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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/11/2024, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Raffaele Sdino - Presidente est-
Valeria Rosetti - Giudice -
Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1901 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. DI MEO AMALIA presso il quale elettivamente domicilia
E
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._2
procura in calce al ricorso, dall'avv. NAPOLITANO ALBERTO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 01/02/2024 e Parte_1 Controparte_1
premettendo: di aver contratto matrimonio a BACOLI il 05/06/2003; che dal matrimonio era nato un figlio il 12/06/2005; Per_1
che in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data
17/07/2020, era intervenuta separazione in forza di omologa n. 4243/2020 del 17/09/2020;
1 che nei patti della separazione era stato previsto l'affido condiviso del figlio, la collocazione prevalente presso la madre e posto a carico del padre l'obbligo di pagamento di un assegno di mantenimento del figlio di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, un regime di frequentazione per il padre, la rinuncia a qualsiasi pretesa reciproca fra i coniugi;
ciò premesso chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c. e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3
n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L.
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) Le parti concordano che il Sig. corrisponderà a titolo di Controparte_1 contributo per il mantenimento del figlio la somma mensile di €. Per_1
348,60- somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici I.S.T.A.T. sul costo della vita - da versarsi entro il giorno 05 di ciascun mese tramite vaglia postale, oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate, almeno 7 giorni prima - e documentate tra i coniugi (mediche, scolastiche, ludico- ricreative). In caso di mancata contribuzione, chi anticiperà l'intero importo avrà diritto all'immediato rimborso del 50%, purché preventivamente documentato.
2) Il figlio sarà invece affidato ad entrambi i genitori secondo le Per_1 disposizioni dell'affido condiviso con collocamento privilegiato e residenza degli stessi presso l'abitazione della madre sita in Bacoli (Na) alla via Fusaro n. 67. Le questioni di maggiore importanza per la vita dei minori dovranno essere prese congiuntamente da entrambi i genitori, i quali potranno invece esercitare la potestà separatamente per tutte le questioni di ordinaria amministrazione.
Il padre avrà facoltà di visitare, condurre e tenere con sé il figlio, compatibilmente con i problemi di salute di nei giorni di sabato e Per_1
domenica dalle 16,00 alle 20,00, prelevandolo dalla casa della madre e riportandolo ivi;
il giorno del compleanno e/o dell'onomastico del padre d) il giorno della Festa del Papà; f) durante le festività pasquali (il giorno di Pasqua oppure il lunedì in Albis ad anni alterni.
2 3) il figlio trascorrerà le festività scolastiche alternativamente con il padre o con la madre (Ognissanti, Immacolata Concezione, Anniversario della Liberazione,
Festa del Lavoro, Festa della Repubblica); h) i genitori trascorreranno con il figlio ad anni alterni il giorno del suo compleanno ed onomastico. I genitori convengono che il figlio pernotterà sempre dalla madre a causa delle condizioni di salute dello stesso e le problematiche connesse alla sindrome da cui è affetto, che determina anche un mancato controllo degli sfinteri.
4) la SI.ra è casalinga e non percepisce alcun reddito, il SI. Parte_2
è muratore ed è in attesa di occupazione. Entrambi i coniugi i CP_1 coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno divorzile, tenuto conto anche della condizione di disoccupato del SI. CP_1
5) I coniugi dichiarano che l'assegno unico continuerà ad essere percepito dalla SI.ra . Pt_1
6) I coniugi dichiarano di aver già da tempo concordemente diviso gli effetti personali, il denaro ed ogni altro bene, con reciproca soddisfazione e pertanto dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro in virtù di quanto statuito nel decreto di omologa di separazione consensuale del 17/07/2020”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto. Le pattuizioni relative all'affido ed alla frequentazione debbono reputarsi tamquam non esset trattandosi di figlio maggiorenne.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a
BACOLI il 05/06/2003 (atto n. 35, parte II, S. A, reg. Atti Matrimonio anno 2003);
3 • omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BACOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conSIlio il 04/10/2024
Il Presidente est.
Raffaele Sdino
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