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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/12/2025, n. 5492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5492 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N°
________________ ____ REPUBBLICA ITALIANA
Reg. Sent. Lav.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. ______________ Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in
N° __________ persona del Giudice EL LI, nella causa iscritta al N. Reg. Gen. Lav.
17219/2024 R.G.L. promossa F.A. ________________ Addì _____________ D A _
Parte_1
n.q. di erede di spedizione in Parte_2 Persona_1 forma esecutiva all'Avv. rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Fabio Filippazzo.
- ricorrente -
______________ ________
C O N T R O
Controparte_1
[...
, in persona del suo legale rappresentante ______________
[...] _____
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Gloria.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 15/12/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo
Il Cancelliere
telematico la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 26/11/2024, nella qualità di erede Parte_2
di contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo Persona_1
espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l per sentir CP_1
accertare il possesso sulla de cuius dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire della pensione di inabilità dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
convenuto eccependo l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica, è stata decisa.
La domanda è fondata.
Ed invero, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso che , a causa delle patologie da cui era affetta, era da ritenersi Persona_1
in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire della pensione di inabilità, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Può, quindi, concludersi che la de cuius era in possesso dei requisiti Persona_1
sanitari richiesti dalla legge per fruire della pensione di inabilità, a decorrere dalla data della domanda amministrativa e sino alla data del decesso (13/11/2024).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Fabio Filippazzo che ha dichiarato di averle anticipate senza aver ricevuto compenso alcuno.
Restano definitivamente a carico dell' infine, le spese della consulenza CP_1
tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, dichiara che la de cuius era in possesso dei requisiti sanitari richiesti Persona_1
dalla legge per fruire della pensione di inabilità, a decorrere dalla data della domanda amministrativa e sino alla data del decesso (13/11/2024).
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_1
3.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, e distrae in favore dell'avv.
Giuseppe Fabio Filippazzo, antistatario.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già CP_1
liquidate con separato decreto.
Così deciso in Palermo, 16/12/2025 IL GIUDICE
EL LI
Sezione Lavoro N°
________________ ____ REPUBBLICA ITALIANA
Reg. Sent. Lav.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. ______________ Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in
N° __________ persona del Giudice EL LI, nella causa iscritta al N. Reg. Gen. Lav.
17219/2024 R.G.L. promossa F.A. ________________ Addì _____________ D A _
Parte_1
n.q. di erede di spedizione in Parte_2 Persona_1 forma esecutiva all'Avv. rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Fabio Filippazzo.
- ricorrente -
______________ ________
C O N T R O
Controparte_1
[...
, in persona del suo legale rappresentante ______________
[...] _____
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Gloria.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 15/12/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo
Il Cancelliere
telematico la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 26/11/2024, nella qualità di erede Parte_2
di contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo Persona_1
espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l per sentir CP_1
accertare il possesso sulla de cuius dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire della pensione di inabilità dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
convenuto eccependo l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica, è stata decisa.
La domanda è fondata.
Ed invero, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso che , a causa delle patologie da cui era affetta, era da ritenersi Persona_1
in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire della pensione di inabilità, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Può, quindi, concludersi che la de cuius era in possesso dei requisiti Persona_1
sanitari richiesti dalla legge per fruire della pensione di inabilità, a decorrere dalla data della domanda amministrativa e sino alla data del decesso (13/11/2024).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Fabio Filippazzo che ha dichiarato di averle anticipate senza aver ricevuto compenso alcuno.
Restano definitivamente a carico dell' infine, le spese della consulenza CP_1
tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, dichiara che la de cuius era in possesso dei requisiti sanitari richiesti Persona_1
dalla legge per fruire della pensione di inabilità, a decorrere dalla data della domanda amministrativa e sino alla data del decesso (13/11/2024).
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_1
3.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, e distrae in favore dell'avv.
Giuseppe Fabio Filippazzo, antistatario.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già CP_1
liquidate con separato decreto.
Così deciso in Palermo, 16/12/2025 IL GIUDICE
EL LI