'acconto già ricevuto) e previa successiva liquidazione definitiva del compenso all'esito dell'esecuzione del piano, di talchè il saldo del compenso sarà riconosciuto all'esito della procedura, previa presentazione di istanza di liquidazione da parte dell'OCC e tenuto conto dell'attività dal medesimo compiuta;
in ogni caso saranno consentiti, nell'esecuzione del piano, pagamenti per compenso all'OCC nei limiti in precedenza indicati, rinviando all'esito della verifica dell'esecuzione integrale del piano - previa presentazione di istanza di liquidazione da parte dell'OCC e tenuto conto dell'attività dal medesimo compiuta - la liquidazione definitiva del compenso e il pagamento del saldo del compenso eventualmente dovuto
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, questo Giudice ritiene sussistere tutte le condizioni richieste dalla legge per procedere all'omologazione del piano presentato.
P.Q.M.
omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto Parte_1 dispone che l'OCC – Gestore della crisi nominato, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al GD eventuali irregolarità; onera l'OCC di riferire al G.D. ogni 6 mesi per iscritto sullo stato di esecuzione del piano;
dispone che della presente sentenza sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni)
a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute;
b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni Email_1
15 fissato per la pubblicazione della sentenza;
4 dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dal deposito, a cura del Gestore;
nulla dispone sulle spese del procedimento;
dichiara chiusa la procedura;
manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente e al Gestore della crisi.
Nola, 14.04.2025
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