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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 29/11/2025, n. 1529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1529 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6515/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa EN EL Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice dott.ssa DA RA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473- bis.51 c.p.c. depositato in data 13.10.2025 tra
(C.F. nato a [...] il 30.6/.984, Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Thaila Arianna Paola Menabue, elettivamente domiciliati in Milano, Via Tiraboschi n. 15, presso e nello studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: Separazione Consensuale e Divorzio Congiunto
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai Parte_2 Parte_1 sensi dell'art. 151 comma 1 c.c.
Ordinare al Comune di Lissone (MB) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte, ed omologare la separazione alle seguenti CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. I coniugi dichiarano che la casa coniugale sita in Carate Brianza (MB), via Achille Grandi
n. 6 verrà abitata dai figli, ed , assieme al genitore in quel momento competente Per_1 Per_2 della custodia, e ciò almeno sino al 01.03.2026, quando l'abitazione potrà essere messa in vendita su richiesta anche di uno solo dei coniugi. Nei periodi di competenza di un genitore, l'altro dimorerà in un diverso appartamento. Quanto al sig. andrà ad abitare nella casa mobile, di cui Parte_1 alla piazzola 302, sita nel Villaggio residenziale per roulotte e case mobili denominato “La Vecchia
Fornace”. Quanto alla signora la stessa si impegna a trovare in locazione un appartamento Parte_2 nelle vicinanze del Comune di Carate Brianza.
3. I figli minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Persona_3 genitori con collocamento prevalente con la madre e con abitazione continua nella casa coniugale.
4. I genitori terranno con sé i figli, con le seguenti modalità:
a. Schema mensile:
- il sig. terrà con sé i figli nella casa coniugale 3 fine settimana al mese (con 2 fine Parte_1 settimana consecutivi), dall'uscita da scuola il venerdì pomeriggio sino alla cena della domenica, quando si darà il cambio con la signora La settimana in cui non li terrà nel fine settimana, Parte_2 terrà i figli dal giovedì dall'uscita da scuola, trascorrerà con loro la sera di giovedì e venerdì per poi subentrare la signora la mattina del sabato. Parte_2
- La signora invece, terrà con sé i figli dal lunedì al venerdì per accompagnarli a scuola Parte_2 alla mattina e così per 3 (tre) settimane al mese, dandosi poi il cambio con il sig. . Parte_1
Nell'unico fine settimana di competenza della signora la stessa subentrerà nella gestione Parte_2 al sig. la mattina di sabato e sino al seguente giovedì mattina. Parte_1
I coniugi potranno accordarsi per eventuali modifiche di giorni e orari per necessità lavorative e personali.
Durante i rispettivi periodi di competenza i genitori si impegnano ad accompagnare e ad andare a prendere i figli nelle rispettive attività extrascolastiche che, sin da ora, ne acconsentono la prosecuzione.
b. Festività:
- viene stabilito il criterio dell'alternanza, cosicché ed ad anni alterni, Per_1 Per_2 trascorreranno l'8 dicembre con un genitore (a partire quest'anno con la madre), il 26 dicembre con l'altro ed il Capodanno (31 dicembre e 1 gennaio) con il primo e così alternativamente per le successive festività, 6 gennaio, Carnevale, Pasqua. Ad eccezione del giorno della Vigilia in quanto i genitori di comune accordo decidono che i figli la trascorrano con la signora e la di lei Parte_2 famiglia mentre il giorno di Natale con il sig. e la di lui famiglia;
Parte_1
- rimangono salvi diversi accordi tra i genitori, in particolare nel caso in cui gli stessi, compatibilmente con gli impegni scolastici e sociali dei figli, decidessero di partire, nei suddetti periodi, per una vacanza di diversi giorni, previo accordo con l'altro coniuge e comunicazione di indirizzo e numero telefonico del luogo in cui si recheranno con i figli;
c. Vacanze estive:
- sempre secondo il principio dell'alternanza, ed trascorreranno 2 (due) settimane Per_1 Per_2 consecutive con un genitore e altrettante con l'altro.
Qualora i coniugi dovessero programmare viaggi o vacanze che si discostino da tale programma, saranno sempre salvi i diversi accordi presi, osservando il principio di parità del tempo trascorso con i figli minori durante il periodo estivo.
5. Il signor entro il primo giorno lavorativo di ogni mese verserà alla signora Parte_1
quale contributo al mantenimento concordato per i figli minori, la somma di 450,00 Parte_2 mensili, che verrà corrisposta dal mese di ottobre 2025. Il pagamento avverrà sul conto corrente intestato alla signora alle coordinate che verranno comunicate. Parte_2
6. Tutte le spese straordinarie quali quelle mediche non mutuabili, specialistiche, dentistiche/odontoiatriche, scolastiche (retta per l'iscrizione a scuola, materiale scolastico, libri di inizio anno, gite scolastiche), per attività extra scolastiche, sport e ricreative, compresa la relativa attrezzatura (decise di comune accordo), saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno.
Le spese per le vacanze estive, natalizie e pasquali saranno sostenute direttamente dal coniuge con cui i figli trascorreranno il relativo periodo di vacanza. Ogni altra spesa che i genitori concorderanno e che faranno rientrare nel loro progetto educativo (corsi culturali, vacanze studio, università, ripetizioni private, ecc.) dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, che le sosterranno nella misura del 50% ciascuno.
7. I coniugi si danno reciprocamente atto che fino a quando la casa coniugale non sarà venduta, tutte le spese riferite alla medesima, tra cui il mutuo, spesa alimentare, utenze, spese condominiali verranno equamente suddivise nella misura del 50%.
8. Il conto corrente cointestato n. 01522/0000015249069, acceso su Crédit Agricole Italia S.p.A., verrà mantenuto fino alla vendita della casa coniugale e sul medesimo verranno versate le somme necessarie per il pagamento delle rate del mutuo, che le parti si impegnano a solvere nella misura del 50% ciascuno, e per il pagamento di tutte le spese di cui al punto 7) che precede. Alla vendita della casa coniugale, il conto corrente cointestato verrà chiuso e il residuo diviso in parti uguali.
9. Le parti con il deposito del ricorso si autorizzano ad aprire dei conti correnti personali.
10. Sul conto corrente cointestato Crédit Agricole Italia S.p.A. n. 01522/0000015249069, viene addebitato il finanziamento n. 72420583, richiesto dai coniugi per l'acquisto dei CP_1 mobili della casa coniugale. Le rate ancora in essere verranno solute da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno e il predetto finanziamento verrà estinto con i proventi ottenuti dalla vendita della casa coniugale.
11. A partire dal 01.03.2026, anche uno solo dei coniugi potrà decidere di mettere in vendita la casa di Carate Brianza ovvero decidere di comune accordo di prorogare il termine. Ad ogni modo, nel momento in cui l'abitazione verrà messa sul mercato verrà messa in vendita arredata. L'immobile verrà fatto valutare da agenzia immobiliare scelta di comune accordo e venduta al prezzo migliore di mercato. Il ricavato, al netto del mutuo e del finanziamento, verrà suddiviso in parti uguali.
12. Con riferimento ai certificati azionari n. 302 e 303 i coniugi si accordano come segue: (i) il certificato azionario n. 302 di proprietà della signora verrà ceduto al sig. Parte_2 Parte_1 dietro il corrispettivo di € 20.000,00, entro 30 (trenta) giorni dal deposito del presente ricorso;
(ii) il certificato azionario n. 303 di proprietà del sig. è in uso, su accordo pregresso dei Parte_1 coniugi, ai genitori del sig. e così rimarrà. Parte_1
13. Il veicolo TG: FV 847 CV, di proprietà del sig. , verrà ceduto alla signora Parte_1 dietro il corrispettivo di € 11.000,00 entro 30 (trenta) giorni dal deposito del presente Parte_2 ricorso. L'assicurazione RCA sarà a carico della proprietaria del veicolo.
14. Le poste di cui ai punti 10) e 11) che precedono verranno compensate con il pagamento da parte del sig. in favore della signora dell'importo di € 9.000,00 entro 30 (trenta) Parte_1 Parte_2 giorni dal deposito del presente ricorso.
15. Il signor e la signora dichiarano che con l'esatto adempimento di quanto Parte_1 Parte_2 sopra aver definito ogni questione economica tra gli stessi intercorsa e non hanno più nulla a che pretendere reciprocamente.
In considerazione di tutto ciò, i signori e come sopra Parte_1 Parte_2 rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati,
CHIEDONO pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 6 giugno 2015 - atto N. dall'atto
N. 31 - Parte I - Anno 2015, del Comune di Lissone (MB), omologando le medesime condizioni di cui alla separazione consensuale.
Ordinare al Comune di Lissone di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
I coniugi dichiarano sin d'ora di rinunciare all'appello della sentenza di divorzio.
Motivi della decisione I coniugi e on ricorso ex art. 473-bis Parte_1 Parte_2
51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato telematicamente, premesso di aver contratto matrimonio in Lissone in data 6.6.2015 (Atto n. 31, Parte I, Anno 2015 degli atti del Comune di
Lissone) e dalla cui unione sono nati i figli (in data 6.9.2013) ed (in data Per_1 Per_2
13.4.2017), hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte sopra richiamate, come confermate dalle parti con note scritte depositate alla scadenza del termine assegnato alle parti del 24.11.2025.
Tanto premesso deve essere pronunciata la separazione dei coniugi in conformità alla richiesta congiunta delle parti stante l'intollerabilità della convivenza ex art. 151, comma 1 c.c. come dedotta dalle parti.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi come richiamate possono essere omologate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli (6.9.2013) ed (13.4.2017) Per_1 Per_2
e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Si provvede come in dispositivo.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L.
898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P Q M
Il Tribunale non definendo il giudizio, sulla domanda proposta da Parte_1
e osì provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 he hanno contratto matrimonio in Lissone in data 6.6.2015.
[...]
2. Omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti come recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte. 3. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Lissone, affinchè sia annotata a margine dell'atto di matrimonio.
4. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27.11.2025
Il Presidente
EN EL
Il Giudice est.
DA RA
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa EN EL Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice dott.ssa DA RA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473- bis.51 c.p.c. depositato in data 13.10.2025 tra
(C.F. nato a [...] il 30.6/.984, Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Thaila Arianna Paola Menabue, elettivamente domiciliati in Milano, Via Tiraboschi n. 15, presso e nello studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: Separazione Consensuale e Divorzio Congiunto
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai Parte_2 Parte_1 sensi dell'art. 151 comma 1 c.c.
Ordinare al Comune di Lissone (MB) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte, ed omologare la separazione alle seguenti CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. I coniugi dichiarano che la casa coniugale sita in Carate Brianza (MB), via Achille Grandi
n. 6 verrà abitata dai figli, ed , assieme al genitore in quel momento competente Per_1 Per_2 della custodia, e ciò almeno sino al 01.03.2026, quando l'abitazione potrà essere messa in vendita su richiesta anche di uno solo dei coniugi. Nei periodi di competenza di un genitore, l'altro dimorerà in un diverso appartamento. Quanto al sig. andrà ad abitare nella casa mobile, di cui Parte_1 alla piazzola 302, sita nel Villaggio residenziale per roulotte e case mobili denominato “La Vecchia
Fornace”. Quanto alla signora la stessa si impegna a trovare in locazione un appartamento Parte_2 nelle vicinanze del Comune di Carate Brianza.
3. I figli minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Persona_3 genitori con collocamento prevalente con la madre e con abitazione continua nella casa coniugale.
4. I genitori terranno con sé i figli, con le seguenti modalità:
a. Schema mensile:
- il sig. terrà con sé i figli nella casa coniugale 3 fine settimana al mese (con 2 fine Parte_1 settimana consecutivi), dall'uscita da scuola il venerdì pomeriggio sino alla cena della domenica, quando si darà il cambio con la signora La settimana in cui non li terrà nel fine settimana, Parte_2 terrà i figli dal giovedì dall'uscita da scuola, trascorrerà con loro la sera di giovedì e venerdì per poi subentrare la signora la mattina del sabato. Parte_2
- La signora invece, terrà con sé i figli dal lunedì al venerdì per accompagnarli a scuola Parte_2 alla mattina e così per 3 (tre) settimane al mese, dandosi poi il cambio con il sig. . Parte_1
Nell'unico fine settimana di competenza della signora la stessa subentrerà nella gestione Parte_2 al sig. la mattina di sabato e sino al seguente giovedì mattina. Parte_1
I coniugi potranno accordarsi per eventuali modifiche di giorni e orari per necessità lavorative e personali.
Durante i rispettivi periodi di competenza i genitori si impegnano ad accompagnare e ad andare a prendere i figli nelle rispettive attività extrascolastiche che, sin da ora, ne acconsentono la prosecuzione.
b. Festività:
- viene stabilito il criterio dell'alternanza, cosicché ed ad anni alterni, Per_1 Per_2 trascorreranno l'8 dicembre con un genitore (a partire quest'anno con la madre), il 26 dicembre con l'altro ed il Capodanno (31 dicembre e 1 gennaio) con il primo e così alternativamente per le successive festività, 6 gennaio, Carnevale, Pasqua. Ad eccezione del giorno della Vigilia in quanto i genitori di comune accordo decidono che i figli la trascorrano con la signora e la di lei Parte_2 famiglia mentre il giorno di Natale con il sig. e la di lui famiglia;
Parte_1
- rimangono salvi diversi accordi tra i genitori, in particolare nel caso in cui gli stessi, compatibilmente con gli impegni scolastici e sociali dei figli, decidessero di partire, nei suddetti periodi, per una vacanza di diversi giorni, previo accordo con l'altro coniuge e comunicazione di indirizzo e numero telefonico del luogo in cui si recheranno con i figli;
c. Vacanze estive:
- sempre secondo il principio dell'alternanza, ed trascorreranno 2 (due) settimane Per_1 Per_2 consecutive con un genitore e altrettante con l'altro.
Qualora i coniugi dovessero programmare viaggi o vacanze che si discostino da tale programma, saranno sempre salvi i diversi accordi presi, osservando il principio di parità del tempo trascorso con i figli minori durante il periodo estivo.
5. Il signor entro il primo giorno lavorativo di ogni mese verserà alla signora Parte_1
quale contributo al mantenimento concordato per i figli minori, la somma di 450,00 Parte_2 mensili, che verrà corrisposta dal mese di ottobre 2025. Il pagamento avverrà sul conto corrente intestato alla signora alle coordinate che verranno comunicate. Parte_2
6. Tutte le spese straordinarie quali quelle mediche non mutuabili, specialistiche, dentistiche/odontoiatriche, scolastiche (retta per l'iscrizione a scuola, materiale scolastico, libri di inizio anno, gite scolastiche), per attività extra scolastiche, sport e ricreative, compresa la relativa attrezzatura (decise di comune accordo), saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno.
Le spese per le vacanze estive, natalizie e pasquali saranno sostenute direttamente dal coniuge con cui i figli trascorreranno il relativo periodo di vacanza. Ogni altra spesa che i genitori concorderanno e che faranno rientrare nel loro progetto educativo (corsi culturali, vacanze studio, università, ripetizioni private, ecc.) dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, che le sosterranno nella misura del 50% ciascuno.
7. I coniugi si danno reciprocamente atto che fino a quando la casa coniugale non sarà venduta, tutte le spese riferite alla medesima, tra cui il mutuo, spesa alimentare, utenze, spese condominiali verranno equamente suddivise nella misura del 50%.
8. Il conto corrente cointestato n. 01522/0000015249069, acceso su Crédit Agricole Italia S.p.A., verrà mantenuto fino alla vendita della casa coniugale e sul medesimo verranno versate le somme necessarie per il pagamento delle rate del mutuo, che le parti si impegnano a solvere nella misura del 50% ciascuno, e per il pagamento di tutte le spese di cui al punto 7) che precede. Alla vendita della casa coniugale, il conto corrente cointestato verrà chiuso e il residuo diviso in parti uguali.
9. Le parti con il deposito del ricorso si autorizzano ad aprire dei conti correnti personali.
10. Sul conto corrente cointestato Crédit Agricole Italia S.p.A. n. 01522/0000015249069, viene addebitato il finanziamento n. 72420583, richiesto dai coniugi per l'acquisto dei CP_1 mobili della casa coniugale. Le rate ancora in essere verranno solute da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno e il predetto finanziamento verrà estinto con i proventi ottenuti dalla vendita della casa coniugale.
11. A partire dal 01.03.2026, anche uno solo dei coniugi potrà decidere di mettere in vendita la casa di Carate Brianza ovvero decidere di comune accordo di prorogare il termine. Ad ogni modo, nel momento in cui l'abitazione verrà messa sul mercato verrà messa in vendita arredata. L'immobile verrà fatto valutare da agenzia immobiliare scelta di comune accordo e venduta al prezzo migliore di mercato. Il ricavato, al netto del mutuo e del finanziamento, verrà suddiviso in parti uguali.
12. Con riferimento ai certificati azionari n. 302 e 303 i coniugi si accordano come segue: (i) il certificato azionario n. 302 di proprietà della signora verrà ceduto al sig. Parte_2 Parte_1 dietro il corrispettivo di € 20.000,00, entro 30 (trenta) giorni dal deposito del presente ricorso;
(ii) il certificato azionario n. 303 di proprietà del sig. è in uso, su accordo pregresso dei Parte_1 coniugi, ai genitori del sig. e così rimarrà. Parte_1
13. Il veicolo TG: FV 847 CV, di proprietà del sig. , verrà ceduto alla signora Parte_1 dietro il corrispettivo di € 11.000,00 entro 30 (trenta) giorni dal deposito del presente Parte_2 ricorso. L'assicurazione RCA sarà a carico della proprietaria del veicolo.
14. Le poste di cui ai punti 10) e 11) che precedono verranno compensate con il pagamento da parte del sig. in favore della signora dell'importo di € 9.000,00 entro 30 (trenta) Parte_1 Parte_2 giorni dal deposito del presente ricorso.
15. Il signor e la signora dichiarano che con l'esatto adempimento di quanto Parte_1 Parte_2 sopra aver definito ogni questione economica tra gli stessi intercorsa e non hanno più nulla a che pretendere reciprocamente.
In considerazione di tutto ciò, i signori e come sopra Parte_1 Parte_2 rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati,
CHIEDONO pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 6 giugno 2015 - atto N. dall'atto
N. 31 - Parte I - Anno 2015, del Comune di Lissone (MB), omologando le medesime condizioni di cui alla separazione consensuale.
Ordinare al Comune di Lissone di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
I coniugi dichiarano sin d'ora di rinunciare all'appello della sentenza di divorzio.
Motivi della decisione I coniugi e on ricorso ex art. 473-bis Parte_1 Parte_2
51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato telematicamente, premesso di aver contratto matrimonio in Lissone in data 6.6.2015 (Atto n. 31, Parte I, Anno 2015 degli atti del Comune di
Lissone) e dalla cui unione sono nati i figli (in data 6.9.2013) ed (in data Per_1 Per_2
13.4.2017), hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte sopra richiamate, come confermate dalle parti con note scritte depositate alla scadenza del termine assegnato alle parti del 24.11.2025.
Tanto premesso deve essere pronunciata la separazione dei coniugi in conformità alla richiesta congiunta delle parti stante l'intollerabilità della convivenza ex art. 151, comma 1 c.c. come dedotta dalle parti.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi come richiamate possono essere omologate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli (6.9.2013) ed (13.4.2017) Per_1 Per_2
e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Si provvede come in dispositivo.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L.
898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P Q M
Il Tribunale non definendo il giudizio, sulla domanda proposta da Parte_1
e osì provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 he hanno contratto matrimonio in Lissone in data 6.6.2015.
[...]
2. Omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti come recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte. 3. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Lissone, affinchè sia annotata a margine dell'atto di matrimonio.
4. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27.11.2025
Il Presidente
EN EL
Il Giudice est.
DA RA