Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 20/03/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE UNICA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Gabriella Canto Presidente
dr. Marcello Testaquatra Giudice
dr. Alessandra Frasca Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1077 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], (C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Caltanissetta, Viale C.F._1 della Regione n. 6, presso lo studio dell'Avv. Liborio Paolo Pastorello (pec:
, che la rappresenta e difende Email_1
giusta procura in atti;
E
, nato a [...], in data [...], (C.F. CP_1
), elettivamente domiciliato in Vittoria, Via Gaeta n. C.F._2
116/B, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Battaglia (pec:
, che lo rappresenta e difende Email_2
per mandato in atti;
del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
*****
Conclusioni delle parti: con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'8.1.2025, le parti hanno insistito per l'accoglimento della domanda di separazione consensuale come da accordo di trasformazione del 29.11.2024 come modificato con atto di integrazione del 29.11.2024
depositato in atti il 4.12.2024.
Il P.M. non si è opposto;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.6.2024, premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio in Caltanissetta (CL) con in data CP_1
27.2.2024, trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune
dell'anno 2024, parte I, n. 5, volume 2, e che da tale unione coniugale era nato il figlio l 6.4.2024, ha dedotto che il resistente aveva Persona_1
abbandonato la casa coniugale dopo poche settimane dalla nascita del figlio, portando con sé i propri effetti personali e i documenti sanitari del minore, trasferendosi a Vittoria presso la casa paterna e che,
successivamente all'invio della diffida a provvedere all'immediato versamento del mantenimento per il figlio minore, dubitando della paternità aveva richiesto il test del DNA che, effettuato in data 13.5.2024,
aveva dato esito positivo;
che il resistente non aveva mai provveduto al mantenimento del minore, ad eccezione di un bonifico di € 200,00
effettuato in data 2.5.2024, e che dopo aver incontrato il figlio un paio di
- 2 - volte, si era disinteressato;
che il resistente aveva tenuto anche dei comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio pubblicando sui social network post dai contenuti offensivi nei confronti della moglie ed ufficializzando la relazione con una ex fidanzata attraverso fotografie e video pubblicati sui social network;
che il poco tempo trascorso dall'allontanamento del resistente dalla casa coniugale all'ufficializzazione della predetta relazione, aveva portato la ricorrente a pensare che il matrimonio era naufragato a causa della preesistenza del rapporto extraconiugale.
Ha dedotto, altresì, che era disoccupata, abitava presso la casa coniugale, oggetto di contratto di locazione, e riceveva aiuti da parte dei propri genitori, a differenza del resistente che svolgeva attività lavorativa irregolare come manovale e abitava in casa con i genitori.
La ricorrente ha concluso, dunque, chiedendo in via preliminare di adottare i provvedimenti indifferibili riguardanti l'affidamento esclusivo rafforzato del minore e in via principale, anche con Persona_1
sentenza non definitiva, pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente, con condanna al risarcimento del danno nella misura che riterrà il Tribunale, e autorizzazione ai coniugi a vivere separati,
diritto di visita del padre disciplinato come da ricorso introduttivo, obbligo a carico di di corrispondere l'assegno di mantenimento per il figlio CP_1
di € 300,00 mensili, somma rivalutabile annualmente Persona_1
secondo gli indici Istat, oltre all'80% delle spese straordinarie, nel rispetto del Protocollo in uso presso il Tribunale di Caltanissetta, altresì, disporre
CP_ in favore della ricorrente la percezione dell'assegno unico erogato dall'
- 3 - nella misura del 100%, l'assegnazione della casa coniugale, condotta in locazione, alla ricorrente che coabita con il figlio minore Persona_1
con obbligo a carico del resistente del pagamento del 50% del canone di locazione.
Costituendosi in giudizio, il resistente non si è opposto alla separazione personale dei coniugi, ma ha contestato quanto affermato dalla ricorrente e ha dedotto che la stessa non aveva mai voluto seguire il marito a Vittoria
per rimanere vicino ai suoi genitori e l'abitazione dove risultava avere la residenza era stata data in locazione ad altri soggetti;
che il resistente aveva provveduto a versare il mantenimento per il figlio di € 200,00 per tutte le mensilità, da aprile ad agosto 2024, pur essendo privo di un'occupazione,
e che la ricorrente era solita ostacolare il rapporto padre figlio.
Ha chiesto, dunque, di pronunciare la separazione personale dei coniugi, l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, diritto di visita del padre e pernottamento presso il padre dal compimento di un anno di età del minore, obbligo a carico del resistente di corrispondere alla ricorrente a titolo di mantenimento per il figlio minore la somma di € 200,00, oltre al
50% delle spese straordinarie necessarie a quest'ultimo; in via istruttoria ha chiesto l'ammissione per testi.
Con nota del 20.9.2024 le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo contestualmente depositato, volto alla trasformazione del rito della separazione da giudiziale in consensuale.
Con ordinanza del 15.11.2024 la causa è stata rimessa sul ruolo sul rilievo
- 4 - che la clausola dell'accordo relativa alle decisioni di carattere straordinario per il figlio minore non appariva sufficientemente determinata.
Con note depositate in sostituzione dell'udienza dell'8.1.2025, le parti hanno insistito nelle richieste di cui all'accordo di trasformazione della separazione in consensuale, come modificato da atto di integrazione del suddetto accordo sottoscritto il 29.11.2024 e depositato il 4.12.2024.
Tanto premesso, la domanda congiunta di separazione merita accoglimento. Invero, la separazione ormai acclarata tra i coniugi e la concorde volontà dagli stessi manifestata di non volersi riconciliare comprovano la sussistenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 158 c.c. per la pronuncia della separazione consensuale di , nata a Parte_1
Caltanissetta (CL), in data 4.3.2005 e , nato a [...], CP_1
in data 17.4.1999, i quali hanno contratto matrimonio in Caltanissetta
(CL), in data 27.2.2024, trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune dell'anno 2024, parte I, n. 5, volume 2.
Le condizioni concordate tra le parti, come modificate in data
29.11.2024 (vd. accordo di modifica depositato in data 4-5.12.2024)
possono essere omologate essendo conformi all'interesse della prole.
Nessuna statuizione va adottata sulle spese, stante la natura congiunta della domanda proposta.
All'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza,
all'esito del passaggio in giudicato.
- 5 -
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltanissetta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1077/2024 R.G.:
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi Pt_1
, nata a [...], in data [...] e ,
[...] CP_1
nato a [...], in data [...], i quali hanno contratto matrimonio in Caltanissetta (CL), in data 27.2.2024, trascritto nei registri dello Stato
Civile del predetto Comune dell'anno 2024, parte I, n. 5, volume 2, alle condizioni di cui all'accordo depositato in data 20.9.2024 come modificato con atto di integrazione del 29.11.2024 depositato il 4-5.12.2024;
nulla sulle spese.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Caltanissetta (CL) di procedere all'annotazione della presente sentenza all'esito del passaggio in giudicato.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione unica civile del
Tribunale di Caltanissetta in data 14.3.2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Gabriella Canto
Alessandra Frasca
- 6 -