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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 10/03/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 2365 / 2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 10/03/2025
Il giorno 10/03/2025 alle ore 09,45 innanzi al Giudice onorario dr. Luca Restivo viene chiamato il procedimento iscritto al n. 2365 dell'anno 2022 del Ruolo Generale vertente tra:
Parte_1
e
CP_1
Si dà atto che sono presenti l'avv. Calogero Rinallo per parte opponente e l'avv. Mariangela
Cucchiara in sostituzione dell'avv. Luigi Coluccino per parte opposta.
I procuratori concludono riportandosi ai rispettivi atti difensivi e alle note conclusive depositate.
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Dopo breve discussione orale,
IL GIUDICE si ritira in Camera di consiglio, dopo la trattazione di altri procedimenti come da odierno ruolo di udienza, per decidere la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che segue.
Verbale chiuso ad ore 09,50.
Il Giudice onorario
Luca Restivo
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dr. Luca Restivo al termine dell'udienza del giorno 10/03/2025, all'esito della Camera di consiglio ed a prosecuzione del verbale di udienza chiuso alle ore 09,50 ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in pubblica udienza ed in assenza delle parti alle ore
20:05, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. 2365 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da
(c.f.: ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(c.f.: ) nata a [...] il Parte_2 C.F._2
10/11/1960, entrambi residenti in Canicattì (AG) e ivi elettivamente domiciliati in via Laterizi
Trav. A n. 15, presso lo studio dell'avv. Calogero Rinallo che li rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* ATTORI OPPONENTI * contro
(p.iva: ) con sede in Milano, in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante protempore, a mezzo della sua mandataria (c.f./p.iva: Controparte_3
) con sede in AL MB (BG), rappresentata e difesa dall'avv. Valentina P.IVA_2
Parini del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata in Agrigento, via Imera n. 223/C, presso lo studio dell'avv. Anna Cacciatore, giusta procura ad litem in atti
* CONVENUTA OPPOSTA *
(c.f./p.iva: ) con sede in Milano, in persona del legale rappresentante CP_4 P.IVA_3
2 pro tempore, e per essa, quale mandataria per la gestione del credito Controparte_5
(p.iva: ) con sede in Roma, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti in P.IVA_4 atti, dall'avv. Luigi Coluccino, con domicilio eletto in Agrigento, via Acrone n. 56 presso lo studio dell'avv. Mariangela Cucchiara
* CESSIONARIA INTERVENUTA *
OGGETTO: opposizione ad ingiunzione di pagamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi e alle note conclusive depositate, cui si rinvia.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. In data 24 giugno 2022 a mezzo della sua mandataria Controparte_2 CP_3 ha ottenuto dal Tribunale di Agrigento, un'ingiunzione di pagamento (D.I. n. 608/2022 -
[...]
R.G. n. 1167/2022) per la somma di € 16.114,47, oltre “gli interessi al saggio convenzionale … entro il limite previsto dall'art. 2, comma 4, della legge n. 108/96” e le spese della procedura di ingiunzione, nei confronti di e quale saldo Parte_1 Parte_2
debitore del contratto di finanziamento n. 4783690 stipulato il 27 febbraio 2007 con Santander
Consumer Bank.
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo, notificato il 09 luglio 2022, Parte_1
e hanno proposto tempestiva opposizione notificando a mezzo
[...] Parte_2
p.e.c. del 06 settembre 2022 atto di citazione con il quale la ha disconosciuto “le firme Pt_2 tutte contenute nell'accordo/contratto di finanziamento/dilazione di pagamento del 27.2.2007” ed entrambi hanno eccepito “l'assoluta carenza dei presupposti” per l'emissione del d.i. stante la
“mancanza di causa del contratto”, nonché l'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c. e la maturata prescrizione ex art. 2946 c.c.
Hanno, pertanto, chiesto al Tribunale di: “- ritenere e dichiarare che … ha Parte_2
disconosciuto quale appartenente alla stessa le firme contenute sul contratto di finanziamento del
27.2.2007 …; - ritenere che la opponente non ha apposto nessuna firma a favore Parte_2
nel suddetto contratto posto a fondamento del Decreto ingiuntivo;
- in subordine: - ritenere e dichiarare nullo il contratto di finanziamento nella parte che riguarda la opponente Parte_2
quale (presunta) coobbligata per mancanza di causa;
- in estremo subordine … nella
[...]
ipotesi che la firma della dovesse qualificarsi come garanzia fideiussoria ritenere Parte_2
la stessa nulla …; - in ogni caso la presunta creditrice è decaduta del diritto di agire nei confronti della ai sensi dell'art.1957 C.C. …; - in ogni caso e per ultimo il presunto credito Parte_2
3 è prescritto ai sensi dell'art. 2946 C.C. …; - ritenere e dichiarare che nulla debbono gli odierni opponenti alla ricorrente;
- conseguentemente revocare l'opposto Decreto ingiuntivo privandolo di ogni e qualsivoglia efficacia;
- con vittoria di spese, competenze e compensi da distrarre a favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
Radicatasi la lite, si è costituita la a mezzo della sua mandataria Controparte_2 [...]
depositando in data 27 gennaio 2023 comparsa di risposta con la quale ha resistito CP_3 all'avversa opposizione, contestando quanto eccepito e dedotto dagli opponenti e ha proposto formale istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. delle firme disconosciute dalla . Pt_2
Ha, quindi, domandato al Tribunale di “in via preliminare: - concedere, ai sensi dell'art. 648
c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto …; - concedere termine per
l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria;
in via principale: - rigettare
l'opposizione … e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto … conseguentemente, condannare, parte attrice, al pagamento di tutte le somme in esso indicate;
in via subordinata: - … accertare l'assoluta legittimità della pretesa creditoria di parte opposta e, per l'effetto … condannare parte attrice al pagamento della somma complessiva di euro
16.114,47, oltre ad interessi maturati e maturandi, ovvero di quella maggiore o minore che il
Giudice riterrà di giustizia;
in ogni caso: - condannare parte attrice alla refusione di spese e compensi del presente procedimento oltre le successive occorrende”.
All'udienza di prima comparizione, tenutasi nelle forme cartolari in data 03 ottobre 2022, il Giudice, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e rilevato il mancato previo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, adottava i provvedimenti previsti per tale eventualità dall'art. 5, comma 1 bis, d. lgs. n. 28/2010.
Alla successiva udienza del 10 luglio 2023, constatata la procedibilità del giudizio, su istanza di entrambe le parti fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni e, quindi, quella per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., poi differita ad oggi per esigenze di carico di ruolo.
Entrambe le parti depositavano note conclusive.
Con “comparsa di costituzione in prosecuzione con contestuale nomina di nuovo difensore ex art. 111 c.p.c.” depositata il 30 settembre 2024 si è costituita in giudizio “quale cessionaria della linea di credito” e per essa la mandataria CP_4 Controparte_5
“richiamando integralmente tutto quanto esposto, dedotto, eccepito e prodotto con gli scritti difensivi … e riportandosi alle conclusioni già rassegnate … e insistendo per l'accoglimento delle domande formulate”.
4 Si rileva che dalla documentazione versata in atti da quest'ultima, limitata al solo avviso di avvenuta cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale (con un limitato estratto dell'atto di cessione) non si evince l'espressa estromissione della cedente CP_2
All'odierna udienza il Giudice, fatta discutere oralmente la causa dai procuratori delle parti, si ritirava in camera di consiglio per la pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della presente sentenza.
2. Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, deve preliminarmente darsi atto della procedibilità della domanda avendo parte opposta esperito la mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010, che ha avuto esito negativo (cfr. verbale in atti).
3. Venendo al merito della decisione, l'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento.
Giova innanzi tutto rammentare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, risultando a carico del creditore opposto - avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione - l'onere di provare l'esistenza del credito, e a carico del debitore opponente - avente la veste di convenuto - quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione.
Invero “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, co. 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto, e comunque non solo, la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza” (cfr. Cass. 15026/05;
Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dunque, deve essenzialmente stabilirsi se è fondata o non è fondata la pretesa creditoria inizialmente azionata in sede monitoria, e cioè stabilirsi se la parte che abbia ottenuto il decreto ingiuntivo sia realmente, o non sia, creditrice della somma di danaro (se il credito è pecuniario) che ha costituito oggetto del decreto medesimo.
In questo contesto, allora, sulla parte opposta grava l'onere di dimostrare l'esistenza, per quella somma, del credito (dunque, più precisamente, del “titolo” del diritto azionato), laddove grava invece sulla parte opponente l'onere di dimostrare avvenuti, eventualmente, fatti estintivi del credito medesimo (e ciò, secondo un criterio di ripartizione dell'onere probatorio che, in generale, è ormai accreditato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione: v. sentenza del 30
5 ottobre 2001 n. 13533).
3.1 Analizzando il caso di specie, deve evidenziarsi, con riferimento al rapporto sotteso all'ingiunzione di pagamento opposta, che nell'unico atto di opposizione formulato dal debitore principale unitamente alla coobbligata - seppure la seconda, Parte_1 Parte_2 come si dirà a breve, ha (alquanto genericamente) disconosciuto “le firme tutte contenute nell'accordo/contratto di finanziamento/dilazione di pagamento del 27.2.2007” - emerge la conferma del contratto di finanziamento e dell'erogazione delle somme da parte della finanziaria: tali circostanze, infatti, non sono state oggetto di alcuna contestazione e, anzi, sono state riconosciute dagli stessi opponenti che contestano espressamente l'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 2946 c.c.
Tali risultanze unitamente alle contestazioni, seppure effettuate in via subordinata, con cui la lamenta la “mancanza di causa del contratto” e contesta la sua posizione di Pt_2
coobbligata riqualificandola all'interno dello schema della fideiussione ed eccependone l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c., nonché l'avvenuto testuale riconoscimento della ricezione da parte della stessa della notifica in data 30 ottobre 2020 della raccomandata di cessione del credito e costituzione in mora, a parere del giudicante, rendono assolutamente generica e inidonea allo scopo, la dichiarazione della (all'interno ripetesi Parte_2 dell'unico atto di opposizione presentato unitamente al debitore ) con cui “disconosce Parte_1 come appartenente alla stessa le firme tutte contenute nell'accordo/contratto di finanziamento/dilazione di pagamento del 27.2.2007 per non avere mai … apposto nessuna firma nel suddetto contratto”.
Il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 cod. proc. civ., infatti, deve avvenire in modo formale ed inequivoco: è, pertanto, inidonea a tal fine una contestazione generica frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12448 del 19/07/2012).
Orbene, le sopra evidenziate circostanze appaiono incompatibili con l'eccezione di disconoscimento della sottoscrizione del contratto di finanziamento attraverso cui l'opponente ha inteso contestare la propria estraneità alla operazione finanziaria.
Sul punto costante giurisprudenza di merito ritiene inammissibile il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte al contratto di finanziamento, quando lo stesso abbia avuto un principio di esecuzione o sia stato riconosciuto anche tacitamente.
Invero, la ratio del potere conferito alla parte dall'art. 214 c.p.c. di disconoscere la scrittura privata, presuppone che la stessa non sia già stata riconosciuta, sia pure tacitamente;
pertanto,
6 qualora la parte, prima del giudizio, abbia dato volontaria esecuzione al documento, il successivo disconoscimento giudiziale deve ritenersi inammissibile, trattandosi di comportamento logicamente incompatibile con quello precedente.
Nel caso in esame la stessa ha riconosciuto espressamente in atto di opposizione Pt_2
(producendola finanche in giudizio: v. doc. n. 6 fascicolo parte opponente) di avere ricevuto in data 30 ottobre 2020 la raccomandata di costituzione in mora con cui la parte creditrice le comunicava l'avvenuta cessione del credito e la invitava a provvedere al pagamento dell'importo ancora dovuto pari a € 16.114,47.
Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che il riconoscimento di una scrittura privata può avvenire anche in sede stragiudiziale (Cass. civ. n. 21744/2004), osservando che il riconoscimento, espresso o tacito, effettuato fuori dal processo si inquadra nella dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c., ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento nel giudizio;
ne consegue che il sottoscrittore che abbia, anche implicitamente, compiuto il riconoscimento in sede extragiudiziale, non può disconoscere la scrittura privata prodotta nel successivo giudizio e fatta valere contro di lui, ostando a ciò i limiti, di cui all'art. 2732 c.c., alla revoca della confessione (Cass. civ. nn. 22460/17 e 10849/12).
Nel caso in esame, i suindicati comportamenti posti in essere dall'opponente Pt_2
costituiscono elementi indiziari idonei sia a contrastare la legittimità del disconoscimento sia, a contrario, a fondare la prova della effettiva sottoscrizione del documento contrattuale.
Difatti la disciplina del procedimento di verificazione della scrittura privata non configura la consulenza tecnica grafologica come prova esclusiva dell'autografia, lasciando al giudicante, in virtù del libero apprezzamento delle prove, di fare ricorso ad altri mezzi di prova (Cass. civ.
1940/1981).
In ragione dei suindicati principi di diritto, non è stata disposta la verificazione delle sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento, valorizzandosi le circostanze sopra menzionate, oltre al fatto che la parte opposta ha prodotto, quali allegati della pratica di finanziamento, copia della carta d'identità e del codice fiscale della (per non tener conto Pt_2
che questa, come appena visto, non ha negato di aver ricevuto la comunicazione di intervenuta cessione del credito e contestuale diffida al pagamento del 23.10.2020, notificata a mezzo raccomandata a/r ricevuta il 30.10.2020 e prodotta in atti).
Ma vi è di più: va rilevata la palese omogeneità, rilevabile ictu oculi e senza bisogno di alcuna perizia calligrafica, tra le sottoscrizioni della apposte in calce al contratto di Pt_2 finanziamento e le firme apposte dalla stessa opponente nella “procura ex art. 83, III comma,
7 cpc” sottoscritta il 30 luglio 2022 e depositata unitamente all'atto di opposizione, e nella propria carta di identità (in possesso dell'opposta e da questa versata in giudizio - doc. n. 5).
Conformemente agli insegnamenti della Suprema Corte, si ritiene che nel procedimento di verificazione di scrittura privata il giudice può e deve utilizzare tutti gli elementi di prova comunque acquisiti al processo senza essere vincolato in relazione ad essi ad alcuna graduatoria e non è tenuto a disporre la consulenza tecnica grafologica quando la domanda di verificazione possa essere decisa alla stregua della documentazione in atti (Cassazione, sez. III civile, 19 maggio 2008, n. 12695).
Del pari non meritevoli di accoglimento sono gli ulteriori motivi di opposizione formulati dal e dalla . Parte_1 Pt_2
3.2 Priva di fondamento è da ritenersi l'eccezione di nullità del contratto per difetto di causa, genericamente formulata dagli opponenti con riguardo sia “alla figura del coobbligato” che alla indicazione “rifinanziamento in contenzioso”.
Questo Giudice non ignora l'esistenza di un filone giurisprudenziale che ritiene la nullità del contratto di mutuo o finanziamento acceso per il ripianamento di un debito pregresso: nondimeno, tale possibilità può in ipotesi prospettarsi solo nel caso in cui il predetto debito sia inesistente, nella misura in cui il rifinanziamento potrebbe costituire un facile espediente per ammantare di liceità un debito in realtà frutto di condotte illegittime poste in essere dall'istituto bancario. E tuttavia nel caso di specie tale circostanza non è stata nemmeno allegata da parte opponente, risultando soltanto – dal tenore testuale del contratto – il fatto che la somma è stata versata a causa di un “rifinanziamento in contenzioso”: circostanza della cui astratta legittimità non v'è ragione di dubitare.
3.3 Nessuna decadenza si è poi verificata con riguardo alla posizione di . Parte_2
Al riguardo deve rilevarsi come emerga dal contratto di finanziamento allegato, che l'opponente abbia sottoscritto la richiesta di finanziamento nella qualità di coobbligato. Pt_2
In assenza di qualsiasi richiamo nel contratto alla disciplina della fideiussione e, segnatamente, all'applicazione dell'art. 1957 c.c. richiamato dall'opponente, deve inferirsi che la disciplina dell'obbligazione deve rinvenirsi nella disciplina di cui agli artt. 1292 e 1294 c.c.
Ne consegue l'inapplicabilità al caso di specie dell'art 1957 c.c. in quanto norma speciale relativa alla disciplina della garanzia fideiussoria che presuppone l'accessorietà dell'obbligazione di garanzia rispetto a quella principale, accessorietà esclusa nella fattispecie, vertendosi in tema di obbligazioni di natura meramente solidale, regolate da un medesimo titolo (contratto di finanziamento al quale non accede alcun contratto di garanzia personale).
8 Peraltro, tale lettura trova conferma in quanto previsto dal contratto in esame ove è ben distinta la figura del coobbligato da quella di eventuali ed ulteriori garanti: l'art.
3.A delle
“Condizioni generali finanziamento al consumo” intitolato “Eventuali garanzie” prevede testualmente che “ove indicato nel frontespizio, la concessione del Finanziamento e/o Prestito
Personale, potrà essere altresì subordinata: … b) alla prestazione di idonea fideiussione”, indicazione questa non presente nel contratto sottoscritto dalla sempre negli spazi Pt_2 predisposti per la firma de “Il coobligato” (v. contratto).
3.4 Anche l'eccezione di prescrizione è radicalmente infondata.
Sostengono gli opponenti che “nessun atto interruttivo della prescrizione ha mai ricevuto il sig. e, per come detto a tutto concedere l'ultima rata scadeva in data Parte_1
15.3.2013 e tutt'al più non sono prescritte solo le ultime dodici mensilità. Invero la sig.ra Pt_2
ebbe a ricevere una lettera interruttiva della prescrizione in data 27.10.2020. Ma ritenendo estinta per prescrizione l'obbligazione principale va da sé che è prescritta l'obbligazione della coobbligata seppur nei limiti suddetti ovvero ad eccezione delle ultime dodici rate” (cfr. Pt_2
pag. 4 atto di citazione).
Al riguardo occorre evidenziare che l'obbligazione restitutoria, nell'ipotesi di finanziamento o mutuo con piano rateale di rimborso, non viene meno fino alla totale estinzione del debito che, per quanto frazionato nel tempo, mantiene la sua natura unitaria, con la conseguenza che la decorrenza dalla prescrizione non opera con riferimento alla scadenza delle singole rate e, tantomeno, dalla stipula del contratto.
Il dies a quo da cui decorre la prescrizione decennale del rapporto di finanziamento - contrariamente a quanto sostenuto dagli opponenti – è, pertanto, costituito dalla data di scadenza dell'ultima rata di rimborso (v. ex multis Cass. Civ. n. 17798 del 30/08/2011: “Nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata”).
Parte opponente a pagina 4 dell'atto di citazione conferma - così come sostenuto dall'opposta - che delle 72 rate mensili previste dal contratto per cui è causa “l'ultima rata scadeva in data 13.3.2013”.
Ne consegue che al momento della notifica del decreto ingiuntivo opposto, avvenuta in data 09 luglio 2022, la prescrizione decennale non era ancora maturata, e ciò rende inutile l'esame delle contestazioni spiegate dagli opponenti con riguardo al mancato perfezionamento nei confronti del della notifica delle lettere di costituzione in mora del 2020 versate in atti Parte_1
9 dalla parte opposta.
Conclusivamente, in applicazione dei principi sul riparto dell'onere probatorio tra le parti di cui si è sopra detto, tenuto conto che, da un lato la parte opposta ha compiutamente assolto al proprio onere probatorio - fornendo una prova documentale completa e incontestata del proprio diritto di credito, la cui quantificazione, non oggetto di alcuna censura, risulta comunque dimostrata dalla produzione (sin dalla fase monitoria) di apposito estratto conto - e, dall'altro, della accertata infondatezza dei motivi di opposizione formulati dai sig.ri e - Parte_1 Pt_2
rimasti del tutto privi di supporto probatorio - l'opposizione deve essere rigettata con conseguente declaratoria di definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con l'applicazione dei minimi tariffari previsti dal D.M. n. 147/2022 e con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Luca Restivo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2365/2022 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e avverso il decreto Parte_1 Parte_2
ingiuntivo n. 608/2022 (R.G. n. 1167/2022) emesso dal Tribunale di Agrigento il 24.06.2022, che per l'effetto conferma e dichiara esecutivo;
- condanna e al pagamento in favore della parte opposta Parte_1 Parte_2
intervenuta, delle spese di lite che si liquidano in € 1.700,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Agrigento il 10/03/2025.
Il Giudice onorario
Luca Restivo
10
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 10/03/2025
Il giorno 10/03/2025 alle ore 09,45 innanzi al Giudice onorario dr. Luca Restivo viene chiamato il procedimento iscritto al n. 2365 dell'anno 2022 del Ruolo Generale vertente tra:
Parte_1
e
CP_1
Si dà atto che sono presenti l'avv. Calogero Rinallo per parte opponente e l'avv. Mariangela
Cucchiara in sostituzione dell'avv. Luigi Coluccino per parte opposta.
I procuratori concludono riportandosi ai rispettivi atti difensivi e alle note conclusive depositate.
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Dopo breve discussione orale,
IL GIUDICE si ritira in Camera di consiglio, dopo la trattazione di altri procedimenti come da odierno ruolo di udienza, per decidere la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che segue.
Verbale chiuso ad ore 09,50.
Il Giudice onorario
Luca Restivo
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dr. Luca Restivo al termine dell'udienza del giorno 10/03/2025, all'esito della Camera di consiglio ed a prosecuzione del verbale di udienza chiuso alle ore 09,50 ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in pubblica udienza ed in assenza delle parti alle ore
20:05, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. 2365 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da
(c.f.: ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(c.f.: ) nata a [...] il Parte_2 C.F._2
10/11/1960, entrambi residenti in Canicattì (AG) e ivi elettivamente domiciliati in via Laterizi
Trav. A n. 15, presso lo studio dell'avv. Calogero Rinallo che li rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* ATTORI OPPONENTI * contro
(p.iva: ) con sede in Milano, in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante protempore, a mezzo della sua mandataria (c.f./p.iva: Controparte_3
) con sede in AL MB (BG), rappresentata e difesa dall'avv. Valentina P.IVA_2
Parini del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata in Agrigento, via Imera n. 223/C, presso lo studio dell'avv. Anna Cacciatore, giusta procura ad litem in atti
* CONVENUTA OPPOSTA *
(c.f./p.iva: ) con sede in Milano, in persona del legale rappresentante CP_4 P.IVA_3
2 pro tempore, e per essa, quale mandataria per la gestione del credito Controparte_5
(p.iva: ) con sede in Roma, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti in P.IVA_4 atti, dall'avv. Luigi Coluccino, con domicilio eletto in Agrigento, via Acrone n. 56 presso lo studio dell'avv. Mariangela Cucchiara
* CESSIONARIA INTERVENUTA *
OGGETTO: opposizione ad ingiunzione di pagamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi e alle note conclusive depositate, cui si rinvia.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. In data 24 giugno 2022 a mezzo della sua mandataria Controparte_2 CP_3 ha ottenuto dal Tribunale di Agrigento, un'ingiunzione di pagamento (D.I. n. 608/2022 -
[...]
R.G. n. 1167/2022) per la somma di € 16.114,47, oltre “gli interessi al saggio convenzionale … entro il limite previsto dall'art. 2, comma 4, della legge n. 108/96” e le spese della procedura di ingiunzione, nei confronti di e quale saldo Parte_1 Parte_2
debitore del contratto di finanziamento n. 4783690 stipulato il 27 febbraio 2007 con Santander
Consumer Bank.
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo, notificato il 09 luglio 2022, Parte_1
e hanno proposto tempestiva opposizione notificando a mezzo
[...] Parte_2
p.e.c. del 06 settembre 2022 atto di citazione con il quale la ha disconosciuto “le firme Pt_2 tutte contenute nell'accordo/contratto di finanziamento/dilazione di pagamento del 27.2.2007” ed entrambi hanno eccepito “l'assoluta carenza dei presupposti” per l'emissione del d.i. stante la
“mancanza di causa del contratto”, nonché l'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c. e la maturata prescrizione ex art. 2946 c.c.
Hanno, pertanto, chiesto al Tribunale di: “- ritenere e dichiarare che … ha Parte_2
disconosciuto quale appartenente alla stessa le firme contenute sul contratto di finanziamento del
27.2.2007 …; - ritenere che la opponente non ha apposto nessuna firma a favore Parte_2
nel suddetto contratto posto a fondamento del Decreto ingiuntivo;
- in subordine: - ritenere e dichiarare nullo il contratto di finanziamento nella parte che riguarda la opponente Parte_2
quale (presunta) coobbligata per mancanza di causa;
- in estremo subordine … nella
[...]
ipotesi che la firma della dovesse qualificarsi come garanzia fideiussoria ritenere Parte_2
la stessa nulla …; - in ogni caso la presunta creditrice è decaduta del diritto di agire nei confronti della ai sensi dell'art.1957 C.C. …; - in ogni caso e per ultimo il presunto credito Parte_2
3 è prescritto ai sensi dell'art. 2946 C.C. …; - ritenere e dichiarare che nulla debbono gli odierni opponenti alla ricorrente;
- conseguentemente revocare l'opposto Decreto ingiuntivo privandolo di ogni e qualsivoglia efficacia;
- con vittoria di spese, competenze e compensi da distrarre a favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
Radicatasi la lite, si è costituita la a mezzo della sua mandataria Controparte_2 [...]
depositando in data 27 gennaio 2023 comparsa di risposta con la quale ha resistito CP_3 all'avversa opposizione, contestando quanto eccepito e dedotto dagli opponenti e ha proposto formale istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. delle firme disconosciute dalla . Pt_2
Ha, quindi, domandato al Tribunale di “in via preliminare: - concedere, ai sensi dell'art. 648
c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto …; - concedere termine per
l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria;
in via principale: - rigettare
l'opposizione … e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto … conseguentemente, condannare, parte attrice, al pagamento di tutte le somme in esso indicate;
in via subordinata: - … accertare l'assoluta legittimità della pretesa creditoria di parte opposta e, per l'effetto … condannare parte attrice al pagamento della somma complessiva di euro
16.114,47, oltre ad interessi maturati e maturandi, ovvero di quella maggiore o minore che il
Giudice riterrà di giustizia;
in ogni caso: - condannare parte attrice alla refusione di spese e compensi del presente procedimento oltre le successive occorrende”.
All'udienza di prima comparizione, tenutasi nelle forme cartolari in data 03 ottobre 2022, il Giudice, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e rilevato il mancato previo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, adottava i provvedimenti previsti per tale eventualità dall'art. 5, comma 1 bis, d. lgs. n. 28/2010.
Alla successiva udienza del 10 luglio 2023, constatata la procedibilità del giudizio, su istanza di entrambe le parti fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni e, quindi, quella per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., poi differita ad oggi per esigenze di carico di ruolo.
Entrambe le parti depositavano note conclusive.
Con “comparsa di costituzione in prosecuzione con contestuale nomina di nuovo difensore ex art. 111 c.p.c.” depositata il 30 settembre 2024 si è costituita in giudizio “quale cessionaria della linea di credito” e per essa la mandataria CP_4 Controparte_5
“richiamando integralmente tutto quanto esposto, dedotto, eccepito e prodotto con gli scritti difensivi … e riportandosi alle conclusioni già rassegnate … e insistendo per l'accoglimento delle domande formulate”.
4 Si rileva che dalla documentazione versata in atti da quest'ultima, limitata al solo avviso di avvenuta cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale (con un limitato estratto dell'atto di cessione) non si evince l'espressa estromissione della cedente CP_2
All'odierna udienza il Giudice, fatta discutere oralmente la causa dai procuratori delle parti, si ritirava in camera di consiglio per la pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della presente sentenza.
2. Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, deve preliminarmente darsi atto della procedibilità della domanda avendo parte opposta esperito la mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010, che ha avuto esito negativo (cfr. verbale in atti).
3. Venendo al merito della decisione, l'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento.
Giova innanzi tutto rammentare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, risultando a carico del creditore opposto - avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione - l'onere di provare l'esistenza del credito, e a carico del debitore opponente - avente la veste di convenuto - quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione.
Invero “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, co. 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto, e comunque non solo, la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza” (cfr. Cass. 15026/05;
Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dunque, deve essenzialmente stabilirsi se è fondata o non è fondata la pretesa creditoria inizialmente azionata in sede monitoria, e cioè stabilirsi se la parte che abbia ottenuto il decreto ingiuntivo sia realmente, o non sia, creditrice della somma di danaro (se il credito è pecuniario) che ha costituito oggetto del decreto medesimo.
In questo contesto, allora, sulla parte opposta grava l'onere di dimostrare l'esistenza, per quella somma, del credito (dunque, più precisamente, del “titolo” del diritto azionato), laddove grava invece sulla parte opponente l'onere di dimostrare avvenuti, eventualmente, fatti estintivi del credito medesimo (e ciò, secondo un criterio di ripartizione dell'onere probatorio che, in generale, è ormai accreditato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione: v. sentenza del 30
5 ottobre 2001 n. 13533).
3.1 Analizzando il caso di specie, deve evidenziarsi, con riferimento al rapporto sotteso all'ingiunzione di pagamento opposta, che nell'unico atto di opposizione formulato dal debitore principale unitamente alla coobbligata - seppure la seconda, Parte_1 Parte_2 come si dirà a breve, ha (alquanto genericamente) disconosciuto “le firme tutte contenute nell'accordo/contratto di finanziamento/dilazione di pagamento del 27.2.2007” - emerge la conferma del contratto di finanziamento e dell'erogazione delle somme da parte della finanziaria: tali circostanze, infatti, non sono state oggetto di alcuna contestazione e, anzi, sono state riconosciute dagli stessi opponenti che contestano espressamente l'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 2946 c.c.
Tali risultanze unitamente alle contestazioni, seppure effettuate in via subordinata, con cui la lamenta la “mancanza di causa del contratto” e contesta la sua posizione di Pt_2
coobbligata riqualificandola all'interno dello schema della fideiussione ed eccependone l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c., nonché l'avvenuto testuale riconoscimento della ricezione da parte della stessa della notifica in data 30 ottobre 2020 della raccomandata di cessione del credito e costituzione in mora, a parere del giudicante, rendono assolutamente generica e inidonea allo scopo, la dichiarazione della (all'interno ripetesi Parte_2 dell'unico atto di opposizione presentato unitamente al debitore ) con cui “disconosce Parte_1 come appartenente alla stessa le firme tutte contenute nell'accordo/contratto di finanziamento/dilazione di pagamento del 27.2.2007 per non avere mai … apposto nessuna firma nel suddetto contratto”.
Il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 cod. proc. civ., infatti, deve avvenire in modo formale ed inequivoco: è, pertanto, inidonea a tal fine una contestazione generica frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12448 del 19/07/2012).
Orbene, le sopra evidenziate circostanze appaiono incompatibili con l'eccezione di disconoscimento della sottoscrizione del contratto di finanziamento attraverso cui l'opponente ha inteso contestare la propria estraneità alla operazione finanziaria.
Sul punto costante giurisprudenza di merito ritiene inammissibile il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte al contratto di finanziamento, quando lo stesso abbia avuto un principio di esecuzione o sia stato riconosciuto anche tacitamente.
Invero, la ratio del potere conferito alla parte dall'art. 214 c.p.c. di disconoscere la scrittura privata, presuppone che la stessa non sia già stata riconosciuta, sia pure tacitamente;
pertanto,
6 qualora la parte, prima del giudizio, abbia dato volontaria esecuzione al documento, il successivo disconoscimento giudiziale deve ritenersi inammissibile, trattandosi di comportamento logicamente incompatibile con quello precedente.
Nel caso in esame la stessa ha riconosciuto espressamente in atto di opposizione Pt_2
(producendola finanche in giudizio: v. doc. n. 6 fascicolo parte opponente) di avere ricevuto in data 30 ottobre 2020 la raccomandata di costituzione in mora con cui la parte creditrice le comunicava l'avvenuta cessione del credito e la invitava a provvedere al pagamento dell'importo ancora dovuto pari a € 16.114,47.
Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che il riconoscimento di una scrittura privata può avvenire anche in sede stragiudiziale (Cass. civ. n. 21744/2004), osservando che il riconoscimento, espresso o tacito, effettuato fuori dal processo si inquadra nella dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c., ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento nel giudizio;
ne consegue che il sottoscrittore che abbia, anche implicitamente, compiuto il riconoscimento in sede extragiudiziale, non può disconoscere la scrittura privata prodotta nel successivo giudizio e fatta valere contro di lui, ostando a ciò i limiti, di cui all'art. 2732 c.c., alla revoca della confessione (Cass. civ. nn. 22460/17 e 10849/12).
Nel caso in esame, i suindicati comportamenti posti in essere dall'opponente Pt_2
costituiscono elementi indiziari idonei sia a contrastare la legittimità del disconoscimento sia, a contrario, a fondare la prova della effettiva sottoscrizione del documento contrattuale.
Difatti la disciplina del procedimento di verificazione della scrittura privata non configura la consulenza tecnica grafologica come prova esclusiva dell'autografia, lasciando al giudicante, in virtù del libero apprezzamento delle prove, di fare ricorso ad altri mezzi di prova (Cass. civ.
1940/1981).
In ragione dei suindicati principi di diritto, non è stata disposta la verificazione delle sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento, valorizzandosi le circostanze sopra menzionate, oltre al fatto che la parte opposta ha prodotto, quali allegati della pratica di finanziamento, copia della carta d'identità e del codice fiscale della (per non tener conto Pt_2
che questa, come appena visto, non ha negato di aver ricevuto la comunicazione di intervenuta cessione del credito e contestuale diffida al pagamento del 23.10.2020, notificata a mezzo raccomandata a/r ricevuta il 30.10.2020 e prodotta in atti).
Ma vi è di più: va rilevata la palese omogeneità, rilevabile ictu oculi e senza bisogno di alcuna perizia calligrafica, tra le sottoscrizioni della apposte in calce al contratto di Pt_2 finanziamento e le firme apposte dalla stessa opponente nella “procura ex art. 83, III comma,
7 cpc” sottoscritta il 30 luglio 2022 e depositata unitamente all'atto di opposizione, e nella propria carta di identità (in possesso dell'opposta e da questa versata in giudizio - doc. n. 5).
Conformemente agli insegnamenti della Suprema Corte, si ritiene che nel procedimento di verificazione di scrittura privata il giudice può e deve utilizzare tutti gli elementi di prova comunque acquisiti al processo senza essere vincolato in relazione ad essi ad alcuna graduatoria e non è tenuto a disporre la consulenza tecnica grafologica quando la domanda di verificazione possa essere decisa alla stregua della documentazione in atti (Cassazione, sez. III civile, 19 maggio 2008, n. 12695).
Del pari non meritevoli di accoglimento sono gli ulteriori motivi di opposizione formulati dal e dalla . Parte_1 Pt_2
3.2 Priva di fondamento è da ritenersi l'eccezione di nullità del contratto per difetto di causa, genericamente formulata dagli opponenti con riguardo sia “alla figura del coobbligato” che alla indicazione “rifinanziamento in contenzioso”.
Questo Giudice non ignora l'esistenza di un filone giurisprudenziale che ritiene la nullità del contratto di mutuo o finanziamento acceso per il ripianamento di un debito pregresso: nondimeno, tale possibilità può in ipotesi prospettarsi solo nel caso in cui il predetto debito sia inesistente, nella misura in cui il rifinanziamento potrebbe costituire un facile espediente per ammantare di liceità un debito in realtà frutto di condotte illegittime poste in essere dall'istituto bancario. E tuttavia nel caso di specie tale circostanza non è stata nemmeno allegata da parte opponente, risultando soltanto – dal tenore testuale del contratto – il fatto che la somma è stata versata a causa di un “rifinanziamento in contenzioso”: circostanza della cui astratta legittimità non v'è ragione di dubitare.
3.3 Nessuna decadenza si è poi verificata con riguardo alla posizione di . Parte_2
Al riguardo deve rilevarsi come emerga dal contratto di finanziamento allegato, che l'opponente abbia sottoscritto la richiesta di finanziamento nella qualità di coobbligato. Pt_2
In assenza di qualsiasi richiamo nel contratto alla disciplina della fideiussione e, segnatamente, all'applicazione dell'art. 1957 c.c. richiamato dall'opponente, deve inferirsi che la disciplina dell'obbligazione deve rinvenirsi nella disciplina di cui agli artt. 1292 e 1294 c.c.
Ne consegue l'inapplicabilità al caso di specie dell'art 1957 c.c. in quanto norma speciale relativa alla disciplina della garanzia fideiussoria che presuppone l'accessorietà dell'obbligazione di garanzia rispetto a quella principale, accessorietà esclusa nella fattispecie, vertendosi in tema di obbligazioni di natura meramente solidale, regolate da un medesimo titolo (contratto di finanziamento al quale non accede alcun contratto di garanzia personale).
8 Peraltro, tale lettura trova conferma in quanto previsto dal contratto in esame ove è ben distinta la figura del coobbligato da quella di eventuali ed ulteriori garanti: l'art.
3.A delle
“Condizioni generali finanziamento al consumo” intitolato “Eventuali garanzie” prevede testualmente che “ove indicato nel frontespizio, la concessione del Finanziamento e/o Prestito
Personale, potrà essere altresì subordinata: … b) alla prestazione di idonea fideiussione”, indicazione questa non presente nel contratto sottoscritto dalla sempre negli spazi Pt_2 predisposti per la firma de “Il coobligato” (v. contratto).
3.4 Anche l'eccezione di prescrizione è radicalmente infondata.
Sostengono gli opponenti che “nessun atto interruttivo della prescrizione ha mai ricevuto il sig. e, per come detto a tutto concedere l'ultima rata scadeva in data Parte_1
15.3.2013 e tutt'al più non sono prescritte solo le ultime dodici mensilità. Invero la sig.ra Pt_2
ebbe a ricevere una lettera interruttiva della prescrizione in data 27.10.2020. Ma ritenendo estinta per prescrizione l'obbligazione principale va da sé che è prescritta l'obbligazione della coobbligata seppur nei limiti suddetti ovvero ad eccezione delle ultime dodici rate” (cfr. Pt_2
pag. 4 atto di citazione).
Al riguardo occorre evidenziare che l'obbligazione restitutoria, nell'ipotesi di finanziamento o mutuo con piano rateale di rimborso, non viene meno fino alla totale estinzione del debito che, per quanto frazionato nel tempo, mantiene la sua natura unitaria, con la conseguenza che la decorrenza dalla prescrizione non opera con riferimento alla scadenza delle singole rate e, tantomeno, dalla stipula del contratto.
Il dies a quo da cui decorre la prescrizione decennale del rapporto di finanziamento - contrariamente a quanto sostenuto dagli opponenti – è, pertanto, costituito dalla data di scadenza dell'ultima rata di rimborso (v. ex multis Cass. Civ. n. 17798 del 30/08/2011: “Nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata”).
Parte opponente a pagina 4 dell'atto di citazione conferma - così come sostenuto dall'opposta - che delle 72 rate mensili previste dal contratto per cui è causa “l'ultima rata scadeva in data 13.3.2013”.
Ne consegue che al momento della notifica del decreto ingiuntivo opposto, avvenuta in data 09 luglio 2022, la prescrizione decennale non era ancora maturata, e ciò rende inutile l'esame delle contestazioni spiegate dagli opponenti con riguardo al mancato perfezionamento nei confronti del della notifica delle lettere di costituzione in mora del 2020 versate in atti Parte_1
9 dalla parte opposta.
Conclusivamente, in applicazione dei principi sul riparto dell'onere probatorio tra le parti di cui si è sopra detto, tenuto conto che, da un lato la parte opposta ha compiutamente assolto al proprio onere probatorio - fornendo una prova documentale completa e incontestata del proprio diritto di credito, la cui quantificazione, non oggetto di alcuna censura, risulta comunque dimostrata dalla produzione (sin dalla fase monitoria) di apposito estratto conto - e, dall'altro, della accertata infondatezza dei motivi di opposizione formulati dai sig.ri e - Parte_1 Pt_2
rimasti del tutto privi di supporto probatorio - l'opposizione deve essere rigettata con conseguente declaratoria di definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con l'applicazione dei minimi tariffari previsti dal D.M. n. 147/2022 e con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Luca Restivo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2365/2022 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e avverso il decreto Parte_1 Parte_2
ingiuntivo n. 608/2022 (R.G. n. 1167/2022) emesso dal Tribunale di Agrigento il 24.06.2022, che per l'effetto conferma e dichiara esecutivo;
- condanna e al pagamento in favore della parte opposta Parte_1 Parte_2
intervenuta, delle spese di lite che si liquidano in € 1.700,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Agrigento il 10/03/2025.
Il Giudice onorario
Luca Restivo
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