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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/10/2025, n. 1618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1618 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9717/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
AU HE Presidente relatrice
AN AL CE
RE CH CE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 9717/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia (BS) presso lo Parte_1 C.F._1 studio degli Avv. VALSERIATI DANIELE e VALSERIATI VALERIO, che lo rappresentano e difendono in forza di procura in calce al ricorso e
C.F. ) elettivamente domiciliata a Brescia (BS) presso Parte_2 C.F._2 lo studio degli Avv. VALSERIATI DANIELE e VALSERIATI VALERIO, che la rappresentano e difendono in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 26.9.2025)
“1) I ricorrenti vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
2) La casa coniugale - di proprietà di entrambi i ricorrenti ed il cui mutuo si è estinto in data 28/02/2025 - Per_ verrà assegnata al sig. che continuerà ad abitarla con i figli ed;
Parte_1 Per_1
1 3) Si dà atto che la sig.ra si è già trasferita in altro appartamento sito in Gardone Val Parte_2
Trompia (Bs), Via Padile 122.
4) In ragione della disparità di reddito tra le parti, il sig. d'intesa con la sig.ra si Pt_1 Parte_2 farà interamente carico delle spese ordinarie e straordinarie di mantenimento dei figli;
5) Quanto alle visite e alle frequentazioni, i figli potranno liberamente frequentare la madre in base ai propri impegni scolastici ed extrascolastici;
6) 1 ricorrenti, rinunciano reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di manterimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
Si dà atto che le parti procederanno a suddividere al 50% i propri risparmi.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a NO (BS) in data 11.9.1999, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di NO al n. 15, parte II, serie A, anno 1999, con il regime patrimoniale della separazione dei beni. Per_ Dall'unione sono nati i figli il 14.1.2004 ed il 5.2.2007, maggiorenni ma non Per_1 economicamente autosufficienti.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 2.10.2025.
La Presidente estensora
AU HE
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
AU HE Presidente relatrice
AN AL CE
RE CH CE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 9717/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia (BS) presso lo Parte_1 C.F._1 studio degli Avv. VALSERIATI DANIELE e VALSERIATI VALERIO, che lo rappresentano e difendono in forza di procura in calce al ricorso e
C.F. ) elettivamente domiciliata a Brescia (BS) presso Parte_2 C.F._2 lo studio degli Avv. VALSERIATI DANIELE e VALSERIATI VALERIO, che la rappresentano e difendono in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 26.9.2025)
“1) I ricorrenti vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
2) La casa coniugale - di proprietà di entrambi i ricorrenti ed il cui mutuo si è estinto in data 28/02/2025 - Per_ verrà assegnata al sig. che continuerà ad abitarla con i figli ed;
Parte_1 Per_1
1 3) Si dà atto che la sig.ra si è già trasferita in altro appartamento sito in Gardone Val Parte_2
Trompia (Bs), Via Padile 122.
4) In ragione della disparità di reddito tra le parti, il sig. d'intesa con la sig.ra si Pt_1 Parte_2 farà interamente carico delle spese ordinarie e straordinarie di mantenimento dei figli;
5) Quanto alle visite e alle frequentazioni, i figli potranno liberamente frequentare la madre in base ai propri impegni scolastici ed extrascolastici;
6) 1 ricorrenti, rinunciano reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di manterimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
Si dà atto che le parti procederanno a suddividere al 50% i propri risparmi.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a NO (BS) in data 11.9.1999, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di NO al n. 15, parte II, serie A, anno 1999, con il regime patrimoniale della separazione dei beni. Per_ Dall'unione sono nati i figli il 14.1.2004 ed il 5.2.2007, maggiorenni ma non Per_1 economicamente autosufficienti.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 2.10.2025.
La Presidente estensora
AU HE
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