Ordinanza cautelare 28 gennaio 2022
Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 24/06/2025, n. 12466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12466 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 12466/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05640/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5640 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Colangelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del Decreto del Ministero dell'Interno -OMISSIS- di diniego della concessione della cittadinanza italiana.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 giugno 2025 il dott. Giuseppe Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso in esame la parte ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell'Interno con cui è stata respinta l'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992 n. 9.
L'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio.
In data 27 marzo 2025 l’Amministrazione ha depositato in giudizio il decreto, emesso in data 7 febbraio 2022, di concessione della cittadinanza italiana in favore del ricorrente, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere e precisando che “ il riesame è stato operato da questa Amministrazione sulla base dei nuovi elementi emersi in sede processuale, rappresentati dal ricorrente ”.
Alla udienza di smaltimento dell’arretrato del 13 giugno 2025 la causa è passata in decisione.
Al Collegio non resta, data l'intervenuta emanazione del provvedimento richiesto e rilevata la sua valenza pienamente satisfattiva dell'interesse fatto valere dal ricorrente, che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Sussistono giusti motivi, tenuto conto che il riesame è stato effettuato “ sulla base dei nuovi elementi emersi in sede processuale, rappresentati dal ricorrente ”, per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
Giuseppe Bianchi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Bianchi | Tito Aru |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.